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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di primo grado iscritta al n. 636/2023 del R.G.A.C., decisa il
19/2/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], difeso dagli avv.ti Rocco Isola e C.F._1
Cristiano Carbone, nei confronti di (c.f. ), nato CP_1 CodiceFiscale_2
a RV (FR) il 17/5/1993, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, letta la citazione notificata il 13/2/2023 dal signor , con la quale Parte_1
l'istante ha agito per ottenere la condanna del signor al pagamento CP_1 dell'importo di € 8.000,00, più interessi e spese legali, o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivi arretrati e dei danni connessi all'inadempimento, ascritto al convenuto, delle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione ad uso non abitativo e affitto di fondo rustico intercorsi tra le parti;
dato atto contumacia del signor , dell'adozione del rito processuale richiamato CP_1 dall'art. 447 bis c.p.c. in ragione della natura locatizia della causa e dell'infruttuosità del tentativo di mediazione promosso dall'istante nelle more del contenzioso;
ritenuto che
l'instaurazione dei due rapporti giuridici controversi (aventi ad oggetto, rispettivamente, un immobile destinato ad agriturismo e terreni ubicati nel Comune di
RV) sia comprovata dai contratti allegati alla citazione introduttiva, datati
26/11/2021, in seguito registrati;
che ai sensi di tali convenzioni il signor , CP_1 per il godimento dei predetti beni, avrebbe dovuto versare un compenso complessivo di € 300,00 al mese;
che restando contumace il convenuto non abbia dimostrato, come sarebbe stato suo onere in forza dell'art. 2697 c.c., di aver estinto gli obblighi di pagamento correlati all'uso del compendio immobiliare nel periodo rivendicato dal signor (da marzo a ottobre 2022, per un totale di otto mesi); che sulla debenza Pt_1 delle ulteriori somme pretese nell'atto introduttivo a identiche conclusioni debba pervenirsi rispetto alle utenze elettriche indicate dal signor (€ 1.260,38 in base Pt_1 alla fattura Enel in atti), essendosi il conduttore espressamente accollato i relativi oneri nell'ambito del verbale di riconsegna dei beni locati, sottoscritto il 6/10/2022; che sebbene nell'atto da ultimo citato i contraenti non abbiano quantificato i pregiudizi suscettibili di ristoro, lo stesso possa dirsi per il risarcimento dei danni richiesti dall'attore, oggetto anch'essi di un'esplicita assunzione di responsabilità ad opera del signor;
che in questa prospettiva i pregiudizi di cui si discute, alla luce CP_1 dell'elaborato a firma del geom. nominato C.t.u. e del verbale di Persona_1 sopralluogo stilato in contraddittorio dalle parti, vadano quantificati in € 2.484,00 (€ €
480,00 per la riparazione di un frigorifero, € 400,00 per il riallaccio della rete elettrice,
€ 150,00 per la riparazione di una plafoniera e di una presa elettrica, € 50,00 per la riparazione o la sostituzione di una maniglia, € 250,00 per la riparazione di una caldaia e di un serbatoio, € 150,00 per la riparazione o la sostituzione di un tavolo di legno, €
1.040,00 per la sostituzione di stoviglie, mobilio e altri analoghi manufatti); che per effetto delle statuizioni precedenti il signor abbia titolo per pretendere € Pt_1
6.144,38 (€ 2.400,00 + € 1.260,38 + € 2.484,00), oltre a interessi legali dal
17/11/2022, data di ricezione della lettera di messa in mora pure allegata alla citazione); che il signor sia tenuto a pagare le spese di lite e gli oneri di C.t.u. CP_1 in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 636/2023 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 6.144,38 (oltre a Parte_1 interessi legali dal 17/11/2022) a titolo di corrispettivi non assolti e danni dovuti in forza dei contratti di locazione e affitto di fondo rustico richiamati in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di CP_1 Parte_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non particolare complessità delle tematiche dibattute in € 2.564,00 (€ 264,00 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica. CP_1
Cassino 19/2/2025
il giudice
