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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10490 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25486/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. GI Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25486/2019 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di eredi di ( ), Persona_1 C.F._3 [...]
( ), nella qualità di erede di deceduta il Parte_3 C.F._4 Persona_2
25.07.2018, già erede di Persona_1 Parte_4
( ), nella qualità di erede di GN deceduta il 18.01.2019, già erede di C.F._5 Per_3
GN MA GI, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola De Pascale, presso lo studio del quale, in Napoli, via Lepanto n. 97, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Tuccillo ( ), presso lo studio del quale in Napoli, via San C.F._6
Tommaso D'Aquino n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
( ), Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
( ), ( , C.F._8 CP_4 C.F._9 Controparte_5
( , ( ), quali eredi di C.F._10 Controparte_6 C.F._11 Persona_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 22 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 11.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , (entrambi in proprio e quali eredi di ), Parte_1 Parte_2 Persona_1
(in proprio e quale erede di già erede di Parte_3 Persona_2 Persona_1
e (in proprio e quale erede di , già erede di
[...] Parte_4 Persona_5 [...]
hanno citato in giudizio quale gestore del Fondo vittime della Persona_1 Controparte_1 strada per la Regione Campania, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
ed , quali eredi di per sentirli condannare al risarcimento dei CP_5 Controparte_6 Persona_4 danni patiti, iure hereditatis ed in proprio, in conseguenza del sinistro occorso al proprio familiare
GN Persona_1
Premesso che, il 26 luglio 2016, alle ore 11:30 circa, GN impegnato Persona_1 nell'attraversamento della via Diocleziano in Napoli in prossimità del civico 104, è stato investito dal motociclo Aprilia Sport City DK95888 (che, sprovvisto di assicurazione r.c.a., percorreva la medesima via Diocleziano provenendo da Bagnoli ed in direzione di piazzale Tecchio) condotto -ad alta velocità- da il quale, in conseguenza del sinistro, decedeva lo stesso giorno lasciando quali eredi la Persona_4 madre ed i fratelli , , ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
gli attori hanno chiesto di condannare le controparti: CP_6
1) al risarcimento (loro spettante in qualità di eredi) del danno biologico subito da Persona_1 in conseguenza del sinistro;
[...]
2) al risarcimento (loro spettante in qualità di eredi) del danno “morale soggettivo o catastrofale inteso come stato di sofferenza intima e spirituale patito dalla vittima nell'assistere coscientemente e lucidamente al progressivo svolgimento della propria mutata condizione esistenziale verso il fine vita” (p. 3 dell'atto di citazione);
3) al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. A riguardo gli attori hanno dedotto: i) che, al tempo del sinistro, il nucleo familiare del de cuius era composto dalla moglie, (di Parte_1 anni 69) e dai figli (di anni 48 nella cui posizione è subentrato in via successoria Per_2 [...]
) e (di anni 36) e che non convivevano con il de cuius il nipote Parte_3 Pt_2 [...]
(di anni 26 al momento del sinistro) e GN (figlia di Parte_3 Per_3 Per_1 [...] di anni 46 al tempo del sinistro -nella cui posizione è subentrata in via successoria Per_1 [...]
nipote non convivente di anni 16 al momento del sinistro); ii) che il nucleo Parte_4 familiare di “era caratterizzato da un fortissimo legame affettivo tra tutti i Persona_1 componenti e da una intensa e costante condivisione tra gli stessi di ogni aspetto della vita personale
e familiare, ragion per cui ciascuno dei familiari del de cuius ha patito una notevole sofferenza sia pagina 2 di 22 nel momento in cui la perdita è stata percepita come probabile, sia nel momento in cui la perdita si è realizzata e sia successivamente alla perdita stessa, sofferenza quest'ultima che accompagna
l'esistenza dei soggetti che l'hanno subita, dunque fortemente risentendo dell'intera tragica vicenda per cui è causa, culminata nella fine del loro stretto congiunto” (p. 5 dell'atto di citazione); iii) che
“la tragica e prematura interruzione di un legame così forte con il padre ha generato nella figlia Sig. ra un dolore ed un disagio così forte da indurla a togliersi la vita gettandosi da Persona_2 un balcone della casa familiare il giorno 25.7.2018” (p. 6 dell'atto di citazione); iv) che “la tragica e prematura interruzione di un legame così forte con il padre (che già aveva indotto la sorella
a togliersi la vita), ha generato nella Sig. ra un dolore ed un Persona_2 Persona_5 disagio così forte da indurla a togliersi la vita gettandosi dal balcone della casa paterna il giorno
18.1.2019” (p. 6 dell'atto di citazione);
4) al risarcimento del danno patrimoniale (subito dai conviventi , GN e Parte_1 Per_2
GN derivante dalla mancata possibilità di fruire della pensione di circa 1.300,00 euro Pt_2 mensili percepita da (della quale beneficiavano -presumibilmente in egual Persona_1 misura- anche i familiari conviventi); danno da quantificare in un importo mensile pari alla differenza tra la pensione percepita dal de cuius e la pensione di reversibilità percepita dalla (e, pertanto, Pt_1 in euro 410,00 al mese) da moltiplicare per 7 anni in ragione della aspettativa di vita del GN, fatta eccezione per la quale, in ragione del decesso, ha subito il danno per soli 20 Persona_2 mesi;
5) al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal pagamento delle spese funerarie (doc. 7) sostenute dalla sola Pt_1
quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la Campania, Controparte_1 dato atto, per il caso di riscontrata responsabilità del conducente, della necessità di rispettare il massimale minimo vigente, ha chiesto di rigettare le domande eccependo: - l'improcedibilità della domanda spettando agli attori l'onere di provare il rispetto delle previsioni contenute negli artt. 143, 145 e 148, d. lgs. n. 209/05; - l'esistenza, a carico degli attori, dell'onere della prova relativo tanto alla legittimazione attiva, quanto alla legittimazione passiva dei convenuti (essendo -con riferimento a tale ultimo profilo- la controparte tenuta a provare sia che “il veicolo tg. DK 95888 fosse effettivamente sprovvisto di valida copertura assicurativa per la RCA alla data dell'incidente” sia che Controparte_2 [...]
, , e sono, effettivamente, eredi legittimi di CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
sia che questi era, effettivamente, proprietario del motociclo che ha causato il sinistro -a Persona_4 tale ultimo riguardo dovendo essere prodotto il certificato PRA e provvedendo altresì a disconoscere “ex artt. 2712 c.c., 214 e 215 c.p.c. qualsivoglia documento all'uopo prodotto in copia fotostatica”). Nel pagina 3 di 22 merito la società convenuta ha: a) contestato la (non provata) ricostruzione offerta dalla controparte quanto alla dinamica del sinistro non potendo non ravvisarsi un concorso di responsabilità di
[...]
(rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) il quale ha attraversato la strada ad una distanza Persona_1 inferiore ai 100 metri dalle presenti strisce pedonali secondo quanto riferito da Testimone_1
(trasportata sul motociclo) e risultante anche dalla sanzione amministrativa elevata dalla polizia municipale per la violazione dell'art. 190 del codice della strada;
b) osservato che non risulta provato il nesso causale tra le lesioni riportate in conseguenza del sinistro ed il decesso del GN;
c) dedotto che la pretesa risarcitoria risulta, in parte, eccessiva e, in parte, non provata.
, , , ed non si Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 sono costituiti e, con provvedimento dell'11.2.2020, ne è stata dichiarata la contumacia (limitatamente ad
, , ed , sì che con la presente sentenza Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 va dichiarata la contumacia pure di ). In data 3.2.2021 risulta dagli attori depositata Controparte_2 rinunzia agli atti nei confronti di , , ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
a fronte della documentata rinunzia -da parte degli stessi- all'eredità morendo dismessa da CP_5
(si veda, in particolare, il documento allegato alla richiamata dichiarazione di rinunzia ex Persona_4 art. 306 c.p.c.). Assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi e nominati due c.t.U.
(dapprima, il dott. e, successivamente, il dott. ), la causa è stata da ultimo trattenuta in Per_6 Per_7 decisione all'udienza del giorno 11 luglio 2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le domande proposte dagli attori sono fondate nella misura di seguito indicata.
2.1. In via preliminare occorre rigettare le plurime, infondate eccezioni sollevate dalla convenuta.
2.1.1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 145 e 148, d. lgs. n.
209/05 (genericamente reiterata ancora negli scritti conclusionali) è infondata e tale da rasentare la temerarietà nella misura in cui risulta formulata in modo generico e del tutto avulso dalla compiuta richiesta che (secondo quanto -tra l'altro- non contestato) è stata inoltrata a a mezzo Controparte_1 pec il 20 maggio 2019 (doc. 10 di parte attrice) ed alla quale l'odierna convenuta ha pure dato seguito
(doc. 13 di parte attrice) con ulteriore risposta del legale degli attori (doc. 14).
2.1.2. La legittimazione attiva degli attori deve ritenersi sussistente alla luce del documento 4, nonché, quanto a alla luce del documento 1 di parte attrice. Parte_4
pagina 4 di 22 2.1.3. La proprietà (che può essere accertata con tutti gli strumenti di prova -tra le altre, Cass., sez. 3, sent.
14 maggio 1997, n. 4233), in capo ad dell'Aprilia Sport City DK95888 risulta dalla Persona_4 delega di indagine prot. n. 64/RD1bis/2016 prodotta dalla convenuta (se ne veda, in particolare, la pagina
1), nonché dal rapporto n. 122855 della polizia municipale (doc. 8 di parte attrice -in particolare, p. 12).
2.1.4. Quanto alla legittimazione passiva dei convenuti contumaci, la stessa è confermata dal documento
2 di parte attrice, dovendo tuttavia formularsi le seguenti precisazioni alla luce della dichiarazione di rinunzia all'eredità morendo dismessa da dichiarazione resa da , Persona_4 Controparte_2
, ed (e prodotta dagli attori in data 3.2.2021). Tale Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dichiarazione di rinunzia non è idonea a comportare l'estinzione del giudizio poiché la stessa non risulta accettata da (che, pure, almeno nella prospettiva della rivalsa, è parte in astratto Controparte_1 interessata alla proposizione della domanda). Peraltro, pacifica (proprio in conseguenza della documentata dichiarazione di rinunzia all'eredità) la mancata qualità di eredi di la Persona_4 domanda proposta dagli attori nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ed deve essere rigettata (essendo appena il caso di precisare che, stante il rigetto della Controparte_5 domanda e la mancata costituzione di tali convenuti, alcuna statuizione in ordine alle spese di lite può, in parte qua, essere adottata).
Più articolata (fermo l'esito -id est, rigetto nel merito delle domande attoree) risulta la posizione di
[...]
(cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) del quale non CP_6 risulta documentata la rinunzia, ma, neppure, l'accettazione dell'eredità morendo dismessa da
[...]
In proposito, avuto riguardo alla distinzione tra legittimazione processuale e titolarità Per_4 sostanziale del diritto (di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) e richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità relativa alla differente rilevanza che la prova della qualità di erede può avere sotto il profilo processuale e sotto il profilo sostanziale (Cass., sez. 3, sent. 16 novembre 2020, n. 25885), ritiene questo Giudice che la notificazione dell'atto di citazione al (mero) chiamato all'eredità consenta di valutare come correttamente individuata la legittimazione processuale passiva di . Ritualmente instaurato il processo, deve tuttavia Controparte_6 escludersi che gli attori abbiano provato la qualità di erede dell' (necessaria, invece, per addivenire Per_4 ad una pronunzia di condanna dello stesso), non potendo tale qualità desumersi dalla contumacia (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 12 febbraio 2021, n. 3765 -in generale sulla mancata operatività della non contestazione in caso di contumacia della parte si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 24 maggio 2023, n.
14372) e non avendo gli attori offerto alcun elemento idoneo ad apprezzare la positiva accettazione
(espressa o tacita) dell'eredità. Ne discende, anche quanto ad il rigetto delle domande Persona_4 attoree senza necessità di adottare statuizione sulle spese processuali. pagina 5 di 22 2.1.5. Da ultimo, infondata risulta pure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sull'assunto della mancata prova del difetto di assicurazione del motociclo. Anche la mancanza di copertura assicurativa risulta infatti dal rapporto n. 122855 della polizia municipale (doc. 8 di parte attrice -in particolare, p. 12). Del resto, a fronte di tale circostanza (idonea -di per sé- a ravvisare la legittimazione passiva del Fondo), la convenuta non ha offerto elementi positivi alla stregua dei quali ritenere esistente un valido rapporto assicurativo.
Fermo quanto osservato, va infine rilevato che del tutto irrituale risulta il disconoscimento (estremamente generico) svolto alla pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta in relazione a “qualsivoglia documento all'uopo prodotto in copia fotostatica”, non essendosi la convenuta minimamente premurata
(pur essendone onerata) di indicare gli elementi della pretesa discrasia tra l'originale dei documenti - peraltro prodotti pure dalla stessa e delle copie prodotte (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 CP_1 maggio 2014, n. 10326; Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre
2009, n. 28096).
