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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta: dott. LE De RE Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott. NI IA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.234/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna n.20/2022 pubblicata in data
25.1.2022
vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Domina per procura in atti, C.F._1
presso il cui studio in Enna via Dei Greci 57/A è elettivamente domiciliato
- appellante - contro
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Antonio Lorito per P.IVA_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Enrico
Pantano 40/D;
- appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come in atti.
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - ritenere e dichiarare fondati i motivi del gravame proposto dalla sig.ra , ed in Parte_1
riforma dell'appellata sentenza: - ritenere e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
aveva il diritto al pagamento degli aiuti richiesti con le seguenti domande: 1) Domanda di aiuto n. 44745268704 al fine di conseguire l'indennità compensativa di cui al regolamento
CE n. 1305/2013 ( ex Reg. 1698/2005) “– Misura 211- Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” PER L' AGRARIA 2014( doc.n.
1-3 del fasc. di parte fase Pt_2
monitoria); 2)Domanda di aiuto n. 44715335616 al fine di conseguire l'indennità di cui al regolamento CE n. 1305/2013 ( ex Reg. 1698/2005) “– Misura 214- “Misura Agrombientale
e benessere degli Animali” ( Biologico) per l'annata agraria 2014 ( doc. n.5 e -6, cfr. doc. n.
2 del fasc. di parte della fase monitoria); per l'effetto, -revocare la condanna alle spese inflitta con la sentenza appellata;
- e stante l'avvenuto pagamento delle somme dovute in forza delle domande di cui trattasi, condannare la controparte soltanto alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'odierno procuratore antistatario, come già richiesto al Giudice di prime cure”.
Per l'appellata: “con le presenti note di trattazione scritta: precisa le conclusioni richiamando integralmente quanto specificato in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi di parte”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
– proponeva opposizione avverso il D.I. n. 105/2018, emesso dal Tribunale di
[...]
Enna in data 25.2.2018, pubblicato il 26.2.2018 R.G.A.C. n.1229/2017 e notificato l'1.3.2018, col quale – su istanza di – si ingiungeva all'opponente il Parte_1
2 pagamento dell'importo di € 18.169,52 oltre interessi legali e spese del procedimento, in relazione al credito per contributi comunitari, ai sensi del regolamento CE n. 1305/2013
(ex Reg. 1698/2005) per la campagna agraria 2014, di cui € 9.606,00 quale indennità
compensativa per la Domanda di Aiuto n. 44745268704 (Misura 211- Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane) ed € 8.563,52 quale indennità per la Domanda di
Aiuto n. 44715335616 (Misura 214 - Misura Agrombientale e benessere degli Animali -
Biologico).
L'opponente esponeva che la mancata erogazione dei contributi delle Parte_3
era dipesa dall'indagine avviata dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna (RGNR 38587/14), nel cui ambito era stata dapprima indagata per i reati di cui agli artt. 81 e 640 bis c.p. e Parte_1
poi rinviata a giudizio per indebita percezione di contributi comunitari, con riferimento agli anni dal 2009 al 2012.
Rappresentava, ancora, che quale organismo pagatore per l'erogazione di aiuti, CP_1
contributi, premi ed interventi comunitari per l'Italia, in attesa della definizione del procedimento penale pendente – di cui aveva avuto conoscenza con la comunicazione del rapporto informativo del 15.10.2014, redatto dalla Compagnia della Guardia di Finanza
di Enna e del provvedimento di rinvio a giudizio del 18.05.2017 - aveva emesso il provvedimento amministrativo di sospensione, in via cautelativa, ai sensi dell'art.33 D.lgs.
228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
Concludeva, pertanto, chiedendo:
“1) accertare e dichiarare che per le ragioni spiegate in parte motiva la pretesa creditoria
avanzata dall'opposta è priva di giuridico fondamento, correlativamente dovendosi ritenere
3 legittimo il comportamento serbato dall'Organismo Pagatore nel negare l'erogazione delle
provvidenze dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo avendo agìto in applicazione CP_1
di tutto quanto previsto dall'art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 228/2001 e dalla normativa
Comunitaria e Nazionale applicabile;
2) per l'effetto, revocare ovvero annullare e comunque dichiarare inefficace il decreto
ingiuntivo n. 105/2018 (nel procedimento distinto al n. RG n.1229/2017), emesso dal
Giudice monocratico del Tribunale di Enna il 26.02.2018;
3) condannare l'opposta alla rifusione integrale delle spese di lite e dei compensi per
ritenuta soccombenza sul punto azionati con la presente opposizione oltre al maggior
danno per temerarietà della pretesa”.
