TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3361/25 Reg. Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
nato in [...] il [...] e residente a [...] CF: Parte 1
rappr.to e difeso dall'avv. Rosanna Angrisani e dall'avv. Virgilio Vestuti, come C.F. 1
da mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
,con sede in Roma, alla Via Controparte 1
SE RE n. 14, in persona del procuratore speciale, rappresentata a difesa dall'avv. Enrica Grazioli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via T. Cannizzaro n. 206
Controparte 2 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar Per 1 di
Fiumicino
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Parte 1Con ricorso in opposizione depositato in data 28 maggio 2025 esponeva che in data 28.04.2024 ( 2025?) aveva ricevuto intimazione di pagamento n.10020259003684019000, emessa dall' e con carico debitorio avente ad oggetto: - avviso di Controparte_1
addebito n. 40020180002393261000 per mancato versamento contributi I.V.S. (Invalidità-Vecchiaia-
Superstiti) per il periodo d'imposta 2017 per un importo di € 4.166,94; - avviso di addebito n.
40020180008759317000 per mancato versamento contributi I.V.S. (Invalidità-Vecchiaia-Superstiti) per il periodo d'imposta 2017/2018 per un importo di € 2.737,18; avviso di addebito n.
40020190003656024000 per mancato versamento contributi I.V.S. (Invalidità-Vecchiaia-Superstiti) per il periodo d'imposta 2018 per un importo di € 1.337,18. Precisava inoltre che l'intimazione conteneva la cartella n. 10020200007663407000 per imposta sostitutiva regime forfettario per €
135.99, e cartella n. 10020210001052605000 per imposta sostitutiva regime forfettario per € 672,04, cartelle oggetto di un separato giudizio in ragione della competenza per materia in Corte di Giustizia
Tributaria. Lamentava che l'avviso era del tutto illegittimo, in quanto la cartella era intestata ad un soggetto con dati anagrafici simili, ma diversi dal ricorrente;
infatti, gli atti erano stati inviati al Sig. residente a [...], ma l'attoParte 1 codice fiscale: C.F. 1
era destinato ad un'altra persona, ovvero tale Parte 1 nato in [...] il [...], e residente a
Teggiano alla Via Provinciale Del Corticato snc con codice fiscale Si trattava di C.F. 2
un chiaro errore, per giunta già riscontrato in precedenza con sentenza n. 251/2024 dal Gdp di
EC LA avente ad oggetto la restituzione al ricorrente di rate erroneamente versate i in luogo del Sig. Parte_1 nato nel 1990 codice fiscale relative alle stesse C.F. 2
e precisamente la cartella n. cartelle inviate anche questa volta dall' Controparte 1 "
10020200007663407000 e la cartella n. 10020210001052605000. A riprova di quanto detto, il ricorrente sottolineava che nel 2023 aveva provveduto a farsi inviare dall' Controparte 1 la lista delle cartelle e degli avvisi che risultavano a suo nome, da cui non risultavano avvisi non pagati: la cartella era quindi illegittima, in quanto notificata a soggetto estraneo all'obbligazione, ed emessa in favore di destinatario diverso dal ricevente;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di "In via preliminare: disporre la sospensione dell'atto, in quanto, dalle motivazioni elencate, si evince chiaramente l'inesistenza del credito vantato, pertanto il fumus bonis iuris risiede nella manifesta fondatezza del ricorso. Sussiste, inoltre, ex art. 47 DLgs n. 546/92 il periculum in mora, ravvisabile nel fatto che, dalla mancata sospensione dello stesso, il contribuente, subirebbe un danno grave ed irreparabile che provocherebbe pregiudizio alla sfera personale- patrimoniale. In via principale e nel merito A) dichiarare la nullità della pretesa di pagamento ed ogni relativo avviso di natura tributaria opposta;
B) dichiararsi nulle ed inefficaci l'intimazione di pagamento e tutti gli atti presupposti, posti a base della procedura di riscossione;
Per l'effetto: annullare la procedura esecutiva come intrapresa, ordinando la sospensione della procedura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale, CAP ed IVA, in sentenza come per legge con distrazione a favore degli avvocati antistatari.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
sottolineando che il suo operato si esauriva nella funzione di notifica dell'intimazione di pagamento, regolarmente avvenuta, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato;
chiedeva quindi che la domanda dell'opponente fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l'Inps, dichiarando che l'odierno ricorrente non era il destinatario degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta, che erano stati regolarmente notificati all'effettivo debitore;
da ciò derivava l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva. L'errore di notifica della successiva intimazione di pagamento, inoltre, non era imputabile in alcun modo all' CP 2 ; chiedeva dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda, avendone accertata l'assoluta carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a carico della parte soccombente.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del signor Parte 1 nato in Nigeria il 20.09.1971 e residente a [...] CF: C.F. 3
Ed invero, è lo stesso ricorrente ad eccepire, con il ricorso in opposizione, di non essere la persona destinataria della intimazione n.10020259003684019000, atteso che la predetta intimazione veniva emessa nei confronti del sig. nato in [...] il [...] residente a [...]1
,
alla Via Provinciale Del Corticato snc con codice fiscale C.F. 2
Ed invero, che gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione per cui è causa si riferissero ad una persona diversa dal ricorrente è riconosciuto dallo stesso INPS, il quale documenta di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione al sig. Parte 1
[…] nato nel 1990 e residente, all'epoca della notifica degli atti, in Sala Consilina.
E se è vero che l' Controparte 1 erroneamente notificava la predetta intimazione ad una persona diversa da quella indicata nell'atto, così come aveva già fatto con le due cartelle esattoriali menzionate nell'atto di intimazione aventi ad oggetto crediti di natura diversa da quella contributiva questo non significa che il notificatario avesse legittimazione ad impugnare l'atto .
La legittimazione ad agire, infatti, si riferisce alla capacità di una persona di agire in giudizio per far valere un proprio diritto o interesse, vale ad ire la legittimazione a stare in giudizio come parte processuale
Ma perché una parte possa essere parte del processo essa deve avere un interesse concreto e attuale a far valere il diritto o l'interesse che si vuole tutelare, interesse che, nella specie, non è ravvisabile.
In tema di riscossione dei contributi, infatti, possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve ad una funzione equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Ma, nella specie, poiché al ricorrente è stato notificato un invito a pagare degli avvisi di addebito pacificamente emessi nei confronti di un soggetto diverso, vale a dire il sig. Parte_1 nato
Pa nato nel 1990, nel 1990, e lo stesso atto di intimazione indica quale destinatario dell'atto il sig. la sola circostanza che l'atto sia stato erroneamente notificato al ricorrente non legittima questi ad impugnare l'atto .
avesse notificato all 'indirizzo del In definitiva, è come se l' Controparte 1 ricorrente un atto intestato a CP 3 vale a dire ad un soggetto completamente diverso dal
,
destinatario della notifica . E' evidente che in tal caso il ricorrente non avrebbe alcuna legittimazione ad impugnare un atto a lui non destinato. Ma lo stesso è a dirsi nel caso che ci occupa, nel quale esiste unicamente una omonimia tra il destinatario della notifica e il destinatario dell'atto, nel senso che il ricorrente, a meno che non lo deduca ( e non è questo il caso), non ha alcun concreto interesse ad impugnare un atto a lui non riferibile e che non lo pregiudica immediatamente.