3. La responsabilità del sinistro oggetto di causa deve essere ascritta al solo Persona_4
3.1. Le risultanze istruttorie consentono di ritenere accertato che il 26 luglio 2016, alle ore 11:20 circa, nel percorrere, in Napoli, la via Diocleziano (in un tratto rettilineo, in condizioni di buona visibilità, di scarso traffico e di ordinaria tenuta dell'asfalto -cfr. p. 2 del rapporto della polizia municipale prodotto dalla convenuta, nonché, quanto alle condizioni del traffico, le dichiarazioni della teste la quale, Tes_1 trasportata sul motociclo, ha riferito che “Non c'erano auto né davanti né dietro di noi”), superati ad alta velocità (pur essendo il tratto stradale soggetto ad un limite di velocità di 30km/h la teste ha Tes_1 riferito -alla polizia municipale- che l' procedeva ad una velocità di circa 50km/h e -all'udienza del Per_4
15.11.2022- di circa 60/65km/h -velocità elevate che, del resto, sono confermate pure dai significativi danni -risultanti dalle riproduzioni fotografiche allegate al richiamato rapporto della polizia municipale- riportati dal medesimo motociclo e da due autovetture in sosta sulla medesima carreggiata percorsa dall'Aprilia) i rallentatori ottici di velocità, la parte sinistra del veicolo condotto dall' ha impattato Per_4 il fianco destro di il quale, ad una distanza inferiore a 100 metri dalle strisce Persona_1 pedonali (tanto da esser stato sanzionato -secondo quanto risulta dal rapporto della polizia municipale- per la violazione dell'art. 190 del codice della strada) aveva quasi concluso l'attraversamento della via
Diocleziano da sinistra verso destra guardando la carreggiata percorsa dal motociclo (in questo senso si vedano la ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia municipale, nonché le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.11.2022). Premesso che non vi sono elementi per dubitare della Testimone_2 credibilità del (ex genero del GN, la cui presenza lungo la via Diocleziano si giustifica Parte_4 in ragione della -non sconfessata- residenza dello stesso nelle vicinanze della medesima via e la cui pagina 6 di 22 mancata audizione da parte delle autorità in data anteriore al 15.11.2022 è ben giustificabile avendo lo stesso riferito di aver seguito, secondo quanto è assolutamente verosimile, l'autoambulanza sulla quale era il UO -in particolare, dal rapporto in atti risulta che, a fronte del sinistro occorso alle ore 11:20 circa, la pattuglia della polizia municipale è giunta solo alle 12:35 pur essendo le autoambulanze arrivate in loco dopo circa 10 minuti dal sinistro -si veda, in particolare, la pagina 46 del file “delega di indagine” depositata dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta- e di essersi quindi allontanato prima della identificazione dei testimoni da parte della sopraggiunta polizia municipale), ritiene questo Giudice che proprio le dichiarazioni di tale teste (“Il 26.7.2016 mi trovavo in via
Diocleziano sul mio scooter, in quanto abito in zona. Immessomi in via Diocleziano venni superato da un ragazzo alla guida di uno scooter con dietro una ragazza, entrambi senza casco, i quali procedevano a velocità sostenuta. IO UO stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, che si trovavano poco più avanti. Ho visto i ragazzi sullo scooter che si agitavano, come se stessero litigando e il conducente non riuscì ad evitare l'impatto con mio UO che venne preso in pieno sul suo fianco destro con la parte sinistra anteriore dello scooter. ADR: L'impatto fu molto forte. IO UO fu scaraventato in avanti, mentre lo scooter urtò due auto in sosta, fermandosi proprio sulle strisce pedonali. ADR: IO UO procedeva con passo regolare, attraversando la strada senza tentennamenti,
l'urto è avvenuto quasi al termine dell'attraversamento, verso il marciapiede posto sulla destra della direzione di marcia del motorino”) abbiano un particolare rilievo al fine dell'accertamento della dinamica del sinistro. Tali dichiarazioni, coerenti e ben compatibili con la dinamica del sinistro ricostruita dalla polizia municipale (per quanto detto, senza l'apporto del , sono infatti maggiormente Parte_4 attendibili rispetto a quelle della teste le quali appaiono connotate da contraddittorietà intrinseca ed Tes_1 estrinseca. In questo senso non può non rilevarsi, ad esempio, come la riferita (dalla ), improvvisa Tes_1 apparizione del GN (“all'improvviso ho visto un signore anziano attraversare la strada provenendo dalla nostra sinistra”) sia poco compatibile con l'avere il pedone quasi terminato l'attraversamento di una strada rettilinea, non trafficata ed in buone condizioni metereologiche. Ancora, le riferite incertezze del pedone nell'attraversamento (“Ho visto che il pedone, prima di attraversare, era andato già un può avanti ed indietro in quanto era incerto se attraversare o meno la strada perché ci aveva visto. Io gli avevo fatto segno con la mano di passare, ma il pedone è andato prima indietro e poi è andato avanti per attraversare. Mentre il pedone era indeciso sul da farsi è avvenuto l'urto con il motorino”), oltre ad essere state espressamente escluse dal (“IO UO procedeva con passo regolare, Parte_4 attraversando la strada senza tentennamenti”), sono poco compatibili con la violenza dell'impatto. In particolare, le riferite segnalazioni con la mano (effettuate -evidentemente- dopo aver percepito le riportate incertezze del GN) stridono con la velocità del motociclo. Né può sottacersi che la riferita pagina 7 di 22 frenata (evidentemente brusca, considerata la velocità dell'Aprilia e la vicinanza del pedone) non ha lasciato alcun segno sull'asfalto (si veda, a riguardo, il rapporto della polizia municipale prodotto dalla convenuta) e, ancora, che la percezione del pedone (accentuata dagli ampi gesti fatti dalla trasportata
) avrebbe dovuto indurre l' (a maggior ragione considerata l'assenza di traffico) ad evitare Tes_1 Per_4
l'ostacolo effettuando una manovra verso il centro della carreggiata (manovra che non può ritenersi neppure tentata considerato che l'impatto è avvenuto sulla carreggiata percorsa dal motociclo tra la parte anteriore sinistra dell'Aprilia ed il fianco destro del GN).
3.2. Così ricostruita la dinamica del sinistro, ritiene questo Giudice che la responsabilità dello stesso debba essere addebitata al solo conducente dell'Aprilia.
3.2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro
(Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass.
n.9856 del 2022; Cass. n.11175 del 2025)” (Cass., sez. 3, ord. 29 luglio 2025, n. 21761).
Ebbene, per un verso, deve escludersi che l' abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle Per_4 circostanze del caso concreto. La dinamica del sinistro quale sopra ricostruita è, in verità, indice di elevata imprudenza (si pensi alla velocità pari, almeno, a circa il doppio di quella consentita nel tratto di strada percorsa -velocità non ridotta nonostante la segnaletica orizzontale da poco superata e le ben visibili strisce pedonali- ed alla assenza di segni di frenata), nonché di imperizia (si veda quanto sopra osservato con riferimento alla mancata esecuzione di una manovra idonea ad aggirare il pedone) del conducente il veicolo.
Per altro verso, l'attraversamento del GN (pur vietato -e, per questo, sanzionato- dal codice della strada) non può considerarsi comportamento “anormale e ragionevolmente imprevedibile” tenuto conto della frequentazione (anche pedonale) del tratto di strada corrente (secondo quanto risulta pure dalle rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto della polizia municipale) in un contesto cittadino altamente popolato.
3.2.2. Fermo il carattere assorbente (al fine della esclusione del concorso di colpa del pedone) delle considerazioni che precedono, deve pure osservarsi che, allorquando risulti accertato sia che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sia che il pedone ha tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, “i pagina 8 di 22 rapporti tra l'art. 2054, primo comma, cod. civ. e l'art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame;
in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass.n.2241 del 2019; Cass. n.20137 del 2023; Cass. n.2433 del 2024)” (Cass., sez. 3, ord. 29 luglio 2025, n. 21761). Peraltro, la possibilità di ravvisare una responsabilità del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c. presuppone che la condotta colposa della vittima del sinistro sia pur sempre valutabile quale concausa dell'evento dannoso (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2017, n. 1295), non potendo invece essere valorizzata una condotta (pur -di per sé- colposa) che non sia antecedente dell'evento dannoso.
Ebbene, le concrete modalità del sinistro inducono a ritenere che, anche ove avesse attraversato lungo le strisce pedonali, il GN sarebbe stato comunque travolto dal motociclo condotto dall' ed Per_4 avrebbe riportato danni analoghi a quelli poi effettivamente subiti. In questo senso, in particolare, depongono l'elevata velocità del motociclo (nonostante, come osservato, i dissuasori orizzontali di velocità e la chiara visibilità delle strisce pedonali), la vicinanza (quale risultante pure dalle rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto della polizia municipale) tra il luogo dell'impatto e le strisce pedonali e la mancata prova di una frenata eseguita dall' . Tali elementi inducono a ritenere Per_4 che l'impatto sarebbe avvenuto secondo modalità analoghe rispetto a quelle verificatesi anche ove il
GN avesse attraversato lungo le strisce pedonali e, in definitiva, valgono quindi a privare di efficacia concausale il (pur negligente) attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali.
4. Accertata l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro, occorre esaminare le Per_4 diverse pretese risarcitorie formulate dagli attori.
4.1. Avuto riguardo alle plurime voci di danno delle quali è stato chiesto il ristoro è opportuno precisare che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di morte cagionata da un illecito, nell'ambito dell'unitario (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153; Cass., sez. 3, sent.
23 ottobre 2018, n. 26727) genus del danno non patrimoniale è possibile distinguere il c.d. “danno biologico terminale” dal c.d. “danno morale terminale” (o danno “da lucida agonia” o danno
“catastrofale” o, ancora, “catastrofico”).
Il danno biologico terminale è il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) il quale, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita e prescinde dalla percezione cosciente -da parte della vittima- della gravissima lesione dell'integrità pagina 9 di 22 personale;
esso è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (tra le tante, Cass., sez. 3, 23 marzo 2024, n. 7923; Cass., sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837;
Cass., sez. 3, sent. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass., sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21060) ed è trasmissibile iure hereditatis (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056; Cass., sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21060).
Il danno morale terminale consiste invece nel “danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus"” (Cass., sez. 3, sent. 23 ottobre 2018, n. 26727; conformi, tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 17 dicembre 2024, n. 33009; Cass., sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153). Il risarcimento di tale danno
(pure trasmissibile iure hereditatis -tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056) presuppone che, nel tempo intercorso tra la lesione e la morte, la persona si sia trovata in uno stato di c.d. “lucidità agonica” (sia stata, cioè, in grado di percepire la propria situazione e, in particolare, l'imminenza della morte) non rilevando, invece, la durata di un simile stato o il tempo intercorso tra lesione e l'evento morte
(tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153; Cass., sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n.
21837; Cass., sez. 3, sent. 23 ottobre 2018, n. 26727).
La Suprema Corte ha invece escluso l'ontologica configurabilità di un danno (pure evocato dagli attori)
c.d. “tanatologico”. In questo senso, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 27 dicembre 2023, n. 35998 secondo la quale, “quando la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi
«non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. n. 5641 del 2018, … e Cass., Sez. U., n.
15350 del 2015, …), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico”. La richiamata decisione ha pure precisato che in caso di morte -in conseguenza di un sinistro- di persona affetta da pregressa patologia sono risarcibili iure hereditario solo i danni: a) biologico terminale e morale terminale conseguenti alla condotta del responsabile;
b) i danni conseguenti alla condotta del responsabile che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo, quali danni da perdita di chances di sopravvivenza (danno del quale, secondo quanto risulta dall'atto di citazione e dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., gli attori non hanno tuttavia chiesto il ristoro -sì che non si pone la questione, pure prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, relativa alla possibilità di concreta ricorrenza di un tale danno con quello da perdita del rapporto parentale). La perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile, del resto, non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (sì che la relativa pretesa non può essere fatta valere iure successionis da parte degli eredi). La morte anticipata
(imputabile all'autore dell'illecito) può invece fondare una pretesa al risarcimento del danno da perdita pagina 10 di 22 del rapporto parentale che è pretesa fatta valere iure proprio da parte dei congiunti in ragione della lesione di una relazione parentale effettiva (pur prescindente da un rapporto di convivenza) che legava i congiunti al defunto (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837).
4.2. Tanto detto in generale, occorre allora verificare se sia possibile ravvisare i presupposti in presenza dei quali la richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene ristorabili il danno c.d. “biologico terminale” ed il danno c.d. “morale terminale”.
4.2.1. Come osservato, ai fini del risarcimento del danno biologico terminale occorre l'accertamento di una lesione al bene salute protrattasi per un lasso di tempo apprezzabile.