Con comparsa del 30.07.2018, si costituiva l'opposta , deducendo Parte_1
l'infondatezza delle censure sollevate, osservando che le somme ingiunte erano liquidate dall'Autorità Regionale – Ispettorato dell'Agricoltura – tenuta all'erogazione degli aiuti richiesti e che era soltanto l'esecutrice del pagamento con i fondi versati dalla CP_1
Regione competente.
Assumeva che le somme ingiunte – diverse da quelle asseritamente percepite in modo indebito – fossero già state ammesse e liquidate dall'Autorità Regionale e che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non vi fosse alcun provvedimento di sospensione degli aiuti, il quale, per essere giuridicamente rilevante, avrebbe dovuto corrispondere all'importo degli aiuti richiesti e ritenuti indebitamente conseguiti.
Non poteva, inoltre, disporsi la sospensione del pagamento delle somme ingiunte, poiché
gli aiuti richiesti erano diversi rispetto alle provvidenze afferenti i programmi sui quali l'opponente fondava il sospetto di indebita percezione, con conseguente insussistenza di un nesso idoneo a giustificare la sospensione del credito azionato.
4 In conclusione, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. del 15.12.2018, l'opposta rappresentava che il provvedimento di sospensione ex art. 33 Dlgs. 228/2001 cit. era stato adottato il 21.2.2018
e notificato alla con raccomandata del 5.3.2018 ricevuta il 15.3.2018, dopo Parte_1
l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.
Aggiungeva, ancora, che con nota prot. n. 79588 dell'11.10.2018 veniva comunicato che il procedimento amministrativo di recupero, iniziato con il provvedimento di sospensione ex art.33 Dlgs. 228/2001, si era concluso con l'accertamento definitivo della somma indebitamente percepita di € 1.680,57.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n.20/2022,
pubblicata in data 25.1.2022, il Tribunale di Enna così disponeva:
“Il giudice accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del CP_1
Tribunale di Enna n.105/2018 D.I., emesso su istanza e in favore di Parte_1
e, per l'effetto, lo revoca. Condanna a rimborsare ad le spese Parte_1 CP_1
del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre
rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame avanti la Parte_1
Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO
Il Giudice accoglieva l'opposizione sostenendo che l'opposta non avrebbe potuto pretendere il pagamento della somma del
CP_ decreto ingiuntivo opposto, per la sospensione dei pagamenti disposta dall ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 228/2001.
“Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità
5 del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionato”.
Il Giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di valutare l'opposizione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore e ai sensi dell'art. 112 c.p.c., avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla sussistenza del credito azionato.
Inoltre, il Giudice non considerava che il provvedimento di sospensione era stato notificato dopo la notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, al momento della emissione del decreto ingiuntivo il credito era esigibile.
CP_ Con nota prot. n.79588 dell'11.10.2018, comunicava che il procedimento amministrativo di recupero, iniziato con il provvedimento di sospensione ex art. 33 D.lgs. 228/2001 si era concluso con l'accertamento definitivo dell'importo della somma indebitamente conseguita dalla per € 1.680,57, e non € 48.772,41, come ritenuto dalla controparte. Parte_1
L'opposta aveva dedotto, altresì, che dal mese di giugno 2018 la controparte aveva liquidato le altre domande della creditrice,
anch'esse colpite dalla abnorme sospensione, ma non aveva ancora pagato le somme dovute per le domande di premio oggetto dell'odierno giudizio, nonostante nulla ostava al relativo pagamento.
Quindi, già all'11.10.2018, la dedotta sospensione dei pagamenti, semmai efficace nei confronti del decreto ingiuntivo, comunque non esisteva più per essere stata revocata a conclusione del procedimento di recupero.
La documentazione prodotta anche nel corso del giudizio di opposizione comprovava la debenza della somma pretesa dalla
CP_
e la revoca della sospensione. non aveva mai contestato la debenza della somma, ma l'inesigibilità della Parte_1
medesima a causa della sospensione dei pagamenti dalla stessa adottata.
FONDATEZZA DELLA DOMANDA SPIEGATA DALLA GIAMBLANCO – VIOLAZIONE DI LEGGE ARTT. 91 E SS. C.P.C.
