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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa n. 1954/2019 RG, promossa da
( C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Annarita Martina
attrice
CONTRO
( C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe D'Agostino
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
dott. ( C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
Giuliana Barberi
convenuti
E NEI CONFRONTI DEL
Società di Assicurazioni Reale Mutua agenzia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore
terzo chiamato- contumace
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora premetteva di Parte_1
essere proprietaria di una cagnolina di razza spitz, di nome premetteva, inoltre, Per_1
che a seguito di visita specialistica e diagnostica, effettuata presso la clinica veterinaria
“S. Giorgio”, sita a Reggio Calabria, e su consiglio del dottore veterinario CP_1 , la cagnolina era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di stafilectomia;
[...]
poiché dopo l'intervento la cagnolina manifestava problemi respiratori e di deglutizione,
l'attrice si era rivolta ad altro veterinario, dott. con studio a Cavallino, Persona_2
provincia di Lecce, il quale, a seguito di indagini diagnostiche sulla cagnolina, aveva accertato la presenza di danni post operatori;
successivamente le condizioni di salute della cagnolina erano ulteriormente peggiorate, ed il dott. , Controparte_4
specialista veterinario presso la clinica veterinaria NSL di Roma, al quale l'attrice aveva chiesto un ulteriore consulto, aveva constatato un eccessivo accorciamento del palato molle causato all'animale dall'intervento chirurgico subito ed aveva escluso la possibilità di procedere ad allungamento del palato stesso, dichiarando, quindi, irreversibile la condizione della cagnolina. Premetteva ancora l'attrice che la spesa complessiva affrontata prima per l'intervento e poi per accertare i danni post operatori presso le altre strutture veterinarie era stata di € 3.818,44; che la sofferenza della cagnolina ed i conseguenti disagi per sé e per la sua famiglia avevano procurato danni morali quantificabili in € 10.000,00; che i tentativi di addivenire ad una bonaria definizione della vicenda con la clinica veterinaria “S. Giorgio”, in persona del suo rappresentante, non avevano sortito alcun effetto.
Ciò premesso, l'attrice citava in giudizio il dott. e la clinica veterinaria Controparte_1
” in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che ne fosse CP_5
accertata la responsabilità per l'esecuzione di un intervento inadeguato sulla propria cagnolina, con gravissime ed irreversibili conseguenze invalidanti;
per l'effetto, chiedeva che gli stessi convenuti fossero condannati al pagamento della somma di € 13.818,44 o di altra diversamente determinata a seguito di CTU , oltre interessi fino alla data del soddisfo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il dott. con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 20.10.2020, chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, che fosse accertata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alle domande risarcitorie formulate anche nell'interesse del di lei marito e della figlia;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali. Si costituiva anche la clinica veterinaria “S. Giorgio”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.07.2019 Controparte_3
chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Reale Mutua assicurazioni,; chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, che fosse accertata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per le domande risarcitorie formulate anche nell'interesse del marito e della figlia nonché la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva che fossero rigettate le domande attoree perché inondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 18.09.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa della società Reale
Mutua Assicurazioni di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, che non si costituiva in giudizio;
con ordinanza del 21.10.2020 ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia e venivano assegnati i termini per l'espletamento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo. Con ordinanza istruttoria depositata il 26.05.2021 veniva rigettata la richiesta di prova per testi formulata dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183 c.p.c. ed ammessa la CTU richiesta da parte attrice;
la CTU, dott.ssa non compariva all'udienza fissata per il Persona_3
giuramento e facevano seguito una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentativo di bonario componimento della lite. All'udienza del 14.06.2023 la CTU dichiarava di rinunciare all'incarico in ragione dei propri rapporti professionali con parte convenuta;
considerato che
parte attrice non compariva alla predetta udienza, prima di disporre la sostituzione del CTU, veniva fissata una successiva udienza, per comparizione delle parti
Parte attrice non compariva alle successive tre udienze fissate per la comparizione;
pertanto, con ordinanza del 01.12.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.04.2024 pare attrice non compariva, parte convenuta precisava le conclusioni e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 26.06.
2024, tenutasi in trattazione scritta;
solo parte convenuta depositava le note in trattazione scritta, nei temini di cui al decreto del 10.06.2024, con il quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., era stata disposta la trattazione scritta. DIRITTO
La domande attoree sono finalizzate ad ottenere un risarcimento del danno per errore professionale commesso dai medici della clinica veterinaria convenuta, presso la quale è stato eseguito l'intervento chirurgico sulla cagnolina di proprietà dell'attrice; la prestazione veterinaria, per Giurisprudenza consolidata è riconducibile alla prestazione d'opera di cui all'art. 2230 c.c.; si tratta quindi di una responsabilità di natura contrattuale.