Con riferimento al caso concreto (in cui il sinistro si è verificato il 26.7.2016 e la morte del GN si è verificata il 16.11.2016 -quindi alla distanza di 113 giorni dall'impatto con il veicolo condotto dall' ) non può dubitarsi della esistenza di un apprezzabile lasso di tempo quale richiesto dalla Per_4 richiamata giurisprudenza di legittimità. Tanto a maggior ragione ove si consideri che la Suprema Corte ha ravvisato l'apprezzabile lasso di tempo nel caso di distanza tra lesioni colpose e la morte di dieci giorni
(Cass., sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21060), nonché, addirittura, di ventiquattro ore “tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea” (Cass., sez.
3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056).
Ne discende che agli attori, in qualità di eredi di deve essere riconosciuto il Persona_1 danno c.d. “biologico terminale” quantificato come segue.
4.2.2. L'accertamento della concreta sussistenza del danno c.d. “morale terminale” presuppone invece, per un verso, la valutazione della sussistenza del rapporto di causalità materiale tra il sinistro (per quanto detto, integralmente ascrivibile all' ) e l'evento morte del GN e, per altro verso, l'accertamento Per_4 della c.d. “lucida agonia” dello stesso GN.
4.2.2.1. Con riferimento al primo dei profili da ultimo evocati, tenuto conto delle differenti valutazioni rese dai due consulenti nominati da questo Tribunale, è opportuno precisare, sulla scia di condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 24 giugno 2025, n. 17006; Cass., sez. 3, sent.
11 novembre 2019, n. 28986; Cass., sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991 cui si rinvia pure per ulteriori, conformi precedenti), che la condanna al risarcimento del danno presuppone l'accertamento tanto della causalità c.d. “materiale” (afferente al nesso tra la condotta e l'evento di danno), quanto della causalità
c.d. “giuridica” (relativa, invece, al nesso tra l'evento e le conseguenze dannose risarcibili).
La causalità materiale individua un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità il cui accertamento va compiuto ai sensi dell'art. 41 c.p., per il quale -come noto- il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta dell'autore dell'illecito, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione (o l'omissione) e l'evento. Ove, pertanto, la causa naturale pagina 11 di 22 abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma solo concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento andrà pur sempre, per l'intero, ascritta all'autore della condotta illecita (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 24 giugno 2025, n. 17006; Cass., sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991). Tanto perché (come osservato pure da Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28986 e da Cass., sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30922) una comparazione del grado di incidenza eziologica di plurime cause concorrenti può instaurarsi solo tra una pluralità di comportamenti colpevoli (e non, anche, tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile).
L'indagine in ordine alla causalità giuridica (che presuppone il positivo scioglimento delle questioni afferenti la causalità materiale) ha invece la funzione di delimitare l'area del danno risarcibile;
mediante tale causalità il giudice è infatti chiamato a “stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo” (Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28986).
Posta tale astratta distinzione, nell'esaminare i principi alla base dell'accertamento della causalità materiale la Suprema Corte ha osservato che un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, per un verso, “ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “conditio sine qua non”)” e se (teoria della c.d.
“causalità adeguata o della regolarità causale”), per altro verso, nell'ambito delle serie causali individuate mediante la teoria della “conditio sine qua non”, l'evento non è conseguenza del tutto inverosimile del fatto materiale (in termini, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096 secondo la quale in “tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l'art. 1225 cod. civ., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell'ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche gli eventi lesivi indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata”).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice (chiamato preliminarmente ad esaminare il profilo della causalità materiale) che gli elementi acquisiti consentono di ravvisare il nesso eziologico tra il sinistro integralmente ascrivibile all' e la morte del GN. Proprio in conseguenza del sinistro, infatti, il Per_4
GN è stato ricoverato in ospedale (ricovero che, ferma -come detto- l'irrilevanza delle pregresse patologie dalle quali la vittima era affetta, non si sarebbe verificato in assenza del violento impatto con pagina 12 di 22 l'Aprilia) ove ha subito un lungo periodo di allettamento, tanto da essere trasferito alla Clinic Center con
“sindrome da allettamento” (conseguenza del lungo ricovero) e da essere da ultimo deceduto per sepsi
(exitus pure eziologicamente riconducibile al prolungato allettamento).
Tali considerazioni sono fondate sulla relazione depositata (il 20.6.2025) dal secondo c.t.U. che viene qui integralmente richiamata e, in parte qua, condivisa in quanto correttamente fondata sui principi affermati dalla Suprema Corte con riferimento alla causalità materiale. In particolare, in tale relazione si legge che
“il decesso del de cuius è diretta conseguenza del sinistro stradale, considerando il grave trauma patito
(fratture costali multiple con pneumotorace, frattura scapola e frattura ala iliaca con lesione ramo arteria glutea superiore destra) sino all'exitus, sempre in regime di ricovero” (p. 7) e, in modo ancor più puntuale, che “la catena di eventi conseguenti al sinistro stradale ha causato “la sindrome di allettamento” (la sindrome da allettamento, nota anche come sindrome da immobilizzazione o sindrome ipocinetica, è una condizione patologica che si verifica quando una persona è costretta a rimanere a letto per periodi prolungati, causando diverse complicanze fisiche e psicologiche. Questa condizione è caratterizzata da una riduzione o assente autonomia nel movimento e può avere un'insorgenza acuta o cronica)” (p. 14). Nel corso di tale lungo periodo di allettamento è quindi sopraggiunta la sepsi che ha causato la morte del GN (a riguardo si vedano, tra l'altro, il verbale dell'udienza del 10 settembre
2024 e la documentazione medica in atti).
Le condivise valutazioni svolte dal secondo c.t.U. risultano, in definitiva, pienamente conformi al ricostruito procedimento logico da seguire per l'accertamento della causalità materiale. Le stesse, in parte qua, vanno quindi qui pienamente recepite non risultando superabili neppure alla luce delle diverse conclusioni del primo consulente il quale (si vedano, in particolare, l'elaborato integrativo e le dichiarazioni a chiarimenti rese all'udienza del 10 settembre 2024), pur avendo valorizzato l'allettamento quale causa immediata della morte del , ha reso valutazioni non conformi tanto alle teorie della Per_1
“conditio sine qua non” e della “causalità adeguata”, quanto all'elaborazione giurisprudenziale relativa alla irrilevanza (sotto il profilo della causalità materiale) di eventuali, pregresse concause naturali (in particolare, le dichiarazioni rese all'udienza del 10 settembre 2024 –“il “più probabile che non” è un dato che non emerge dalle cartelle. Deve ritenersi univoco che i danni subiti il giorno del sinistro non sono stati causa della morte. La morte del GN è stata causata da una sindrome da allettamento che risulta diagnosticata dai medici del all'atto delle dimissioni del 30.9.2016”- confermano la Parte_5 mancata valutazione, da parte del primo consulente, della complessiva sequenza dei fatti che hanno prodotto il decesso del GN).
4.2.2.2. Le risultanze istruttorie consentono di pervenire altresì all'accertamento della c.d. “lucida agonia” del GN. pagina 13 di 22 In questo senso depongono le valutazioni (che, fondate su attento studio della documentazione medica prodotta ed esenti da vizi logici, sono, anche per il profilo in esame, qui integralmente richiamate) rese dal secondo consulente nella relazione depositata il 20.6.2025. In particolare, alla pagina 14 di tale relazione, si legge che l'“esame della documentazione sanitaria allegata ed in particolare le cartelle cliniche dei ricoveri evidenziano che il Sig. GN, lucido e sveglio, come più volte riportato nel diario clinico, era cosciente dell'approssimarsi del suo esito “infausto”” (coscienza del resto estremamente verosimile in ragione del prolungato, costante allettamento, della cateterizzazione, dell'insorgere -proprio in conseguenza dell'allettamento- delle piaghe da decubito con i correlati, acuti, prolungati dolori).
4.2.3. Accertata la sussistenza del danno c.d. “biologico terminale” e del danno c.d. “morale terminale” occorre provvedere alla relativa quantificazione.
Una simile, estremamente complessa attività deve -secondo questo Giudice- essere compiuta partendo dal condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (Cass., sez. 3, ord. 20 giugno 2019, n.
16592; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23183). Tale orientamento deve poi essere apprezzato alla luce dell'ultima versione (2024) delle tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale (tabelle costituenti valido parametro di quantificazione del danno non patrimoniale -tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 26 gennaio 2024, n. 2539; Cass., sez. 3, sent. 22 febbraio 2023, n. 5474; Cass., sez. 3, ord. 16 dicembre 2022, n. 37009) le quali, nella prospettiva di superamento dell'”anarchia liquidativa” pur emersa in materia, offrono una quantificazione del danno terminale: i) ispirata ai principi di unitarietà ed onnicomprensività (sì che i valori riconosciuti dalle tabelle risultano comprensivi di ogni aspetto -biologico e sofferenziale- connesso alla percezione della morte imminente -alle pagine 56 e 57 delle richiamate tabelle si legge, in particolare, che “la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione pagina 14 di 22 del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”); ii) connotata da una necessariamente limitata durata di tale danno (si legge alla pagina 57 delle tabelle che “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”); iii) improntata ad una intensità decrescente (“pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere)” -p. 57 delle tabelle); iv) suscettibile di una personalizzazione (“a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base” -p. 57 delle tabelle).
Ebbene, in applicazione di tali criteri, questo Giudice ritiene di poter riconoscere per il danno c.d.
“terminale” (che, nella richiamata valutazione delle tabelle milanesi comprende tanto il danno c.d.
“biologico terminale”, quanto il danno c.d. “morale terminale”) il complessivo importo di euro 67.802,00
(oltre interessi e rivalutazione secondo quanto di seguito si dirà) risultante dalla somma di euro 62.544,00
(importo dalle tabelle milanesi riconosciuto per il danno terminale ricompreso tra il quarto ed il centesimo giorno), di euro 1.300,00, 1.250,00 e 1.200,00 per -rispettivamente- il primo, il secondo ed il terzo giorno di ricovero (il riconoscimento di una somma non particolarmente elevata per tali giorni si giustifica in ragione dell'assai protratto periodo del ricovero e della mancata acquisizione di puntuali elementi che consentano di pervenire ad una superiore quantificazione) e di euro 1.508,00 complessivamente dovuti per il periodo di ricovero ulteriore rispetto a quello direttamente quantificato dalle tabelle milanesi (con riconoscimento, per ciascuno di tali ulteriori giorni, di una somma -euro 116,00- pari all'importo della invalidità temporanea totale secondo quando previsto dalla richiamata decisione 20 giugno 2019, n.
16592 della Suprema Corte e secondo quanto del resto pure desumibile dalle tabelle applicate che, al centesimo giorno, agganciano il valore del danno terminale a quello del danno biologico temporaneo ordinario).
pagina 15 di 22 La somma liquidata non è suscettibile di incremento per effetto di personalizzazione non avendo gli attori offerto elementi concreti alla luce dei quali apprezzare (con riferimento alla sofferenza patita dal
GN) quei presupposti in presenza dei quali, soli, è possibile riconoscere un incremento dei valori tabellari alla luce delle peculiarità del caso concreto (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n.
7892, nonché la giurisprudenza richiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c. dagli stessi attori).
Da ultimo, è appena il caso di osservare come non possa essere invece condivisa la difesa della convenuta secondo la quale le tabelle milanesi andrebbero applicate con riferimento ai parametri relativi alle lesioni del bene salute definito da premorienza. Tali parametri, infatti, sono tesi a liquidare il “danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita” (p. 49 delle richiamate tabelle) mentre, per quanto precedentemente osservato, l'evento morte che viene qui in rilievo deve ritenersi pur sempre eziologicamente ricollegato al sinistro.
Tanto detto, considerato che l'importo sopra liquidato spetta agli attori iure hereditatis e che, pertanto, ciascuno degli attori ha diritto di ricevere una somma corrispondente alla propria quota, avuto riguardo all'art. 581 c.c., a deve essere riconosciuta la somma di euro 22.600,66 (pari a 6/18 di Parte_1
67.802,00) a deve essere riconosciuta la somma di euro 15.067,11 (pari a 4/18 di Parte_2
67.802,00) ad (quale erede di deve essere riconosciuta la somma Parte_3 Persona_2 di euro 15.067,11 (pari a 4/18 di 67.802,00) ed a deve essere riconosciuta la somma Parte_4 di euro 15.067,11 (pari a 4/18 di 67.802,00).
4.3. Con riferimento al danno -spettante iure proprio- da perdita del rapporto parentale occorre osservare quanto segue.
4.3.1. Le concordi dichiarazioni (qui integralmente richiamate) rese dai testi , Testimone_3 Tes_4
e consentono di ritenere provate le allegazioni attoree relative alla esistenza di
[...] Testimone_2 un assai stretto legame affettivo tra GN ed i suoi familiari conviventi e non;
legame Persona_1 confermato pure dalla costanza delle frequentazioni e dalla condivisione di momenti di festa (a mero titolo esemplificativo, la ha riferito che “I rapporti familiari tra i coniugi e con i figli erano Pt_1 ottimi, la famiglia era molto unita. La famiglia si riuniva molto spesso di domenica, così come per le festività e nel periodo estivo” ed il ha riferito che “erano una famiglia molto unita, che si Parte_4 frequentavano molto di domenica, nei giorni di festa, d'estate e in tutte le occasioni familiari”), nonché dalla centralità (il teste ha, all'udienza del 14.6.2022, parlato del de cuius quale “perno” e Tes_3
“catalizzatore” della famiglia) che il GN aveva nelle dinamiche familiari. pagina 16 di 22 Premesso che anche la liquidazione equitativa di tale danno può avvenire secondo le tabelle milanesi
2024 (conformi, quanto alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, ai principi affermati, tra le altre, da Cass., sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5948), ritiene questo Giudice di non potere non considerare come la Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 27 dicembre 2023, n.
35998) abbia pure precisato che la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. Tanto comporta che la pregressa patologia oncologica dalla quale era affetto il GN, non rilevante (come detto) sotto il profilo della causalità materiale, non può non essere considerata nell'apprezzamento della causalità giuridica.
Ebbene, tenuto presente che i valori espressi dalle tabelle milanesi sono relativi alla perdita parentale relazionata ad un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media desumibile dalla statistica demografica, ritiene questo Giudice che quei valori debbano, con riferimento al caso concreto, essere ridotti, non potendo non tenersi conto pure del tempo di vita residuo del GN quale desumibile dalla statistica clinica relativa a pazienti affetti dalla medesima, pregressa patologia. Tale tempo di vita residuo deve essere stimato in ulteriori due anni e mezzo alla luce delle ragioni espresse, da ultimo, dal c.t.U. (e dal suo ausiliario) all'udienza dell'11 luglio 2025. In occasione di tale udienza, in particolare, è stato ribadito che il dato statistico relativo alla sopravvivenza di malati (come il GN) affetti da tumore del colon plurimetastatizzato allo stadio 4 non è eccedente i 5 anni dalla diagnosi e che, risalendo la diagnosi del tumore a due anni e mezzo prima del sinistro, pur tenuto conto del positivo percorso terapeutico intrapreso, alla luce del criterio del “più probabile che non” era verosimile una sopravvivenza del
GN per ulteriori due anni e mezzo, “improbabile” essendo invece una sopravvivenza dello stesso oltre i due anni e mezzo “considerata l'età anagrafica, la comorbilità (cardiologia ipertensiva) le dimensioni delle metastasi già presenti e la relativa localizzazione (polmoni e fegato -organi primari) e i già effettuati cicli di chemioterapia e radioterapia, con la loro tossicità” (si veda il verbale dell'udienza dell'11 luglio 2025). È vero che, come acutamente osservato alla medesima udienza dal consulente degli attori, il dato statistico contempla la sopravvivenza oltre i 5 anni di 12 pazienti (con analoga patologia) su
100 e che tali 12 pazienti “decorsi i 5 anni, “escono” dalla statistica sì che non è dato sapere quanto ulteriormente sopravvivano (tenuto conto che da statistiche Istat dell'epoca la vita media attesa per un maschio era di circa 84 anni). Non può pertanto escludersi che, ragionevolmente, il GN sarebbe sopravvissuto ben oltre gli ulteriori due anni e mezzo (essendo, a tale data, uscito dalla statistica)”.
Tuttavia, per un verso, non è possibile non valorizzare le ulteriori patologie (riportate in udienza dall'ausiliario del c.t.U.) dalle quali il GN era affetto (e che non sono oggetto del dato statistico pur valorizzato dal consulente di parte attrice) e, per altro verso, il riferimento al dato statistico registrato deve ritenersi preferibile alla luce di un principio di omogeneità tra i parametri (statistici) valorizzati dalle pagina 17 di 22 tabelle milanesi e quelli (sempre statistici) da impiegare al fine della quantificazione della prevedibile vita residua. Del resto, gli elementi acquisiti depongono nel senso di ritenere che la prosecuzione della vita del oltre i cinque anni dalla diagnosi del tumore (e, pertanto, oltre i due anni e mezzo dal sinistro), Per_1 lungi dal configurare una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza, fosse una mera speranza, in quanto tale non risarcibile.
Tanto detto, questo Giudice ritiene che i valori previsti dalle tabelle milanesi del 2024 per la perdita del rapporto parentale debbano essere dapprima riconosciuti nella misura (ove variabile in relazione ad elementi non oggettivi -qualità ed intensità della relazione affettiva) massima (in ragione dell'accertata intensità del vincolo familiare) e, successivamente, ridotti nella misura del 60% (tenuto conto della limitata, presumibile durata della residua vita della vittima primaria).
4.3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono devono quindi essere riconosciute, per la lesione del rapporto parentale, le seguenti somme:
A) a la somma di euro 129.846,00; importo quantificato moltiplicando il punteggio di Parte_1
83 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria aveva 69 anni -16 punti-, era convivente con il GN -16 punti- al quale era legato da intensissima relazione -punti 30- ed aveva tre congiunti superstiti -9 punti) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con il coniuge (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 324.613,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
B) a la somma di euro 139.232,00; importo quantificato moltiplicando il punteggio di Parte_2
89 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria aveva 36 anni -22 punti-, era convivente con il GN -16 punti- al quale era legato da intensissima relazione -30 punti- ed aveva tre congiunti superstiti -9 punti) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con il genitore (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 348.079,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
C) ad : Parte_3
1) quale erede di la somma di euro 136.104,80; importo quantificato moltiplicando il Persona_2 punteggio di 87 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria, aveva 48 anni -20 punti- era convivente con il GN - Persona_2
16 punti- al quale era legato da intensissima relazione -30 punti- ed aveva tre congiunti superstiti -9 punti) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con il pagina 18 di 22 genitore (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 340.257,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
2) in proprio, la somma di euro 46.185,60; importo quantificato moltiplicando il punteggio di 68
(considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -8 punti- che la vittima secondaria aveva 26 anni -18 punti- era legata alla vittima primaria da intensissima relazione -30 punti- ed aveva due genitori -12 punti-) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del nonno (euro 1.698,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 115.464,00) nella misura del
60% per la ragione precedentemente indicata;
D) a : Parte_4
1) quale erede di la somma di euro 115.766,00; importo quantificato moltiplicando il Persona_5 punteggio di 74 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria aveva 46 anni -20 punti- non era convivente né abitava nello stesso stabile o condominio della vittima primaria -sì che alcun punto può essere riconosciuto per la convivenza- era legata al padre da intensissima relazione -30 punti- ed aveva due congiunti superstiti -12 punti- essendole premorta la sorella per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da Per_2 perdita del rapporto parentale con il genitore (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro
289.414,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
2) in proprio, la somma di euro 47.544,00; importo quantificato moltiplicando il punteggio di 70
(considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -8 punti- che la vittima secondaria aveva 16 anni -20 punti-, al quale era legato da intensissima relazione -30 punti- ed aveva due genitori -12 punti- alcun punto potendo essere riconosciuto in relazione alla convivenza non essendovi abitazione neppure nello stesso stabile o condominio della vittima primaria) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del nonno (euro 1.698,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 118.860,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata.
4.4. L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del c. d. “lucro cessante”, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (26.7.2016) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso pagina 19 di 22 legale (pari a quello previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. per il periodo compreso tra l'illecito e la proposizione della domanda -1.10.2019- ed a quello previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda -
1.10.2019- al saldo).
Dalla data della presente sentenza al saldo sono invece dovute gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c. sull'importo riconosciuto a ciascuno degli attori senza alcuna attualizzazione.
Per effetto dei criteri appena indicati deve, in definitiva, essere condannata al Controparte_1 pagamento:
- in favore di , della somma di euro 290.663,49 (calcolata -secondo il criterio indicato al Parte_1 presente capo della sentenza- sull'importo di euro 152.446,66 -euro 22.600,66 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario + euro 129.846,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto coniugale), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro
152.446,66 dalla data odierna al saldo;
- in favore di , della somma di euro 293.230,21 (calcolata -secondo il criterio indicato al Parte_2 presente capo della sentenza- sull'importo di euro 154.299,11 -euro 15.067,11 quale danno biologico terminale e danno morale terminale riconosciuto iure hereditario + euro 139.232,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 154.299,11 dalla data odierna al saldo;
- in favore di , della somma di euro 376.292,86 (calcolata -secondo il criterio indicato Parte_3 al presente capo della sentenza- sull'importo di euro 197.357,40 -euro 15.067,11 quale danno biologico terminale e morale terminale patito da ed all' spettante Persona_1 Per_4 quale erede di + euro 136.104,80, quale danno da lesione del rapporto parentale Persona_2 patito dalla propria dante causa, + euro 46.185,60 quale danno iure proprio in Persona_2 conseguenza della morte del nonno), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 197.357,40 dalla data odierna al saldo;
- in favore di della somma di euro 340.103,95 (calcolata -secondo il criterio Parte_4 indicato al presente capo della sentenza- sull'importo di euro 178.377,11 -euro 15.067,11 quale danno biologico terminale e morale terminale patito da ed alla Persona_1 Parte_4 spettante quale erede di + euro 115.766,00 quale danno da lesione del rapporto Persona_5 parentale patito dalla propria dante causa, + euro 47.544,00 quale danno iure Persona_5 proprio in conseguenza della morte del nonno) oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 178.377,11 dalla data odierna al saldo.
4.5. Con riferimento al danno non patrimoniale occorre osservare quanto segue.
pagina 20 di 22 4.5.1. La domanda relativa al danno per la mancata fruizione, da parte dei familiari conviventi, della pensione spettante al GN deve essere accolta nella misura di seguito indicata.
Gli attori hanno provato (doc. 6) la percezione da parte del GN di una somma mensile pari ad euro
1.299,81 a titolo di pensione e, dato atto della percezione della pensione di reversibilità da parte del coniuge superstite, hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento (in favore dei soli familiari conviventi) di una somma (euro 410,00) mensile corrispondente alla differenza tra la pensione percepita in vita e la pensione di reversibilità da moltiplicarsi per 84 mensilità (tenuto conto dell'aspettativa di vita del GN per ulteriori 7 anni).
È verosimile ritenere che la pensione percepita dal GN fosse effettivamente destinata alle esigenze dei familiari conviventi, sì che, venuta meno -in conseguenza del sinistro- la fruizione del trattamento pensionistico, la pretesa risarcitoria per lesione del danno patrimoniale (da lucro cessante) deve essere accolta. Alla luce di quanto precedentemente osservato, tuttavia, può ritenersi che il GN sarebbe sopravvissuto al sinistro per soli 2 anni e mezzo, sì che la somma di euro 410,00 può essere riconosciuta limitatamente a 30 mensilità.
Ne discende che deve essere condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
12.300,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo;
somma della quale sono creditori in solido nonché (nei limiti di euro 8.200,00 -pari al Parte_1 Parte_2 prodotto di euro 410,00 e 20 mensilità, considerato il decesso della figlia convivente Persona_2 in data 25.7.2018) . Parte_3
4.5.2. Da ultimo, deve essere pure accolta la domanda di condanna (in favore della sola al Pt_1 pagamento delle spese funerarie per la somma di euro 1.550,00 (somma sulla quale, pure, sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo).
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese per le operazioni peritali (come liquidate con provvedimenti in data 14.2.2023 e 13.11.2025) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico di Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 2.000.000,00 considerato l'importo complessivo delle somme liquidate in favore degli attori
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure proprio) Parte_1
pagina 21 di 22 della complessiva somma di euro 290.663,49, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 152.446,66 dalla data odierna al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure Parte_2 proprio) della complessiva somma di euro 293.230,21, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 154.299,11 dalla data odierna al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure Parte_3 proprio) della complessiva somma di euro 376.292,86, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 197.357,40 dalla data odierna al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure Parte_4 proprio) della complessiva somma di euro 340.103,95, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 178.377,11 dalla data odierna al saldo;
5) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, e (quanto a quest'ultimo nei limiti di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
8.200,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo), creditori in solido, della somma di euro 12.300,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo a titolo di risarcimento di danno patrimoniale;
6) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 1.550,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno Parte_1
1.10.2019 al saldo;
7) pone le spese di c.t.U., liquidate con provvedimenti in data 14.2.2023 e 13.11.2025, in via integrale e definitiva, a carico di in persona del legale rappresentante p. t.; Controparte_1
8) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. Nicola De Pascale, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.713,00 per esborsi e, per compensi, in euro 37.951,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. GI Fiengo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. GI Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25486/2019 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di eredi di ( ), Persona_1 C.F._3 [...]
