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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 5688/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), anche quale procuratore di sè Parte_1 C.F._1
stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Avellino al Corso Europa n.
161
APPELLANTE
E
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), ( ), nella qualità C.F._3 CP_3 C.F._4
di eredi di , deceduto in Liveri (NA) in data 13.10.2016, tutti Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico De Sena (C.F. ) e C.F._5
Concetta Sicignano (C.F. ), con i quali elett.te domiciliano in C.F._6
Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
E
Pag. 1 a 25 in Avellino alla Galleria via Mancini n. 17 (C.F. Controparte_4
), in persona del suo amministratore avv. P.IVA_1 CP_5
rappresentato e difeso dall'avv. Elio Benigni (C.F. ) e con lo C.F._7
stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 15, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per gli appellati/appellanti incidentali eredi :
1. Preliminarmente, dichiarare CP_2
inammissibile l'appello proposto da , per violazione dell'art. 342 Parte_1
c.p.c.- 2. In via subordinata, rigettare l'appello e le domande tutte proposte da
con la citazione notificata il 17.06.2013, in quanto infondate Parte_1
sia in fatto, sia in diritto, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, ritenere inammissibile il deposito dei documenti nuovi effettuato dall'appellante in dispregio dell'art. 345, 3° comma, c.p.c.; 3. In accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli eredi del Prof. , Persona_1
voglia condannare al pagamento delle spese legali in favore Parte_1
degli eredi del Prof. , relative al primo grado del presente giudizio, Persona_1
oltre accessori di legge;
4. Condannare, in ogni caso, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di appello oltre gli accessori di legge;
5. Nel caso, denegato e assurdo, di accoglimento delle domande attoree proposte con la citazione del 17.06.2013 e ribadite con l'appello, condannare il
[...]
, a tenere completamente indenni gli eredi di Controparte_6 Persona_1
da tutte le conseguenze a loro carico dell'azione esercitata da , Parte_1
e quindi a pagare direttamente tutte le somme di denaro, per sorta capitale, interessi, rivalutazione e spese legali delle quali fossero dichiarati tenuti e condannati gli eredi di o, in via del tutto subordinata, a pagare agli Persona_1
stessi, nella qualità, tutte le somme che loro fossero dichiarati tenuti e condannati a Pag. 2 a 25 pagare all'appellante; nello stesso denegato e assurdo caso, condannare il
, al pagamento delle spese processuali del Controparte_6
doppio grado di giudizio oltre accessori di legge;
6. In ogni caso, rigettare, in quanto assolutamente infondato, sia in fatto, sia in diritto, l'appello incidentale spiegato dal
nei confronti degli eredi del Prof. . CP_6 Persona_1
Per l'appellato/appellante incidentale : in parziale riforma CP_6
dell'appellata sentenza, condannare , e per esso gli eredi, al Persona_1
pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore del perché CP_6
assolutamente estraneo ai fatti di causa;
il tutto con vittoria di spese e onorari con attribuzione al difensore costituito. Rigettare, altresì, l'appello proposto dagli eredi
nei confronti del condominio, sempre con vittoria di spese ed onorari con CP_2
attribuzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 16.6.2013 , quale proprietario Parte_1
dell'appartamento posto al quarto piano del fabbricato condominiale in Avellino alla , convenne in giudizio al fine di Controparte_6 Persona_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento, allagatosi a causa della caduta d'acqua, proveniente dal terrazzo posto al settimo piano, di proprietà di parte convenuta.
1.1. A sostegno, espose:
- di essere proprietario di un appartamento di 180 mq., recentemente ristrutturato per il costo di circa € 200.000,00 e con ripavimentazione, mediante collocazione di listoni di massello di rovere di prima scelta, di spessore di circa
1,5 cm., per un costo di € 30.000,00 circa;
- che in data 13.9.2012 si era verificata una caduta d'acqua torrenziale tra le scale condominiali, proveniente dalla terrazza del settimo piano di proprietà
[...]
, che invadeva, passando sotto la porta d'ingresso, la zona centrale Per_1
dell'appartamento, danneggiando in più punti il parquet pregiato e una scrivania antica;
Pag. 3 a 25 - tale cascata d'acqua proveniva dal terrazzo del settimo piano, a causa delle condutture pluviali otturate per incuria del proprietario, condomino;
CP_2
- che l'incidente richiedeva l'intervento dei VV.FF. che provvedevano a bloccare l'ascensore, invaso d'acqua e danneggiato;
- il parquet, dopo le infiltrazioni, risultava danneggiato e sollevato, così come il mobilio, impolpato d'acqua;
- per il ripristino dei danni alla pavimentazione e dello status quo ante, occorreva una spesa di € 11.850,00 oltre accessori, come da preventivo in atti, oltre danni per trasloco degli arredi, per circa due mesi, e costi per una sistemazione temporanea.
Tanto premesso, convenne in giudizio , Parte_1 Persona_1
invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, complessivamente quantificati in € 25.000,00 oltre spese e competenze di giudizio.
1.2 Si costituì contestando, nel merito, la fondatezza della Persona_1
domanda, deducendo, in particolare, di essere proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano del condominio, al quale si accede dal vano scale attraverso un terrazzo scoperto, parte integrante della proprietà, e che tale terrazzo, oltre a consentire l'accesso all'appartamento, svolge la funzione di copertura di una porzione del fabbricato condominiale, così raccogliendo le acque meteoriche sia della proprietà che del lastrico di copertura condominiale, posto ad un CP_2
livello superiore.
Il convenuto, pertanto, contestata la propria responsabilità per i fatti di causa, formulò istanza di chiamata in causa del , unico responsabile, al fine CP_6
di essere tenuto indenne da qualsiasi obbligo derivante dal giudizio.
1.3. Si costituì il , resistendo alla domanda principale e a quella di CP_6
garanzia, eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la propria estraneità ai fatti, imputabili unicamente al titolare della terrazza di proprietà esclusiva, così insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Pag. 4 a 25
1.4. Acquisita documentazione, espletata prova testimoniale, deferito interrogatorio formale alla parte convenuta e a quella chiamata in causa, non raccolto, rispettivamente, per motivi di salute e per mancata comparizione, il processo fu interrotto per l'intervenuto decesso di e Persona_1
successivamente riassunto nei confronti degli eredi, , Controparte_1
e , che si costituirono reiterando la difesa. CP_2 CP_3
Fu quindi conferito incarico al c.t.u., Ing. , al fine di Persona_2
“quantificare e accertare tutti i danni subiti dall'immobile di parte attrice per gli eventi per cui è causa, nonché il nesso causale”.
Espletate le indagini peritali, fu depositato l'elaborato definitivo in data
24.10.2018 con il quale il nominato Ing. previa descrizione dello stato Per_2
dei luoghi e dell'attività svolta, rappresentò che “è tecnicamente sostenibile la tesi che la causa delle infiltrazioni sia da farsi ricondurre ad una cattiva manutenzione ordinaria del sistema di scolo delle acque meteoriche che si riversano sul terrazzo di copertura del 7° piano” precisando tuttavia, in punto di nesso causale, che “per quanto riguarda il nesso causale tra il fenomeno di infiltrazione registratosi in data
13/09/2012 e i danni presenti nell'appartamento della parte attrice, si ribadisce che agli atti di causa non è stata rilevata alcuna documentazione e/o testimonianze
a verbale dalle quali è possibile rilevare l'altezza di acqua effettivamente presente sul terrazzo di copertura (tirante idrico)”; il perito concludeva, quindi, accertando che “nel caso di infiltrazioni di acqua provenienti esclusivamente al di sotto della porta di accesso al terrazzo lo scrivente, tenuto conto della forza che l'acqua può avere nella predetta fattispecie, è tecnicamente difficile sostenere che le stesse acque di infiltrazioni possano "scendere tra le rampe di scale per giungere dal 7° al 4° piano" mentre è più verosimile la circostanza che le acque di infiltrazioni si riversino nel vuoto presente tra le rampe scale……invece laddove sul terrazzo si fosse formata una "piccola piscina con un tirante di circa 30-35 cm", all'atto di una apertura improvvisa della porta del terrazzo, il quantitativo di acqua che si sarebbe immediatamente riversato nel vano scala sarebbe tale che potrebbe essere Pag. 5 a 25 plausibile, stante la forza di spinta nel caso in esame, che l'acqua possa essersi riversata sui pianerottoli e giungere anche all'appartamento dell'Avv.to Parte_1
situato al 4°piano”.
In riferimento, invece, all'accertamento e quantificazione dei danni, il c.t.u. “tenuto conto che non sono stati effettuati lavori di ripristino della pavimentazione in legno rovere presente nell'appartamento della parte attrice e che non sono stati rilevati danni evidenti tali anche da compromettere l'uso dell'appartamento e/o
l'interdizione degli ambienti, tenuto conto inoltre del preventivo agli atti di causa e, infine, del preventivo che lo scrivente ha ritenuto di acquisire, lo scrivente ritiene che
i danni presenti nell'appartamento della parte attrice sono al più complessivamente stimabili nell'importo di Euro 9.000,00 omnicomprensivo”.
Precisate le conclusioni, la causa venne trattenuta in decisione all'udienza del
26.2.2019, con concessione dei termini ordinari per le difese conclusive.