Qualora, come nel caso in esame, i medici veterinari operino in strutture veterinarie, si instaura un duplice rapporto, con il professionista e con la struttura presso la quale lo stesso professionista esegue le sue prestazioni, ed in caso di errore professionale, per analogia con la casistica in medicina umana, supportata da consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ritengono responsabili sia il professionista che la struttura stessa. Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, così come per la responsabilità medica, il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto giuridico,
l'erroneità della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso causale tra il danno e la prestazione errata, mentre spetta al veterinario provare che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (ordinanza
Cassazione 5 marzo 2024, n.5922); in sostanza il professionista deve provare di aver eseguito l'intervento o, i generale, la propria prestazione con diligenza e perizia e che la cattiva riuscita dell'intervento è stata determinata da causa ad esso non imputabile.
Tuttavia, nel caso di di responsabilità professionale del veterinario, così come anche in materia di responsabilità medico chirurgica, nell'ambito dell'attività istruttoria, la consulenza tecnica d'ufficio ha carattere fondamentale e percipiente, divenendo essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti, considerato che le conoscenze necessarie a rilevarli e comprenderli sono estremamente tecniche ( Cass. 24.06.2020, n.12387).
Nel caso in esame, come emerso in premessa, dopo la rinunzia all'incarico da parte della
CTU nominata, dott.ssa , avvenuta all'udienza del 14.06.223, parte Persona_3
attrice non è più comparsa alle successive udienze, di cui tre fissate per la comparizione delle parti;
comparizione disposta in quanto ritenuta necessaria, prima della nomina di nuovo CTU, per accertare se, nelle more del giudizio (nel corso del quale, prima della rinuncia del CTU, sono stati concessi diversi rinvii per tentativo di bonario componimento) vi fosse ancora interesse alla causa e, soprattutto, per verificare se la cagnolina fosse ancora in vita, condizione necessaria per l'espletamento della CTU stessa.
La mancata comparizione di parte attrice è evidente indizio di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta, comunque, l'impossibilità di espletare la CTU, essenziale, come sopra rilevato, per accertare la sussistenza del nesso causale tra i danni sulla cagnolina, lamentati da parte attrice, e le prestazioni veterinarie eseguite dai convenuti. Per i suesposti motivi le domande di parte attrice non possono essere accolte.
Considerato che entrambi gli specialisti veterinari consultati dall'attrice dopo l'intervento eseguito dalla clinica convenuta, hanno riscontrato sulla cagnolina - come documentato in atti - patologie riconducibili all'errata esecuzione dell'intervento chirurgico presso la clinica veterinaria ”, devono ritenersi sussistenti le condizioni per CP_2
compensare integralmente le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.1954/2019 R.G, vertente tra attrice, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante pro tempore, convenuti, Società reale Mutua
[...]
Assocurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, terza chiamata, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Reggio Calabria, 22.01.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa n. 1954/2019 RG, promossa da
( C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Annarita Martina
attrice
CONTRO
( C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe D'Agostino
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
dott. ( C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
Giuliana Barberi
convenuti
E NEI CONFRONTI DEL
Società di Assicurazioni Reale Mutua agenzia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore
terzo chiamato- contumace
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora premetteva di Parte_1
essere proprietaria di una cagnolina di razza spitz, di nome premetteva, inoltre, Per_1
che a seguito di visita specialistica e diagnostica, effettuata presso la clinica veterinaria
“S. Giorgio”, sita a Reggio Calabria, e su consiglio del dottore veterinario CP_1 , la cagnolina era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di stafilectomia;
[...]
poiché dopo l'intervento la cagnolina manifestava problemi respiratori e di deglutizione,
l'attrice si era rivolta ad altro veterinario, dott. con studio a Cavallino, Persona_2
provincia di Lecce, il quale, a seguito di indagini diagnostiche sulla cagnolina, aveva accertato la presenza di danni post operatori;
successivamente le condizioni di salute della cagnolina erano ulteriormente peggiorate, ed il dott. , Controparte_4
specialista veterinario presso la clinica veterinaria NSL di Roma, al quale l'attrice aveva chiesto un ulteriore consulto, aveva constatato un eccessivo accorciamento del palato molle causato all'animale dall'intervento chirurgico subito ed aveva escluso la possibilità di procedere ad allungamento del palato stesso, dichiarando, quindi, irreversibile la condizione della cagnolina. Premetteva ancora l'attrice che la spesa complessiva affrontata prima per l'intervento e poi per accertare i danni post operatori presso le altre strutture veterinarie era stata di € 3.818,44; che la sofferenza della cagnolina ed i conseguenti disagi per sé e per la sua famiglia avevano procurato danni morali quantificabili in € 10.000,00; che i tentativi di addivenire ad una bonaria definizione della vicenda con la clinica veterinaria “S. Giorgio”, in persona del suo rappresentante, non avevano sortito alcun effetto.