( ), nella qualità di erede di deceduta il Parte_3 C.F._4 Persona_2
25.07.2018, già erede di Persona_1 Parte_4
( ), nella qualità di erede di GN deceduta il 18.01.2019, già erede di C.F._5 Per_3
GN MA GI, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola De Pascale, presso lo studio del quale, in Napoli, via Lepanto n. 97, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Tuccillo ( ), presso lo studio del quale in Napoli, via San C.F._6
Tommaso D'Aquino n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
( ), Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
( ), ( , C.F._8 CP_4 C.F._9 Controparte_5
( , ( ), quali eredi di C.F._10 Controparte_6 C.F._11 Persona_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 22 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 11.7.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , (entrambi in proprio e quali eredi di ), Parte_1 Parte_2 Persona_1
(in proprio e quale erede di già erede di Parte_3 Persona_2 Persona_1
e (in proprio e quale erede di , già erede di
[...] Parte_4 Persona_5 [...]
hanno citato in giudizio quale gestore del Fondo vittime della Persona_1 Controparte_1 strada per la Regione Campania, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
ed , quali eredi di per sentirli condannare al risarcimento dei CP_5 Controparte_6 Persona_4 danni patiti, iure hereditatis ed in proprio, in conseguenza del sinistro occorso al proprio familiare
GN Persona_1
Premesso che, il 26 luglio 2016, alle ore 11:30 circa, GN impegnato Persona_1 nell'attraversamento della via Diocleziano in Napoli in prossimità del civico 104, è stato investito dal motociclo Aprilia Sport City DK95888 (che, sprovvisto di assicurazione r.c.a., percorreva la medesima via Diocleziano provenendo da Bagnoli ed in direzione di piazzale Tecchio) condotto -ad alta velocità- da il quale, in conseguenza del sinistro, decedeva lo stesso giorno lasciando quali eredi la Persona_4 madre ed i fratelli , , ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
gli attori hanno chiesto di condannare le controparti: CP_6
1) al risarcimento (loro spettante in qualità di eredi) del danno biologico subito da Persona_1 in conseguenza del sinistro;
[...]
2) al risarcimento (loro spettante in qualità di eredi) del danno “morale soggettivo o catastrofale inteso come stato di sofferenza intima e spirituale patito dalla vittima nell'assistere coscientemente e lucidamente al progressivo svolgimento della propria mutata condizione esistenziale verso il fine vita” (p. 3 dell'atto di citazione);
3) al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. A riguardo gli attori hanno dedotto: i) che, al tempo del sinistro, il nucleo familiare del de cuius era composto dalla moglie, (di Parte_1 anni 69) e dai figli (di anni 48 nella cui posizione è subentrato in via successoria Per_2 [...]
) e (di anni 36) e che non convivevano con il de cuius il nipote Parte_3 Pt_2 [...]
(di anni 26 al momento del sinistro) e GN (figlia di Parte_3 Per_3 Per_1 [...] di anni 46 al tempo del sinistro -nella cui posizione è subentrata in via successoria Per_1 [...]
nipote non convivente di anni 16 al momento del sinistro); ii) che il nucleo Parte_4 familiare di “era caratterizzato da un fortissimo legame affettivo tra tutti i Persona_1 componenti e da una intensa e costante condivisione tra gli stessi di ogni aspetto della vita personale
e familiare, ragion per cui ciascuno dei familiari del de cuius ha patito una notevole sofferenza sia pagina 2 di 22 nel momento in cui la perdita è stata percepita come probabile, sia nel momento in cui la perdita si è realizzata e sia successivamente alla perdita stessa, sofferenza quest'ultima che accompagna
l'esistenza dei soggetti che l'hanno subita, dunque fortemente risentendo dell'intera tragica vicenda per cui è causa, culminata nella fine del loro stretto congiunto” (p. 5 dell'atto di citazione); iii) che
“la tragica e prematura interruzione di un legame così forte con il padre ha generato nella figlia Sig. ra un dolore ed un disagio così forte da indurla a togliersi la vita gettandosi da Persona_2 un balcone della casa familiare il giorno 25.7.2018” (p. 6 dell'atto di citazione); iv) che “la tragica e prematura interruzione di un legame così forte con il padre (che già aveva indotto la sorella
a togliersi la vita), ha generato nella Sig. ra un dolore ed un Persona_2 Persona_5 disagio così forte da indurla a togliersi la vita gettandosi dal balcone della casa paterna il giorno
18.1.2019” (p. 6 dell'atto di citazione);
4) al risarcimento del danno patrimoniale (subito dai conviventi , GN e Parte_1 Per_2
GN derivante dalla mancata possibilità di fruire della pensione di circa 1.300,00 euro Pt_2 mensili percepita da (della quale beneficiavano -presumibilmente in egual Persona_1 misura- anche i familiari conviventi); danno da quantificare in un importo mensile pari alla differenza tra la pensione percepita dal de cuius e la pensione di reversibilità percepita dalla (e, pertanto, Pt_1 in euro 410,00 al mese) da moltiplicare per 7 anni in ragione della aspettativa di vita del GN, fatta eccezione per la quale, in ragione del decesso, ha subito il danno per soli 20 Persona_2 mesi;
5) al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal pagamento delle spese funerarie (doc. 7) sostenute dalla sola Pt_1
quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la Campania, Controparte_1 dato atto, per il caso di riscontrata responsabilità del conducente, della necessità di rispettare il massimale minimo vigente, ha chiesto di rigettare le domande eccependo: - l'improcedibilità della domanda spettando agli attori l'onere di provare il rispetto delle previsioni contenute negli artt. 143, 145 e 148, d. lgs. n. 209/05; - l'esistenza, a carico degli attori, dell'onere della prova relativo tanto alla legittimazione attiva, quanto alla legittimazione passiva dei convenuti (essendo -con riferimento a tale ultimo profilo- la controparte tenuta a provare sia che “il veicolo tg. DK 95888 fosse effettivamente sprovvisto di valida copertura assicurativa per la RCA alla data dell'incidente” sia che Controparte_2 [...]
, , e sono, effettivamente, eredi legittimi di CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
sia che questi era, effettivamente, proprietario del motociclo che ha causato il sinistro -a Persona_4 tale ultimo riguardo dovendo essere prodotto il certificato PRA e provvedendo altresì a disconoscere “ex artt. 2712 c.c., 214 e 215 c.p.c. qualsivoglia documento all'uopo prodotto in copia fotostatica”). Nel pagina 3 di 22 merito la società convenuta ha: a) contestato la (non provata) ricostruzione offerta dalla controparte quanto alla dinamica del sinistro non potendo non ravvisarsi un concorso di responsabilità di
[...]
(rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) il quale ha attraversato la strada ad una distanza Persona_1 inferiore ai 100 metri dalle presenti strisce pedonali secondo quanto riferito da Testimone_1
(trasportata sul motociclo) e risultante anche dalla sanzione amministrativa elevata dalla polizia municipale per la violazione dell'art. 190 del codice della strada;
b) osservato che non risulta provato il nesso causale tra le lesioni riportate in conseguenza del sinistro ed il decesso del GN;
c) dedotto che la pretesa risarcitoria risulta, in parte, eccessiva e, in parte, non provata.
, , , ed non si Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 sono costituiti e, con provvedimento dell'11.2.2020, ne è stata dichiarata la contumacia (limitatamente ad
, , ed , sì che con la presente sentenza Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 va dichiarata la contumacia pure di ). In data 3.2.2021 risulta dagli attori depositata Controparte_2 rinunzia agli atti nei confronti di , , ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
a fronte della documentata rinunzia -da parte degli stessi- all'eredità morendo dismessa da CP_5
(si veda, in particolare, il documento allegato alla richiamata dichiarazione di rinunzia ex Persona_4 art. 306 c.p.c.). Assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi e nominati due c.t.U.
(dapprima, il dott. e, successivamente, il dott. ), la causa è stata da ultimo trattenuta in Per_6 Per_7 decisione all'udienza del giorno 11 luglio 2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le domande proposte dagli attori sono fondate nella misura di seguito indicata.
2.1. In via preliminare occorre rigettare le plurime, infondate eccezioni sollevate dalla convenuta.
2.1.1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 145 e 148, d. lgs. n.
209/05 (genericamente reiterata ancora negli scritti conclusionali) è infondata e tale da rasentare la temerarietà nella misura in cui risulta formulata in modo generico e del tutto avulso dalla compiuta richiesta che (secondo quanto -tra l'altro- non contestato) è stata inoltrata a a mezzo Controparte_1 pec il 20 maggio 2019 (doc. 10 di parte attrice) ed alla quale l'odierna convenuta ha pure dato seguito
(doc. 13 di parte attrice) con ulteriore risposta del legale degli attori (doc. 14).
2.1.2. La legittimazione attiva degli attori deve ritenersi sussistente alla luce del documento 4, nonché, quanto a alla luce del documento 1 di parte attrice. Parte_4
pagina 4 di 22 2.1.3. La proprietà (che può essere accertata con tutti gli strumenti di prova -tra le altre, Cass., sez. 3, sent.
14 maggio 1997, n. 4233), in capo ad dell'Aprilia Sport City DK95888 risulta dalla Persona_4 delega di indagine prot. n. 64/RD1bis/2016 prodotta dalla convenuta (se ne veda, in particolare, la pagina
1), nonché dal rapporto n. 122855 della polizia municipale (doc. 8 di parte attrice -in particolare, p. 12).
2.1.4. Quanto alla legittimazione passiva dei convenuti contumaci, la stessa è confermata dal documento
2 di parte attrice, dovendo tuttavia formularsi le seguenti precisazioni alla luce della dichiarazione di rinunzia all'eredità morendo dismessa da dichiarazione resa da , Persona_4 Controparte_2
, ed (e prodotta dagli attori in data 3.2.2021). Tale Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dichiarazione di rinunzia non è idonea a comportare l'estinzione del giudizio poiché la stessa non risulta accettata da (che, pure, almeno nella prospettiva della rivalsa, è parte in astratto Controparte_1 interessata alla proposizione della domanda). Peraltro, pacifica (proprio in conseguenza della documentata dichiarazione di rinunzia all'eredità) la mancata qualità di eredi di la Persona_4 domanda proposta dagli attori nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 ed deve essere rigettata (essendo appena il caso di precisare che, stante il rigetto della Controparte_5 domanda e la mancata costituzione di tali convenuti, alcuna statuizione in ordine alle spese di lite può, in parte qua, essere adottata).
Più articolata (fermo l'esito -id est, rigetto nel merito delle domande attoree) risulta la posizione di
[...]
(cui l'atto di citazione è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) del quale non CP_6 risulta documentata la rinunzia, ma, neppure, l'accettazione dell'eredità morendo dismessa da
[...]
In proposito, avuto riguardo alla distinzione tra legittimazione processuale e titolarità Per_4 sostanziale del diritto (di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) e richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità relativa alla differente rilevanza che la prova della qualità di erede può avere sotto il profilo processuale e sotto il profilo sostanziale (Cass., sez. 3, sent. 16 novembre 2020, n. 25885), ritiene questo Giudice che la notificazione dell'atto di citazione al (mero) chiamato all'eredità consenta di valutare come correttamente individuata la legittimazione processuale passiva di . Ritualmente instaurato il processo, deve tuttavia Controparte_6 escludersi che gli attori abbiano provato la qualità di erede dell' (necessaria, invece, per addivenire Per_4 ad una pronunzia di condanna dello stesso), non potendo tale qualità desumersi dalla contumacia (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 12 febbraio 2021, n. 3765 -in generale sulla mancata operatività della non contestazione in caso di contumacia della parte si veda, di recente, Cass., sez. 3, ord. 24 maggio 2023, n.
14372) e non avendo gli attori offerto alcun elemento idoneo ad apprezzare la positiva accettazione
(espressa o tacita) dell'eredità. Ne discende, anche quanto ad il rigetto delle domande Persona_4 attoree senza necessità di adottare statuizione sulle spese processuali. pagina 5 di 22 2.1.5. Da ultimo, infondata risulta pure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sull'assunto della mancata prova del difetto di assicurazione del motociclo. Anche la mancanza di copertura assicurativa risulta infatti dal rapporto n. 122855 della polizia municipale (doc. 8 di parte attrice -in particolare, p. 12). Del resto, a fronte di tale circostanza (idonea -di per sé- a ravvisare la legittimazione passiva del Fondo), la convenuta non ha offerto elementi positivi alla stregua dei quali ritenere esistente un valido rapporto assicurativo.
Fermo quanto osservato, va infine rilevato che del tutto irrituale risulta il disconoscimento (estremamente generico) svolto alla pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta in relazione a “qualsivoglia documento all'uopo prodotto in copia fotostatica”, non essendosi la convenuta minimamente premurata
(pur essendone onerata) di indicare gli elementi della pretesa discrasia tra l'originale dei documenti - peraltro prodotti pure dalla stessa e delle copie prodotte (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 13 CP_1 maggio 2014, n. 10326; Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre
2009, n. 28096).
