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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 800/2020 R.G. TRA nato a [...], il [...], elett.te dom.to in Caserta al Viale delle Querce 20, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Cundari, e Marco Ippolito Matano che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del e legale
[...] CP_2 rappresentante p.t., con sede in Roma, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell' , rappresentato Controparte_3 dall'Avvocatura di Stato e dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c V. A. A. CP_4 CP_5
C. Della Morte CP_6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.2.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto quale docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado in data 1.9.2016, rappresentava di aver prestato, in seguito alla stipula di diversi contratti a tempo determinato, servizio pre ruolo statale per 19 anni sino alla data di immissione in ruolo dell'1.9.2016, per come dettagliatamente indicato in ricorso;
di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera e che il resistente, con decreto n. 6015 del 25.6.2019 non gli CP_1 riconosceva gli anni di servizio preruolo, sicché a fronte di 19 anni di servizio complessivi effettivamente prestati nelle stesse mansioni, le venivano riconosciuti anni 14, mesi 4 e giorni 0 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale, con inquadramento nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9/15. Tanto premesso, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e la condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1
1 quantificate in euro € 39.739,00. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione per anticipo fattone (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituiva Il tempestivamente, eccependo, preliminarmente la prescrizione CP_7 dell'asserito credito e nel merito, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto destituito di ogni fondamento giuridico. Acquisiti agli atti i documenti prodotti anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.” L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
2 A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11- 2007. Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd. doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti. Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli – l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico. L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
4 Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di sorta, che sarebbe CP_7 stato suo onere contestare dal momento che la ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio preruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n.3474/2000, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
5 b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinché il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre- ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente. A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine. Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio. In conclusione, dunque, con specifico riguardo al personale docente la Suprema Corte con recente sentenza n.31149/2019, ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” .
6 Facendo applicazione dei suesposti principi nel caso in esame, il ricorso merita accoglimento nei limiti che di seguito si dirà.
************ Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente stipulava con l'Amministrazione, in data 28.11.2015 il contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall' a.s. 2015/2016 quale docente di scuola secondaria di II grado, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta, a seguito del superamento del periodo di prova, l'1.9.2016 (cfr. doc. in atti). A seguito dell'immissione in ruolo il calcolando l'anzianità pre-ruolo, ha inserito il CP_7 ricorrente nella seconda fascia (da 9 a 15 anni), come risulta dal decreto di ricostruzione di carriera. Dall'attestato di servizio prodotto in atti e dal decreto di ricostruzione carriera risultano prestati, quali servizi pre-ruolo validi e, pertanto, riconosciuti gli a.s. dal 1991/1992 al 2014/2015 per un totale di 19 anni (ad eccezione degli aa.ss. 1995/1996 e 1998/1999 in quanto servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento) (cfr. decreto ricostruzione carriera). L'Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente anni 14, mesi 4, giorni 0 (cfr. doc. in atti) con inserimento del ricorrente nella fascia retributiva 9. Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato stipulato successivamente all'1-09-2011 come la ricorrente, sono le seguenti: da 0 a 9 anni–> fascia 0 da 9 a 15 anni –> fascia 9 da 15 a 21 anni –> fascia 15 da 21 a 28 anni –> fascia 21 da 28 a 35 anni –> fascia 28 da 35 anni a fine servizio –> fascia 35 sicchè nei confronti del ricorrente – assunta con contratto a tempo indeterminato nel settembre 2015 - non può trovare applicazione la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010. Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato.