Allo stato pertanto, pur riconoscendo che la memoria difensiva dell' " Controparte 1
[...] è assolutamente inconferente rispetto ai motivi di opposizione e pur dovendosi censurare la leggerezza con la quale l'ente concessionario per la riscossione procede alla notifica degli atti, ciò non di meno si deve concludere per la inammissibilità della opposizione per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione ad agire;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 13 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3361/25 Reg. Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
nato in [...] il [...] e residente a [...] CF: Parte 1
rappr.to e difeso dall'avv. Rosanna Angrisani e dall'avv. Virgilio Vestuti, come C.F. 1
da mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
,con sede in Roma, alla Via Controparte 1
SE RE n. 14, in persona del procuratore speciale, rappresentata a difesa dall'avv. Enrica Grazioli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via T. Cannizzaro n. 206
Controparte 2 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar Per 1 di
Fiumicino
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Parte 1Con ricorso in opposizione depositato in data 28 maggio 2025 esponeva che in data 28.04.2024 ( 2025?) aveva ricevuto intimazione di pagamento n.10020259003684019000, emessa dall' e con carico debitorio avente ad oggetto: - avviso di Controparte_1
addebito n. 40020180002393261000 per mancato versamento contributi I.V.S. (Invalidità-Vecchiaia-
Superstiti) per il periodo d'imposta 2017 per un importo di € 4.166,94; - avviso di addebito n.
40020180008759317000 per mancato versamento contributi I.V.S. (Invalidità-Vecchiaia-Superstiti) per il periodo d'imposta 2017/2018 per un importo di € 2.737,18; avviso di addebito n.
40020190003656024000 per mancato versamento contributi I.V.S. (Invalidità-Vecchiaia-Superstiti) per il periodo d'imposta 2018 per un importo di € 1.337,18. Precisava inoltre che l'intimazione conteneva la cartella n. 10020200007663407000 per imposta sostitutiva regime forfettario per €
135.99, e cartella n. 10020210001052605000 per imposta sostitutiva regime forfettario per € 672,04, cartelle oggetto di un separato giudizio in ragione della competenza per materia in Corte di Giustizia
Tributaria. Lamentava che l'avviso era del tutto illegittimo, in quanto la cartella era intestata ad un soggetto con dati anagrafici simili, ma diversi dal ricorrente;
infatti, gli atti erano stati inviati al Sig. residente a [...], ma l'attoParte 1 codice fiscale: C.F. 1
era destinato ad un'altra persona, ovvero tale Parte 1 nato in [...] il [...], e residente a
Teggiano alla Via Provinciale Del Corticato snc con codice fiscale Si trattava di C.F. 2
un chiaro errore, per giunta già riscontrato in precedenza con sentenza n. 251/2024 dal Gdp di
EC LA avente ad oggetto la restituzione al ricorrente di rate erroneamente versate i in luogo del Sig. Parte_1 nato nel 1990 codice fiscale relative alle stesse C.F. 2
e precisamente la cartella n. cartelle inviate anche questa volta dall' Controparte 1 "
10020200007663407000 e la cartella n. 10020210001052605000. A riprova di quanto detto, il ricorrente sottolineava che nel 2023 aveva provveduto a farsi inviare dall' Controparte 1 la lista delle cartelle e degli avvisi che risultavano a suo nome, da cui non risultavano avvisi non pagati: la cartella era quindi illegittima, in quanto notificata a soggetto estraneo all'obbligazione, ed emessa in favore di destinatario diverso dal ricevente;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di "In via preliminare: disporre la sospensione dell'atto, in quanto, dalle motivazioni elencate, si evince chiaramente l'inesistenza del credito vantato, pertanto il fumus bonis iuris risiede nella manifesta fondatezza del ricorso. Sussiste, inoltre, ex art. 47 DLgs n. 546/92 il periculum in mora, ravvisabile nel fatto che, dalla mancata sospensione dello stesso, il contribuente, subirebbe un danno grave ed irreparabile che provocherebbe pregiudizio alla sfera personale- patrimoniale. In via principale e nel merito A) dichiarare la nullità della pretesa di pagamento ed ogni relativo avviso di natura tributaria opposta;
B) dichiararsi nulle ed inefficaci l'intimazione di pagamento e tutti gli atti presupposti, posti a base della procedura di riscossione;