1.4. Il Tribunale di Avellino, premesso che la decisione “viene assunta prescindendo dai documenti contenuti in produzione di parte attorea”, regolarmente ritirata e non tempestivamente ridepositata entro il termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali;
qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ritenne non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, così disponendo il rigetto della domanda attorea e dichiarando assorbite le domande e eccezioni sollevate dalle altre parti in causa.
In particolare, condivisa la consulenza tecnica d'ufficio che “non ha fornito le risposte che l'attore da essa si attendeva”; rilevato che “dall'istruttoria espletata non è emerso che la porta del terrazzo fosse aperta, né l'attore ha dimostrato che
l'evento per cui è causa sia stato provocato dall'apertura improvvisa della porta che dà accesso al terrazzo ….solo l'apertura improvvisa della porta in presenza della contemporanea raccolta di acqua sul terrazzo, di circa 125 mq di superficie, e del conseguente loro riversarsi nella tromba delle scale, avrebbe potuto causare danni agli appartamenti sottostanti, al 7° piano”. Pag. 6 a 25 Tenuto conto, altresì, delle foto allegate alla relazione tecnica da cui “è emerso che
l'appartamento di proprietà attorea è protetto da un rialzo rispetto al piano condominiale” e della prova orale “contraddittoria e che non offre certezza circa la rispondenza al vero dei fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio”, il Tribunale di Avellino definì la controversia pronunciando sentenza definitiva n. 2040/2019 del 6.11.2019 così disponendo “- rigetta la domanda attorea;
- con riferimento ai fatti di causa e alla loro particolarità, compensa tra tutte le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della espletata ctu”.
§.
2. Avverso la predetta sentenza è stato interposto gravame da Parte_1
, segnalando preliminarmente l'ammissibilità del deposito della
[...]
produzione di primo grado in sede di gravame, ritirata e non tempestivamente ridepositata dinanzi al Tribunale e contenente, altresì, un documento nuovo, invocando la riforma integrale della decisione in accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare che l'appellante non è decaduto dal depositare la prodizione di I° grado anche per il giudizio di gravame e quindi decidere lo stesso valutando anche le prove in esso contenute;
2) nel merito, accogliere per le ragioni tutte dedotte in narrativa e nei motivi il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2040 emessa dal Tribunale Civile di
Avellino, Giudice Onorario dott.ssa Annamaria Cicala, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2867/13 , accogliere la domanda attorea così come proposta in I° grado , con vittoria di spese e compensi del doppio grado oltre accessori , relativi ad entrambi i gradi di giudizio, rimborso delle spese CTU anticipate” .
A sostegno, l'appellante ha articolato due motivi di appello così rubricati:
2.1. “Violazione, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.” denunciando erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. e contestando gli stessi richiami giurisprudenziali operati dal tribunale, che finivano per aggravare, secondo l'appellante, l'onere probatorio posto a carico del danneggiato.
2.2. “Violazione artt. 116 cpc e 232 cpc per erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche alla luce del riparto dell'onere probatorio e dalla mancata Pag. 7 a 25 comparizione a rendere l'interrogatorio formale” dolendosi dell'erronea valutazione delle prove testimoniali e della stessa c.t.u., imputando, altresì, al giudicante di non avere tratto alcuna conseguenza dalla mancata comparizione del convenuto e del chiamato in causa in sede di interrogatorio formale, con conseguente violazione dell'art. 232 c.p.c.
2.3. Si sono costituiti gli appellati , e Controparte_1 CP_2 [...]
, nella qualità di eredi di , eccependo, preliminarmente, CP_3 Persona_1
l'inammissibilità dell'appello e dei nuovi documenti prodotti da in Parte_1
secondo grado (verbale VV.FF.) e, nel merito, l'infondatezza del gravame, reiterando, in ipotesi di accoglimento, la domanda di manleva articolata nei confronti dell'appellato condominio.
Gli eredi hanno, altresì, spiegato appello incidentale avverso la decisione di CP_2
compensazione delle spese di lite, nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta, insistendo per la riforma parziale della sentenza gravata, con condanna di al pagamento delle spese legali di primo grado. Parte_1
2.4. Si è costituito il alla via Mancini n. 17, Controparte_4 CP_6
reiterando ogni difesa e spiegando, a sua volta, appello incidentale avverso la decisione di compensazione delle spese di lite, nel rapporto tra convenuto e chiamato in causa, così insistendo per la parziale riforma della decisione con condanna degli eredi alle spese di primo grado. CP_2
§.
3. La Corte, all'udienza del 27.3.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa
Pag. 8 a 25 predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Sempre in via preliminare va dichiarata, anche in accoglimento dell'eccezione degli appellati eredi , l'inammissibilità, ex art. 354 terzo comma c.p.c., del CP_2
verbale dei Vigili del Fuoco, redatto in occasione dei fatti di causa e depositato dall'appellante solo in sede di gravame.
Richiamato, infatti, il principio secondo il quale "Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n.
83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. civ. n. 2764/2020) e rilevato che, nel caso di specie, il predetto documento non risulta versato agli atti di primo grado e che il mancato deposito del verbale, richiamato sia nell'atto di citazione che nel corso della prova testimoniale, è stato rilevato nella stessa sentenza impugnata;
preso atto, altresì che, in sede di gravame, l'appellante non ha né allegato né provato l'impossibilità della produzione del documento in primo grado, per causa a esso non imputabile, va quindi dichiarata l'inammissibilità del verbale dei Vigili del Fuoco, quale nuovo documento, agli atti del solo grado di appello.
Tanto considerato in via preliminare, è possibile affrontare l'esame del merito.
3.3. Appello principale. Pag. 9 a 25 Si premette che la vicenda rientra nell'alveo della responsabilità del custode, difatti con i due motivi di gravame l'appellante contesta l'errata interpretazione e applicazione dell'articolo 2051 c.c. da parte del giudice di primo grado, nonché
l'erronea valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, la Corte rileva che entrambe le censure appaiono fondate per la motivazione che segue.
3.4. Con il primo motivo di gravame denuncia l'erronea Parte_1
applicazione dell'art. 2051 c.c. e degli stessi richiami giurisprudenziali operati nella sentenza gravata, laddove il giudice di prime cure ritiene applicabile, al caso in esame, l'orientamento secondo il quale “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui (come nella specie) il danno che non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa…ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa cosa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità tale da far rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” così finendo con l'aggravare, secondo l'appellante, l'onere probatorio posto a carico del danneggiato.
rappresenta che, ai fini della sussistenza della responsabilità invocata, Parte_1
non rileva la colpa del danneggiato, il quale non avrebbe dovuto dimostrare, per provare il nesso causale, che lo stato dei luoghi presentava una “obiettiva situazione di pericolosità tale da far rendere molto probabile se non inevitabile il danno”. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe dovuto ritenere l'attore onerato della sola prova del rapporto di custodia (mai negato da controparte) e del rapporto eziologico tra evento e danno, entrambi provati con le prove orali e con la c.t.u. e, correlativamente, avrebbe dovuto ritenere responsabile il custode per non aver provato, per escludere la sua responsabilità, né la forza maggiore né il caso fortuito.
La doglianza è fondata. Pag. 10 a 25 Giova ricordare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, esclusivamente, nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali la natura della cosa in custodia o la circostanza che l'evento di danno fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Correttamente, quindi, ha denunciato l'errore in cui è incorso il Parte_1
Tribunale che, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto della carenza di prova del nesso causale, richiamando precedenti giurisprudenziali espressi in tema di insidie stradali e in riferimento al comportamento del danneggiato che entri in interazione con la cosa, così da valutare l'eventuale grado di incidenza causale del suo comportamento sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Tali riferimenti, nel caso di specie, risultano inconferenti, trattandosi di infiltrazioni a un appartamento posto in edificio in condominio, con conseguente necessità di verificare il nesso eziologico tra la cosa in custodia (terrazzo posto all'ultimo piano dell'edificio) e le infiltrazioni dannose, senza necessità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti. Pag. 11 a 25 Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono, come detto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, secondo la previsione testuale della citata norma, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali); il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode
(proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n.
2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova
(liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Sul piano strutturale, va precisato che il “caso fortuito” in senso stretto integra un fatto giuridico (fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.).
“Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai Pag. 12 a 25 sensi dell'art.1227, primo comma, cod. civ., trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo”
(Cass.23/05/2023, n. 14228).
Aldilà di tali differenze, tanto il fatto giuridico, integrante il “caso fortuito” in senso stretto, quanto l'atto giuridico, integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.
Su tali premesse, non può condividersi la motivazione di rigetto del giudice di prime cure nella parte in cui, ai fini della verificazione del nesso di causalità, ritiene che esso possa essere affermato “non solo quando il secondo (il danno) sia conseguenza certa della prima (obiettiva situazione di pericolosità), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile”.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode, per infiltrazioni a un appartamento provenienti dal terrazzo posto all'ultimo piano di un edificio in condominio, l'accertamento della responsabilità, da parte del giudice di merito, deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo conto dell'esclusivo onere a carico del danneggiato di dimostrare, sul piano oggettivo, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, senza alcun riferimento alla condotta delle vittima, gravando, all'inverso, a carico del preteso responsabile l'onere della prova liberatoria.
Per tali ragioni il primo motivo di gravame si ritiene fondato.