Ciò premesso, l'attrice citava in giudizio il dott. e la clinica veterinaria Controparte_1
” in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che ne fosse CP_5
accertata la responsabilità per l'esecuzione di un intervento inadeguato sulla propria cagnolina, con gravissime ed irreversibili conseguenze invalidanti;
per l'effetto, chiedeva che gli stessi convenuti fossero condannati al pagamento della somma di € 13.818,44 o di altra diversamente determinata a seguito di CTU , oltre interessi fino alla data del soddisfo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio il dott. con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 20.10.2020, chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, che fosse accertata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alle domande risarcitorie formulate anche nell'interesse del di lei marito e della figlia;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali. Si costituiva anche la clinica veterinaria “S. Giorgio”, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.07.2019 Controparte_3
chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della Reale Mutua assicurazioni,; chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, che fosse accertata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per le domande risarcitorie formulate anche nell'interesse del marito e della figlia nonché la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva che fossero rigettate le domande attoree perché inondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 18.09.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa della società Reale
Mutua Assicurazioni di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, che non si costituiva in giudizio;
con ordinanza del 21.10.2020 ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia e venivano assegnati i termini per l'espletamento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo. Con ordinanza istruttoria depositata il 26.05.2021 veniva rigettata la richiesta di prova per testi formulata dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183 c.p.c. ed ammessa la CTU richiesta da parte attrice;
la CTU, dott.ssa non compariva all'udienza fissata per il Persona_3
giuramento e facevano seguito una serie di rinvii richiesti dalle parti per tentativo di bonario componimento della lite. All'udienza del 14.06.2023 la CTU dichiarava di rinunciare all'incarico in ragione dei propri rapporti professionali con parte convenuta;
considerato che
parte attrice non compariva alla predetta udienza, prima di disporre la sostituzione del CTU, veniva fissata una successiva udienza, per comparizione delle parti
Parte attrice non compariva alle successive tre udienze fissate per la comparizione;
pertanto, con ordinanza del 01.12.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.04.2024 pare attrice non compariva, parte convenuta precisava le conclusioni e la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 26.06.
2024, tenutasi in trattazione scritta;
solo parte convenuta depositava le note in trattazione scritta, nei temini di cui al decreto del 10.06.2024, con il quale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., era stata disposta la trattazione scritta. DIRITTO
La domande attoree sono finalizzate ad ottenere un risarcimento del danno per errore professionale commesso dai medici della clinica veterinaria convenuta, presso la quale è stato eseguito l'intervento chirurgico sulla cagnolina di proprietà dell'attrice; la prestazione veterinaria, per Giurisprudenza consolidata è riconducibile alla prestazione d'opera di cui all'art. 2230 c.c.; si tratta quindi di una responsabilità di natura contrattuale.
Qualora, come nel caso in esame, i medici veterinari operino in strutture veterinarie, si instaura un duplice rapporto, con il professionista e con la struttura presso la quale lo stesso professionista esegue le sue prestazioni, ed in caso di errore professionale, per analogia con la casistica in medicina umana, supportata da consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione, si ritengono responsabili sia il professionista che la struttura stessa. Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, così come per la responsabilità medica, il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto giuridico,
l'erroneità della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso causale tra il danno e la prestazione errata, mentre spetta al veterinario provare che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (ordinanza
Cassazione 5 marzo 2024, n.5922); in sostanza il professionista deve provare di aver eseguito l'intervento o, i generale, la propria prestazione con diligenza e perizia e che la cattiva riuscita dell'intervento è stata determinata da causa ad esso non imputabile.
Tuttavia, nel caso di di responsabilità professionale del veterinario, così come anche in materia di responsabilità medico chirurgica, nell'ambito dell'attività istruttoria, la consulenza tecnica d'ufficio ha carattere fondamentale e percipiente, divenendo essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti, considerato che le conoscenze necessarie a rilevarli e comprenderli sono estremamente tecniche ( Cass. 24.06.2020, n.12387).
Nel caso in esame, come emerso in premessa, dopo la rinunzia all'incarico da parte della
CTU nominata, dott.ssa , avvenuta all'udienza del 14.06.223, parte Persona_3
attrice non è più comparsa alle successive udienze, di cui tre fissate per la comparizione delle parti;
comparizione disposta in quanto ritenuta necessaria, prima della nomina di nuovo CTU, per accertare se, nelle more del giudizio (nel corso del quale, prima della rinuncia del CTU, sono stati concessi diversi rinvii per tentativo di bonario componimento) vi fosse ancora interesse alla causa e, soprattutto, per verificare se la cagnolina fosse ancora in vita, condizione necessaria per l'espletamento della CTU stessa.
La mancata comparizione di parte attrice è evidente indizio di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta, comunque, l'impossibilità di espletare la CTU, essenziale, come sopra rilevato, per accertare la sussistenza del nesso causale tra i danni sulla cagnolina, lamentati da parte attrice, e le prestazioni veterinarie eseguite dai convenuti. Per i suesposti motivi le domande di parte attrice non possono essere accolte.
Considerato che entrambi gli specialisti veterinari consultati dall'attrice dopo l'intervento eseguito dalla clinica convenuta, hanno riscontrato sulla cagnolina - come documentato in atti - patologie riconducibili all'errata esecuzione dell'intervento chirurgico presso la clinica veterinaria ”, devono ritenersi sussistenti le condizioni per CP_2
compensare integralmente le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.1954/2019 R.G, vertente tra attrice, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante pro tempore, convenuti, Società reale Mutua
[...]
Assocurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, terza chiamata, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Reggio Calabria, 22.01.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci