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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3465/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.1643/2024 pubblicata il 26.6.2024
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Alice De Biasio Parte_1
e Roberto Avallone
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2022 con compensazione delle spese processuali nella misura di 3/4 e condanna dell' CP_1 al pagamento della restante frazione liquidata in euro 450,00.
L'appellante impugna la sentenza sotto un duplice profilo: nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha liquidato la maggior somma richiesta per interessi legali sul capitale liquidato e nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha liquidato la somma di
€ 450,00, compensando per i restanti 3-4, anziché condannare per intero l' . CP_2
In relazione al primo motivo di appello la parte eccepisce la violazione degli artt. 112 cpc, 16 sesto comma legge 412/1991, 7 legge 533/1973 evidenziando che l' nell'effettuare il CP_1 pagamento del beneficio invocato, autonomamente e senza alcuna spiegazione e/o allegazione non aveva liquidato gli interessi legali con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e fino al saldo.
In relazione al secondo motivo di appello l'appellante deduce la violazione degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c. e del DM n.55/2014 avendo il Tribunale violato il principio di soccombenza, chiedendo che gli vengano liquidati ulteriori euro 1.310,00 (considerato il valore della causa di € 13.692,80 e, quindi, lo scaglione da €
5.201 a € 26.000) derivanti dal seguente calcolo (Fase di studio:€
425,00 riduzione 50% 212.5, Fase introduttiva: € 425,00 riduzione
50% 212.5, Fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00 riduzione
50% 425,5, Fase decisionale: € 919,00 riduzione 50% 459,5) avendo il GL liquidato la somma di € 450,00, al di sotto dei minimi tabellari e non considerando la totale soccombenza dell' CP_2 che aveva liquidato la prestazione solo in corso di causa.
Precisa altresì l'appellante come ai sensi dell'art.445 bis, comma
5, c.p.c. l' ha l'onere di provvedere al pagamento della CP_1 prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di pag. 2/9 omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge senza che sia necessario inviare i modelli AP70 o AP23 (il primo, comunque, da lui inviato il 20/04/2023).
L'appellante, pertanto, conclude per la riforma della sentenza impugnata e per “dichiarare il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, nonché della residua somma delle spese di lite di primo grado pari (quantomeno) ad € 1.310,00 il tutto oltre accessori come per legge”, con la condanna dell' anche alle CP_1 spese di questo grado con distrazione.
L' eccepisce la genericità dei motivi di appello in violazione CP_1 di quanto imposto dall'art.434 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso in quanto:
-in ordine al pagamento degli interessi legali nel modello TE08 depositato nel precedente grado di giudizio erano stati inclusi gli interessi legali,
-è immune da censure la compensazione per 3-4 delle spese di lite tenuto conto sia del corretto comportamento di esso sia CP_2 di quanto specificato dal Giudice a pag.4 della sentenza appellata
(cfr. “a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame è quella mediante il CP_1 canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell' e contact center integrato. Ebbene, tanto premesso, CP_2 nella fattispecie in esame, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica ovvero mediante l'utilizzo del web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto e mediante l'invio, in tale modalità, dell'apposito modello AP70. Per tali ragioni la domanda di richiesta del pag. 3/9 pagamento ratei presentata a mezzo pec, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset.”).
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Pt_2 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del
12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è parzialmente fondato.
Infondato è il motivo di appello legato alla mancata liquidazione degli interessi legali.
Ed invero dalla documentazione in atti risulta che in data 24.1.24
è stata quantificata in euro 13.692,80 la somma dovuta all'assistito alla data del 28.2.24, ma dalla produzione dello stesso risulta il pagamento in data 1.3.24 della maggior Pt_1 somma di euro 15.536,14; pur volendo aggiungere la mensilità di marzo 2024 (circa 430,00 euro) non indicata nel modello del
24.1.24 la somma effettivamente liquidata, in difetto di contestazioni o conteggi oppositivi, deve ritenersi comprensiva degli interessi legali (mentre non spetta la rivalutazione ex art.16 legge n.412/91).
In ordine alla censura sulle spese di lite i motivi di appello sono, invece, fondati in quanto la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del pag. 4/9 2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di
pag. 5/9 lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado: risulta dalla produzione documentale di ambedue le parti come la liquidazione della prestazione sia avvenuta il 24.1.24 (fino al 28.2.24) ed il pagamento in data pag. 6/9 1.3.24, quindi successivamente al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 22.11.23.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella scarna memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto alla richiesta fatta dal ricorrente (il decreto di omologa risulta notificato all' competente territorialmente CP_1
a giugno 2023), pertanto risulta evidente che l' non ha CP_2 provveduto nei termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Sul punto non coglie nel segno la motivazione del Tribunale atteso che risulta come il modello AP70 sia stato inviato già il 20.4.23
(oltre alla notificazione precedente del decreto di omologa) e che la liquidazione dell' è avvenuta a prescindere dalle modalità CP_1 di invio (pec e non canale telematico).
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero con l'ulteriore liquidazione della somma richiesta di euro 1.310,00 come richiesto nell'appello, ivi compresa la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del
27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che
“va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023). Ne consegue la relativa condanna a pag. 7/9 carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella CP_1 misura di legge con attribuzione ai procuratori.
Le spese del grado, atteso il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per la metà; per la restante metà seguono la soccombenza con distrazione;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, condannandolo al pagamento della ulteriore somma di €
1.310,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellato al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, metà che liquida in complessivi € 481,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli 22.9.25
pag. 8/9 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3465/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.1643/2024 pubblicata il 26.6.2024
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Alice De Biasio Parte_1
e Roberto Avallone
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.24 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2022 con compensazione delle spese processuali nella misura di 3/4 e condanna dell' CP_1 al pagamento della restante frazione liquidata in euro 450,00.