3. La responsabilità del sinistro oggetto di causa deve essere ascritta al solo Persona_4
3.1. Le risultanze istruttorie consentono di ritenere accertato che il 26 luglio 2016, alle ore 11:20 circa, nel percorrere, in Napoli, la via Diocleziano (in un tratto rettilineo, in condizioni di buona visibilità, di scarso traffico e di ordinaria tenuta dell'asfalto -cfr. p. 2 del rapporto della polizia municipale prodotto dalla convenuta, nonché, quanto alle condizioni del traffico, le dichiarazioni della teste la quale, Tes_1 trasportata sul motociclo, ha riferito che “Non c'erano auto né davanti né dietro di noi”), superati ad alta velocità (pur essendo il tratto stradale soggetto ad un limite di velocità di 30km/h la teste ha Tes_1 riferito -alla polizia municipale- che l' procedeva ad una velocità di circa 50km/h e -all'udienza del Per_4
15.11.2022- di circa 60/65km/h -velocità elevate che, del resto, sono confermate pure dai significativi danni -risultanti dalle riproduzioni fotografiche allegate al richiamato rapporto della polizia municipale- riportati dal medesimo motociclo e da due autovetture in sosta sulla medesima carreggiata percorsa dall'Aprilia) i rallentatori ottici di velocità, la parte sinistra del veicolo condotto dall' ha impattato Per_4 il fianco destro di il quale, ad una distanza inferiore a 100 metri dalle strisce Persona_1 pedonali (tanto da esser stato sanzionato -secondo quanto risulta dal rapporto della polizia municipale- per la violazione dell'art. 190 del codice della strada) aveva quasi concluso l'attraversamento della via
Diocleziano da sinistra verso destra guardando la carreggiata percorsa dal motociclo (in questo senso si vedano la ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia municipale, nonché le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.11.2022). Premesso che non vi sono elementi per dubitare della Testimone_2 credibilità del (ex genero del GN, la cui presenza lungo la via Diocleziano si giustifica Parte_4 in ragione della -non sconfessata- residenza dello stesso nelle vicinanze della medesima via e la cui pagina 6 di 22 mancata audizione da parte delle autorità in data anteriore al 15.11.2022 è ben giustificabile avendo lo stesso riferito di aver seguito, secondo quanto è assolutamente verosimile, l'autoambulanza sulla quale era il UO -in particolare, dal rapporto in atti risulta che, a fronte del sinistro occorso alle ore 11:20 circa, la pattuglia della polizia municipale è giunta solo alle 12:35 pur essendo le autoambulanze arrivate in loco dopo circa 10 minuti dal sinistro -si veda, in particolare, la pagina 46 del file “delega di indagine” depositata dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta- e di essersi quindi allontanato prima della identificazione dei testimoni da parte della sopraggiunta polizia municipale), ritiene questo Giudice che proprio le dichiarazioni di tale teste (“Il 26.7.2016 mi trovavo in via
Diocleziano sul mio scooter, in quanto abito in zona. Immessomi in via Diocleziano venni superato da un ragazzo alla guida di uno scooter con dietro una ragazza, entrambi senza casco, i quali procedevano a velocità sostenuta. IO UO stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, che si trovavano poco più avanti. Ho visto i ragazzi sullo scooter che si agitavano, come se stessero litigando e il conducente non riuscì ad evitare l'impatto con mio UO che venne preso in pieno sul suo fianco destro con la parte sinistra anteriore dello scooter. ADR: L'impatto fu molto forte. IO UO fu scaraventato in avanti, mentre lo scooter urtò due auto in sosta, fermandosi proprio sulle strisce pedonali. ADR: IO UO procedeva con passo regolare, attraversando la strada senza tentennamenti,
l'urto è avvenuto quasi al termine dell'attraversamento, verso il marciapiede posto sulla destra della direzione di marcia del motorino”) abbiano un particolare rilievo al fine dell'accertamento della dinamica del sinistro. Tali dichiarazioni, coerenti e ben compatibili con la dinamica del sinistro ricostruita dalla polizia municipale (per quanto detto, senza l'apporto del , sono infatti maggiormente Parte_4 attendibili rispetto a quelle della teste le quali appaiono connotate da contraddittorietà intrinseca ed Tes_1 estrinseca. In questo senso non può non rilevarsi, ad esempio, come la riferita (dalla ), improvvisa Tes_1 apparizione del GN (“all'improvviso ho visto un signore anziano attraversare la strada provenendo dalla nostra sinistra”) sia poco compatibile con l'avere il pedone quasi terminato l'attraversamento di una strada rettilinea, non trafficata ed in buone condizioni metereologiche. Ancora, le riferite incertezze del pedone nell'attraversamento (“Ho visto che il pedone, prima di attraversare, era andato già un può avanti ed indietro in quanto era incerto se attraversare o meno la strada perché ci aveva visto. Io gli avevo fatto segno con la mano di passare, ma il pedone è andato prima indietro e poi è andato avanti per attraversare. Mentre il pedone era indeciso sul da farsi è avvenuto l'urto con il motorino”), oltre ad essere state espressamente escluse dal (“IO UO procedeva con passo regolare, Parte_4 attraversando la strada senza tentennamenti”), sono poco compatibili con la violenza dell'impatto. In particolare, le riferite segnalazioni con la mano (effettuate -evidentemente- dopo aver percepito le riportate incertezze del GN) stridono con la velocità del motociclo. Né può sottacersi che la riferita pagina 7 di 22 frenata (evidentemente brusca, considerata la velocità dell'Aprilia e la vicinanza del pedone) non ha lasciato alcun segno sull'asfalto (si veda, a riguardo, il rapporto della polizia municipale prodotto dalla convenuta) e, ancora, che la percezione del pedone (accentuata dagli ampi gesti fatti dalla trasportata
) avrebbe dovuto indurre l' (a maggior ragione considerata l'assenza di traffico) ad evitare Tes_1 Per_4
l'ostacolo effettuando una manovra verso il centro della carreggiata (manovra che non può ritenersi neppure tentata considerato che l'impatto è avvenuto sulla carreggiata percorsa dal motociclo tra la parte anteriore sinistra dell'Aprilia ed il fianco destro del GN).
3.2. Così ricostruita la dinamica del sinistro, ritiene questo Giudice che la responsabilità dello stesso debba essere addebitata al solo conducente dell'Aprilia.
3.2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro
(Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass.
n.9856 del 2022; Cass. n.11175 del 2025)” (Cass., sez. 3, ord. 29 luglio 2025, n. 21761).
Ebbene, per un verso, deve escludersi che l' abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle Per_4 circostanze del caso concreto. La dinamica del sinistro quale sopra ricostruita è, in verità, indice di elevata imprudenza (si pensi alla velocità pari, almeno, a circa il doppio di quella consentita nel tratto di strada percorsa -velocità non ridotta nonostante la segnaletica orizzontale da poco superata e le ben visibili strisce pedonali- ed alla assenza di segni di frenata), nonché di imperizia (si veda quanto sopra osservato con riferimento alla mancata esecuzione di una manovra idonea ad aggirare il pedone) del conducente il veicolo.
Per altro verso, l'attraversamento del GN (pur vietato -e, per questo, sanzionato- dal codice della strada) non può considerarsi comportamento “anormale e ragionevolmente imprevedibile” tenuto conto della frequentazione (anche pedonale) del tratto di strada corrente (secondo quanto risulta pure dalle rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto della polizia municipale) in un contesto cittadino altamente popolato.
3.2.2. Fermo il carattere assorbente (al fine della esclusione del concorso di colpa del pedone) delle considerazioni che precedono, deve pure osservarsi che, allorquando risulti accertato sia che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sia che il pedone ha tenuto una condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, “i pagina 8 di 22 rapporti tra l'art. 2054, primo comma, cod. civ. e l'art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame;
in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass.n.2241 del 2019; Cass. n.20137 del 2023; Cass. n.2433 del 2024)” (Cass., sez. 3, ord. 29 luglio 2025, n. 21761). Peraltro, la possibilità di ravvisare una responsabilità del pedone ai sensi dell'art. 1227 c.c. presuppone che la condotta colposa della vittima del sinistro sia pur sempre valutabile quale concausa dell'evento dannoso (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2017, n. 1295), non potendo invece essere valorizzata una condotta (pur -di per sé- colposa) che non sia antecedente dell'evento dannoso.
Ebbene, le concrete modalità del sinistro inducono a ritenere che, anche ove avesse attraversato lungo le strisce pedonali, il GN sarebbe stato comunque travolto dal motociclo condotto dall' ed Per_4 avrebbe riportato danni analoghi a quelli poi effettivamente subiti. In questo senso, in particolare, depongono l'elevata velocità del motociclo (nonostante, come osservato, i dissuasori orizzontali di velocità e la chiara visibilità delle strisce pedonali), la vicinanza (quale risultante pure dalle rappresentazioni fotografiche allegate al rapporto della polizia municipale) tra il luogo dell'impatto e le strisce pedonali e la mancata prova di una frenata eseguita dall' . Tali elementi inducono a ritenere Per_4 che l'impatto sarebbe avvenuto secondo modalità analoghe rispetto a quelle verificatesi anche ove il
GN avesse attraversato lungo le strisce pedonali e, in definitiva, valgono quindi a privare di efficacia concausale il (pur negligente) attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali.
4. Accertata l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro, occorre esaminare le Per_4 diverse pretese risarcitorie formulate dagli attori.
4.1. Avuto riguardo alle plurime voci di danno delle quali è stato chiesto il ristoro è opportuno precisare che, secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di morte cagionata da un illecito, nell'ambito dell'unitario (tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153; Cass., sez. 3, sent.
23 ottobre 2018, n. 26727) genus del danno non patrimoniale è possibile distinguere il c.d. “danno biologico terminale” dal c.d. “danno morale terminale” (o danno “da lucida agonia” o danno
“catastrofale” o, ancora, “catastrofico”).
Il danno biologico terminale è il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) il quale, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita e prescinde dalla percezione cosciente -da parte della vittima- della gravissima lesione dell'integrità pagina 9 di 22 personale;
esso è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (tra le tante, Cass., sez. 3, 23 marzo 2024, n. 7923; Cass., sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837;
Cass., sez. 3, sent. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass., sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21060) ed è trasmissibile iure hereditatis (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056; Cass., sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21060).
Il danno morale terminale consiste invece nel “danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus"” (Cass., sez. 3, sent. 23 ottobre 2018, n. 26727; conformi, tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 17 dicembre 2024, n. 33009; Cass., sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153). Il risarcimento di tale danno
(pure trasmissibile iure hereditatis -tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056) presuppone che, nel tempo intercorso tra la lesione e la morte, la persona si sia trovata in uno stato di c.d. “lucidità agonica” (sia stata, cioè, in grado di percepire la propria situazione e, in particolare, l'imminenza della morte) non rilevando, invece, la durata di un simile stato o il tempo intercorso tra lesione e l'evento morte
(tra le tante, Cass., sez. 6-3, ord. 17 settembre 2019, n. 23153; Cass., sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n.
21837; Cass., sez. 3, sent. 23 ottobre 2018, n. 26727).
La Suprema Corte ha invece escluso l'ontologica configurabilità di un danno (pure evocato dagli attori)
c.d. “tanatologico”. In questo senso, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 27 dicembre 2023, n. 35998 secondo la quale, “quando la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi
«non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. n. 5641 del 2018, … e Cass., Sez. U., n.
15350 del 2015, …), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico”. La richiamata decisione ha pure precisato che in caso di morte -in conseguenza di un sinistro- di persona affetta da pregressa patologia sono risarcibili iure hereditario solo i danni: a) biologico terminale e morale terminale conseguenti alla condotta del responsabile;
b) i danni conseguenti alla condotta del responsabile che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo, quali danni da perdita di chances di sopravvivenza (danno del quale, secondo quanto risulta dall'atto di citazione e dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., gli attori non hanno tuttavia chiesto il ristoro -sì che non si pone la questione, pure prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, relativa alla possibilità di concreta ricorrenza di un tale danno con quello da perdita del rapporto parentale). La perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile, del resto, non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (sì che la relativa pretesa non può essere fatta valere iure successionis da parte degli eredi). La morte anticipata
(imputabile all'autore dell'illecito) può invece fondare una pretesa al risarcimento del danno da perdita pagina 10 di 22 del rapporto parentale che è pretesa fatta valere iure proprio da parte dei congiunti in ragione della lesione di una relazione parentale effettiva (pur prescindente da un rapporto di convivenza) che legava i congiunti al defunto (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837).
4.2. Tanto detto in generale, occorre allora verificare se sia possibile ravvisare i presupposti in presenza dei quali la richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene ristorabili il danno c.d. “biologico terminale” ed il danno c.d. “morale terminale”.
4.2.1. Come osservato, ai fini del risarcimento del danno biologico terminale occorre l'accertamento di una lesione al bene salute protrattasi per un lasso di tempo apprezzabile.
