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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 4421/2023 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tivoli, via della Serena n. 83 ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna
Dionigi n. 57, presso lo studio dell'avv. Matteo Santini che la rappresenta e difende giusta procura atti
RICORRENTE
e
, C.F. residente in [...] C.F._2
Vicolo del Pilaro n. 27
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17 novembre 2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio intrattenuta con il sig. Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno perequativo in favore della ricorrente;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
A fondamento della domanda di affidamento esclusivo, la ricorrente ha allegato che il padre avrebbe dimostrato, sin dalla nascita della figlia, un totale disinteresse per le condizioni psicofisiche e le esigenze di costei. La ricorrente ha, altresì, dedotto che il padre avrebbe abusato di sostanze alcoliche e assunto sostanze stupefa centi con abitualità.
Con ordinanza del 13 settembre 2024, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositata dalla ricorrente, la precedente giudice delegata ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al convenuto e ha delegato il servizio sociale ad effettuare indagini socio -familiari.
In data 28 maggio 2025 è stata acquisita la relazione del servizio sociale.
All'udienza del 20 giugno 2025, la precedente giudice delegata ha sentito la ricorrente e ha disposto la rinnovazione della notifica “al resistente del decreto di fissazione dell'udienza, del ricorso e del presente verbale nel rispetto dei termini a comparire stabiliti in decreto, previo certificato aggiornato di residenza, versando in atti prova dell'avvenuta notifica”.
Con ordinanza del 28 settembre 2025, è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
All'udienza del 10 ottobre 2025, la giudice delegata ha interrogato liberamente la ricorrente che, parzialmente modificando le proprie domande, ha rinunciato alla domanda di condanna del convenuto a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la giudice delegata ha invitato la ricorrente a precisare le conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 -bis.22, ult. comma, c.p.c.
2 Parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e ha discusso oralmente la causa riportandosi ai propri atti.
La giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
2. Deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla Persona_1 madre, in quanto ciò risponde all'interesse del minore.
Va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato;
ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. In merito la Corte di Cassazione ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali compo rtamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti, nel corso del procedimento sono emersi profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore alla madre.
Nel caso di specie, infatti, valutate le dichiarazioni della ricorrente, che appaiono coerenti e attendibili, e considerata la sostanziale irreperibilità del convenuto
(confermata dal servizio sociale del Comune di Tivoli, “Per quanto riguarda la figura paterna, il sig. , lo stesso risulta irreperibile;
infatti, sono Controparte_1
3 stati effettuati due tentativi di invito a colloquio tramite telegramma, i quali non sono andati a buon fine poiché il destinatario risulta sconosciuto”, relazione del 27 maggio 2025), deve ritenersi provata la carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di mancato accudimento.
Risulta invero che il padre non veda e non senta la figlia da quando costei era ancora in fasce e non provveda in alcun modo al mantenimento e alla cura di Per_1
Tali condotte rendono evidente il totale disinteresse paterno per i bisogni e per la situazione psicofisica della bambina.
Non è invece emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale a carico della madre che si occupa in via esclusiva della cura e del mantenimento della minore, come attestato altresì nella relazione dei servizi sociali del Comune di Tivoli.
È pertanto conforme all'interesse della figlia il suo collocamento presso la madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti alla minore, anche quelle di maggiore interesse per la figlia, con total e esclusione da tali scelte del padre. A titolo esemplificativo, la madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, la residenza abituale della figlia, autorizzare il rilascio di documenti validi per l'espatrio, rilasciare i necessari consensi e autorizzazioni alla sottoposizione della minore a trattamenti medici diagnostici o terapeutici.
3. Quanto alle frequentazioni del padre con la minore, considerata l'assenza del sig.
e tenuto conto della sua condotta, si ritiene necessario che, prima Per_1 dell'eventuale ripresa degli incontri padre -figlia, il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità. Solo all'esito del positivo espletamento di un adeguato percorso di sostegno, che potrà essere attivato dai servizi sociali territorialmente competenti nel caso in cui il padre ne faccia richiesta, il sig. potrà Per_1 riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità protette, la relazione con la figlia secondo la valutazione che sarà, all'uopo, compiuta dai responsabili del servizio sociale, sempre che ciò corrisponda al concreto interesse della minore.
4. Quanto al mantenimento della minore, va osservato che la madre ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento e al rimborso delle spese straordinarie, dichiarandosi disponibile a continuare a provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
4 Considerata la natura indisponibile e irrinunciabile del diritto della minore al mantenimento da parte di entrambi i genitori ex art. 315-bis c.c. e tenuto conto che
è obbligo dei genitori ex artt. 315 bis e 316 bis c.c. mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, nell'interesse della minore, il Collegio ritiene opportuno condannare d'ufficio il convenuto a contribuire al mantenimento ord inario e straordinario della figlia.
