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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3686 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Gentili, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Tonelli, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E CONTRO
; Controparte_2
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio , quale Parte_1 Controparte_2 proprietario e conducente del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, nonché la quale compagnia di CP_1 assicurazione dello stesso veicolo, e rappresentava che in data
14.08.2017, mentre stava camminando all'interno del parcheggio antistante il ristorante “La Playa”, sito in Latina Lido, via Casilina sud SP 137, veniva investito dall'autovettura Renault Clio tg. BF
583 ZW di proprietà e condotta da . Controparte_2
Rappresentava altresì che in conseguenza del sinistro riportava una frattura pluriframmentata del calcagno destro.
1 Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro occorso, con conseguente condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti.
Agiva pertanto in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa del Sig. e per l'effetto condannarlo in solido Controparte_2 con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di € 108.034,00 come risultante dall'applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano relative alle lesioni macro permanenti, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche con valutazione equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo di “a) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate;
b) condannare in ogni caso parte attrice alle Co spese, competenze ed onorari di causa. Sentenza esecutiva. ”.
, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e Controparte_2 restava contumace.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, escussione testimoniale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo è stata raggiunta in giudizio la piena prova del fatto storico e sono stati raccolti elementi probatori sufficienti per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Tanto emerge in modo uniforme e coerente dalle dichiarazioni del testimone escusso nel corso del giudizio, dal tenore confessorio delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, dalla CP_2 conforme documentazione medica prodotta da parte attrice e dal complessivo materiale istruttorio raccolto.
Può quindi dirsi accertato che in data 14.08.2017 il convenuto contumace , alla guida dell'autovettura Renault Clio, Controparte_2 mentre effettuava una manovra di uscita dal parcheggio del
2 ristorante “La Playa”, in Latina Lido, via Casilina Sud SP 137, non si avvedeva dell'attore che si trovava all'interno del parcheggio e lo investiva, colpendolo con il lato posteriore della vettura. A seguito del sinistro riportava lesioni all'integrità Parte_1 psicofisica accertate in corso di causa sia a mezzo prove documentali sia mediante l'ausilio del ctu.
Occorre in secondo luogo accertare se la responsabilità del sinistro sia imputabile in via esclusiva al conducente del veicolo investitore oppure se il pedone investito abbia, con la propria condotta attiva o omissiva, concorso a determinare l'evento lesivo.
Come noto, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, 1 c., c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato dettagliati principi in materia: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo investitore;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone può però determinare un concorso di colpa del pedone stesso ex art. 1227
c.c.
E' necessario tuttavia chiarire che “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8663 del 04/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del
18/11/2014, anche in motivazione).
È utile da ultimo precisare che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e
3 condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito.
Quest'ultima va comunque apprezzata ai fini del concorso di colpa, secondo i criteri di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 842 del 17/01/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2241 del 28/01/2019).
Nella fattispecie in esame in sede di interrogatorio formale il conducente dell'auto, , ha dichiarato: “avevo una Controparte_2
Renault clio. In macchina c'ero solo io. Stavo uscendo dal parcheggio, non ho visto un pedone che era dietro la macchina e
l'ho preso. Sono sceso dalla macchina, ho visto che zoppicava. Ho prestato soccorso e ho dato i miei dati. Non era da solo, quando sono sceso dalla macchina ho visto che c'erano altre persone ma non ricordo quante e chi fossero. Non ricordo altro dello stato dei luoghi perché ero preoccupato per il ragazzo. (…) ricordo che il sinistro si è verificato di giorno ma non so dire l'orario. Era un parcheggio comunale con le macchine parcheggiate una accanto all'altra. Non era un parcheggio a spina”. Quanto alla posizione dell'attore, il convenuto ha dichiarato in sede di interrogatorio formale: “Ricordo che il ragazzo era steso a terra, era dietro la macchina. Non ho fatto caso in corrispondenza di quale punto della macchina si trovasse (…) ADR lamentava dolore alla gamba, forse era la caviglia. Non ricordo altro”.
Tale ricostruzione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni attendibili perché chiare, precise e prive di contraddizioni interne ed esterne rese dal teste , il quale ha dichiarato che Testimone_1 era presente al momento del sinistro.
In particolare il teste ha chiarito: “io non ho visto esattamente il momento in cui c'è stato l'investimento. Ero un po' più avanti a circa
4/5 metri rispetto alla macchina condotta da Ho sentito un CP_2 urlo di dolore, mi sono girato ed ho visto l'attore che era chinato a terra, lamentava dolore al piede destro. L'attore si trovava dietro la macchina, in particolare dietro la ruota posteriore del veicolo, lato guidatore. (…) Era un parcheggio. Ricordo che le macchine era tutte parcheggiate. Per quello che ricordo l'unica macchina con il motore acceso era quella di (…) ADR il conducente della CP_2
4 macchina clio è sceso dall'auto, ha prestato soccorso ed ha lasciato i suoi dati scritti su un foglietto”. Emerge quindi in modo chiaro che l'investimento si è verificato in un'area destinata al parcheggio, presso la quale l'autoveicolo del convenuto contumace era in sosta.
Il conducente dell'autoveicolo, mentre era impegnato ad effettuare una manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta, non si avvedeva che, sulla sua traiettoria, vi era il pedone odierno attore che stava attraversando la sede stradale e transitava dietro il proprio veicolo. ometteva quindi di sincerarsi della eventuale presenza di CP_2 pedoni che potevano interferire con la manovra di retromarcia e non adottava tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e necessarie a prevenire tale possibile interferenza.
Quanto alla condotta del pedone investito, ha trovato ampio riscontro probatorio la circostanza che il sinistro si sia verificato mentre attraversava l'area destinata al parcheggio, Pt_1 transitando dietro il veicolo di il quale stava effettuando una CP_2 manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta. L'attore veniva investito e colpito con la parte posteriore del veicolo, causandone la caduta a terra.
Occorre quindi verificare se la condotta dell'attore possa assumere rilevanza ex art. 1227 c.c.
Prendendo le mosse dalla presunzione di responsabilità a carico del convenuto ex art. 2054 c.c., e considerando che la stessa è superabile con la prova contraria, è necessario accertare se in capo al pedone possa ascriversi una responsabilità esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento lesivo.
Da un lato, si ritiene che la condotta del pedone, come ricostruita in corso di giudizio, non sia idonea a superare integralmente detta presunzione di responsabilità prevista ex lege a carico del proprietario e del conducente del veicolo.
Dall'esame dei complessivi esiti istruttori deve infatti escludersi che il pedone sia comparso in modo improvviso ed imprevedibile dinanzi alla traiettoria dell'autoveicolo.
Non può quindi dirsi accertata una responsabilità esclusiva del pedone.
Dall'altro lato, si ritiene che la condotta del pedone possa integrare un concorso di colpa rilevante ex art. 1227 c.c.
5 Come sopra detto, è emerso in modo chiaro che il sinistro oggetto di causa si è verificato all'interno di un'area destinata al parcheggio antistante il ristorante “La Playa”, sito in Latina Lido, via Casilina
Sud Sp 147, mentre il convenuto effettuava una manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta e l'attore attraversava la sede stradale transitando dietro il veicolo del convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sebbene il divieto previsto dall'art. 190 del codice della strada di circolazione dei pedoni non riguarda espressamente le aree di parcheggio, esso si estende, secondo una interpretazione logico sistematica, anche a tali aree poiché si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto (cfr. Cassazione penale sez. IV, 29 novembre
2017, n. 2342 a proposito del divieto di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni).
La suindicata norma, invero, non pone un divieto di tipo assoluto di attraversare i parcheggi o i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma prevede un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili
(Cassazione civile sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 278).
Tanto premesso, tenuto conto che nel caso di specie, alla luce delle complessive risultante istruttorie e dello stato dei luoghi, non risulta che vi fossero attraversamenti pedonali fruibili nelle vicinanze del parcheggio oggetto di causa, si osserva che un utente accorto della strada avrebbe dovuto prestare maggiore prudenza, in ragione della particolare funzione svolta da un'area destinata al parcheggio dei veicoli. Era evidente infatti, che in essa, i veicoli che erano in sosta potessero effettuare manovre di uscita dall'area di parcheggio. L'attore quindi avrebbe dovuto attraversare l'area di sosta, priva di un perimetro realizzato a tutela delle sicurezza dei pedoni, in modo prudente e diligente, apprestando la dovuta attenzione alle auto in possibile movimento.
Il danneggiato inoltre avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle manovre di retromarcia, di uscita o di entrata che usualmente si svolgono in un'area di parcheggio. L'attore invece camminava all'interno dell'area transitando dietro il veicolo parcheggiato, senza apprestare la dovuta diligenza e cautela rispetto ad un veicolo con il motore acceso.
Tali circostanze dimostrano il mancato rispetto da parte dell'attore delle regole di comune prudenza e diligenza, per aver attraversato l'area destinata al parcheggio, caratterizzata da un forte flusso di autovetture e priva di attraversamenti realizzati a tutela della
6 sicurezza dei pedoni, transitando dietro il veicolo del convenuto contumace e senza aver accertato di poter effettuare detto attraversamento in sicurezza.
Alla luce delle complessive risultante istruttorie ritiene il Tribunale che l'attore, con la sua condotta imprudente e negligente, abbia concorso a determinare l'evento lesivo nella misura del 20%.
In conclusione, parzialmente superando la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., la responsabilità del sinistro deve essere attribuita nella misura dell'80% al proprietario e conducente dell'autoveicolo e nella misura del 20% in capo al pedone, odierno attore.
La concreta determinazione dei danni all'integrità psicofisica subiti dall'attore deve essere condotta in considerazione della documentazione medica dalla stessa ritualmente prodotta, dagli esiti della prova orale espletata e della CTU medico legale disposta in corso di giudizio, i cui esiti si condividono integralmente perché congruamente motivati, coerenti con i quesiti posti e privi di elementi di contraddittorietà logico-scientifica.
Deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto l'attore abbia riportato “frattura pluriframmentaria del calcagno dx”. Il ctu ha in particolare chiarito che “il meccanismo traumatico riferito (investimento pedone), giustifica le lesioni riscontrate e documentate dalla certificazione medicazione e dall'iter clinico effettuato dal Periziando. Tali esiti sono da ritenersi quali- quantitativamente, modalmente, cronologicamente e topograficamente idonei a prodursi, così come desumibile dalla documentazione sanitaria presente in atti e, pertanto, risultano pienamente soddisfatti i criteri di giudizio riguardanti il nesso di causalità”. Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 30, con postumi di natura permanente pari al 8%.
Ai fini della liquidazione, e con specifico riferimento i danni puntualmente allegati da parte attrice, va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sin da sentenza n.
26972/2008 nonché Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018 e successivi arresti giurisprudenziali), nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi
7 in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie.
Sull'interpretazione dell'art. 139 cod. ass. è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 235 del 16.10.2014 ha affermato che “(…) È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” -e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato- «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”. Ne consegue pertanto che, stante l'omnicomprensività del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica e la riconduzione della sofferenza morale conseguente alle lesioni tra le diverse alterazioni dell'essere uomo provocate dalla lesione del diritto alla salute, il termine danno biologico contenuto nell'art. 139
d.lgs. n. 209/2005 debba ritenersi comprensivo anche delle sofferenze fisiche e morali derivanti dall'evento lesivo.
Occorre tuttavia chiarire che un incremento del ristoro pecuniario si giustifica solo laddove il danneggiato alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, una sofferenza morale eccedente l'id quod plerumque accidit, avuto riguardo all'entità della lesione all'integrità psicofisica, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
8 Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Il danno non patrimoniale sofferto dalla parte attrice deve pertanto essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
Facendo applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate per le c.d. micropermanenti nel sistema introdotto dall'art. 139 c. 1 e 3 del d.lgs. 209/2005, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età del danneggiato al momento del fatto (38 anni), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare in favore di : Parte_1
a) € 1.657,20 a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea totale;
b) € 828,60 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%;
c) € 13.686,59 a titolo di complessivo danno non patrimoniale per invalidità permanente.
Ne consegue che, considerato il carattere omnicomprensivo della liquidazione del danno non patrimoniale, spetta all'attore a tale titolo l'importo di € 21.562,65.
Sulle predette somme andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le predette somme devalutate al 2017 e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento (14.08.2017) ad oggi. L'importo complessivo spettante alla parte attrice a titolo di danno non patrimoniale è quindi pari ad € 23.711,04 all'attualità.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
9 Come sopra chiarito, in considerazione della concorrente responsabilità del pedone nella determinazione del sinistro ex art. 1227 c.c., le somme così liquidate restano a carico dei convenuti solo parzialmente.
I convenuti, quindi, rispettando la percentuale del 80%, devono essere condannati al pagamento in via solidale, in favore dell'attore, del complessivo importo di € 18.968,83 oltre interessi come sopra determinati, quale risarcimento del danno non patrimoniale subito, già all'attualità.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
14.08.2017 sia ascrivibile nella misura del 80% a e Controparte_2 nella misura del 20% alla condotta dell'attore e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di
€ 18.968,83 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi calcolati come indicato in parte motiva;
- rigetta le altre domande;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 26.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3686 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Gentili, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Tonelli, come da procura in atti;
-parte convenuta-
E CONTRO
; Controparte_2
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio , quale Parte_1 Controparte_2 proprietario e conducente del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, nonché la quale compagnia di CP_1 assicurazione dello stesso veicolo, e rappresentava che in data
14.08.2017, mentre stava camminando all'interno del parcheggio antistante il ristorante “La Playa”, sito in Latina Lido, via Casilina sud SP 137, veniva investito dall'autovettura Renault Clio tg. BF
583 ZW di proprietà e condotta da . Controparte_2
Rappresentava altresì che in conseguenza del sinistro riportava una frattura pluriframmentata del calcagno destro.
1 Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro occorso, con conseguente condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti.
Agiva pertanto in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa del Sig. e per l'effetto condannarlo in solido Controparte_2 con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di € 108.034,00 come risultante dall'applicazione delle Tabelle del
Tribunale di Milano relative alle lesioni macro permanenti, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche con valutazione equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo di “a) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto, in diritto e non provate;
b) condannare in ogni caso parte attrice alle Co spese, competenze ed onorari di causa. Sentenza esecutiva. ”.
, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e Controparte_2 restava contumace.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, escussione testimoniale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.09.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo è stata raggiunta in giudizio la piena prova del fatto storico e sono stati raccolti elementi probatori sufficienti per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Tanto emerge in modo uniforme e coerente dalle dichiarazioni del testimone escusso nel corso del giudizio, dal tenore confessorio delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale, dalla CP_2 conforme documentazione medica prodotta da parte attrice e dal complessivo materiale istruttorio raccolto.
Può quindi dirsi accertato che in data 14.08.2017 il convenuto contumace , alla guida dell'autovettura Renault Clio, Controparte_2 mentre effettuava una manovra di uscita dal parcheggio del
2 ristorante “La Playa”, in Latina Lido, via Casilina Sud SP 137, non si avvedeva dell'attore che si trovava all'interno del parcheggio e lo investiva, colpendolo con il lato posteriore della vettura. A seguito del sinistro riportava lesioni all'integrità Parte_1 psicofisica accertate in corso di causa sia a mezzo prove documentali sia mediante l'ausilio del ctu.
