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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9082 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 13346 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
elettivamente domiciliata in Roma V.le Angelico 70, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Paolo Palma e , che lo rappresentano e Parte_2
difendono giusta procura in allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t.. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana, in Roma V.le Regina Margherita, unitamente al funzionario Dott. , che lo rappresenta e difende per procura Controparte_2
generale alle liti
RESISTENTE pagina 1 di 4
OGGETTO: ratei pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.4.2025, si è rivolta al Tribunale Parte_1
di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71; che con decreto di omologa del 6.4.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla visita di revisione del 21.6.2023 (con revisione a giugno 2025); che in data 12.11.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 2); che in pari data aveva anche inviato all , a mezzo pec, CP_1 CP_1
il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto alla pensione di inabilità, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e CP_1
maturandi, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che la prestazione in oggetto era stata CP_1
liquidata in data 23.4.2025 e che a decorrere da giugno 2025 era stata messa in pagamento.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente ha riconosciuto il suddetto pagamento e si è associato nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a giugno 2025, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il
12.11.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquida in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 18.9.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 13346 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
elettivamente domiciliata in Roma V.le Angelico 70, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Paolo Palma e , che lo rappresentano e Parte_2
difendono giusta procura in allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t.. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana, in Roma V.le Regina Margherita, unitamente al funzionario Dott. , che lo rappresenta e difende per procura Controparte_2
generale alle liti
RESISTENTE pagina 1 di 4
OGGETTO: ratei pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71
CONCLUSIONI:
Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.4.2025, si è rivolta al Tribunale Parte_1
di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71; che con decreto di omologa del 6.4.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla visita di revisione del 21.6.2023 (con revisione a giugno 2025); che in data 12.11.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 2); che in pari data aveva anche inviato all , a mezzo pec, CP_1 CP_1
il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto alla pensione di inabilità, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e CP_1
maturandi, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che la prestazione in oggetto era stata CP_1
liquidata in data 23.4.2025 e che a decorrere da giugno 2025 era stata messa in pagamento.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente ha riconosciuto il suddetto pagamento e si è associato nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a giugno 2025, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il
12.11.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquida in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 18.9.2025. pagina 3 di 4 Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4