Con riferimento al caso concreto (in cui il sinistro si è verificato il 26.7.2016 e la morte del GN si è verificata il 16.11.2016 -quindi alla distanza di 113 giorni dall'impatto con il veicolo condotto dall' ) non può dubitarsi della esistenza di un apprezzabile lasso di tempo quale richiesto dalla Per_4 richiamata giurisprudenza di legittimità. Tanto a maggior ragione ove si consideri che la Suprema Corte ha ravvisato l'apprezzabile lasso di tempo nel caso di distanza tra lesioni colpose e la morte di dieci giorni
(Cass., sez. 3, sent. 19 ottobre 2016, n. 21060), nonché, addirittura, di ventiquattro ore “tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea” (Cass., sez.
3, ord. 5 luglio 2019, n. 18056).
Ne discende che agli attori, in qualità di eredi di deve essere riconosciuto il Persona_1 danno c.d. “biologico terminale” quantificato come segue.
4.2.2. L'accertamento della concreta sussistenza del danno c.d. “morale terminale” presuppone invece, per un verso, la valutazione della sussistenza del rapporto di causalità materiale tra il sinistro (per quanto detto, integralmente ascrivibile all' ) e l'evento morte del GN e, per altro verso, l'accertamento Per_4 della c.d. “lucida agonia” dello stesso GN.
4.2.2.1. Con riferimento al primo dei profili da ultimo evocati, tenuto conto delle differenti valutazioni rese dai due consulenti nominati da questo Tribunale, è opportuno precisare, sulla scia di condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 24 giugno 2025, n. 17006; Cass., sez. 3, sent.
11 novembre 2019, n. 28986; Cass., sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991 cui si rinvia pure per ulteriori, conformi precedenti), che la condanna al risarcimento del danno presuppone l'accertamento tanto della causalità c.d. “materiale” (afferente al nesso tra la condotta e l'evento di danno), quanto della causalità
c.d. “giuridica” (relativa, invece, al nesso tra l'evento e le conseguenze dannose risarcibili).
La causalità materiale individua un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità il cui accertamento va compiuto ai sensi dell'art. 41 c.p., per il quale -come noto- il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta dell'autore dell'illecito, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione (o l'omissione) e l'evento. Ove, pertanto, la causa naturale pagina 11 di 22 abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma solo concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento andrà pur sempre, per l'intero, ascritta all'autore della condotta illecita (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 24 giugno 2025, n. 17006; Cass., sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991). Tanto perché (come osservato pure da Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28986 e da Cass., sez. 3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30922) una comparazione del grado di incidenza eziologica di plurime cause concorrenti può instaurarsi solo tra una pluralità di comportamenti colpevoli (e non, anche, tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile).
L'indagine in ordine alla causalità giuridica (che presuppone il positivo scioglimento delle questioni afferenti la causalità materiale) ha invece la funzione di delimitare l'area del danno risarcibile;
mediante tale causalità il giudice è infatti chiamato a “stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo” (Cass., sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28986).
Posta tale astratta distinzione, nell'esaminare i principi alla base dell'accertamento della causalità materiale la Suprema Corte ha osservato che un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, per un verso, “ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “conditio sine qua non”)” e se (teoria della c.d.
“causalità adeguata o della regolarità causale”), per altro verso, nell'ambito delle serie causali individuate mediante la teoria della “conditio sine qua non”, l'evento non è conseguenza del tutto inverosimile del fatto materiale (in termini, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096 secondo la quale in “tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l'art. 1225 cod. civ., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell'ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche gli eventi lesivi indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata”).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice (chiamato preliminarmente ad esaminare il profilo della causalità materiale) che gli elementi acquisiti consentono di ravvisare il nesso eziologico tra il sinistro integralmente ascrivibile all' e la morte del GN. Proprio in conseguenza del sinistro, infatti, il Per_4
GN è stato ricoverato in ospedale (ricovero che, ferma -come detto- l'irrilevanza delle pregresse patologie dalle quali la vittima era affetta, non si sarebbe verificato in assenza del violento impatto con pagina 12 di 22 l'Aprilia) ove ha subito un lungo periodo di allettamento, tanto da essere trasferito alla Clinic Center con
“sindrome da allettamento” (conseguenza del lungo ricovero) e da essere da ultimo deceduto per sepsi
(exitus pure eziologicamente riconducibile al prolungato allettamento).
Tali considerazioni sono fondate sulla relazione depositata (il 20.6.2025) dal secondo c.t.U. che viene qui integralmente richiamata e, in parte qua, condivisa in quanto correttamente fondata sui principi affermati dalla Suprema Corte con riferimento alla causalità materiale. In particolare, in tale relazione si legge che
“il decesso del de cuius è diretta conseguenza del sinistro stradale, considerando il grave trauma patito
(fratture costali multiple con pneumotorace, frattura scapola e frattura ala iliaca con lesione ramo arteria glutea superiore destra) sino all'exitus, sempre in regime di ricovero” (p. 7) e, in modo ancor più puntuale, che “la catena di eventi conseguenti al sinistro stradale ha causato “la sindrome di allettamento” (la sindrome da allettamento, nota anche come sindrome da immobilizzazione o sindrome ipocinetica, è una condizione patologica che si verifica quando una persona è costretta a rimanere a letto per periodi prolungati, causando diverse complicanze fisiche e psicologiche. Questa condizione è caratterizzata da una riduzione o assente autonomia nel movimento e può avere un'insorgenza acuta o cronica)” (p. 14). Nel corso di tale lungo periodo di allettamento è quindi sopraggiunta la sepsi che ha causato la morte del GN (a riguardo si vedano, tra l'altro, il verbale dell'udienza del 10 settembre
2024 e la documentazione medica in atti).
Le condivise valutazioni svolte dal secondo c.t.U. risultano, in definitiva, pienamente conformi al ricostruito procedimento logico da seguire per l'accertamento della causalità materiale. Le stesse, in parte qua, vanno quindi qui pienamente recepite non risultando superabili neppure alla luce delle diverse conclusioni del primo consulente il quale (si vedano, in particolare, l'elaborato integrativo e le dichiarazioni a chiarimenti rese all'udienza del 10 settembre 2024), pur avendo valorizzato l'allettamento quale causa immediata della morte del , ha reso valutazioni non conformi tanto alle teorie della Per_1
“conditio sine qua non” e della “causalità adeguata”, quanto all'elaborazione giurisprudenziale relativa alla irrilevanza (sotto il profilo della causalità materiale) di eventuali, pregresse concause naturali (in particolare, le dichiarazioni rese all'udienza del 10 settembre 2024 –“il “più probabile che non” è un dato che non emerge dalle cartelle. Deve ritenersi univoco che i danni subiti il giorno del sinistro non sono stati causa della morte. La morte del GN è stata causata da una sindrome da allettamento che risulta diagnosticata dai medici del all'atto delle dimissioni del 30.9.2016”- confermano la Parte_5 mancata valutazione, da parte del primo consulente, della complessiva sequenza dei fatti che hanno prodotto il decesso del GN).
4.2.2.2. Le risultanze istruttorie consentono di pervenire altresì all'accertamento della c.d. “lucida agonia” del GN. pagina 13 di 22 In questo senso depongono le valutazioni (che, fondate su attento studio della documentazione medica prodotta ed esenti da vizi logici, sono, anche per il profilo in esame, qui integralmente richiamate) rese dal secondo consulente nella relazione depositata il 20.6.2025. In particolare, alla pagina 14 di tale relazione, si legge che l'“esame della documentazione sanitaria allegata ed in particolare le cartelle cliniche dei ricoveri evidenziano che il Sig. GN, lucido e sveglio, come più volte riportato nel diario clinico, era cosciente dell'approssimarsi del suo esito “infausto”” (coscienza del resto estremamente verosimile in ragione del prolungato, costante allettamento, della cateterizzazione, dell'insorgere -proprio in conseguenza dell'allettamento- delle piaghe da decubito con i correlati, acuti, prolungati dolori).
4.2.3. Accertata la sussistenza del danno c.d. “biologico terminale” e del danno c.d. “morale terminale” occorre provvedere alla relativa quantificazione.
Una simile, estremamente complessa attività deve -secondo questo Giudice- essere compiuta partendo dal condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (Cass., sez. 3, ord. 20 giugno 2019, n.
16592; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23183). Tale orientamento deve poi essere apprezzato alla luce dell'ultima versione (2024) delle tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale (tabelle costituenti valido parametro di quantificazione del danno non patrimoniale -tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 26 gennaio 2024, n. 2539; Cass., sez. 3, sent. 22 febbraio 2023, n. 5474; Cass., sez. 3, ord. 16 dicembre 2022, n. 37009) le quali, nella prospettiva di superamento dell'”anarchia liquidativa” pur emersa in materia, offrono una quantificazione del danno terminale: i) ispirata ai principi di unitarietà ed onnicomprensività (sì che i valori riconosciuti dalle tabelle risultano comprensivi di ogni aspetto -biologico e sofferenziale- connesso alla percezione della morte imminente -alle pagine 56 e 57 delle richiamate tabelle si legge, in particolare, che “la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione pagina 14 di 22 del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”); ii) connotata da una necessariamente limitata durata di tale danno (si legge alla pagina 57 delle tabelle che “la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”); iii) improntata ad una intensità decrescente (“pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere)” -p. 57 delle tabelle); iv) suscettibile di una personalizzazione (“a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base” -p. 57 delle tabelle).
Ebbene, in applicazione di tali criteri, questo Giudice ritiene di poter riconoscere per il danno c.d.
“terminale” (che, nella richiamata valutazione delle tabelle milanesi comprende tanto il danno c.d.
“biologico terminale”, quanto il danno c.d. “morale terminale”) il complessivo importo di euro 67.802,00
(oltre interessi e rivalutazione secondo quanto di seguito si dirà) risultante dalla somma di euro 62.544,00
(importo dalle tabelle milanesi riconosciuto per il danno terminale ricompreso tra il quarto ed il centesimo giorno), di euro 1.300,00, 1.250,00 e 1.200,00 per -rispettivamente- il primo, il secondo ed il terzo giorno di ricovero (il riconoscimento di una somma non particolarmente elevata per tali giorni si giustifica in ragione dell'assai protratto periodo del ricovero e della mancata acquisizione di puntuali elementi che consentano di pervenire ad una superiore quantificazione) e di euro 1.508,00 complessivamente dovuti per il periodo di ricovero ulteriore rispetto a quello direttamente quantificato dalle tabelle milanesi (con riconoscimento, per ciascuno di tali ulteriori giorni, di una somma -euro 116,00- pari all'importo della invalidità temporanea totale secondo quando previsto dalla richiamata decisione 20 giugno 2019, n.
16592 della Suprema Corte e secondo quanto del resto pure desumibile dalle tabelle applicate che, al centesimo giorno, agganciano il valore del danno terminale a quello del danno biologico temporaneo ordinario).
pagina 15 di 22 La somma liquidata non è suscettibile di incremento per effetto di personalizzazione non avendo gli attori offerto elementi concreti alla luce dei quali apprezzare (con riferimento alla sofferenza patita dal
GN) quei presupposti in presenza dei quali, soli, è possibile riconoscere un incremento dei valori tabellari alla luce delle peculiarità del caso concreto (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n.
7892, nonché la giurisprudenza richiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c. dagli stessi attori).
Da ultimo, è appena il caso di osservare come non possa essere invece condivisa la difesa della convenuta secondo la quale le tabelle milanesi andrebbero applicate con riferimento ai parametri relativi alle lesioni del bene salute definito da premorienza. Tali parametri, infatti, sono tesi a liquidare il “danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita” (p. 49 delle richiamate tabelle) mentre, per quanto precedentemente osservato, l'evento morte che viene qui in rilievo deve ritenersi pur sempre eziologicamente ricollegato al sinistro.
Tanto detto, considerato che l'importo sopra liquidato spetta agli attori iure hereditatis e che, pertanto, ciascuno degli attori ha diritto di ricevere una somma corrispondente alla propria quota, avuto riguardo all'art. 581 c.c., a deve essere riconosciuta la somma di euro 22.600,66 (pari a 6/18 di Parte_1
67.802,00) a deve essere riconosciuta la somma di euro 15.067,11 (pari a 4/18 di Parte_2
67.802,00) ad (quale erede di deve essere riconosciuta la somma Parte_3 Persona_2 di euro 15.067,11 (pari a 4/18 di 67.802,00) ed a deve essere riconosciuta la somma Parte_4 di euro 15.067,11 (pari a 4/18 di 67.802,00).