Occorre in secondo luogo accertare se la responsabilità del sinistro sia imputabile in via esclusiva al conducente del veicolo investitore oppure se il pedone investito abbia, con la propria condotta attiva o omissiva, concorso a determinare l'evento lesivo.
Come noto, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054, 1 c., c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato dettagliati principi in materia: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo investitore;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone può però determinare un concorso di colpa del pedone stesso ex art. 1227
c.c.
E' necessario tuttavia chiarire che “L'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8663 del 04/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del
18/11/2014, anche in motivazione).
È utile da ultimo precisare che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore ex art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e
3 condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito.
Quest'ultima va comunque apprezzata ai fini del concorso di colpa, secondo i criteri di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 842 del 17/01/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2241 del 28/01/2019).
Nella fattispecie in esame in sede di interrogatorio formale il conducente dell'auto, , ha dichiarato: “avevo una Controparte_2
Renault clio. In macchina c'ero solo io. Stavo uscendo dal parcheggio, non ho visto un pedone che era dietro la macchina e
l'ho preso. Sono sceso dalla macchina, ho visto che zoppicava. Ho prestato soccorso e ho dato i miei dati. Non era da solo, quando sono sceso dalla macchina ho visto che c'erano altre persone ma non ricordo quante e chi fossero. Non ricordo altro dello stato dei luoghi perché ero preoccupato per il ragazzo. (…) ricordo che il sinistro si è verificato di giorno ma non so dire l'orario. Era un parcheggio comunale con le macchine parcheggiate una accanto all'altra. Non era un parcheggio a spina”. Quanto alla posizione dell'attore, il convenuto ha dichiarato in sede di interrogatorio formale: “Ricordo che il ragazzo era steso a terra, era dietro la macchina. Non ho fatto caso in corrispondenza di quale punto della macchina si trovasse (…) ADR lamentava dolore alla gamba, forse era la caviglia. Non ricordo altro”.
Tale ricostruzione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni attendibili perché chiare, precise e prive di contraddizioni interne ed esterne rese dal teste , il quale ha dichiarato che Testimone_1 era presente al momento del sinistro.
In particolare il teste ha chiarito: “io non ho visto esattamente il momento in cui c'è stato l'investimento. Ero un po' più avanti a circa
4/5 metri rispetto alla macchina condotta da Ho sentito un CP_2 urlo di dolore, mi sono girato ed ho visto l'attore che era chinato a terra, lamentava dolore al piede destro. L'attore si trovava dietro la macchina, in particolare dietro la ruota posteriore del veicolo, lato guidatore. (…) Era un parcheggio. Ricordo che le macchine era tutte parcheggiate. Per quello che ricordo l'unica macchina con il motore acceso era quella di (…) ADR il conducente della CP_2
4 macchina clio è sceso dall'auto, ha prestato soccorso ed ha lasciato i suoi dati scritti su un foglietto”. Emerge quindi in modo chiaro che l'investimento si è verificato in un'area destinata al parcheggio, presso la quale l'autoveicolo del convenuto contumace era in sosta.
Il conducente dell'autoveicolo, mentre era impegnato ad effettuare una manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta, non si avvedeva che, sulla sua traiettoria, vi era il pedone odierno attore che stava attraversando la sede stradale e transitava dietro il proprio veicolo. ometteva quindi di sincerarsi della eventuale presenza di CP_2 pedoni che potevano interferire con la manovra di retromarcia e non adottava tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e necessarie a prevenire tale possibile interferenza.
Quanto alla condotta del pedone investito, ha trovato ampio riscontro probatorio la circostanza che il sinistro si sia verificato mentre attraversava l'area destinata al parcheggio, Pt_1 transitando dietro il veicolo di il quale stava effettuando una CP_2 manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta. L'attore veniva investito e colpito con la parte posteriore del veicolo, causandone la caduta a terra.
Occorre quindi verificare se la condotta dell'attore possa assumere rilevanza ex art. 1227 c.c.
Prendendo le mosse dalla presunzione di responsabilità a carico del convenuto ex art. 2054 c.c., e considerando che la stessa è superabile con la prova contraria, è necessario accertare se in capo al pedone possa ascriversi una responsabilità esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento lesivo.
Da un lato, si ritiene che la condotta del pedone, come ricostruita in corso di giudizio, non sia idonea a superare integralmente detta presunzione di responsabilità prevista ex lege a carico del proprietario e del conducente del veicolo.
Dall'esame dei complessivi esiti istruttori deve infatti escludersi che il pedone sia comparso in modo improvviso ed imprevedibile dinanzi alla traiettoria dell'autoveicolo.
Non può quindi dirsi accertata una responsabilità esclusiva del pedone.
Dall'altro lato, si ritiene che la condotta del pedone possa integrare un concorso di colpa rilevante ex art. 1227 c.c.
5 Come sopra detto, è emerso in modo chiaro che il sinistro oggetto di causa si è verificato all'interno di un'area destinata al parcheggio antistante il ristorante “La Playa”, sito in Latina Lido, via Casilina
Sud Sp 147, mentre il convenuto effettuava una manovra di retromarcia per uscire dall'area di sosta e l'attore attraversava la sede stradale transitando dietro il veicolo del convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sebbene il divieto previsto dall'art. 190 del codice della strada di circolazione dei pedoni non riguarda espressamente le aree di parcheggio, esso si estende, secondo una interpretazione logico sistematica, anche a tali aree poiché si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto (cfr. Cassazione penale sez. IV, 29 novembre
2017, n. 2342 a proposito del divieto di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni).
La suindicata norma, invero, non pone un divieto di tipo assoluto di attraversare i parcheggi o i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma prevede un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili
(Cassazione civile sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 278).
Tanto premesso, tenuto conto che nel caso di specie, alla luce delle complessive risultante istruttorie e dello stato dei luoghi, non risulta che vi fossero attraversamenti pedonali fruibili nelle vicinanze del parcheggio oggetto di causa, si osserva che un utente accorto della strada avrebbe dovuto prestare maggiore prudenza, in ragione della particolare funzione svolta da un'area destinata al parcheggio dei veicoli. Era evidente infatti, che in essa, i veicoli che erano in sosta potessero effettuare manovre di uscita dall'area di parcheggio. L'attore quindi avrebbe dovuto attraversare l'area di sosta, priva di un perimetro realizzato a tutela delle sicurezza dei pedoni, in modo prudente e diligente, apprestando la dovuta attenzione alle auto in possibile movimento.
Il danneggiato inoltre avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle manovre di retromarcia, di uscita o di entrata che usualmente si svolgono in un'area di parcheggio. L'attore invece camminava all'interno dell'area transitando dietro il veicolo parcheggiato, senza apprestare la dovuta diligenza e cautela rispetto ad un veicolo con il motore acceso.
Tali circostanze dimostrano il mancato rispetto da parte dell'attore delle regole di comune prudenza e diligenza, per aver attraversato l'area destinata al parcheggio, caratterizzata da un forte flusso di autovetture e priva di attraversamenti realizzati a tutela della
6 sicurezza dei pedoni, transitando dietro il veicolo del convenuto contumace e senza aver accertato di poter effettuare detto attraversamento in sicurezza.
Alla luce delle complessive risultante istruttorie ritiene il Tribunale che l'attore, con la sua condotta imprudente e negligente, abbia concorso a determinare l'evento lesivo nella misura del 20%.
In conclusione, parzialmente superando la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., la responsabilità del sinistro deve essere attribuita nella misura dell'80% al proprietario e conducente dell'autoveicolo e nella misura del 20% in capo al pedone, odierno attore.
La concreta determinazione dei danni all'integrità psicofisica subiti dall'attore deve essere condotta in considerazione della documentazione medica dalla stessa ritualmente prodotta, dagli esiti della prova orale espletata e della CTU medico legale disposta in corso di giudizio, i cui esiti si condividono integralmente perché congruamente motivati, coerenti con i quesiti posti e privi di elementi di contraddittorietà logico-scientifica.
Deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto l'attore abbia riportato “frattura pluriframmentaria del calcagno dx”. Il ctu ha in particolare chiarito che “il meccanismo traumatico riferito (investimento pedone), giustifica le lesioni riscontrate e documentate dalla certificazione medicazione e dall'iter clinico effettuato dal Periziando. Tali esiti sono da ritenersi quali- quantitativamente, modalmente, cronologicamente e topograficamente idonei a prodursi, così come desumibile dalla documentazione sanitaria presente in atti e, pertanto, risultano pienamente soddisfatti i criteri di giudizio riguardanti il nesso di causalità”. Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 30, con postumi di natura permanente pari al 8%.
Ai fini della liquidazione, e con specifico riferimento i danni puntualmente allegati da parte attrice, va premesso che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sin da sentenza n.
26972/2008 nonché Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018 e successivi arresti giurisprudenziali), nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi
7 in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nomen attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie.
Sull'interpretazione dell'art. 139 cod. ass. è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 235 del 16.10.2014 ha affermato che “(…) È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” -e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato- «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”. Ne consegue pertanto che, stante l'omnicomprensività del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica e la riconduzione della sofferenza morale conseguente alle lesioni tra le diverse alterazioni dell'essere uomo provocate dalla lesione del diritto alla salute, il termine danno biologico contenuto nell'art. 139
d.lgs. n. 209/2005 debba ritenersi comprensivo anche delle sofferenze fisiche e morali derivanti dall'evento lesivo.
Occorre tuttavia chiarire che un incremento del ristoro pecuniario si giustifica solo laddove il danneggiato alleghi e dimostri, anche in via presuntiva, una sofferenza morale eccedente l'id quod plerumque accidit, avuto riguardo all'entità della lesione all'integrità psicofisica, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
8 Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Il danno non patrimoniale sofferto dalla parte attrice deve pertanto essere liquidato nei termini di seguito illustrati.
Facendo applicazione delle tabelle periodicamente aggiornate per le c.d. micropermanenti nel sistema introdotto dall'art. 139 c. 1 e 3 del d.lgs. 209/2005, tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età del danneggiato al momento del fatto (38 anni), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare in favore di : Parte_1
a) € 1.657,20 a titolo di ristoro del danno da invalidità temporanea totale;
b) € 828,60 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%;
c) € 13.686,59 a titolo di complessivo danno non patrimoniale per invalidità permanente.
Ne consegue che, considerato il carattere omnicomprensivo della liquidazione del danno non patrimoniale, spetta all'attore a tale titolo l'importo di € 21.562,65.
Sulle predette somme andrà calcolato anche il danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavare un lucro finanziario.
Tale importo andrà determinato equitativamente secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1712/95) con il metodo seguente: a base di calcolo vanno poste le predette somme devalutate al 2017 e rivalutate anno per anno;
su tale importo va applicato il saggio di rendimento prescelto o in mancanza quello legale. Tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento (14.08.2017) ad oggi. L'importo complessivo spettante alla parte attrice a titolo di danno non patrimoniale è quindi pari ad € 23.711,04 all'attualità.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
9 Come sopra chiarito, in considerazione della concorrente responsabilità del pedone nella determinazione del sinistro ex art. 1227 c.c., le somme così liquidate restano a carico dei convenuti solo parzialmente.
I convenuti, quindi, rispettando la percentuale del 80%, devono essere condannati al pagamento in via solidale, in favore dell'attore, del complessivo importo di € 18.968,83 oltre interessi come sopra determinati, quale risarcimento del danno non patrimoniale subito, già all'attualità.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
14.08.2017 sia ascrivibile nella misura del 80% a e Controparte_2 nella misura del 20% alla condotta dell'attore e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di
€ 18.968,83 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi calcolati come indicato in parte motiva;
- rigetta le altre domande;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Latina, 26.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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