Per l'effetto: annullare la procedura esecutiva come intrapresa, ordinando la sospensione della procedura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale, CAP ed IVA, in sentenza come per legge con distrazione a favore degli avvocati antistatari.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
sottolineando che il suo operato si esauriva nella funzione di notifica dell'intimazione di pagamento, regolarmente avvenuta, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato;
chiedeva quindi che la domanda dell'opponente fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l'Inps, dichiarando che l'odierno ricorrente non era il destinatario degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta, che erano stati regolarmente notificati all'effettivo debitore;
da ciò derivava l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione attiva. L'errore di notifica della successiva intimazione di pagamento, inoltre, non era imputabile in alcun modo all' CP 2 ; chiedeva dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda, avendone accertata l'assoluta carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a carico della parte soccombente.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del signor Parte 1 nato in Nigeria il 20.09.1971 e residente a [...] CF: C.F. 3
Ed invero, è lo stesso ricorrente ad eccepire, con il ricorso in opposizione, di non essere la persona destinataria della intimazione n.10020259003684019000, atteso che la predetta intimazione veniva emessa nei confronti del sig. nato in [...] il [...] residente a [...]1
,
alla Via Provinciale Del Corticato snc con codice fiscale C.F. 2
Ed invero, che gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione per cui è causa si riferissero ad una persona diversa dal ricorrente è riconosciuto dallo stesso INPS, il quale documenta di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione al sig. Parte 1
[…] nato nel 1990 e residente, all'epoca della notifica degli atti, in Sala Consilina.
E se è vero che l' Controparte 1 erroneamente notificava la predetta intimazione ad una persona diversa da quella indicata nell'atto, così come aveva già fatto con le due cartelle esattoriali menzionate nell'atto di intimazione aventi ad oggetto crediti di natura diversa da quella contributiva questo non significa che il notificatario avesse legittimazione ad impugnare l'atto .
La legittimazione ad agire, infatti, si riferisce alla capacità di una persona di agire in giudizio per far valere un proprio diritto o interesse, vale ad ire la legittimazione a stare in giudizio come parte processuale
Ma perché una parte possa essere parte del processo essa deve avere un interesse concreto e attuale a far valere il diritto o l'interesse che si vuole tutelare, interesse che, nella specie, non è ravvisabile.
In tema di riscossione dei contributi, infatti, possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve ad una funzione equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Ma, nella specie, poiché al ricorrente è stato notificato un invito a pagare degli avvisi di addebito pacificamente emessi nei confronti di un soggetto diverso, vale a dire il sig. Parte_1 nato
Pa nato nel 1990, nel 1990, e lo stesso atto di intimazione indica quale destinatario dell'atto il sig. la sola circostanza che l'atto sia stato erroneamente notificato al ricorrente non legittima questi ad impugnare l'atto .
avesse notificato all 'indirizzo del In definitiva, è come se l' Controparte 1 ricorrente un atto intestato a CP 3 vale a dire ad un soggetto completamente diverso dal
,
destinatario della notifica . E' evidente che in tal caso il ricorrente non avrebbe alcuna legittimazione ad impugnare un atto a lui non destinato. Ma lo stesso è a dirsi nel caso che ci occupa, nel quale esiste unicamente una omonimia tra il destinatario della notifica e il destinatario dell'atto, nel senso che il ricorrente, a meno che non lo deduca ( e non è questo il caso), non ha alcun concreto interesse ad impugnare un atto a lui non riferibile e che non lo pregiudica immediatamente.
Allo stato pertanto, pur riconoscendo che la memoria difensiva dell' " Controparte 1
[...] è assolutamente inconferente rispetto ai motivi di opposizione e pur dovendosi censurare la leggerezza con la quale l'ente concessionario per la riscossione procede alla notifica degli atti, ciò non di meno si deve concludere per la inammissibilità della opposizione per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione ad agire;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 13 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio