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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 346/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 10.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Bonistalli, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto, Via Calatafimi n.72, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento dell'avviso di addebito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 21.2.2024, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 387 2023 00010831 29 000 notificato il 16.01.2024 in quanto sussiste un precedente giudicato tra le parti rappresentato dalla sentenza n. 45/2021 resa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 17.2.2021 passata in giudicato per mancata impugnazione che impedisce il riesame sau quanto accertato e risolto, sia in quanto difettano i presupposti legittimanti l'emissione dell'avviso per i motivi meglio esplicitati in premessa.
In via gradata subordinata e condizionata, nella non creduta ipotesi che sia messo in discussione il giudicato che si è formato tra le parti, accertato che la nel periodo contestato nell'avviso Parte_2 di addebito ha svolto l'attività industriale come meglio descritta in premessa ed accertato, che risulta ha versato per lo stesso periodo 1/2017-7/2022 l'importo di €127.052,16 a titolo contributivo alla gestione separata per il settore industriale, voglia procedere all'annullamento dell'avviso di addebito sia in quanto difettano i presupposti legittimanti l'emissione sia in quanto la somma CP_ reclamata dallo costituisce doppia imposizione in violazione dell'art. 163 TUIR. Con vittoria di spese e compensi del giudizio nel caso di resistenza”.
2. Con memoria depositata in data 1.4.2025 si è costituita la parte resistente, chiedendo di dichiararsi la cessata materia del contendere del presente giudizio, poiché l'ente riesaminata la posizione contributiva aveva disposto un provvedimento di annullamento e sgravio di tutti gli importi di cui all'avviso d'addebito impugnato.
3. Alla luce di tale atto emesso dall'Ente resistente e della comune richiesta delle parti formulata con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Tale pronuncia, unitamente al comportamento adottato dalla parte resistente che ha provveduto all'annullamento giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.348,50
(1/2 di euro 2.697,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 346/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 10.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Bonistalli, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto, Via Calatafimi n.72, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento dell'avviso di addebito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 21.2.2024, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 387 2023 00010831 29 000 notificato il 16.01.2024 in quanto sussiste un precedente giudicato tra le parti rappresentato dalla sentenza n. 45/2021 resa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 17.2.2021 passata in giudicato per mancata impugnazione che impedisce il riesame sau quanto accertato e risolto, sia in quanto difettano i presupposti legittimanti l'emissione dell'avviso per i motivi meglio esplicitati in premessa.
In via gradata subordinata e condizionata, nella non creduta ipotesi che sia messo in discussione il giudicato che si è formato tra le parti, accertato che la nel periodo contestato nell'avviso Parte_2 di addebito ha svolto l'attività industriale come meglio descritta in premessa ed accertato, che risulta ha versato per lo stesso periodo 1/2017-7/2022 l'importo di €127.052,16 a titolo contributivo alla gestione separata per il settore industriale, voglia procedere all'annullamento dell'avviso di addebito sia in quanto difettano i presupposti legittimanti l'emissione sia in quanto la somma CP_ reclamata dallo costituisce doppia imposizione in violazione dell'art. 163 TUIR. Con vittoria di spese e compensi del giudizio nel caso di resistenza”.
2. Con memoria depositata in data 1.4.2025 si è costituita la parte resistente, chiedendo di dichiararsi la cessata materia del contendere del presente giudizio, poiché l'ente riesaminata la posizione contributiva aveva disposto un provvedimento di annullamento e sgravio di tutti gli importi di cui all'avviso d'addebito impugnato.
3. Alla luce di tale atto emesso dall'Ente resistente e della comune richiesta delle parti formulata con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Tale pronuncia, unitamente al comportamento adottato dalla parte resistente che ha provveduto all'annullamento giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 1.348,50
(1/2 di euro 2.697,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli