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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°1613\2020 Reg. Gen. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Terme Vigliatore, via Don Lorenzo n. 21, C.F. ; C.F._1
, nata a [...] P.G. (ME) il 13.03.1942, residente in Parte_2
Terme Vigliatore, via Don Lorenzo n. 23, C.F. ; C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Don Lorenzo n. 29, C.F. ; , C.F._3 Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in [...],
C.F. ; , nato a [...] il C.F._4 Parte_4
21.08.1940, residente in [...], C.F.
; tutti rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti C.F._5
Alessandro Imbruglia ed Antonio Domenico Francesco Giardina;
- parte attrice -
CONTRO
nato il [...] a [...], c.f. CP_2
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giacomo Torre;
C.F._6
- parte convenuta-
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_4
hanno convenuto in giudizio , chiedendo di ritenere
[...] CP_2
e dichiarare acquisiti per usucapione in favore di:
- e – già proprietari del fabbricato Parte_3 Parte_4
confinante, identificato in NCEU del Comune di Terme Vigliatore, al foglio
1, particella 110, sub 2 – l'intero terreno individuato in NCT del Comune di
Terme Vigliatore, al foglio 1, particella 109, classe vigneto, superficie 11 are, reddito dominicale Euro 10,23;
- e – già proprietari del fabbricato Parte_2 Controparte_1
confinante, identificato in NCEU del Comune di Terme Vigliatore, al foglio
1, particella 907, sub 2 – la porzione del terreno individuato in NCT del
Comune di Terme Vigliatore, al foglio 1, particella 1123, classe seminativo, superficie 14 are e 70 ca, reddito dominicale Euro 10,25;
- – già comproprietario del fabbricato confinante, Parte_1
identificato in NCEU del Comune di Terme Vigliatore, al foglio 1, particella 906, sub 6 – la residua porzione (al netto di quella posseduta da e ) del terreno individuato in NCT del Parte_2 Controparte_1
Comune di Terme Vigliatore, al foglio 1, porzione della particella 1123.
A fondamento delle proprie ragioni, gli attori hanno esposto di avere provveduto, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale e del successivo avente causa, da almeno
25 anni a questa parte, nelle rispettive porzioni di terreno, alla coltivazione dei menzionati fondi, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tali cespiti come esclusivi proprietari.
Si è costituito , il quale ha chiesto di rigettare le CP_2
domande avanzate e di condannare gli attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa.
In corso di causa sono stati espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali.
All'udienza dell'8/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e va rigettata.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. n. 975 del 2000). Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (Cass. n.
9325 del 2011).
Nel caso di specie, le prove assunte nel corso del giudizio non dimostrano i presupposti per l'usucapione e, come anticipato, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
L'utilizzo di terreni per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass.
n. 8026/2022; Cass. n. 8718/2022; Cass. n. 1411/2021 e Cass. n. 25498/2014). Il possesso non consiste in un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. n. 17376/2018 e n. 18215/2013). Più nello specifico, quanto alla coltivazione del fondo, la Suprema Corte ha chiarito che: "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà" (Cass. n. 30438/2022 e Cass n. 6123/2020).
Nella specie, gli attori hanno affermato di avere posseduto le rispettive porzioni di terreno, provvedendo alla loro coltivazione, sostenendo in via esclusiva tutte le spese. Invero, essi hanno cercato di dimostrare di avere recintato le porzioni di fondo oggetto di causa, ma non è stata adeguata dimostrazione del momento a partire dal quale è stata apposta la suddetta recinzione.
Infatti, le testimonianze rese dai testi indicati dagli attori, la cui attendibilità va vagliata con particolare rigore poiché quasi tutti parenti degli stessi, cozzano con quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.135/92, dalla quale risulta che il CTU incaricato, ing.
[...]
in data 03/11/2007, ha effettuato il sopralluogo e nulla ha esposto in merito Per_1
alla coltivazione e alla presenza di recinzioni con riguardo al terreno di cui al fg.
1. part. 109, oggetto del presente giudizio. Ulteriormente, la tesi del convenuto ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza del 23/11/2023, le Tes_1 Testimone_2
quali sono dotate di particolare attendibilità. Infatti, il teste è indifferente agli atti del giudizio ed estraneo alle parti in causa e le dichiarazioni rese sono complete e ben circostanziate;
inoltre, non vi sono contraddizioni nell'esposizione dei fatti. Il predetto teste ha precisato di conoscere i terreni in questione perché abita nei pressi e in quanto transitava frequentemente su una stradella vicina per motivi di lavoro già prima del 2008 o 2009. Egli ha riconosciuto le foto esibitegli, allegate al fascicolo di parte convenuta, raffiguranti la situazione dei luoghi oggetto di causa, com'era nel
2009. Ha specificato: che solo dal 2009 o 2010 le porzioni del terreno prospicente gli immobili sono stare recintate e coltivate, mentre prima erano incolte. Ogni singolo proprietario degli immobili che si affacciano sul terreno ha recintato una porzione dello stesso corrispondente all'affaccio. Il teste ha altresì confermato che prima per conto di e poi dopo la sua morte, per gli eredi, egli aveva Persona_2
ricevuto il mandato di vendita del terreno e che se si fosse concluso l'affare avrebbe dovuto curare il frazionamento. Più specificamente ha riferito ha che dopo la morte di , avvenuta nel 2014, aveva messo in contatto Persona_2 Persona_3
(genero degli attori e e con CP_1 Pt_2 Parte_1 [...]
nipote di , in quanto i predetti si erano dimostrati interessati CP_3 Persona_2
all'acquisto dei terreni oggetto di usucapione. Ha anche affermato che con il Per_3
si è recato a casa di , mentre, invece, con il l'incontro si è CP_3 Pt_1
svolto nello studio del teste Tes_1
Ribadito che tali dichiarazioni appaiono particolarmente attendibili, si evidenzia che le circostanze riportate dimostrano la cd. “volontà attributiva del diritto reale” da parte degli attori in favore del convenuto. Volontà che “costituendo un requisito normativo del riconoscimento, può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa” (cfr. ord. Cassaz n.27170/2018). Infatti, le trattative tra il proprietario del bene e chi materialmente lo possiede volte all'acquisto del bene e/o alla costituzione su di esso di diritti reali ovvero o comunque alla regolarizzazione del possesso comportano un implicito riconoscimento dell'altruità del diritto incompatibile con la volontà di ulteriore godimento uti dominus con conseguente interruzione del possesso ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c. (Cassazione civile sez.
II, 26/10/2018, n.27170, Cassazione civile sez. II, 23/06/2006, n.14654).
Dunque, tali elementi, ovvero l'espresso riconoscimento del diritto da parte degli attori resta incompatibile con la supposta volontà di godere uti dominus e, di conseguenza, difetta anche la prova dell'animus del possesso utile ad usucapionem.
In definitiva, sulla base di tali elementi, la domanda avanzata dagli attori va rigettata.
Va invece accolta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dal convenuto. A tal riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la condanna ex art. 96 c.p.c. terzo comma configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021, 20018/20).
Nel caso in esame, si ritiene che gli attori abbiano abusato dello strumento processuale, avendo agito in giudizio facendo valere una domanda palesemente infondata, per come dimostrato dall'interrogatorio formale di e dalle CP_4
risultanze testimoniali e documentali menzionate, ma anche, ed integrando la condotta processuale un "abuso del processo". Pertanto, va comminata la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte convenuta nell'importo indicato in dispositivo (Cass. s.u. 4315/2020). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia e in applicazione dei medi tabellari. Nulla si dispone con riferimento alle spese del contumace.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali (di cui €
425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
nonché dell'importo di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10/03/2025
IL GIUDICE
(Maria Marino Merlo)