3.5. Premesse tali coordinate ermeneutiche, il secondo motivo di gravame è di piana soluzione.
Con esso l'appellante lamenta “violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche alla luce del riparto dell'onere probatorio e dalla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale” dolendosi dell'erronea valutazione delle prove testimoniali e della stessa c.t.u. che Pag. 13 a 25 avrebbe determinato, secondo la prospettazione dell'appellante, un'inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico dell'attore la prova di fatti di cui era onerato il convenuto e giungendo, altresì, con l'imputare al danneggiato gli stessi rischi derivanti dai dubbi eventualmente rinvenibili nella ricostruzione dei fatti.
L'appellante, inoltre, contesta la sentenza nella parte in cui omette di trarre le dovute valutazioni dalla mancata comparizione del convenuto e del chiamato in causa in sede di interrogatorio formale, con conseguente pretesa violazione dell'art. 232 c.p.c.
La censura è condivisibile.
Non erra infatti l'appellante nel denunciare che il giudice di prime cure, non abbia adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, suscettibili per converso di suffragare, in modo tranquillizzante, la ricorrenza del rapporto di derivazione eziologica, che non può in alcun modo ritenersi interrotto, nel caso di specie, dal caso fortuito.
In sede di riesame occorre necessariamente partire dalla ricostruzione dei luoghi di causa, descritti con l'atto di citazione, precisati da parte convenuta e non contestati.
Emerge, quindi, che parte attrice, proprietaria dell'appartamento posto al quarto piano, lamenta infiltrazioni provenienti dalla terrazza posta al settimo piano, di proprietà di parte convenuta, al quale si accede tramite il vano scale, antistante l'appartamento del medesimo convenuto e che, oltre a consentire l'accesso all'appartamento posto all'ultimo piano, svolge anche la funzione di copertura di una porzione del fabbricato condominiale.
In particolare, il terrazzo di proprietà , oltre a raccogliere le proprie acque CP_2
meteoriche, raccoglie anche quelle del lastrico di copertura condominiale, posto ad un livello superiore. Queste acque vengono convogliate in due tubi in pvc, di circa 80 mm di diametro e scaricate direttamente sul terrazzo di proprietà . CP_2
Per l'effetto, il terrazzo di proprietà smaltisce le acque piovane proprie e CP_2
Pag. 14 a 25 parte di quelle condominiali, attraverso due canali discendenti i cui imbocchi sono protetti da griglie metalliche.
Nell'ambito di tale delineato stato dei luoghi, confermato dai rilievi peritali, le infiltrazioni meteoriche lamentate nell'atto di citazione hanno trovato conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, nelle deposizioni rese dai testimoni oculari escussi e nei rilievi fotografici che riportano il luogo di causa.
La teste (escussa all'udienza del 12.1.2015), moglie di , Testimone_1 Parte_1
ha dichiarato “preciso che dal settimo piano scendeva moltissima acqua a cascata in concomitanza delle scale, acqua che allegava sia il ballatoio del quarto, del quinto, e del terzo piano e salire fino al settimo, e l'acqua entrava anche nell'appartamento di proprietà di mio marito ..non so chi li chiamò ma intervennero
i vigili del fuoco che salirono al settimo piano e constatarono che nel terrazzo trovarono molta acqua che non riusciva a scendere per l'intasamento del pozzetto di scarico”. Sulla circostanza dell'invasione di acqua, proveniente dal terrazzo, nell'appartamento attoreo, la teste ha riferito “ricordo che l'acqua era entrata nell'intera zona giorno e anche nel vano cucina per circa 2 o 3 cm. Impiegammo ore per asciugare”.
Le dichiarazioni rese dalla , moglie dell'attore, sulla cui attendibilità non vi Tes_1
sono ragioni di dubitare, sono state in ogni caso confermate dalla testimone
(escussa all'udienza del 16.11.2015) la quale ha dichiarato Testimone_2
“conosco i fatti di causa in quanto abito nel condominio….al quinto piano, figlia del proprietario dell'appartamento dove abito…ricordo che era l'inizio di settembre
2012 ed era mattina, stavo uscendo dal mio appartamento, mi trovavo nel disimpegno del mio appartamento e c'era dell'acqua che già entrata nel disimpegno stesso e stava iniziando a entrare nel vano cucina. Ricordo di aver aperto la porta e di aver visto l'acqua che era sul pianerottolo e scendeva da sopra. La quantità
d'acqua era notevole per cui sono salita sopra e mi sono resa conto che proveniva dal settimo piano e da sotto la porta dell'appartamento di proprietà CP_2
……ricordo che questo provocò il blocco dell'ascensore. Intervennero i pompieri”. Pag. 15 a 25 La teste ha altresì dichiarato “ricordo di aver visto l'avv. con la porta Parte_1
aperta che aveva acqua in casa e aveva come pavimento il parquet” precisando “di non essere entrata nell'appartamento di proprietà ma ricordo che i pompieri CP_2
stessi riferirono che dalla terrazza di proprietà c'erano rifiuti che avevano CP_2
intasato le bocchette di scolo dell'acqua piovana”.
E ancora, il testimone (escusso in data 24.5.2016), collaboratore Testimone_3
dell'amministratore di condominio, ha riferito “dalla porta che dall'ultimo piano del palazzo da accesso al terrazzo, scendeva acqua perché i pozzetti del terrazzo erano ostruiti da terriccio, vasi e suppellettili”.
Il contenuto di tali deposizioni appare dunque ampiamente idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'odierno appellante.
Meritevole di considerazione, al riguardo, è sia la circostanza della provenienza dell'acqua dalla terrazza posta al settimo piano sia la presenza di acqua nell'appartamento di proprietà attorea.
Va inoltre preso atto di quanto rappresentato dai rilievi fotografici, allegati sia alla produzione del , che evidenziano il pavimento/parquet della zona Parte_1
giorno dell'appartamento invasa d'acqua, sia da quelli allegati alla c.t.u. che riportano uno stato dei luoghi tutt'altro che curato e ben manutenuto e, in particolare, la terrazza di proprietà in evidente stato di abbandono, con i CP_2
pozzetti di scarico dell'acqua ostruiti da fogliame e rifiuti.
Né minor rilievo può essere riconosciuto all'intervento dei Vigili del Fuoco, richiamato in citazione e confermato dai testi escussi, la cui presenza conferma la gravità dell'evento dannoso, a ulteriore sostegno della domanda proposta.
Quanto alla c.t.u. svolta in primo grado, la Corte ritiene di condividerla solo parzialmente, nei limiti in cui il perito ha fornito delle conclusioni compiute, scevre da dubbi e sorrette da riscontri effettivi.
E infatti, il consulente ha fornito un effettivo supporto tecnico, utile alla decisione, solo in termini di accertamento e quantificazione dei danni riportati da Parte_1
che, anche in considerazione della mancata riparazione dello stato dei luoghi e Pag. 16 a 25 sulla base di preventivi di terzi, autonomamente acquisiti dal perito d'ufficio, sono stati quantificati in misura ridotta rispetto alla domanda ovvero pari a € 9.000,00.
Quanto invece alla verifica del nesso causale, come richiesto dal Tribunale, la
Corte deve necessariamente prescindere dall'accertamento tecnico, così discostandosi dalla decisione di primo grado, sull'evidente rilievo che il perito, ben lungi dal fornire una soluzione certa, ha sviluppato delle mere ipotesi, peraltro contraddittorie.
Infatti, si legge nella perizia dapprima che “è tecnicamente sostenibile la tesi che la causa delle infiltrazioni sia da ricondurre ad una cattiva manutenzione del sistema di scolo delle acque meteoriche che si riversano sul terrazzo di copertura del 7° piano. Infatti, stante il sistema di deflusso delle acque meteoriche effettivamente presente sul terrazzo di copertura del 7° piano, lo scrivente ritiene che laddove si fosse effettuata una normale e corretta manutenzione del predetto sistema di deflusso alcuna infiltrazione meteorica si sarebbe verificata” e successivamente che “che nel caso di infiltrazioni di acqua provenienti esclusivamente al di sotto della porta di accesso al terrazzo lo scrivente, tenuto conto della forza che l'acqua può avere nella predetta fattispecie, ritiene tecnicamente difficile sostenere che le stesse acque di infiltrazioni possano "scendere tra le rampe di scale per giungere dal 7° al
4° piano" mentre è più verosimile la circostanza che le acque di infiltrazioni si riversino nel vuoto presente tra le rampe scale”.
Rilevata la contraddittorietà del ragionamento, sviluppato per mere ipotesi e senza alcun riscontro di carattere pratico, la Corte non può che condividere la consulenza nei soli limiti in cui essa offre un supporto tecnico certo, dovendo in tema di verifica del nesso causale, utilizzare il materiale istruttorio comunque acquisito agli di primo grado.
Pertanto, all'esito del riesame e difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte ritiene che parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi, dimostrando la presenza di acqua nel proprio appartamento, la sua provenienza dalla terrazza di proprietà e i danni subiti. CP_2 Pag. 17 a 25 All'inverso, parte convenuta non ha fornito nessuna prova liberatoria, di caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità.
Il convenuto, infatti, non ha provato né la dichiarata corretta manutenzione della terrazza di propria pertinenza, né che l'evento fosse addebitabile a evento imprevedibile e inevitabile, rilevato che, sia pur in presenza di pioggia di forte intensità, come prospettato da , la corretta manutenzione del terrazzo e, in CP_2
particolare, dei pozzetti di scarico, avrebbe consentito il regolare deflusso dell'acqua piovana nelle pluviali.
La pluralità di tali elementi induce, quindi, questa Corte distrettuale a ritenere, all'esito di una valutazione complessiva del materiale istruttorio, sufficientemente assolto l'onere probatorio incombente su chi agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c., così affermando la responsabilità degli appellati eredi , CP_2
quali proprietari della terrazza posta all'ultimo piano del fabbricato nella causazione dei danni oggetto di causa. CP_7
3.6. Per i medesimi fatti di causa, accertato che la terrazza di proprietà CP_2
svolge anche la funzione di copertura di una porzione del fabbricato CP_7
e che, oltre a raccogliere le proprie acque meteoriche, raccoglie anche quelle del lastrico di copertura posto ad un livello superiore, che scaricano CP_7
direttamente sul terrazzo di proprietà , va altresì riconosciuta la CP_2
responsabilità del , chiamato in causa da parte convenuta. CP_6
Giova sul punto richiamare il pacifico insegnamento della Suprema Corte, per lastrico solare (cui è assimilata la terrazza a livello) deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura delle sottostanti unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione;
il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c., riguarda, perciò, non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione del manto
Pag. 18 a 25 impermeabilizzato sottostante, ma, altresì, quelle relative al rivestimento esterno
(Cass. 27942/2013; Cass. 11449/1992).
Si è, in proposito, chiarito che la previsione legislativa del concorso tra e condomino che abbia l'uso esclusivo del lastrico solare di cui all'art. CP_6
1126 c.c., trova la propria giustificazione nella diversità di utilizzazione della cosa comune e, quindi, nella esigenza che chi sia legittimato a fare un uso esclusivo della cosa comune concorra in misura maggiore - predeterminata in un terzo - alle spese per le riparazioni o le ricostruzioni del lastrico, restando gli altri due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. In particolare, questi ultimi concorrono in relazione all'utilitas connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione alla quale il lastrico solare principalmente adempie a vantaggio di tutti i condomini. Ne consegue che a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare sono soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra il proprietario esclusivo del lastrico solare e i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c. (Cass.
2726/2002).
Tale consolidato principio è rimasto inalterato anche a seguito dell'ordinanza a
Sezioni Unite n. 9449/2016 che, proprio in tema imputazione del danno causato a terzi dall'omessa manutenzione del lastrico solare di proprietà e/o uso esclusivo, ha evidenziato la specificità della condizione, in tal caso, del lastrico solare, che “seppur oggetto di un diritto esclusivo in capo ad un singolo condomino, conserva la sua funzione di copertura dei piani sottostanti, con vantaggio per tutti
Pag. 19 a 25 gli altri condomini e correlativo obbligo di costoro di provvedere alla sua conservazione e manutenzione” (Cass. SS.UU. n. 9449/2016).
È vero che nella pronuncia in esame la Suprema Corte distingue tra la superficie, che costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto, e la parte strutturale sottostante, che costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso. Ma tale distinguo, lungi dall'escludere che la pavimentazione concorra alla funzione di copertura assolta dal lastrico/terrazza, si inserisce nell'economia propria del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite per individuare i fattori di responsabilità, di regola concorrente, tra il proprietario esclusivo e l'ente di gestione.
La Suprema Corte, infatti, investita in quella sede della risoluzione del contrasto interpretativo afferente il caso di specie (inquadramento della responsabilità verso terzi per infiltrazioni promananti dal lastrico solare di proprietà esclusiva) ha ritenuto necessario “sezionare” gli elementi di cui si compone detta parte dell'edificio, non già per escluderne l''unitaria destinazione funzionale alla protezione degli immobili sottostanti, bensì per giustificare un autonomo criterio di imputazione del danno conseguente all'omessa manutenzione, rinvenuto, per il proprietario esclusivo, nel rapporto di custodia con la parte superficiale che, essendo “apparente”, rientra nel diretto ed immediato potere di governo della cosa da parte del proprietario medesimo e, per il , nell'obbligo di CP_6
adottare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c.
La bontà di detta ricostruzione è avvalorata dal rilievo che, come ribadito dalla
Suprema Corte anche a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato,
“le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi del lastrico o della terrazza a livello funzionali alla copertura dell'edificio restano riservate all'assemblea, senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo spettante a taluni condomini, i quali soltanto, in quanto fruitori delle relative utilità, debbono sostenere le spese di Pag. 20 a 25 riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti
(ringhiere e simili ripari) che servono non già alla copertura dell'edificio ma a soddisfare altre utilità del lastrico di uso esclusivo” (Cass. 19779/2017).
In applicazione di tali principi e attesa la carenza di prova contraria della specifica imputabilità soggettiva dell'evento oggetto di causa, la responsabilità per i fatti di causa va posta a carico degli appellati eredi , quali proprietari della terrazza CP_2
posta all'ultimo piano e custodi del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., e a carico dell'appellato , in forza degli obblighi inerenti sia l'adozione dei CP_6
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., sia sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, risolvendo il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese per un terzo a carico del proprietario esclusivo del lastrico (o terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . CP_6
3.7. Si deve, altresì, tener conto della chiamata in causa articolata dal convenuto nei confronti del condominio, preteso unico responsabile dei fatti di causa CP_2
e, come tale, tenuto a manlevare parte convenuta dagli effetti pregiudizievoli derivanti dal giudizio.
Orbene, rilevato che dagli atti di causa non emerge che l'attore abbia esteso la domanda principale nei confronti del terzo;
tenuto conto, tuttavia, che, nel caso di specie, non ricorre autonomia dei due rapporti giuridici confluiti nel processo, si richiama il principio, cui questa Corte ritiene di aderire, secondo il quale “nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria chiami in giudizio un terzo, indicandolo come unico responsabile tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di questi si estende automaticamente al terzo senza bisogno di apposita istanza poichè il giudizio verte sulla individuazione del vero e unico responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico” (Cass. civ.
7273/2003; Cass. civ. n. 11855/98; Cass. civ. 3474/99; Cass. civ. n. 1898/84). Pag. 21 a 25 Pertanto, si riconosce la responsabilità di entrambe le parti appellate in ordine alla verificazione dei fatti di causa, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore di , da ripartirsi, ex art. 1126 c.c., per Parte_1
un terzo a carico degli eredi e per i due terzi a carico del . CP_2 CP_6
3.8. In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, la Corte, come già detto, condivide sul punto la valutazione eseguita dal c.t.u. incaricato in primo grado, che sulla base dei rilievi eseguiti, accertato lo stato dei luoghi rimasto inalterato, per non essere stato riparato, e tenuto conto dei preventivi offerti da soggetti terzi a iniziativa dello stesso c.t.u., ha quantificato i danni realizzati nell'appartamento dell'appellante in misura di € 9.000,00. Tale importo dovrà essere risarcito dagli appellati eredi in misura di un terzo e per i restanti due terzi dall'appellato CP_2
. CP_6
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema
Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente
Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (13.9.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Pag. 22 a 25
3.9. Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non emergendo alcuna prova sul punto, anche in relazione alla pretesa riduzione del godimento dell'immobile.
Premesso che “Fuori dei casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass. Civ.
SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) giova rammentare il monolitico orientamento di Legittimità che riconosce il fondamento della lesione al godimento della propria abitazione nell'art. 42, comma 2, Cost. il quale “tutela la proprietà e detta i limiti per la compressione del relativo diritto…In tale contesto,
l'assenza di un pregiudizio all'integrità psico-fisica (danno biologico) non osta al risarcimento del danno non patrimoniale, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza”(Cass.
Civ., SS.UU., 01 febbraio 2017, n. 2611). In carenza di ogni allegazione e prova sul punto, si ritiene infondata ogni ulteriore doglianza.
§.
4. Appelli incidentali.
L'accoglimento dell'appello principale con condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni subiti dal , determina il conseguenziale Parte_1
assorbimento degli appelli incidentali entrambi proposti per il riconoscimento delle spese processuali, compensate in primo grado, nel rapporto attore- convenuto e convenuto-chiamato in causa.
§.
5. Quanto alle spese processuali, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma
Pag. 23 a 25 in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Pertanto, l'accoglimento dell'appello determina la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali che, per le medesime ragioni che hanno determinato i termini dell'accoglimento del gravame, vengono poste nella misura di un terzo a carico degli eredi e per i restanti due terzi a carico del CP_2
. CP_6
Esse vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita all'attore a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, mentre le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di entrambe esse soccombenti in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2040/2019 Parte_1
del 06.11.2019, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
, e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
, e il alla Persona_1 Controparte_8 Controparte_6
, in persona del suo amministratore p.t., rispettivamente nella misura un
[...]
terzo e due terzi, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di
[...]
, pari a € 9.000,00, somma liquidata all'attualità, oltre interessi annui Parte_1
computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (13.9.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data, divenuto il debito di
Pag. 24 a 25 valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna i predetti appellati, sempre nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
, costituito anche quale procuratore di sé stesso, che si Parte_1
liquidano, per il primo grado, in € 5.283,00, di cui € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 6.191,00, di cui € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti appellate in egual misura.
Così deciso in Napoli il 17.07.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 25 a 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 5688/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), anche quale procuratore di sè Parte_1 C.F._1
stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Avellino al Corso Europa n.
161
APPELLANTE
E
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), ( ), nella qualità C.F._3 CP_3 C.F._4
di eredi di , deceduto in Liveri (NA) in data 13.10.2016, tutti Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico De Sena (C.F. ) e C.F._5
Concetta Sicignano (C.F. ), con i quali elett.te domiciliano in C.F._6
Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
E
Pag. 1 a 25 in Avellino alla Galleria via Mancini n. 17 (C.F. Controparte_4
), in persona del suo amministratore avv. P.IVA_1 CP_5
rappresentato e difeso dall'avv. Elio Benigni (C.F. ) e con lo C.F._7
stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 15, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni
Per l'appellante: si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per gli appellati/appellanti incidentali eredi :
1. Preliminarmente, dichiarare CP_2
inammissibile l'appello proposto da , per violazione dell'art. 342 Parte_1
c.p.c.- 2. In via subordinata, rigettare l'appello e le domande tutte proposte da
con la citazione notificata il 17.06.2013, in quanto infondate Parte_1
sia in fatto, sia in diritto, per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, ritenere inammissibile il deposito dei documenti nuovi effettuato dall'appellante in dispregio dell'art. 345, 3° comma, c.p.c.; 3. In accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli eredi del Prof. , Persona_1
voglia condannare al pagamento delle spese legali in favore Parte_1
degli eredi del Prof. , relative al primo grado del presente giudizio, Persona_1
oltre accessori di legge;
4. Condannare, in ogni caso, al Parte_1
pagamento delle spese processuali del giudizio di appello oltre gli accessori di legge;
5. Nel caso, denegato e assurdo, di accoglimento delle domande attoree proposte con la citazione del 17.06.2013 e ribadite con l'appello, condannare il
[...]
, a tenere completamente indenni gli eredi di Controparte_6 Persona_1
da tutte le conseguenze a loro carico dell'azione esercitata da , Parte_1
e quindi a pagare direttamente tutte le somme di denaro, per sorta capitale, interessi, rivalutazione e spese legali delle quali fossero dichiarati tenuti e condannati gli eredi di o, in via del tutto subordinata, a pagare agli Persona_1
stessi, nella qualità, tutte le somme che loro fossero dichiarati tenuti e condannati a Pag. 2 a 25 pagare all'appellante; nello stesso denegato e assurdo caso, condannare il
, al pagamento delle spese processuali del Controparte_6
doppio grado di giudizio oltre accessori di legge;
6. In ogni caso, rigettare, in quanto assolutamente infondato, sia in fatto, sia in diritto, l'appello incidentale spiegato dal
nei confronti degli eredi del Prof. . CP_6 Persona_1
Per l'appellato/appellante incidentale : in parziale riforma CP_6
dell'appellata sentenza, condannare , e per esso gli eredi, al Persona_1
pagamento delle spese di primo e secondo grado in favore del perché CP_6
assolutamente estraneo ai fatti di causa;
il tutto con vittoria di spese e onorari con attribuzione al difensore costituito. Rigettare, altresì, l'appello proposto dagli eredi
nei confronti del condominio, sempre con vittoria di spese ed onorari con CP_2
attribuzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 16.6.2013 , quale proprietario Parte_1
dell'appartamento posto al quarto piano del fabbricato condominiale in Avellino alla , convenne in giudizio al fine di Controparte_6 Persona_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento, allagatosi a causa della caduta d'acqua, proveniente dal terrazzo posto al settimo piano, di proprietà di parte convenuta.
1.1. A sostegno, espose:
- di essere proprietario di un appartamento di 180 mq., recentemente ristrutturato per il costo di circa € 200.000,00 e con ripavimentazione, mediante collocazione di listoni di massello di rovere di prima scelta, di spessore di circa
1,5 cm., per un costo di € 30.000,00 circa;
- che in data 13.9.2012 si era verificata una caduta d'acqua torrenziale tra le scale condominiali, proveniente dalla terrazza del settimo piano di proprietà
[...]
, che invadeva, passando sotto la porta d'ingresso, la zona centrale Per_1
dell'appartamento, danneggiando in più punti il parquet pregiato e una scrivania antica;
Pag. 3 a 25 - tale cascata d'acqua proveniva dal terrazzo del settimo piano, a causa delle condutture pluviali otturate per incuria del proprietario, condomino;
CP_2
- che l'incidente richiedeva l'intervento dei VV.FF. che provvedevano a bloccare l'ascensore, invaso d'acqua e danneggiato;
- il parquet, dopo le infiltrazioni, risultava danneggiato e sollevato, così come il mobilio, impolpato d'acqua;
- per il ripristino dei danni alla pavimentazione e dello status quo ante, occorreva una spesa di € 11.850,00 oltre accessori, come da preventivo in atti, oltre danni per trasloco degli arredi, per circa due mesi, e costi per una sistemazione temporanea.
Tanto premesso, convenne in giudizio , Parte_1 Persona_1
invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, complessivamente quantificati in € 25.000,00 oltre spese e competenze di giudizio.
1.2 Si costituì contestando, nel merito, la fondatezza della Persona_1
domanda, deducendo, in particolare, di essere proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano del condominio, al quale si accede dal vano scale attraverso un terrazzo scoperto, parte integrante della proprietà, e che tale terrazzo, oltre a consentire l'accesso all'appartamento, svolge la funzione di copertura di una porzione del fabbricato condominiale, così raccogliendo le acque meteoriche sia della proprietà che del lastrico di copertura condominiale, posto ad un CP_2
livello superiore.
Il convenuto, pertanto, contestata la propria responsabilità per i fatti di causa, formulò istanza di chiamata in causa del , unico responsabile, al fine CP_6
di essere tenuto indenne da qualsiasi obbligo derivante dal giudizio.
1.3. Si costituì il , resistendo alla domanda principale e a quella di CP_6
garanzia, eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la propria estraneità ai fatti, imputabili unicamente al titolare della terrazza di proprietà esclusiva, così insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Pag. 4 a 25
1.4. Acquisita documentazione, espletata prova testimoniale, deferito interrogatorio formale alla parte convenuta e a quella chiamata in causa, non raccolto, rispettivamente, per motivi di salute e per mancata comparizione, il processo fu interrotto per l'intervenuto decesso di e Persona_1
successivamente riassunto nei confronti degli eredi, , Controparte_1
e , che si costituirono reiterando la difesa. CP_2 CP_3
Fu quindi conferito incarico al c.t.u., Ing. , al fine di Persona_2
“quantificare e accertare tutti i danni subiti dall'immobile di parte attrice per gli eventi per cui è causa, nonché il nesso causale”.
Espletate le indagini peritali, fu depositato l'elaborato definitivo in data
24.10.2018 con il quale il nominato Ing. previa descrizione dello stato Per_2
dei luoghi e dell'attività svolta, rappresentò che “è tecnicamente sostenibile la tesi che la causa delle infiltrazioni sia da farsi ricondurre ad una cattiva manutenzione ordinaria del sistema di scolo delle acque meteoriche che si riversano sul terrazzo di copertura del 7° piano” precisando tuttavia, in punto di nesso causale, che “per quanto riguarda il nesso causale tra il fenomeno di infiltrazione registratosi in data
13/09/2012 e i danni presenti nell'appartamento della parte attrice, si ribadisce che agli atti di causa non è stata rilevata alcuna documentazione e/o testimonianze
a verbale dalle quali è possibile rilevare l'altezza di acqua effettivamente presente sul terrazzo di copertura (tirante idrico)”; il perito concludeva, quindi, accertando che “nel caso di infiltrazioni di acqua provenienti esclusivamente al di sotto della porta di accesso al terrazzo lo scrivente, tenuto conto della forza che l'acqua può avere nella predetta fattispecie, è tecnicamente difficile sostenere che le stesse acque di infiltrazioni possano "scendere tra le rampe di scale per giungere dal 7° al 4° piano" mentre è più verosimile la circostanza che le acque di infiltrazioni si riversino nel vuoto presente tra le rampe scale……invece laddove sul terrazzo si fosse formata una "piccola piscina con un tirante di circa 30-35 cm", all'atto di una apertura improvvisa della porta del terrazzo, il quantitativo di acqua che si sarebbe immediatamente riversato nel vano scala sarebbe tale che potrebbe essere Pag. 5 a 25 plausibile, stante la forza di spinta nel caso in esame, che l'acqua possa essersi riversata sui pianerottoli e giungere anche all'appartamento dell'Avv.to Parte_1
situato al 4°piano”.
In riferimento, invece, all'accertamento e quantificazione dei danni, il c.t.u. “tenuto conto che non sono stati effettuati lavori di ripristino della pavimentazione in legno rovere presente nell'appartamento della parte attrice e che non sono stati rilevati danni evidenti tali anche da compromettere l'uso dell'appartamento e/o
l'interdizione degli ambienti, tenuto conto inoltre del preventivo agli atti di causa e, infine, del preventivo che lo scrivente ha ritenuto di acquisire, lo scrivente ritiene che
i danni presenti nell'appartamento della parte attrice sono al più complessivamente stimabili nell'importo di Euro 9.000,00 omnicomprensivo”.
Precisate le conclusioni, la causa venne trattenuta in decisione all'udienza del
26.2.2019, con concessione dei termini ordinari per le difese conclusive.
1.4. Il Tribunale di Avellino, premesso che la decisione “viene assunta prescindendo dai documenti contenuti in produzione di parte attorea”, regolarmente ritirata e non tempestivamente ridepositata entro il termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali;
qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ritenne non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, così disponendo il rigetto della domanda attorea e dichiarando assorbite le domande e eccezioni sollevate dalle altre parti in causa.
In particolare, condivisa la consulenza tecnica d'ufficio che “non ha fornito le risposte che l'attore da essa si attendeva”; rilevato che “dall'istruttoria espletata non è emerso che la porta del terrazzo fosse aperta, né l'attore ha dimostrato che
l'evento per cui è causa sia stato provocato dall'apertura improvvisa della porta che dà accesso al terrazzo ….solo l'apertura improvvisa della porta in presenza della contemporanea raccolta di acqua sul terrazzo, di circa 125 mq di superficie, e del conseguente loro riversarsi nella tromba delle scale, avrebbe potuto causare danni agli appartamenti sottostanti, al 7° piano”. Pag. 6 a 25 Tenuto conto, altresì, delle foto allegate alla relazione tecnica da cui “è emerso che
l'appartamento di proprietà attorea è protetto da un rialzo rispetto al piano condominiale” e della prova orale “contraddittoria e che non offre certezza circa la rispondenza al vero dei fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio”, il Tribunale di Avellino definì la controversia pronunciando sentenza definitiva n. 2040/2019 del 6.11.2019 così disponendo “- rigetta la domanda attorea;
- con riferimento ai fatti di causa e alla loro particolarità, compensa tra tutte le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della espletata ctu”.
§.
2. Avverso la predetta sentenza è stato interposto gravame da Parte_1
, segnalando preliminarmente l'ammissibilità del deposito della
[...]
produzione di primo grado in sede di gravame, ritirata e non tempestivamente ridepositata dinanzi al Tribunale e contenente, altresì, un documento nuovo, invocando la riforma integrale della decisione in accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare che l'appellante non è decaduto dal depositare la prodizione di I° grado anche per il giudizio di gravame e quindi decidere lo stesso valutando anche le prove in esso contenute;
2) nel merito, accogliere per le ragioni tutte dedotte in narrativa e nei motivi il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2040 emessa dal Tribunale Civile di
Avellino, Giudice Onorario dott.ssa Annamaria Cicala, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2867/13 , accogliere la domanda attorea così come proposta in I° grado , con vittoria di spese e compensi del doppio grado oltre accessori , relativi ad entrambi i gradi di giudizio, rimborso delle spese CTU anticipate” .
A sostegno, l'appellante ha articolato due motivi di appello così rubricati:
2.1. “Violazione, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.” denunciando erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. e contestando gli stessi richiami giurisprudenziali operati dal tribunale, che finivano per aggravare, secondo l'appellante, l'onere probatorio posto a carico del danneggiato.
2.2. “Violazione artt. 116 cpc e 232 cpc per erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche alla luce del riparto dell'onere probatorio e dalla mancata Pag. 7 a 25 comparizione a rendere l'interrogatorio formale” dolendosi dell'erronea valutazione delle prove testimoniali e della stessa c.t.u., imputando, altresì, al giudicante di non avere tratto alcuna conseguenza dalla mancata comparizione del convenuto e del chiamato in causa in sede di interrogatorio formale, con conseguente violazione dell'art. 232 c.p.c.
2.3. Si sono costituiti gli appellati , e Controparte_1 CP_2 [...]
, nella qualità di eredi di , eccependo, preliminarmente, CP_3 Persona_1
l'inammissibilità dell'appello e dei nuovi documenti prodotti da in Parte_1
secondo grado (verbale VV.FF.) e, nel merito, l'infondatezza del gravame, reiterando, in ipotesi di accoglimento, la domanda di manleva articolata nei confronti dell'appellato condominio.
Gli eredi hanno, altresì, spiegato appello incidentale avverso la decisione di CP_2
compensazione delle spese di lite, nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta, insistendo per la riforma parziale della sentenza gravata, con condanna di al pagamento delle spese legali di primo grado. Parte_1
2.4. Si è costituito il alla via Mancini n. 17, Controparte_4 CP_6
reiterando ogni difesa e spiegando, a sua volta, appello incidentale avverso la decisione di compensazione delle spese di lite, nel rapporto tra convenuto e chiamato in causa, così insistendo per la parziale riforma della decisione con condanna degli eredi alle spese di primo grado. CP_2
§.
3. La Corte, all'udienza del 27.3.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando, anche alla luce dell'eccezione di parte appellata, che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa
Pag. 8 a 25 predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Sempre in via preliminare va dichiarata, anche in accoglimento dell'eccezione degli appellati eredi , l'inammissibilità, ex art. 354 terzo comma c.p.c., del CP_2
verbale dei Vigili del Fuoco, redatto in occasione dei fatti di causa e depositato dall'appellante solo in sede di gravame.
Richiamato, infatti, il principio secondo il quale "Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n.
83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. civ. n. 2764/2020) e rilevato che, nel caso di specie, il predetto documento non risulta versato agli atti di primo grado e che il mancato deposito del verbale, richiamato sia nell'atto di citazione che nel corso della prova testimoniale, è stato rilevato nella stessa sentenza impugnata;
preso atto, altresì che, in sede di gravame, l'appellante non ha né allegato né provato l'impossibilità della produzione del documento in primo grado, per causa a esso non imputabile, va quindi dichiarata l'inammissibilità del verbale dei Vigili del Fuoco, quale nuovo documento, agli atti del solo grado di appello.
Tanto considerato in via preliminare, è possibile affrontare l'esame del merito.
3.3. Appello principale. Pag. 9 a 25 Si premette che la vicenda rientra nell'alveo della responsabilità del custode, difatti con i due motivi di gravame l'appellante contesta l'errata interpretazione e applicazione dell'articolo 2051 c.c. da parte del giudice di primo grado, nonché
l'erronea valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, la Corte rileva che entrambe le censure appaiono fondate per la motivazione che segue.
3.4. Con il primo motivo di gravame denuncia l'erronea Parte_1
applicazione dell'art. 2051 c.c. e degli stessi richiami giurisprudenziali operati nella sentenza gravata, laddove il giudice di prime cure ritiene applicabile, al caso in esame, l'orientamento secondo il quale “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui (come nella specie) il danno che non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa…ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa cosa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità tale da far rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” così finendo con l'aggravare, secondo l'appellante, l'onere probatorio posto a carico del danneggiato.
rappresenta che, ai fini della sussistenza della responsabilità invocata, Parte_1
non rileva la colpa del danneggiato, il quale non avrebbe dovuto dimostrare, per provare il nesso causale, che lo stato dei luoghi presentava una “obiettiva situazione di pericolosità tale da far rendere molto probabile se non inevitabile il danno”. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe dovuto ritenere l'attore onerato della sola prova del rapporto di custodia (mai negato da controparte) e del rapporto eziologico tra evento e danno, entrambi provati con le prove orali e con la c.t.u. e, correlativamente, avrebbe dovuto ritenere responsabile il custode per non aver provato, per escludere la sua responsabilità, né la forza maggiore né il caso fortuito.
La doglianza è fondata. Pag. 10 a 25 Giova ricordare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, esclusivamente, nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali la natura della cosa in custodia o la circostanza che l'evento di danno fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Correttamente, quindi, ha denunciato l'errore in cui è incorso il Parte_1
Tribunale che, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria sul presupposto della carenza di prova del nesso causale, richiamando precedenti giurisprudenziali espressi in tema di insidie stradali e in riferimento al comportamento del danneggiato che entri in interazione con la cosa, così da valutare l'eventuale grado di incidenza causale del suo comportamento sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Tali riferimenti, nel caso di specie, risultano inconferenti, trattandosi di infiltrazioni a un appartamento posto in edificio in condominio, con conseguente necessità di verificare il nesso eziologico tra la cosa in custodia (terrazzo posto all'ultimo piano dell'edificio) e le infiltrazioni dannose, senza necessità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti. Pag. 11 a 25 Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono, come detto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, secondo la previsione testuale della citata norma, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali); il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode
(proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n.
2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova
(liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il “caso fortuito” è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Sul piano strutturale, va precisato che il “caso fortuito” in senso stretto integra un fatto giuridico (fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.).
“Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai Pag. 12 a 25 sensi dell'art.1227, primo comma, cod. civ., trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo”
(Cass.23/05/2023, n. 14228).
Aldilà di tali differenze, tanto il fatto giuridico, integrante il “caso fortuito” in senso stretto, quanto l'atto giuridico, integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale.
Su tali premesse, non può condividersi la motivazione di rigetto del giudice di prime cure nella parte in cui, ai fini della verificazione del nesso di causalità, ritiene che esso possa essere affermato “non solo quando il secondo (il danno) sia conseguenza certa della prima (obiettiva situazione di pericolosità), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile”.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode, per infiltrazioni a un appartamento provenienti dal terrazzo posto all'ultimo piano di un edificio in condominio, l'accertamento della responsabilità, da parte del giudice di merito, deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo conto dell'esclusivo onere a carico del danneggiato di dimostrare, sul piano oggettivo, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, senza alcun riferimento alla condotta delle vittima, gravando, all'inverso, a carico del preteso responsabile l'onere della prova liberatoria.
Per tali ragioni il primo motivo di gravame si ritiene fondato.
