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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2162 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2162/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti MARCHETTI ROBERTO e MARCHETTI GIORGIA Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 13/10/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 12/06/2005. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 31/07/2003, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Con ricorso depositato il 31/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi predetti, con addebito alla moglie.
All'udienza del 13/10/2025 compariva la parte ricorrente e il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta.
pagina 1 di 2 Il sig. chiedeva pronunciarsi solo la separazione, con rinuncia alle ulteriori domande formulate Pt_1 nel ricorso introduttivo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi con rinuncia alle domande ulteriori rispetto a quella sullo status.
All'esito il Giudice delegato dichiarava la contumacia di , autorizzava i coniugi a Parte_1 vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2162/2025 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti MARCHETTI ROBERTO e MARCHETTI GIORGIA Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 13/10/2025.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 12/06/2005. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 31/07/2003, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Con ricorso depositato il 31/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi predetti, con addebito alla moglie.
All'udienza del 13/10/2025 compariva la parte ricorrente e il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta.
pagina 1 di 2 Il sig. chiedeva pronunciarsi solo la separazione, con rinuncia alle ulteriori domande formulate Pt_1 nel ricorso introduttivo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi con rinuncia alle domande ulteriori rispetto a quella sullo status.
All'esito il Giudice delegato dichiarava la contumacia di , autorizzava i coniugi a Parte_1 vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
4.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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