Il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda della e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute. Parte_1
La sentenza è nulla anche nella parte in cui condannava l'odierna appellante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Il Giudice, invece, avrebbe dovuto condannare la controparte per la fondatezza della domanda spiegata dall'odierna appellante.
Con comparsa di risposta del 20.12.2022, si costituisce chiedendo rigettarsi il CP_1
gravame, in quanto ritenuto infondato per i motivi già espressi dal Tribunale, nonché
6 dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che debba essere dichiarata ex art.100 c.p.c. la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Non necessariamente deve sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio e ciò rileva ai fini della sussistenza dei presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese, che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. 30251/2023).
Nel caso di specie, risulta che l'appellante ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto per il pagamento dei contributi comunitari dell'importo complessivo di € 18.169,52, ai sensi del regolamento CE n. 1305/2013 (ex Reg. 1698/2005), per la campagna agraria 2014, di cui
€ 9.606,00 quale indennità compensativa per la Domanda di Aiuto n. 44745268704
(Misura 211- Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane) ed € 8.563,52 quale indennità per la Domanda di Aiuto n. 44715335616 (Misura 214 - Misura Agrombientale e
7 benessere degli Animali - Biologico).
E' incontestato che la mancata erogazione dei contributi delle Domande di Aiuto da parte di – era dovuta a seguito dell'indagine Controparte_1
avviata dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Enna (R.G.NR. n.38587/14), in virtù della quale era Parte_1
risultata indagata per i reati di cui agli artt.81 e 640 bis c.p. e rinviata a giudizio fino all'esito dell'accertamento definitivo dell'indebita percezione dei contributi comunitari con riferimento agli anni dal 2009 al 2012.
L' , in attesa della definizione del procedimento penale, di cui aveva avuto CP_1
conoscenza con la comunicazione del decreto di rinvio a giudizio del Giudice per le
Indagini Preliminari di Enna del 18.05.2017 (cfr. v. all. n.5 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) aveva sospeso con provvedimento amministrativo (cfr. all. n.3 ibidem)
in via cautelativa, l'accredito delle somme di cui al decreto opposto, ai sensi dell'art. 33
Dlgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
La suddetta norma stabilisce al primo comma “I procedimenti per erogazioni da parte degli
Organismi pagatori riconosciuti (...) sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti
siano pervenute, da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie
circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o
nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati” e al secondo comma “I
procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di
idonea garanzia da parte dei beneficiari”.
L'art. 33 del Dlgs. 228/2001 cit. consente l'esercizio del potere di autotutela in relazione a provvidenze comunitarie che si assumono indebitamente erogate – ancorché non si abbia
8 ancora certezza dell'indebita erogazione – con conseguente differimento dell'esigibilità
della prestazione pecuniaria in favore del beneficiario.
Si tratta, tuttavia, di un potere eccezionale e cautelare, che non può protrarsi oltre il definitivo accertamento della legittimità o dell'indebita percezione dei contributi.
All'esito di tale verifica, qualora emerga l'indebita erogazione, il relativo credito potrà
essere immediatamente compensato con le somme sospese.
Qualora, l'accertamento dovesse risultare infondato, viene meno il presupposto della sospensione, restando al beneficiario la possibilità di ottenere comunque il pagamento,
ove necessario previa prestazione di idonea garanzia.
La sospensione dell'erogazione è finalizzata a evitare che il beneficiario continui a percepire contributi comunitari, laddove abbia già percepito aiuti per cui sono ancora in corso accertamenti circa l'effettivo diritto al relativo ottenimento, allo scopo di garantire,
nelle more la restituzione di eventuali indebiti pagamenti.
Tale sospensione rappresenta, quindi, un provvedimento necessario, in applicazione delle previsioni della normativa comunitaria e non rimesso al potere discrezionale dell'Ente.
Il Tribunale di Enna accoglieva l'opposizione ritenendo che non avrebbe Parte_1
potuto pretendere il pagamento della somma ingiunta, stante la sospensione dei pagamenti disposta dall'opponente, a norma dell'art. 33 del Dlgs. 228/2001 cit.
Nel caso in esame, in data 15.3.2018 comunicava all'appellante l'avvio del CP_1
procedimento per la sospensione di tutti i pagamenti richiesti dal produttore relativamente ai Regimi di Aiuto per cui è competente l'Ente con nota prot. n. 14158 del 21.02.2018 e contestualmente il provvedimento amministrativo di sospensione dell'erogazione, giusta nota prot. n.14157 del 21.02.2018 (cfr. all. n.3 ibidem).