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di primo grado iscritta al n. 636/2023 del R.G.A.C., decisa il
19/2/2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., promossa da (c.f. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], difeso dagli avv.ti Rocco Isola e C.F._1
Cristiano Carbone, nei confronti di (c.f. ), nato CP_1 CodiceFiscale_2
a RV (FR) il 17/5/1993, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, letta la citazione notificata il 13/2/2023 dal signor , con la quale Parte_1
l'istante ha agito per ottenere la condanna del signor al pagamento CP_1 dell'importo di € 8.000,00, più interessi e spese legali, o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivi arretrati e dei danni connessi all'inadempimento, ascritto al convenuto, delle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione ad uso non abitativo e affitto di fondo rustico intercorsi tra le parti;
dato atto contumacia del signor , dell'adozione del rito processuale richiamato CP_1 dall'art. 447 bis c.p.c. in ragione della natura locatizia della causa e dell'infruttuosità del tentativo di mediazione promosso dall'istante nelle more del contenzioso;
ritenuto che
l'instaurazione dei due rapporti giuridici controversi (aventi ad oggetto, rispettivamente, un immobile destinato ad agriturismo e terreni ubicati nel Comune di
RV) sia comprovata dai contratti allegati alla citazione introduttiva, datati
26/11/2021, in seguito registrati;
che ai sensi di tali convenzioni il signor , CP_1 per il godimento dei predetti beni, avrebbe dovuto versare un compenso complessivo di € 300,00 al mese;
che restando contumace il convenuto non abbia dimostrato, come sarebbe stato suo onere in forza dell'art. 2697 c.c., di aver estinto gli obblighi di pagamento correlati all'uso del compendio immobiliare nel periodo rivendicato dal signor (da marzo a ottobre 2022, per un totale di otto mesi); che sulla debenza Pt_1 delle ulteriori somme pretese nell'atto introduttivo a identiche conclusioni debba pervenirsi rispetto alle utenze elettriche indicate dal signor (€ 1.260,38 in base Pt_1 alla fattura Enel in atti), essendosi il conduttore espressamente accollato i relativi oneri nell'ambito del verbale di riconsegna dei beni locati, sottoscritto il 6/10/2022; che sebbene nell'atto da ultimo citato i contraenti non abbiano quantificato i pregiudizi suscettibili di ristoro, lo stesso possa dirsi per il risarcimento dei danni richiesti dall'attore, oggetto anch'essi di un'esplicita assunzione di responsabilità ad opera del signor;
che in questa prospettiva i pregiudizi di cui si discute, alla luce CP_1 dell'elaborato a firma del geom. nominato C.t.u. e del verbale di Persona_1 sopralluogo stilato in contraddittorio dalle parti, vadano quantificati in € 2.484,00 (€ €
480,00 per la riparazione di un frigorifero, € 400,00 per il riallaccio della rete elettrice,
€ 150,00 per la riparazione di una plafoniera e di una presa elettrica, € 50,00 per la riparazione o la sostituzione di una maniglia, € 250,00 per la riparazione di una caldaia e di un serbatoio, € 150,00 per la riparazione o la sostituzione di un tavolo di legno, €
1.040,00 per la sostituzione di stoviglie, mobilio e altri analoghi manufatti); che per effetto delle statuizioni precedenti il signor abbia titolo per pretendere € Pt_1
6.144,38 (€ 2.400,00 + € 1.260,38 + € 2.484,00), oltre a interessi legali dal
17/11/2022, data di ricezione della lettera di messa in mora pure allegata alla citazione); che il signor sia tenuto a pagare le spese di lite e gli oneri di C.t.u. CP_1 in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 636/2023 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 6.144,38 (oltre a Parte_1 interessi legali dal 17/11/2022) a titolo di corrispettivi non assolti e danni dovuti in forza dei contratti di locazione e affitto di fondo rustico richiamati in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di CP_1 Parte_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non particolare complessità delle tematiche dibattute in € 2.564,00 (€ 264,00 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica. CP_1
Cassino 19/2/2025
il giudice
Virgilio Notari