Tenuto conto della tenera età della bambina e delle sue presumibili attuali esigenze, considerato che la madre è integralmente onerata della cura e del mantenimento diretto della minore ma che, in quanto affidataria in via esclusiva della minore, beneficerà dell'intero importo dell'assegno unico universale, il Collegio reputa congrua determinare nella misura di euro 150 mensili il contributo ordinario dovuto dal padre per il mantenimento di Per_1
L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra con decorrenza dal mese di Per_1 novembre 2025 (tenuto conto della data della decisione), entro il giorno 15 di ciascun mese. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
4.1. Appare equo disporre che i genitori contribuiranno in pari quota al pagamento delle spese straordinarie per le figlie minori, come individuate e secondo le modalità indicate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'intestato Tribunale e il COA di
Tivoli nel 2018.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, come da dispositivo, utilizzando i parametri medi di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, per le controversie dal valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della decisione resa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 -bis.22, ult. comma, c.p.c. (parametri medi per fase di studio e introduttiva e parametri minimi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
5 a) affida la minore (nata il [...]) alla madre Persona_1 sig.ra con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per Parte_1 le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclin azione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso del padre. Dispone che la minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
b) dispone che, nel caso in cui il sig. manifesti l'intenzione di Controparte_1 frequentare la figlia minore, costui intraprenda e porti a termine un percorso di sostegno che sarà all'uopo attivato dai servizi sociali territorialmente competenti;
solo all'esito del positivo espletamento di tale percorso, egli potrà riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità osservate, la relazione con la figlia secondo la valutazione che sarà compiuta dai responsabili del servizio sociale territorialmente competente, sempre che ciò corrisponda al concreto interesse della minore;
c) determina in 150 euro il contributo mensile dovuto dal sig. Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di novembre 2025 (in ragione della data della decisione), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
d) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate e secondo le modalità previste dal
Protocollo famiglia concluso tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio degli Avvocati di Tivoli nel 2018;
e) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della sig.ra , liquidate in euro 12,80 per esborsi ed euro 5.261 oltre Parte_1 accessori di legge per compensi.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG SC LU
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 4421/2023 del registro generale, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
, C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Tivoli, via della Serena n. 83 ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna
Dionigi n. 57, presso lo studio dell'avv. Matteo Santini che la rappresenta e difende giusta procura atti
RICORRENTE
e
, C.F. residente in [...] C.F._2
Vicolo del Pilaro n. 27
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17 novembre 2023, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more Persona_1 uxorio intrattenuta con il sig. Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo un assegno perequativo in favore della ricorrente;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
A fondamento della domanda di affidamento esclusivo, la ricorrente ha allegato che il padre avrebbe dimostrato, sin dalla nascita della figlia, un totale disinteresse per le condizioni psicofisiche e le esigenze di costei. La ricorrente ha, altresì, dedotto che il padre avrebbe abusato di sostanze alcoliche e assunto sostanze stupefa centi con abitualità.
Con ordinanza del 13 settembre 2024, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositata dalla ricorrente, la precedente giudice delegata ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo al convenuto e ha delegato il servizio sociale ad effettuare indagini socio -familiari.
In data 28 maggio 2025 è stata acquisita la relazione del servizio sociale.
All'udienza del 20 giugno 2025, la precedente giudice delegata ha sentito la ricorrente e ha disposto la rinnovazione della notifica “al resistente del decreto di fissazione dell'udienza, del ricorso e del presente verbale nel rispetto dei termini a comparire stabiliti in decreto, previo certificato aggiornato di residenza, versando in atti prova dell'avvenuta notifica”.
Con ordinanza del 28 settembre 2025, è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
All'udienza del 10 ottobre 2025, la giudice delegata ha interrogato liberamente la ricorrente che, parzialmente modificando le proprie domande, ha rinunciato alla domanda di condanna del convenuto a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la giudice delegata ha invitato la ricorrente a precisare le conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 -bis.22, ult. comma, c.p.c.
2 Parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e ha discusso oralmente la causa riportandosi ai propri atti.
La giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
2. Deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla Persona_1 madre, in quanto ciò risponde all'interesse del minore.
Va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato;
ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva. In merito la Corte di Cassazione ha affermato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali compo rtamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti, nel corso del procedimento sono emersi profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore alla madre.
Nel caso di specie, infatti, valutate le dichiarazioni della ricorrente, che appaiono coerenti e attendibili, e considerata la sostanziale irreperibilità del convenuto
(confermata dal servizio sociale del Comune di Tivoli, “Per quanto riguarda la figura paterna, il sig. , lo stesso risulta irreperibile;
infatti, sono Controparte_1
3 stati effettuati due tentativi di invito a colloquio tramite telegramma, i quali non sono andati a buon fine poiché il destinatario risulta sconosciuto”, relazione del 27 maggio 2025), deve ritenersi provata la carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di mancato accudimento.
