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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6915/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. del 18.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 6915/2025 promossa da:
con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani Parte_1
ATTORI contro
[...]
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra , nata in [...]
Ucraina, il 28 settembre 1967 (cod. fisc. ), deceduta a Genova, il 30 luglio C.F._1
2012, ai sensi dell'art. 480 c.c. e, per l'effetto, b) dichiarare che l'eredità della predetta sig.ra
è devoluta ex lege in favore dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 586 c.c., in Persona_1 relazione al diritto di proprietà per la quota di 1/2 del de cuius sui seguenti cespiti: nel Comune di
Genova, Via Paolo Reti, n.3: − abitazione (A/4) censita al N.C.E.U., Sezione Urbana SAM al foglio
43, particella 223, sub. 9; c) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando
1 provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione delle domande e deduzioni difensive della ricorrente.
1.1 La con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' , l' , e il sig. Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 affinché questo Tribunale: Controparte_1
a) accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra
, nata in [...], il [...] (cod. fisc. ), deceduta Persona_1 C.F._1
a Genova, il 30 luglio 2012, ai sensi dell'art. 480 c.c. e, per l'effetto,
b) dichiarasse che l'eredità della predetta sig.ra si sarebbe devoluta ex lege in Persona_1 favore dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 586 c.c., in relazione al diritto di proprietà per la quota di 1/2 del de cuius sui seguenti cespiti: nel Comune di Genova, Via Paolo Reti, n.3:
− abitazione (A/4) censita al N.C.E.U., Sezione Urbana SAM al foglio 43, particella 223, sub. 9;
c) ordinasse al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.
1.2 A sostegno delle domande deduceva:
1.2.a) di essere divenuta titolare, in forza di operazione di cessione in blocco di crediti, del credito vantato da – successore di mutuante (cfr. Controparte_2 Controparte_3 doc. 05) - nei confronti dei sigg. e , credito derivante dal Controparte_1 Persona_1 contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito del notaio dott. di Genova, in data 05 Persona_2 maggio 2009, rep. 107, racc. 94 (cfr. docc. 06-07-08);
1.2.b) che la sig.ra , nata in [...], il [...] (cod. fisc. Persona_1
), era deceduta a Genova, il 30 luglio 2012 (cfr. doc. 11); C.F._1
1.2.c) che chiamato all'eredità della predetta sig.ra risultava essere il marito, sig. Persona_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
1.2.d) che risultava ormai decorso ampiamente il termine decennale per l'esercizio del diritto di accettare l'eredità, e pertanto l'eredità si doveva ritenere non più accettabile;
che, pertanto, decorso il termine di cui all'art. 480 c.c., non sarebbe stato più possibile procedere con la nomina di un curatore dell'eredità giacente, con conseguente devoluzione ope legis dell'eredità della defunta sig.ra allo Stato;
Persona_1
2 1.2.e) che, pertanto, sarebbe stato interesse dell'attrice far accertare e dichiarare la devoluzione dell'eredità della sig.ra in favore dello Stato italiano, ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte dei chiamati all'eredità, ex art. 480 c.c..
2. Svolgimento del giudizio.
2.1 Il ricorso veniva notificato nei termini di legge alle controparti che rimanevano contumaci.
2.2 Il Giudice all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.12.2025 rimetteva la causa in decisione stante la natura documentale della causa e riservava la decisione nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
3. Sulla domanda di accertamento della devoluzione dell'eredità allo Stato.
3.1 Nessun dubbio può esservi sulla legittimazione dell'attrice, constando dalla visura camerale della società mutuante (cfr. visura camerale prodotta sub Controparte_3 doc. 5) che quest'ultima è stata incorporata per fusione in la quale ha poi ceduto il Controparte_3 relativo credito all'attuale parte ricorrente (cfr. dichiarazione di cessione sub doc. 6 e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della successione sub doc. doc. 4).
3.2 Giova osservare che non constano chiamati all'eredità della sig.ra - deceduta a Persona_1
Genova, il 30 luglio 2012 – che abbiano accettato l'eredità.