4.3. Con riferimento al danno -spettante iure proprio- da perdita del rapporto parentale occorre osservare quanto segue.
4.3.1. Le concordi dichiarazioni (qui integralmente richiamate) rese dai testi , Testimone_3 Tes_4
e consentono di ritenere provate le allegazioni attoree relative alla esistenza di
[...] Testimone_2 un assai stretto legame affettivo tra GN ed i suoi familiari conviventi e non;
legame Persona_1 confermato pure dalla costanza delle frequentazioni e dalla condivisione di momenti di festa (a mero titolo esemplificativo, la ha riferito che “I rapporti familiari tra i coniugi e con i figli erano Pt_1 ottimi, la famiglia era molto unita. La famiglia si riuniva molto spesso di domenica, così come per le festività e nel periodo estivo” ed il ha riferito che “erano una famiglia molto unita, che si Parte_4 frequentavano molto di domenica, nei giorni di festa, d'estate e in tutte le occasioni familiari”), nonché dalla centralità (il teste ha, all'udienza del 14.6.2022, parlato del de cuius quale “perno” e Tes_3
“catalizzatore” della famiglia) che il GN aveva nelle dinamiche familiari. pagina 16 di 22 Premesso che anche la liquidazione equitativa di tale danno può avvenire secondo le tabelle milanesi
2024 (conformi, quanto alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, ai principi affermati, tra le altre, da Cass., sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5948), ritiene questo Giudice di non potere non considerare come la Suprema Corte (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 27 dicembre 2023, n.
35998) abbia pure precisato che la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. Tanto comporta che la pregressa patologia oncologica dalla quale era affetto il GN, non rilevante (come detto) sotto il profilo della causalità materiale, non può non essere considerata nell'apprezzamento della causalità giuridica.
Ebbene, tenuto presente che i valori espressi dalle tabelle milanesi sono relativi alla perdita parentale relazionata ad un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media desumibile dalla statistica demografica, ritiene questo Giudice che quei valori debbano, con riferimento al caso concreto, essere ridotti, non potendo non tenersi conto pure del tempo di vita residuo del GN quale desumibile dalla statistica clinica relativa a pazienti affetti dalla medesima, pregressa patologia. Tale tempo di vita residuo deve essere stimato in ulteriori due anni e mezzo alla luce delle ragioni espresse, da ultimo, dal c.t.U. (e dal suo ausiliario) all'udienza dell'11 luglio 2025. In occasione di tale udienza, in particolare, è stato ribadito che il dato statistico relativo alla sopravvivenza di malati (come il GN) affetti da tumore del colon plurimetastatizzato allo stadio 4 non è eccedente i 5 anni dalla diagnosi e che, risalendo la diagnosi del tumore a due anni e mezzo prima del sinistro, pur tenuto conto del positivo percorso terapeutico intrapreso, alla luce del criterio del “più probabile che non” era verosimile una sopravvivenza del
GN per ulteriori due anni e mezzo, “improbabile” essendo invece una sopravvivenza dello stesso oltre i due anni e mezzo “considerata l'età anagrafica, la comorbilità (cardiologia ipertensiva) le dimensioni delle metastasi già presenti e la relativa localizzazione (polmoni e fegato -organi primari) e i già effettuati cicli di chemioterapia e radioterapia, con la loro tossicità” (si veda il verbale dell'udienza dell'11 luglio 2025). È vero che, come acutamente osservato alla medesima udienza dal consulente degli attori, il dato statistico contempla la sopravvivenza oltre i 5 anni di 12 pazienti (con analoga patologia) su
100 e che tali 12 pazienti “decorsi i 5 anni, “escono” dalla statistica sì che non è dato sapere quanto ulteriormente sopravvivano (tenuto conto che da statistiche Istat dell'epoca la vita media attesa per un maschio era di circa 84 anni). Non può pertanto escludersi che, ragionevolmente, il GN sarebbe sopravvissuto ben oltre gli ulteriori due anni e mezzo (essendo, a tale data, uscito dalla statistica)”.
Tuttavia, per un verso, non è possibile non valorizzare le ulteriori patologie (riportate in udienza dall'ausiliario del c.t.U.) dalle quali il GN era affetto (e che non sono oggetto del dato statistico pur valorizzato dal consulente di parte attrice) e, per altro verso, il riferimento al dato statistico registrato deve ritenersi preferibile alla luce di un principio di omogeneità tra i parametri (statistici) valorizzati dalle pagina 17 di 22 tabelle milanesi e quelli (sempre statistici) da impiegare al fine della quantificazione della prevedibile vita residua. Del resto, gli elementi acquisiti depongono nel senso di ritenere che la prosecuzione della vita del oltre i cinque anni dalla diagnosi del tumore (e, pertanto, oltre i due anni e mezzo dal sinistro), Per_1 lungi dal configurare una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza, fosse una mera speranza, in quanto tale non risarcibile.
Tanto detto, questo Giudice ritiene che i valori previsti dalle tabelle milanesi del 2024 per la perdita del rapporto parentale debbano essere dapprima riconosciuti nella misura (ove variabile in relazione ad elementi non oggettivi -qualità ed intensità della relazione affettiva) massima (in ragione dell'accertata intensità del vincolo familiare) e, successivamente, ridotti nella misura del 60% (tenuto conto della limitata, presumibile durata della residua vita della vittima primaria).
4.3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono devono quindi essere riconosciute, per la lesione del rapporto parentale, le seguenti somme:
A) a la somma di euro 129.846,00; importo quantificato moltiplicando il punteggio di Parte_1
83 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria aveva 69 anni -16 punti-, era convivente con il GN -16 punti- al quale era legato da intensissima relazione -punti 30- ed aveva tre congiunti superstiti -9 punti) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con il coniuge (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 324.613,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
B) a la somma di euro 139.232,00; importo quantificato moltiplicando il punteggio di Parte_2
89 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria aveva 36 anni -22 punti-, era convivente con il GN -16 punti- al quale era legato da intensissima relazione -30 punti- ed aveva tre congiunti superstiti -9 punti) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con il genitore (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 348.079,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
C) ad : Parte_3
1) quale erede di la somma di euro 136.104,80; importo quantificato moltiplicando il Persona_2 punteggio di 87 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria, aveva 48 anni -20 punti- era convivente con il GN - Persona_2
16 punti- al quale era legato da intensissima relazione -30 punti- ed aveva tre congiunti superstiti -9 punti) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con il pagina 18 di 22 genitore (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 340.257,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
2) in proprio, la somma di euro 46.185,60; importo quantificato moltiplicando il punteggio di 68
(considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -8 punti- che la vittima secondaria aveva 26 anni -18 punti- era legata alla vittima primaria da intensissima relazione -30 punti- ed aveva due genitori -12 punti-) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del nonno (euro 1.698,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 115.464,00) nella misura del
60% per la ragione precedentemente indicata;
D) a : Parte_4
1) quale erede di la somma di euro 115.766,00; importo quantificato moltiplicando il Persona_5 punteggio di 74 (considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -12 punti- che la vittima secondaria aveva 46 anni -20 punti- non era convivente né abitava nello stesso stabile o condominio della vittima primaria -sì che alcun punto può essere riconosciuto per la convivenza- era legata al padre da intensissima relazione -30 punti- ed aveva due congiunti superstiti -12 punti- essendole premorta la sorella per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da Per_2 perdita del rapporto parentale con il genitore (euro 3.911,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro
289.414,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata;
2) in proprio, la somma di euro 47.544,00; importo quantificato moltiplicando il punteggio di 70
(considerato che, al momento del sinistro, la vittima primaria aveva 71 anni -8 punti- che la vittima secondaria aveva 16 anni -20 punti-, al quale era legato da intensissima relazione -30 punti- ed aveva due genitori -12 punti- alcun punto potendo essere riconosciuto in relazione alla convivenza non essendovi abitazione neppure nello stesso stabile o condominio della vittima primaria) per il valore di ciascun punto relativo alla liquidazione del danno da perdita del nonno (euro 1.698,00) e riducendo la somma così ottenuta (euro 118.860,00) nella misura del 60% per la ragione precedentemente indicata.
4.4. L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del c. d. “lucro cessante”, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (26.7.2016) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso pagina 19 di 22 legale (pari a quello previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. per il periodo compreso tra l'illecito e la proposizione della domanda -1.10.2019- ed a quello previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda -
1.10.2019- al saldo).
Dalla data della presente sentenza al saldo sono invece dovute gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c. sull'importo riconosciuto a ciascuno degli attori senza alcuna attualizzazione.
Per effetto dei criteri appena indicati deve, in definitiva, essere condannata al Controparte_1 pagamento:
- in favore di , della somma di euro 290.663,49 (calcolata -secondo il criterio indicato al Parte_1 presente capo della sentenza- sull'importo di euro 152.446,66 -euro 22.600,66 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario + euro 129.846,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto coniugale), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro
152.446,66 dalla data odierna al saldo;
- in favore di , della somma di euro 293.230,21 (calcolata -secondo il criterio indicato al Parte_2 presente capo della sentenza- sull'importo di euro 154.299,11 -euro 15.067,11 quale danno biologico terminale e danno morale terminale riconosciuto iure hereditario + euro 139.232,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 154.299,11 dalla data odierna al saldo;
- in favore di , della somma di euro 376.292,86 (calcolata -secondo il criterio indicato Parte_3 al presente capo della sentenza- sull'importo di euro 197.357,40 -euro 15.067,11 quale danno biologico terminale e morale terminale patito da ed all' spettante Persona_1 Per_4 quale erede di + euro 136.104,80, quale danno da lesione del rapporto parentale Persona_2 patito dalla propria dante causa, + euro 46.185,60 quale danno iure proprio in Persona_2 conseguenza della morte del nonno), oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 197.357,40 dalla data odierna al saldo;
- in favore di della somma di euro 340.103,95 (calcolata -secondo il criterio Parte_4 indicato al presente capo della sentenza- sull'importo di euro 178.377,11 -euro 15.067,11 quale danno biologico terminale e morale terminale patito da ed alla Persona_1 Parte_4 spettante quale erede di + euro 115.766,00 quale danno da lesione del rapporto Persona_5 parentale patito dalla propria dante causa, + euro 47.544,00 quale danno iure Persona_5 proprio in conseguenza della morte del nonno) oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 178.377,11 dalla data odierna al saldo.
4.5. Con riferimento al danno non patrimoniale occorre osservare quanto segue.
pagina 20 di 22 4.5.1. La domanda relativa al danno per la mancata fruizione, da parte dei familiari conviventi, della pensione spettante al GN deve essere accolta nella misura di seguito indicata.
Gli attori hanno provato (doc. 6) la percezione da parte del GN di una somma mensile pari ad euro
1.299,81 a titolo di pensione e, dato atto della percezione della pensione di reversibilità da parte del coniuge superstite, hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento (in favore dei soli familiari conviventi) di una somma (euro 410,00) mensile corrispondente alla differenza tra la pensione percepita in vita e la pensione di reversibilità da moltiplicarsi per 84 mensilità (tenuto conto dell'aspettativa di vita del GN per ulteriori 7 anni).
È verosimile ritenere che la pensione percepita dal GN fosse effettivamente destinata alle esigenze dei familiari conviventi, sì che, venuta meno -in conseguenza del sinistro- la fruizione del trattamento pensionistico, la pretesa risarcitoria per lesione del danno patrimoniale (da lucro cessante) deve essere accolta. Alla luce di quanto precedentemente osservato, tuttavia, può ritenersi che il GN sarebbe sopravvissuto al sinistro per soli 2 anni e mezzo, sì che la somma di euro 410,00 può essere riconosciuta limitatamente a 30 mensilità.
Ne discende che deve essere condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
12.300,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo;
somma della quale sono creditori in solido nonché (nei limiti di euro 8.200,00 -pari al Parte_1 Parte_2 prodotto di euro 410,00 e 20 mensilità, considerato il decesso della figlia convivente Persona_2 in data 25.7.2018) . Parte_3
4.5.2. Da ultimo, deve essere pure accolta la domanda di condanna (in favore della sola al Pt_1 pagamento delle spese funerarie per la somma di euro 1.550,00 (somma sulla quale, pure, sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo).
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese per le operazioni peritali (come liquidate con provvedimenti in data 14.2.2023 e 13.11.2025) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico di Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 2.000.000,00 considerato l'importo complessivo delle somme liquidate in favore degli attori
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure proprio) Parte_1
pagina 21 di 22 della complessiva somma di euro 290.663,49, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 152.446,66 dalla data odierna al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure Parte_2 proprio) della complessiva somma di euro 293.230,21, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 154.299,11 dalla data odierna al saldo;
3) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure Parte_3 proprio) della complessiva somma di euro 376.292,86, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 197.357,40 dalla data odierna al saldo;
4) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale (iure hereditario e iure Parte_4 proprio) della complessiva somma di euro 340.103,95, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 178.377,11 dalla data odierna al saldo;
5) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, e (quanto a quest'ultimo nei limiti di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
8.200,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo), creditori in solido, della somma di euro 12.300,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno 1.10.2019 al saldo a titolo di risarcimento di danno patrimoniale;
6) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 1.550,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno Parte_1
1.10.2019 al saldo;
7) pone le spese di c.t.U., liquidate con provvedimenti in data 14.2.2023 e 13.11.2025, in via integrale e definitiva, a carico di in persona del legale rappresentante p. t.; Controparte_1
8) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. Nicola De Pascale, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.713,00 per esborsi e, per compensi, in euro 37.951,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. GI Fiengo
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