Nelle more del giudizio di opposizione, con nota prot. n.79588 dell'11.10.2018 l CP_2
9
[...] comunicava alla beneficiaria che il procedimento amministrativo suddetto si era concluso con l'accertamento definitivo della somma indebitamente percepita di € 1.680,57 (cfr. all.
n.3 della memoria difensiva ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c. dell'opposta).
A seguito della conclusione del procedimento amministrativo di accertamento, sulla CP_1
base di una contestazione di indebita percezione di € 48.772,41, ha riscontrato un indebito dell'opposta nella misura di € 1.680,57 della produttrice agricola nei confronti dell'INPS a norma dell'art. 4 bis del D.L. 10/2007 (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari
con i contributi previdenziali) introdotto dalla Legge di conversione 46/2007, secondo cui
“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a
compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria,
comunicati dall previdenziale all'AGEA in via informatica”. CP_3
Pertanto, ha operato le compensazioni tra partite a credito per indebite percezioni CP_1
dell'appellante e dell'INPS per contributi non versati dall'iscritta, con gli aiuti comunitari da erogare alla richiedente relativi all'anno 2016.
Inoltre, il credito azionato per le medesime Domande di aiuto risulta oggetto di altro decreto ingiuntivo n.2723/22 (cfr. all. n.5 atto di appello) emesso dal Tribunale di Roma
nell'ambito del procedimento n. 8714/2022 introdotto con il ricorso del 31.1.2022 (cfr. all.
n.6 ibidem) e non opposto.
Con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.3.2025 di precisazione delle conclusioni, l'appellata insisteva nella declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui alla memoria di costituzione e risposta a seguito del provvedimento monitorio favorevole dal Tribunale Civile di Roma divenuto definitivamente esecutivo, e l'appellante già nell'atto di appello aveva a sua volta invocato la cessazione della materia del contendere proprio in ragione del medesimo provvedimento monitorio.
10 Sul punto consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cass.
civ., Ordinanza 17.1.2023 n.1257) “La cessazione della materia del contendere, che deve
essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a
mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel
corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla
posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo,
eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità
della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute
situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante
alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che
le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione
sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice,
potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la
pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”.
Ed ancora “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve
risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ. sez. II,
29/07/2021 n.21757).
“La pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e
necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il
dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza
virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite, sicché il giudice adito - dichiarata
11 la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti
alla definizione del giudizio - liquiderà le spese del giudizio applicando il principio della
soccombenza virtuale” (Cass. civ. sez. II, 23/09/2022, n. 27979; Cass. civ. Ord. Sez. VI,
31.07.2018 n.20182).
Ciò posto, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria – derivante dalla conclusione del procedimento amministrativo di accertamento, che ha fatto venir meno l'inesigibilità del credito, nonché dall'emissione del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Roma non opposto – comporta la cessazione della materia del contendere.
In tale situazione, non residuando ulteriori questioni se non quella relativa alla regolamentazione delle spese di lite e mancando un accordo tra le parti sul punto, spetta al Giudice procedere alla valutazione della soccombenza virtuale e statuire di conseguenza.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che l'organo pagatore ha proceduto ad un'operazione di compensazione tra le contrapposte partite creditorie e debitorie, imputando all'appellante le somme indebitamente percepite e i contributi non versati, e riconoscendo, al contempo, gli importi ad essa spettanti.
Tale ricostruzione evidenzia una reciproca parziale fondatezza delle contrapposte pretese,
sicché, ove si fosse addivenuti alla decisione nel merito, nessuna delle parti sarebbe potuta risultare integralmente vittoriosa, configurandosi una situazione di reciproca parziale soccombenza.
Pertanto, si configura una situazione di soccombenza virtuale reciproca, che giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite sia del primo grado sia del presente giudizio di appello.
In ragione della natura e dell'esito del giudizio non sussistono i presupposti
12 processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove l'impugnazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata,
rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (cfr. Cass. 20697/2021).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul punto, è costante: cfr., tra le tante,
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015, secondo cui <
impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità
originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)>>.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 234/2022 R.G., avverso la sentenza n.20/2022
13 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 25.1.2022, appellata da , ogni Parte_1
diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di gravame.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
NI IA LE De RE
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