3.5. Premesse tali coordinate ermeneutiche, il secondo motivo di gravame è di piana soluzione.
Con esso l'appellante lamenta “violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche alla luce del riparto dell'onere probatorio e dalla mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale” dolendosi dell'erronea valutazione delle prove testimoniali e della stessa c.t.u. che Pag. 13 a 25 avrebbe determinato, secondo la prospettazione dell'appellante, un'inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico dell'attore la prova di fatti di cui era onerato il convenuto e giungendo, altresì, con l'imputare al danneggiato gli stessi rischi derivanti dai dubbi eventualmente rinvenibili nella ricostruzione dei fatti.
L'appellante, inoltre, contesta la sentenza nella parte in cui omette di trarre le dovute valutazioni dalla mancata comparizione del convenuto e del chiamato in causa in sede di interrogatorio formale, con conseguente pretesa violazione dell'art. 232 c.p.c.
La censura è condivisibile.
Non erra infatti l'appellante nel denunciare che il giudice di prime cure, non abbia adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, suscettibili per converso di suffragare, in modo tranquillizzante, la ricorrenza del rapporto di derivazione eziologica, che non può in alcun modo ritenersi interrotto, nel caso di specie, dal caso fortuito.
In sede di riesame occorre necessariamente partire dalla ricostruzione dei luoghi di causa, descritti con l'atto di citazione, precisati da parte convenuta e non contestati.
Emerge, quindi, che parte attrice, proprietaria dell'appartamento posto al quarto piano, lamenta infiltrazioni provenienti dalla terrazza posta al settimo piano, di proprietà di parte convenuta, al quale si accede tramite il vano scale, antistante l'appartamento del medesimo convenuto e che, oltre a consentire l'accesso all'appartamento posto all'ultimo piano, svolge anche la funzione di copertura di una porzione del fabbricato condominiale.
In particolare, il terrazzo di proprietà , oltre a raccogliere le proprie acque CP_2
meteoriche, raccoglie anche quelle del lastrico di copertura condominiale, posto ad un livello superiore. Queste acque vengono convogliate in due tubi in pvc, di circa 80 mm di diametro e scaricate direttamente sul terrazzo di proprietà . CP_2
Per l'effetto, il terrazzo di proprietà smaltisce le acque piovane proprie e CP_2
Pag. 14 a 25 parte di quelle condominiali, attraverso due canali discendenti i cui imbocchi sono protetti da griglie metalliche.
Nell'ambito di tale delineato stato dei luoghi, confermato dai rilievi peritali, le infiltrazioni meteoriche lamentate nell'atto di citazione hanno trovato conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, nelle deposizioni rese dai testimoni oculari escussi e nei rilievi fotografici che riportano il luogo di causa.
La teste (escussa all'udienza del 12.1.2015), moglie di , Testimone_1 Parte_1
ha dichiarato “preciso che dal settimo piano scendeva moltissima acqua a cascata in concomitanza delle scale, acqua che allegava sia il ballatoio del quarto, del quinto, e del terzo piano e salire fino al settimo, e l'acqua entrava anche nell'appartamento di proprietà di mio marito ..non so chi li chiamò ma intervennero
i vigili del fuoco che salirono al settimo piano e constatarono che nel terrazzo trovarono molta acqua che non riusciva a scendere per l'intasamento del pozzetto di scarico”. Sulla circostanza dell'invasione di acqua, proveniente dal terrazzo, nell'appartamento attoreo, la teste ha riferito “ricordo che l'acqua era entrata nell'intera zona giorno e anche nel vano cucina per circa 2 o 3 cm. Impiegammo ore per asciugare”.
Le dichiarazioni rese dalla , moglie dell'attore, sulla cui attendibilità non vi Tes_1
sono ragioni di dubitare, sono state in ogni caso confermate dalla testimone
(escussa all'udienza del 16.11.2015) la quale ha dichiarato Testimone_2
“conosco i fatti di causa in quanto abito nel condominio….al quinto piano, figlia del proprietario dell'appartamento dove abito…ricordo che era l'inizio di settembre
2012 ed era mattina, stavo uscendo dal mio appartamento, mi trovavo nel disimpegno del mio appartamento e c'era dell'acqua che già entrata nel disimpegno stesso e stava iniziando a entrare nel vano cucina. Ricordo di aver aperto la porta e di aver visto l'acqua che era sul pianerottolo e scendeva da sopra. La quantità
d'acqua era notevole per cui sono salita sopra e mi sono resa conto che proveniva dal settimo piano e da sotto la porta dell'appartamento di proprietà CP_2
……ricordo che questo provocò il blocco dell'ascensore. Intervennero i pompieri”. Pag. 15 a 25 La teste ha altresì dichiarato “ricordo di aver visto l'avv. con la porta Parte_1
aperta che aveva acqua in casa e aveva come pavimento il parquet” precisando “di non essere entrata nell'appartamento di proprietà ma ricordo che i pompieri CP_2
stessi riferirono che dalla terrazza di proprietà c'erano rifiuti che avevano CP_2
intasato le bocchette di scolo dell'acqua piovana”.
E ancora, il testimone (escusso in data 24.5.2016), collaboratore Testimone_3
dell'amministratore di condominio, ha riferito “dalla porta che dall'ultimo piano del palazzo da accesso al terrazzo, scendeva acqua perché i pozzetti del terrazzo erano ostruiti da terriccio, vasi e suppellettili”.
Il contenuto di tali deposizioni appare dunque ampiamente idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'odierno appellante.
Meritevole di considerazione, al riguardo, è sia la circostanza della provenienza dell'acqua dalla terrazza posta al settimo piano sia la presenza di acqua nell'appartamento di proprietà attorea.
Va inoltre preso atto di quanto rappresentato dai rilievi fotografici, allegati sia alla produzione del , che evidenziano il pavimento/parquet della zona Parte_1
giorno dell'appartamento invasa d'acqua, sia da quelli allegati alla c.t.u. che riportano uno stato dei luoghi tutt'altro che curato e ben manutenuto e, in particolare, la terrazza di proprietà in evidente stato di abbandono, con i CP_2
pozzetti di scarico dell'acqua ostruiti da fogliame e rifiuti.
Né minor rilievo può essere riconosciuto all'intervento dei Vigili del Fuoco, richiamato in citazione e confermato dai testi escussi, la cui presenza conferma la gravità dell'evento dannoso, a ulteriore sostegno della domanda proposta.
Quanto alla c.t.u. svolta in primo grado, la Corte ritiene di condividerla solo parzialmente, nei limiti in cui il perito ha fornito delle conclusioni compiute, scevre da dubbi e sorrette da riscontri effettivi.
E infatti, il consulente ha fornito un effettivo supporto tecnico, utile alla decisione, solo in termini di accertamento e quantificazione dei danni riportati da Parte_1
che, anche in considerazione della mancata riparazione dello stato dei luoghi e Pag. 16 a 25 sulla base di preventivi di terzi, autonomamente acquisiti dal perito d'ufficio, sono stati quantificati in misura ridotta rispetto alla domanda ovvero pari a € 9.000,00.
Quanto invece alla verifica del nesso causale, come richiesto dal Tribunale, la
Corte deve necessariamente prescindere dall'accertamento tecnico, così discostandosi dalla decisione di primo grado, sull'evidente rilievo che il perito, ben lungi dal fornire una soluzione certa, ha sviluppato delle mere ipotesi, peraltro contraddittorie.
Infatti, si legge nella perizia dapprima che “è tecnicamente sostenibile la tesi che la causa delle infiltrazioni sia da ricondurre ad una cattiva manutenzione del sistema di scolo delle acque meteoriche che si riversano sul terrazzo di copertura del 7° piano. Infatti, stante il sistema di deflusso delle acque meteoriche effettivamente presente sul terrazzo di copertura del 7° piano, lo scrivente ritiene che laddove si fosse effettuata una normale e corretta manutenzione del predetto sistema di deflusso alcuna infiltrazione meteorica si sarebbe verificata” e successivamente che “che nel caso di infiltrazioni di acqua provenienti esclusivamente al di sotto della porta di accesso al terrazzo lo scrivente, tenuto conto della forza che l'acqua può avere nella predetta fattispecie, ritiene tecnicamente difficile sostenere che le stesse acque di infiltrazioni possano "scendere tra le rampe di scale per giungere dal 7° al
4° piano" mentre è più verosimile la circostanza che le acque di infiltrazioni si riversino nel vuoto presente tra le rampe scale”.
Rilevata la contraddittorietà del ragionamento, sviluppato per mere ipotesi e senza alcun riscontro di carattere pratico, la Corte non può che condividere la consulenza nei soli limiti in cui essa offre un supporto tecnico certo, dovendo in tema di verifica del nesso causale, utilizzare il materiale istruttorio comunque acquisito agli di primo grado.
Pertanto, all'esito del riesame e difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte ritiene che parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi, dimostrando la presenza di acqua nel proprio appartamento, la sua provenienza dalla terrazza di proprietà e i danni subiti. CP_2 Pag. 17 a 25 All'inverso, parte convenuta non ha fornito nessuna prova liberatoria, di caso fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità.
Il convenuto, infatti, non ha provato né la dichiarata corretta manutenzione della terrazza di propria pertinenza, né che l'evento fosse addebitabile a evento imprevedibile e inevitabile, rilevato che, sia pur in presenza di pioggia di forte intensità, come prospettato da , la corretta manutenzione del terrazzo e, in CP_2
particolare, dei pozzetti di scarico, avrebbe consentito il regolare deflusso dell'acqua piovana nelle pluviali.