3.3 Sicché neppure possono esservi dubbi sul fatto che l'eredità morendo dismessa dalla sig.ra fosse vacante. Persona_1
3.4 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, sentenza n. 1197 del 14/05/1963) ha osservato, in materia di eredità vacanti, che: “in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredita, nel sistema vigente, è devoluta allo Stato, ai sensi dell'art 586 cod civ.. Tale disposizione enuncia il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 cod.civ. che l'acquisto ha luogo ipso jure, senza bisogno, cioè, di accettazione e senza facoltà di rinuncia, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione.”
3.5 Inoltre la fattispecie successoria di cui all'art. 586 c.c. ben può essere accertata anche nell'ambito di un giudizio di cognizione piena, senza che sia all'uopo necessario che sia nominato ai sensi degli artt. 528 e 529 c.c., un curatore di eredità giacente che provveda a devolvere, previo inventario, la massa ereditaria allo Stato una volta accertata l'sussistenza di successibili per pestamento o per legge.
3 3.6 Infatti, dal contenuto letterale dell'art. 586 c.c. non figura alcun dato testuale dal quale possa dedursi che la devoluzione allo Stato dell'eredità, quale erede di ultima istanza, possa avvenire solo nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione di eredità giacente.
3.7 Peraltro, nel caso in specie, consta per tabulas che il diritto di accettare l'eredità si sia estinto per prescrizione sicché neppure sarebbe possibile l'apertura di un procedimento di apertura di eredità giacente.
4.8 Pertanto la domanda merita accoglimento.
4.9 Posto che lo Stato rimasto contumace non si è opposto alla domanda formulata si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra
[...]
, nata in [...], il [...] (cod. fisc. ), deceduta a Per_1 C.F._1
Genova, il 30 luglio 2012, ai sensi dell'art. 480 c.c.;
2. dichiara che l'eredità della predetta sig.ra è devoluta ex lege in favore dello Persona_1
Stato italiano, ai sensi dell'art. 586 c.c., in relazione al diritto di proprietà per la quota di 1/2 del de cuius sul seguente bene immobile nel Comune di Genova, Via Paolo Reti, n.3: − abitazione (A/4) censita al N.C.E.U., Sezione Urbana SAM al foglio 43, particella 223, sub. 9;
3. ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
4. compensa le spese di lite.
Genova lì 21.11.2025
Il giudice dr. Mirko Parentini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. del 18.11.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 6915/2025 promossa da:
con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani Parte_1
ATTORI contro
[...]
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra , nata in [...]
Ucraina, il 28 settembre 1967 (cod. fisc. ), deceduta a Genova, il 30 luglio C.F._1
2012, ai sensi dell'art. 480 c.c. e, per l'effetto, b) dichiarare che l'eredità della predetta sig.ra
è devoluta ex lege in favore dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 586 c.c., in Persona_1 relazione al diritto di proprietà per la quota di 1/2 del de cuius sui seguenti cespiti: nel Comune di
Genova, Via Paolo Reti, n.3: − abitazione (A/4) censita al N.C.E.U., Sezione Urbana SAM al foglio
43, particella 223, sub. 9; c) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando
1 provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Esposizione delle domande e deduzioni difensive della ricorrente.
1.1 La con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l' , l' , e il sig. Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 affinché questo Tribunale: Controparte_1
a) accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra
, nata in [...], il [...] (cod. fisc. ), deceduta Persona_1 C.F._1
a Genova, il 30 luglio 2012, ai sensi dell'art. 480 c.c. e, per l'effetto,
b) dichiarasse che l'eredità della predetta sig.ra si sarebbe devoluta ex lege in Persona_1 favore dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 586 c.c., in relazione al diritto di proprietà per la quota di 1/2 del de cuius sui seguenti cespiti: nel Comune di Genova, Via Paolo Reti, n.3:
− abitazione (A/4) censita al N.C.E.U., Sezione Urbana SAM al foglio 43, particella 223, sub. 9;
c) ordinasse al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo.
1.2 A sostegno delle domande deduceva:
1.2.a) di essere divenuta titolare, in forza di operazione di cessione in blocco di crediti, del credito vantato da – successore di mutuante (cfr. Controparte_2 Controparte_3 doc. 05) - nei confronti dei sigg. e , credito derivante dal Controparte_1 Persona_1 contratto di mutuo fondiario stipulato a rogito del notaio dott. di Genova, in data 05 Persona_2 maggio 2009, rep. 107, racc. 94 (cfr. docc. 06-07-08);
1.2.b) che la sig.ra , nata in [...], il [...] (cod. fisc. Persona_1
), era deceduta a Genova, il 30 luglio 2012 (cfr. doc. 11); C.F._1
1.2.c) che chiamato all'eredità della predetta sig.ra risultava essere il marito, sig. Persona_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
1.2.d) che risultava ormai decorso ampiamente il termine decennale per l'esercizio del diritto di accettare l'eredità, e pertanto l'eredità si doveva ritenere non più accettabile;
che, pertanto, decorso il termine di cui all'art. 480 c.c., non sarebbe stato più possibile procedere con la nomina di un curatore dell'eredità giacente, con conseguente devoluzione ope legis dell'eredità della defunta sig.ra allo Stato;
Persona_1
2 1.2.e) che, pertanto, sarebbe stato interesse dell'attrice far accertare e dichiarare la devoluzione dell'eredità della sig.ra in favore dello Stato italiano, ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte dei chiamati all'eredità, ex art. 480 c.c..
2. Svolgimento del giudizio.
2.1 Il ricorso veniva notificato nei termini di legge alle controparti che rimanevano contumaci.
2.2 Il Giudice all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.12.2025 rimetteva la causa in decisione stante la natura documentale della causa e riservava la decisione nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c..
3. Sulla domanda di accertamento della devoluzione dell'eredità allo Stato.
3.1 Nessun dubbio può esservi sulla legittimazione dell'attrice, constando dalla visura camerale della società mutuante (cfr. visura camerale prodotta sub Controparte_3 doc. 5) che quest'ultima è stata incorporata per fusione in la quale ha poi ceduto il Controparte_3 relativo credito all'attuale parte ricorrente (cfr. dichiarazione di cessione sub doc. 6 e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della successione sub doc. doc. 4).
3.2 Giova osservare che non constano chiamati all'eredità della sig.ra - deceduta a Persona_1
Genova, il 30 luglio 2012 – che abbiano accettato l'eredità.
3.3 Sicché neppure possono esservi dubbi sul fatto che l'eredità morendo dismessa dalla sig.ra fosse vacante. Persona_1
3.4 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, sentenza n. 1197 del 14/05/1963) ha osservato, in materia di eredità vacanti, che: “in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredita, nel sistema vigente, è devoluta allo Stato, ai sensi dell'art 586 cod civ.. Tale disposizione enuncia il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 cod.civ. che l'acquisto ha luogo ipso jure, senza bisogno, cioè, di accettazione e senza facoltà di rinuncia, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione.”
3.5 Inoltre la fattispecie successoria di cui all'art. 586 c.c. ben può essere accertata anche nell'ambito di un giudizio di cognizione piena, senza che sia all'uopo necessario che sia nominato ai sensi degli artt. 528 e 529 c.c., un curatore di eredità giacente che provveda a devolvere, previo inventario, la massa ereditaria allo Stato una volta accertata l'sussistenza di successibili per pestamento o per legge.
3 3.6 Infatti, dal contenuto letterale dell'art. 586 c.c. non figura alcun dato testuale dal quale possa dedursi che la devoluzione allo Stato dell'eredità, quale erede di ultima istanza, possa avvenire solo nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione di eredità giacente.
3.7 Peraltro, nel caso in specie, consta per tabulas che il diritto di accettare l'eredità si sia estinto per prescrizione sicché neppure sarebbe possibile l'apertura di un procedimento di apertura di eredità giacente.
4.8 Pertanto la domanda merita accoglimento.
4.9 Posto che lo Stato rimasto contumace non si è opposto alla domanda formulata si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:
1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità della sig.ra
[...]
, nata in [...], il [...] (cod. fisc. ), deceduta a Per_1 C.F._1
Genova, il 30 luglio 2012, ai sensi dell'art. 480 c.c.;
2. dichiara che l'eredità della predetta sig.ra è devoluta ex lege in favore dello Persona_1
Stato italiano, ai sensi dell'art. 586 c.c., in relazione al diritto di proprietà per la quota di 1/2 del de cuius sul seguente bene immobile nel Comune di Genova, Via Paolo Reti, n.3: − abitazione (A/4) censita al N.C.E.U., Sezione Urbana SAM al foglio 43, particella 223, sub. 9;
3. ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
4. compensa le spese di lite.
Genova lì 21.11.2025
Il giudice dr. Mirko Parentini
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