7 Pertanto, esaminando lo stato di servizio del ricorrente prodotto in atti, si rileva che il docente negli anni pre-ruolo dal 1991/1992 al 2014/2015 ha lavorato per un periodo superiore a 180 giorni. Ebbene, calcolando per intero gli anni scolastici così come lavorati dalla ricorrente e rispondenti ai criteri “quantitativi” di cui all'art.11 L.n.124/99, quest'ultima vanta un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 19 anni. Tale riconoscimento comporta che, all'atto della immissione in ruolo dell'1.9.2016, al ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 4.2.2020 (5 anni scolastici considerata la decorrenza giuridica dell'assunzione all'1.9.2015) consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio complessiva di 24 anni (19 anni di servizio pre-ruolo riconosciuto e 5 anni di servizio di ruolo al momento del deposito del ricorso considerata la decorrenza giuridica dell'assunzione all'1.9.2015) e conseguentemente va riconosciuta al ricorrente la fascia stipendiale da 21 a 28 anni -> fascia 21. Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art.485 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro. Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, di un'anzianità di servizio pari a 24 anni – considerati il periodo pre-ruolo e quello successivo all'immissione in ruolo - e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento del lavoratore nel relativo scaglione stipendiale 21. La fascia stipendiale 21 emergente dal cedolino paga in atti relativo al febbraio 2020 depositato su ordine di questo giudice appare corretta (da 21 a 28 anni –> fascia 21). Nulla cambia per la fascia stipendiale di appartenenza, se non che la progressione alla fascia successiva sarà senza dubbio più rapida, con la conseguenza che non spetta la condanna del al pagamento delle differenze stipendiali chieste e resta assorbita la questione della CP_1 prescrizione, eccepita dal resistente. In conclusione, l'amministrazione convenuta deve essere condannata al solo riconoscimento di una anzianità di servizio superiore e la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive va rigettata. Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento e della complessità della questione giuridica esaminata, oggetto di recenti pronunce della S.C. anche in corso di causa e della CGUE, sono integralmente compensate tra le parti Circa le spese di lite, l'accoglimento della domanda in misura parziale rispetto alle conclusioni del ricorso, oltre che la complessità delle questioni esaminate, giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite fra le parti mentre il restante terzo segue il criterio della soccombenza a carico del convenuto. CP_1
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in virtù dei servizi non di ruolo effettivamente espletati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio complessiva pari a 24 CP_7 anni;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) previa compensazione per due terzi delle spese di lite, condanna il al pagamento CP_7 delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
9
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 800/2020 R.G. TRA nato a [...], il [...], elett.te dom.to in Caserta al Viale delle Querce 20, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Cundari, e Marco Ippolito Matano che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del e legale
[...] CP_2 rappresentante p.t., con sede in Roma, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell' , rappresentato Controparte_3 dall'Avvocatura di Stato e dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c V. A. A. CP_4 CP_5
C. Della Morte CP_6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.2.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto quale docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado in data 1.9.2016, rappresentava di aver prestato, in seguito alla stipula di diversi contratti a tempo determinato, servizio pre ruolo statale per 19 anni sino alla data di immissione in ruolo dell'1.9.2016, per come dettagliatamente indicato in ricorso;
di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera e che il resistente, con decreto n. 6015 del 25.6.2019 non gli CP_1 riconosceva gli anni di servizio preruolo, sicché a fronte di 19 anni di servizio complessivi effettivamente prestati nelle stesse mansioni, le venivano riconosciuti anni 14, mesi 4 e giorni 0 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale, con inquadramento nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9/15. Tanto premesso, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e la condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1
1 quantificate in euro € 39.739,00. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione per anticipo fattone (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituiva Il tempestivamente, eccependo, preliminarmente la prescrizione CP_7 dell'asserito credito e nel merito, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto destituito di ogni fondamento giuridico. Acquisiti agli atti i documenti prodotti anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 485 prevede quanto segue:
“1.AI personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.” L'art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
2 A seguito dell'intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che « Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Quindi l'art.142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui all'art. 146 del CCNL 29-11- 2007. Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, confermato da Cass. n.22552/2016, in un sistema denominato del cd. doppio canale, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti. Detto sistema stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli – l'abbattimento del periodo preruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Su tale sistema normativo sono poi intervenute sia la normativa eurounitaria che le pronunce della Corte di Legittimità (Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos) le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico. L'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.”
4 Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso ( punto 51). Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di sorta, che sarebbe CP_7 stato suo onere contestare dal momento che la ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio preruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n.31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n.3474/2000, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.), occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
5 b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Dunque, affinché il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre- ruolo come disciplinata dall'art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione docente. A tali fini, ed onde evitare che l'applicazione diretta della norma eurounitaria determini una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell'anzianità di servizio, che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, ovvero dall'1 Febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini;
dall'altro, che il calcolo dell'anzianità di servizio, come compiuto dall'Amministrazione in applicazione dell'art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione dell'omologo a tempo indeterminato ab origine. Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio. In conclusione, dunque, con specifico riguardo al personale docente la Suprema Corte con recente sentenza n.31149/2019, ha affermato il principio di diritto per cui “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” .
6 Facendo applicazione dei suesposti principi nel caso in esame, il ricorso merita accoglimento nei limiti che di seguito si dirà.
************ Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente stipulava con l'Amministrazione, in data 28.11.2015 il contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall' a.s. 2015/2016 quale docente di scuola secondaria di II grado, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio avvenuta, a seguito del superamento del periodo di prova, l'1.9.2016 (cfr. doc. in atti). A seguito dell'immissione in ruolo il calcolando l'anzianità pre-ruolo, ha inserito il CP_7 ricorrente nella seconda fascia (da 9 a 15 anni), come risulta dal decreto di ricostruzione di carriera. Dall'attestato di servizio prodotto in atti e dal decreto di ricostruzione carriera risultano prestati, quali servizi pre-ruolo validi e, pertanto, riconosciuti gli a.s. dal 1991/1992 al 2014/2015 per un totale di 19 anni (ad eccezione degli aa.ss. 1995/1996 e 1998/1999 in quanto servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento) (cfr. decreto ricostruzione carriera). L'Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente anni 14, mesi 4, giorni 0 (cfr. doc. in atti) con inserimento del ricorrente nella fascia retributiva 9. Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato stipulato successivamente all'1-09-2011 come la ricorrente, sono le seguenti: da 0 a 9 anni–> fascia 0 da 9 a 15 anni –> fascia 9 da 15 a 21 anni –> fascia 15 da 21 a 28 anni –> fascia 21 da 28 a 35 anni –> fascia 28 da 35 anni a fine servizio –> fascia 35 sicchè nei confronti del ricorrente – assunta con contratto a tempo indeterminato nel settembre 2015 - non può trovare applicazione la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010. Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato.
7 Pertanto, esaminando lo stato di servizio del ricorrente prodotto in atti, si rileva che il docente negli anni pre-ruolo dal 1991/1992 al 2014/2015 ha lavorato per un periodo superiore a 180 giorni. Ebbene, calcolando per intero gli anni scolastici così come lavorati dalla ricorrente e rispondenti ai criteri “quantitativi” di cui all'art.11 L.n.124/99, quest'ultima vanta un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 19 anni. Tale riconoscimento comporta che, all'atto della immissione in ruolo dell'1.9.2016, al ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 4.2.2020 (5 anni scolastici considerata la decorrenza giuridica dell'assunzione all'1.9.2015) consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio complessiva di 24 anni (19 anni di servizio pre-ruolo riconosciuto e 5 anni di servizio di ruolo al momento del deposito del ricorso considerata la decorrenza giuridica dell'assunzione all'1.9.2015) e conseguentemente va riconosciuta al ricorrente la fascia stipendiale da 21 a 28 anni -> fascia 21. Poiché tale computo dell'anzianità pregressa è all'evidenza pari a quello che spetterebbe ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell'assenza di ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità di servizio, la normativa interna di cui all'art.485 deve essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro. Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, di un'anzianità di servizio pari a 24 anni – considerati il periodo pre-ruolo e quello successivo all'immissione in ruolo - e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento del lavoratore nel relativo scaglione stipendiale 21. La fascia stipendiale 21 emergente dal cedolino paga in atti relativo al febbraio 2020 depositato su ordine di questo giudice appare corretta (da 21 a 28 anni –> fascia 21). Nulla cambia per la fascia stipendiale di appartenenza, se non che la progressione alla fascia successiva sarà senza dubbio più rapida, con la conseguenza che non spetta la condanna del al pagamento delle differenze stipendiali chieste e resta assorbita la questione della CP_1 prescrizione, eccepita dal resistente. In conclusione, l'amministrazione convenuta deve essere condannata al solo riconoscimento di una anzianità di servizio superiore e la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive va rigettata. Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento e della complessità della questione giuridica esaminata, oggetto di recenti pronunce della S.C. anche in corso di causa e della CGUE, sono integralmente compensate tra le parti Circa le spese di lite, l'accoglimento della domanda in misura parziale rispetto alle conclusioni del ricorso, oltre che la complessità delle questioni esaminate, giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite fra le parti mentre il restante terzo segue il criterio della soccombenza a carico del convenuto. CP_1
P. Q. M.
8 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in virtù dei servizi non di ruolo effettivamente espletati ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a carico del di un'anzianità di servizio complessiva pari a 24 CP_7 anni;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) previa compensazione per due terzi delle spese di lite, condanna il al pagamento CP_7 delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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