L'appellante impugna la sentenza sotto un duplice profilo: nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha liquidato la maggior somma richiesta per interessi legali sul capitale liquidato e nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha liquidato la somma di
€ 450,00, compensando per i restanti 3-4, anziché condannare per intero l' . CP_2
In relazione al primo motivo di appello la parte eccepisce la violazione degli artt. 112 cpc, 16 sesto comma legge 412/1991, 7 legge 533/1973 evidenziando che l' nell'effettuare il CP_1 pagamento del beneficio invocato, autonomamente e senza alcuna spiegazione e/o allegazione non aveva liquidato gli interessi legali con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e fino al saldo.
In relazione al secondo motivo di appello l'appellante deduce la violazione degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c. e del DM n.55/2014 avendo il Tribunale violato il principio di soccombenza, chiedendo che gli vengano liquidati ulteriori euro 1.310,00 (considerato il valore della causa di € 13.692,80 e, quindi, lo scaglione da €
5.201 a € 26.000) derivanti dal seguente calcolo (Fase di studio:€
425,00 riduzione 50% 212.5, Fase introduttiva: € 425,00 riduzione
50% 212.5, Fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00 riduzione
50% 425,5, Fase decisionale: € 919,00 riduzione 50% 459,5) avendo il GL liquidato la somma di € 450,00, al di sotto dei minimi tabellari e non considerando la totale soccombenza dell' CP_2 che aveva liquidato la prestazione solo in corso di causa.
Precisa altresì l'appellante come ai sensi dell'art.445 bis, comma
5, c.p.c. l' ha l'onere di provvedere al pagamento della CP_1 prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di pag. 2/9 omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge senza che sia necessario inviare i modelli AP70 o AP23 (il primo, comunque, da lui inviato il 20/04/2023).
L'appellante, pertanto, conclude per la riforma della sentenza impugnata e per “dichiarare il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, nonché della residua somma delle spese di lite di primo grado pari (quantomeno) ad € 1.310,00 il tutto oltre accessori come per legge”, con la condanna dell' anche alle CP_1 spese di questo grado con distrazione.
L' eccepisce la genericità dei motivi di appello in violazione CP_1 di quanto imposto dall'art.434 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso in quanto:
-in ordine al pagamento degli interessi legali nel modello TE08 depositato nel precedente grado di giudizio erano stati inclusi gli interessi legali,
-è immune da censure la compensazione per 3-4 delle spese di lite tenuto conto sia del corretto comportamento di esso sia CP_2 di quanto specificato dal Giudice a pag.4 della sentenza appellata
(cfr. “a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame è quella mediante il CP_1 canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell' e contact center integrato. Ebbene, tanto premesso, CP_2 nella fattispecie in esame, l'unica possibile modalità di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento è quella telematica ovvero mediante l'utilizzo del web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto e mediante l'invio, in tale modalità, dell'apposito modello AP70. Per tali ragioni la domanda di richiesta del pag. 3/9 pagamento ratei presentata a mezzo pec, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset.”).
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Pt_2 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del
12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è parzialmente fondato.
Infondato è il motivo di appello legato alla mancata liquidazione degli interessi legali.
Ed invero dalla documentazione in atti risulta che in data 24.1.24
è stata quantificata in euro 13.692,80 la somma dovuta all'assistito alla data del 28.2.24, ma dalla produzione dello stesso risulta il pagamento in data 1.3.24 della maggior Pt_1 somma di euro 15.536,14; pur volendo aggiungere la mensilità di marzo 2024 (circa 430,00 euro) non indicata nel modello del
24.1.24 la somma effettivamente liquidata, in difetto di contestazioni o conteggi oppositivi, deve ritenersi comprensiva degli interessi legali (mentre non spetta la rivalutazione ex art.16 legge n.412/91).
In ordine alla censura sulle spese di lite i motivi di appello sono, invece, fondati in quanto la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del pag. 4/9 2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di
pag. 5/9 lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado: risulta dalla produzione documentale di ambedue le parti come la liquidazione della prestazione sia avvenuta il 24.1.24 (fino al 28.2.24) ed il pagamento in data pag. 6/9 1.3.24, quindi successivamente al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 22.11.23.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella scarna memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto alla richiesta fatta dal ricorrente (il decreto di omologa risulta notificato all' competente territorialmente CP_1
a giugno 2023), pertanto risulta evidente che l' non ha CP_2 provveduto nei termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Sul punto non coglie nel segno la motivazione del Tribunale atteso che risulta come il modello AP70 sia stato inviato già il 20.4.23
(oltre alla notificazione precedente del decreto di omologa) e che la liquidazione dell' è avvenuta a prescindere dalle modalità CP_1 di invio (pec e non canale telematico).
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero con l'ulteriore liquidazione della somma richiesta di euro 1.310,00 come richiesto nell'appello, ivi compresa la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del
27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che
“va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023). Ne consegue la relativa condanna a pag. 7/9 carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella CP_1 misura di legge con attribuzione ai procuratori.
Le spese del grado, atteso il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per la metà; per la restante metà seguono la soccombenza con distrazione;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, condannandolo al pagamento della ulteriore somma di €
1.310,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellato al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, metà che liquida in complessivi € 481,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Napoli 22.9.25
pag. 8/9 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 9/9