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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397/2024 decisa all'udienza di discussione del 08.01.2025 e vertente
TRA
(C.S.D.) (C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Gentile;
P.IVA_2
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Vania Loparco;
RESISTENTE
Oggetto: rilascio immobile.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , premesso che aveva sottoscritto con Parte_1 Controparte_1
una serie di contratti di accoglienza in un appartamento, detenuto in forza di un contratto di
[...] locazione, in Cesano Boscone, Via delle Acacie n. 12, l'ultimo dei quali in data 01 maggio 2022 della durata di sei mesi, che nonostante le numerose richieste avanzate in ultimo con comunicazione datata 3 luglio 2023 il resistente rifiutava di rilasciare l'immobile, chiedeva di accertare e dichiarare che deteneva senza titolo l'immobile in oggetto con condanna alla Controparte_1
immediata restituzione e rilascio, sgombero da persone e cose, del suddetto immobile.
eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento Controparte_1
della procedura di mediazione e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'immobile per inadempimento da parte della a tre specifici obblighi contrattuali assunti con la Pt_1 sottoscrizione dell'accordo ed afferenti all'omessa alfabetizzazione e frequentazione di corsi di italiano,
pagina 1 di 3 all'omesso sostegno all'inserimento in tirocini e corsi di formazione ed all'omesso sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio, che imponevano di procedere ad una proroga del contratto, ai sensi dell'articolo 2 e di adoperarsi concretamente per il completamento del progetto di accoglienza, e chiedeva pertanto di rigettare il ricorso, di accertare e dichiarare l'inadempimento ai contratti di accoglienza da parte e la violazione ad opera di quest'ultima dei Parte_1 Pt_1
principi di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto disporre che non sussistono i presupposti per il rilascio dell'immobile.
All'udienza del 08.01.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
La domanda proposta dalla è fondata per quanto di ragione e Parte_1 dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Premesso che l'azione ha natura personale, in considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della pretesa fatta valere, che riconducono la pretesa del rilascio al contratto di ospitalità straordinario intercorso da ultimo in data 01 maggio 2022 della durata di sei mesi, che peraltro fa seguito ad una serie di contratti di accoglienza di durata semestrale stipulati a decorrere dal 01.12.2018, va detto che la richiesta di rilascio trova fondamento nella scadenza del termine pattuito, cui ha fatto seguito la comunicazione del 03.07.2023 di indisponibilità a consentire il protrarsi della detenzione in conseguenza della fine del progetto in data 01.11.2022. Parte_2
Al riguardo, devono essere disattesi i rilievi mossi dal resistente, in quanto il contratto dell'11.05.2022 prevede l'impegno dell'ospite e dei suoi familiari “a lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto”, mentre la possibilità di prorogare di ulteriori mesi la data di scadenza del contratto, espressamente prevista per la data del 01.11.2022, è riservata esclusivamente all'ente gestore del progetto di accoglienza, ovvero alla che, nel caso Controparte_2
di specie, non ha inteso esercitare tale facoltà.
In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi accertato che il resistente occupa abusivamente l'immobile in oggetto per cui dev'essere accolta la domanda di rilascio.
Tenuto conto dell'ampio lasso di tempo decorso dalla cessazione del contratto, superiore ad un biennio, e della esigenze del nucleo familiare del resistente, la cui situazione è stata rappresentata in corso di causa, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 31.03.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura pari al valore minimo dello scaglione indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 2 di 3 - in accoglimento della domanda proposta dalla dichiara che Parte_1 detiene senza titolo l'immobile sito in Cesano Boscone, Via delle Controparte_1 CP_1
Acacie n. 12 e per l'effetto lo condanna al rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 31.03.2025;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 560,00 per esborsi ed €
2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 08 gennaio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2397/2024 decisa all'udienza di discussione del 08.01.2025 e vertente
TRA
(C.S.D.) (C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Gentile;
P.IVA_2
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Vania Loparco;
RESISTENTE
Oggetto: rilascio immobile.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , premesso che aveva sottoscritto con Parte_1 Controparte_1
una serie di contratti di accoglienza in un appartamento, detenuto in forza di un contratto di
[...] locazione, in Cesano Boscone, Via delle Acacie n. 12, l'ultimo dei quali in data 01 maggio 2022 della durata di sei mesi, che nonostante le numerose richieste avanzate in ultimo con comunicazione datata 3 luglio 2023 il resistente rifiutava di rilasciare l'immobile, chiedeva di accertare e dichiarare che deteneva senza titolo l'immobile in oggetto con condanna alla Controparte_1
immediata restituzione e rilascio, sgombero da persone e cose, del suddetto immobile.
eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento Controparte_1
della procedura di mediazione e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'immobile per inadempimento da parte della a tre specifici obblighi contrattuali assunti con la Pt_1 sottoscrizione dell'accordo ed afferenti all'omessa alfabetizzazione e frequentazione di corsi di italiano,
pagina 1 di 3 all'omesso sostegno all'inserimento in tirocini e corsi di formazione ed all'omesso sostegno nella ricerca di lavoro ed alloggio, che imponevano di procedere ad una proroga del contratto, ai sensi dell'articolo 2 e di adoperarsi concretamente per il completamento del progetto di accoglienza, e chiedeva pertanto di rigettare il ricorso, di accertare e dichiarare l'inadempimento ai contratti di accoglienza da parte e la violazione ad opera di quest'ultima dei Parte_1 Pt_1
principi di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. e per l'effetto disporre che non sussistono i presupposti per il rilascio dell'immobile.
All'udienza del 08.01.2025 la causa veniva decisa con immediata lettura della sentenza.
La domanda proposta dalla è fondata per quanto di ragione e Parte_1 dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Premesso che l'azione ha natura personale, in considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della pretesa fatta valere, che riconducono la pretesa del rilascio al contratto di ospitalità straordinario intercorso da ultimo in data 01 maggio 2022 della durata di sei mesi, che peraltro fa seguito ad una serie di contratti di accoglienza di durata semestrale stipulati a decorrere dal 01.12.2018, va detto che la richiesta di rilascio trova fondamento nella scadenza del termine pattuito, cui ha fatto seguito la comunicazione del 03.07.2023 di indisponibilità a consentire il protrarsi della detenzione in conseguenza della fine del progetto in data 01.11.2022. Parte_2
Al riguardo, devono essere disattesi i rilievi mossi dal resistente, in quanto il contratto dell'11.05.2022 prevede l'impegno dell'ospite e dei suoi familiari “a lasciare la struttura di accoglienza entro e non oltre il termine di validità del contratto”, mentre la possibilità di prorogare di ulteriori mesi la data di scadenza del contratto, espressamente prevista per la data del 01.11.2022, è riservata esclusivamente all'ente gestore del progetto di accoglienza, ovvero alla che, nel caso Controparte_2
di specie, non ha inteso esercitare tale facoltà.
In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi accertato che il resistente occupa abusivamente l'immobile in oggetto per cui dev'essere accolta la domanda di rilascio.
Tenuto conto dell'ampio lasso di tempo decorso dalla cessazione del contratto, superiore ad un biennio, e della esigenze del nucleo familiare del resistente, la cui situazione è stata rappresentata in corso di causa, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 31.03.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura pari al valore minimo dello scaglione indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 2 di 3 - in accoglimento della domanda proposta dalla dichiara che Parte_1 detiene senza titolo l'immobile sito in Cesano Boscone, Via delle Controparte_1 CP_1
Acacie n. 12 e per l'effetto lo condanna al rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose e fissa per l'esecuzione la data del 31.03.2025;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 560,00 per esborsi ed €
2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 08 gennaio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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