La pluralità di tali elementi induce, quindi, questa Corte distrettuale a ritenere, all'esito di una valutazione complessiva del materiale istruttorio, sufficientemente assolto l'onere probatorio incombente su chi agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c., così affermando la responsabilità degli appellati eredi , CP_2
quali proprietari della terrazza posta all'ultimo piano del fabbricato nella causazione dei danni oggetto di causa. CP_7
3.6. Per i medesimi fatti di causa, accertato che la terrazza di proprietà CP_2
svolge anche la funzione di copertura di una porzione del fabbricato CP_7
e che, oltre a raccogliere le proprie acque meteoriche, raccoglie anche quelle del lastrico di copertura posto ad un livello superiore, che scaricano CP_7
direttamente sul terrazzo di proprietà , va altresì riconosciuta la CP_2
responsabilità del , chiamato in causa da parte convenuta. CP_6
Giova sul punto richiamare il pacifico insegnamento della Suprema Corte, per lastrico solare (cui è assimilata la terrazza a livello) deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura delle sottostanti unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione;
il criterio di ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c., riguarda, perciò, non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione del manto
Pag. 18 a 25 impermeabilizzato sottostante, ma, altresì, quelle relative al rivestimento esterno
(Cass. 27942/2013; Cass. 11449/1992).
Si è, in proposito, chiarito che la previsione legislativa del concorso tra e condomino che abbia l'uso esclusivo del lastrico solare di cui all'art. CP_6
1126 c.c., trova la propria giustificazione nella diversità di utilizzazione della cosa comune e, quindi, nella esigenza che chi sia legittimato a fare un uso esclusivo della cosa comune concorra in misura maggiore - predeterminata in un terzo - alle spese per le riparazioni o le ricostruzioni del lastrico, restando gli altri due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. In particolare, questi ultimi concorrono in relazione all'utilitas connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione alla quale il lastrico solare principalmente adempie a vantaggio di tutti i condomini. Ne consegue che a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare sono soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra il proprietario esclusivo del lastrico solare e i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c. (Cass.
2726/2002).
Tale consolidato principio è rimasto inalterato anche a seguito dell'ordinanza a
Sezioni Unite n. 9449/2016 che, proprio in tema imputazione del danno causato a terzi dall'omessa manutenzione del lastrico solare di proprietà e/o uso esclusivo, ha evidenziato la specificità della condizione, in tal caso, del lastrico solare, che “seppur oggetto di un diritto esclusivo in capo ad un singolo condomino, conserva la sua funzione di copertura dei piani sottostanti, con vantaggio per tutti
Pag. 19 a 25 gli altri condomini e correlativo obbligo di costoro di provvedere alla sua conservazione e manutenzione” (Cass. SS.UU. n. 9449/2016).
È vero che nella pronuncia in esame la Suprema Corte distingue tra la superficie, che costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto, e la parte strutturale sottostante, che costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso. Ma tale distinguo, lungi dall'escludere che la pavimentazione concorra alla funzione di copertura assolta dal lastrico/terrazza, si inserisce nell'economia propria del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite per individuare i fattori di responsabilità, di regola concorrente, tra il proprietario esclusivo e l'ente di gestione.
La Suprema Corte, infatti, investita in quella sede della risoluzione del contrasto interpretativo afferente il caso di specie (inquadramento della responsabilità verso terzi per infiltrazioni promananti dal lastrico solare di proprietà esclusiva) ha ritenuto necessario “sezionare” gli elementi di cui si compone detta parte dell'edificio, non già per escluderne l''unitaria destinazione funzionale alla protezione degli immobili sottostanti, bensì per giustificare un autonomo criterio di imputazione del danno conseguente all'omessa manutenzione, rinvenuto, per il proprietario esclusivo, nel rapporto di custodia con la parte superficiale che, essendo “apparente”, rientra nel diretto ed immediato potere di governo della cosa da parte del proprietario medesimo e, per il , nell'obbligo di CP_6
adottare i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c.
La bontà di detta ricostruzione è avvalorata dal rilievo che, come ribadito dalla
Suprema Corte anche a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato,
“le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi del lastrico o della terrazza a livello funzionali alla copertura dell'edificio restano riservate all'assemblea, senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo spettante a taluni condomini, i quali soltanto, in quanto fruitori delle relative utilità, debbono sostenere le spese di Pag. 20 a 25 riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti
(ringhiere e simili ripari) che servono non già alla copertura dell'edificio ma a soddisfare altre utilità del lastrico di uso esclusivo” (Cass. 19779/2017).
In applicazione di tali principi e attesa la carenza di prova contraria della specifica imputabilità soggettiva dell'evento oggetto di causa, la responsabilità per i fatti di causa va posta a carico degli appellati eredi , quali proprietari della terrazza CP_2
posta all'ultimo piano e custodi del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., e a carico dell'appellato , in forza degli obblighi inerenti sia l'adozione dei CP_6
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., sia sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, risolvendo il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese per un terzo a carico del proprietario esclusivo del lastrico (o terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . CP_6
3.7. Si deve, altresì, tener conto della chiamata in causa articolata dal convenuto nei confronti del condominio, preteso unico responsabile dei fatti di causa CP_2
e, come tale, tenuto a manlevare parte convenuta dagli effetti pregiudizievoli derivanti dal giudizio.
Orbene, rilevato che dagli atti di causa non emerge che l'attore abbia esteso la domanda principale nei confronti del terzo;
tenuto conto, tuttavia, che, nel caso di specie, non ricorre autonomia dei due rapporti giuridici confluiti nel processo, si richiama il principio, cui questa Corte ritiene di aderire, secondo il quale “nel caso in cui il convenuto in azione risarcitoria chiami in giudizio un terzo, indicandolo come unico responsabile tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di questi si estende automaticamente al terzo senza bisogno di apposita istanza poichè il giudizio verte sulla individuazione del vero e unico responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico” (Cass. civ.
7273/2003; Cass. civ. n. 11855/98; Cass. civ. 3474/99; Cass. civ. n. 1898/84). Pag. 21 a 25 Pertanto, si riconosce la responsabilità di entrambe le parti appellate in ordine alla verificazione dei fatti di causa, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore di , da ripartirsi, ex art. 1126 c.c., per Parte_1
un terzo a carico degli eredi e per i due terzi a carico del . CP_2 CP_6
3.8. In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale, la Corte, come già detto, condivide sul punto la valutazione eseguita dal c.t.u. incaricato in primo grado, che sulla base dei rilievi eseguiti, accertato lo stato dei luoghi rimasto inalterato, per non essere stato riparato, e tenuto conto dei preventivi offerti da soggetti terzi a iniziativa dello stesso c.t.u., ha quantificato i danni realizzati nell'appartamento dell'appellante in misura di € 9.000,00. Tale importo dovrà essere risarcito dagli appellati eredi in misura di un terzo e per i restanti due terzi dall'appellato CP_2
. CP_6
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema
Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente
Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (13.9.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Pag. 22 a 25
3.9. Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale non emergendo alcuna prova sul punto, anche in relazione alla pretesa riduzione del godimento dell'immobile.
Premesso che “Fuori dei casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass. Civ.
SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) giova rammentare il monolitico orientamento di Legittimità che riconosce il fondamento della lesione al godimento della propria abitazione nell'art. 42, comma 2, Cost. il quale “tutela la proprietà e detta i limiti per la compressione del relativo diritto…In tale contesto,
l'assenza di un pregiudizio all'integrità psico-fisica (danno biologico) non osta al risarcimento del danno non patrimoniale, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza”(Cass.
Civ., SS.UU., 01 febbraio 2017, n. 2611). In carenza di ogni allegazione e prova sul punto, si ritiene infondata ogni ulteriore doglianza.
§.
4. Appelli incidentali.
L'accoglimento dell'appello principale con condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni subiti dal , determina il conseguenziale Parte_1
assorbimento degli appelli incidentali entrambi proposti per il riconoscimento delle spese processuali, compensate in primo grado, nel rapporto attore- convenuto e convenuto-chiamato in causa.
§.
5. Quanto alle spese processuali, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma
Pag. 23 a 25 in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Pertanto, l'accoglimento dell'appello determina la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali che, per le medesime ragioni che hanno determinato i termini dell'accoglimento del gravame, vengono poste nella misura di un terzo a carico degli eredi e per i restanti due terzi a carico del CP_2
. CP_6
Esse vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita all'attore a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, mentre le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di entrambe esse soccombenti in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2040/2019 Parte_1
del 06.11.2019, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
, e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
, e il alla Persona_1 Controparte_8 Controparte_6
, in persona del suo amministratore p.t., rispettivamente nella misura un
[...]
terzo e due terzi, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di
[...]
, pari a € 9.000,00, somma liquidata all'attualità, oltre interessi annui Parte_1
computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (13.9.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data, divenuto il debito di
Pag. 24 a 25 valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna i predetti appellati, sempre nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di
, costituito anche quale procuratore di sé stesso, che si Parte_1
liquidano, per il primo grado, in € 5.283,00, di cui € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 6.191,00, di cui € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) pone definitivamente le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti appellate in egual misura.
Così deciso in Napoli il 17.07.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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