Risulta invero che il padre non veda e non senta la figlia da quando costei era ancora in fasce e non provveda in alcun modo al mantenimento e alla cura di Per_1
Tali condotte rendono evidente il totale disinteresse paterno per i bisogni e per la situazione psicofisica della bambina.
Non è invece emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale a carico della madre che si occupa in via esclusiva della cura e del mantenimento della minore, come attestato altresì nella relazione dei servizi sociali del Comune di Tivoli.
È pertanto conforme all'interesse della figlia il suo collocamento presso la madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti alla minore, anche quelle di maggiore interesse per la figlia, con total e esclusione da tali scelte del padre. A titolo esemplificativo, la madre potrà determinare unilateralmente, anche senza il consenso del padre, la residenza abituale della figlia, autorizzare il rilascio di documenti validi per l'espatrio, rilasciare i necessari consensi e autorizzazioni alla sottoposizione della minore a trattamenti medici diagnostici o terapeutici.
3. Quanto alle frequentazioni del padre con la minore, considerata l'assenza del sig.
e tenuto conto della sua condotta, si ritiene necessario che, prima Per_1 dell'eventuale ripresa degli incontri padre -figlia, il padre segua un percorso di sostegno alla genitorialità. Solo all'esito del positivo espletamento di un adeguato percorso di sostegno, che potrà essere attivato dai servizi sociali territorialmente competenti nel caso in cui il padre ne faccia richiesta, il sig. potrà Per_1 riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità protette, la relazione con la figlia secondo la valutazione che sarà, all'uopo, compiuta dai responsabili del servizio sociale, sempre che ciò corrisponda al concreto interesse della minore.
4. Quanto al mantenimento della minore, va osservato che la madre ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mantenimento e al rimborso delle spese straordinarie, dichiarandosi disponibile a continuare a provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
4 Considerata la natura indisponibile e irrinunciabile del diritto della minore al mantenimento da parte di entrambi i genitori ex art. 315-bis c.c. e tenuto conto che
è obbligo dei genitori ex artt. 315 bis e 316 bis c.c. mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, nell'interesse della minore, il Collegio ritiene opportuno condannare d'ufficio il convenuto a contribuire al mantenimento ord inario e straordinario della figlia.
Tenuto conto della tenera età della bambina e delle sue presumibili attuali esigenze, considerato che la madre è integralmente onerata della cura e del mantenimento diretto della minore ma che, in quanto affidataria in via esclusiva della minore, beneficerà dell'intero importo dell'assegno unico universale, il Collegio reputa congrua determinare nella misura di euro 150 mensili il contributo ordinario dovuto dal padre per il mantenimento di Per_1
L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra con decorrenza dal mese di Per_1 novembre 2025 (tenuto conto della data della decisione), entro il giorno 15 di ciascun mese. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
4.1. Appare equo disporre che i genitori contribuiranno in pari quota al pagamento delle spese straordinarie per le figlie minori, come individuate e secondo le modalità indicate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'intestato Tribunale e il COA di
Tivoli nel 2018.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, come da dispositivo, utilizzando i parametri medi di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, per le controversie dal valore indeterminabile e di complessità bassa, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della decisione resa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 -bis.22, ult. comma, c.p.c. (parametri medi per fase di studio e introduttiva e parametri minimi per le altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
5 a) affida la minore (nata il [...]) alla madre Persona_1 sig.ra con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per Parte_1 le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclin azione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso del padre. Dispone che la minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
b) dispone che, nel caso in cui il sig. manifesti l'intenzione di Controparte_1 frequentare la figlia minore, costui intraprenda e porti a termine un percorso di sostegno che sarà all'uopo attivato dai servizi sociali territorialmente competenti;
solo all'esito del positivo espletamento di tale percorso, egli potrà riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità osservate, la relazione con la figlia secondo la valutazione che sarà compiuta dai responsabili del servizio sociale territorialmente competente, sempre che ciò corrisponda al concreto interesse della minore;
c) determina in 150 euro il contributo mensile dovuto dal sig. Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di novembre 2025 (in ragione della data della decisione), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
d) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate e secondo le modalità previste dal
Protocollo famiglia concluso tra il Tribunale di Tivoli e il Consiglio degli Avvocati di Tivoli nel 2018;
e) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della sig.ra , liquidate in euro 12,80 per esborsi ed euro 5.261 oltre Parte_1 accessori di legge per compensi.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG SC LU
6