TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 755/2024 R.G. ; promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
(c.f. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Parte_3 P.IVA_1
Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata in Alessandria, alla
Via Migliara n. 18 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Malvicini, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLATA-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la Parte Appellante come da note scritte del 14 marzo 2025 chiedendo l'accoglimento dell'atto introduttivo (conclusioni nell'atto di appello: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la
1 compensazione: − condannare la parte appellata alla refusione delle spese, CP_2
diritti ed onorari del precedente grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. In via istruttoria: − si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co.,
c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”)
Per la Parte Appellata come da note scritte di pc del 13.3.2025 così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 105/2024, emessa dal Giudice di Pace di Alessandria in data 15/04/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv.
Alessandro Limatola per fattane anticipazione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio, avanti il Giudice di Pace di Alessandria, la al fine Parte_3 di fare accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato di € 244,34, relativo alle fatture di cui in motivazione.
L'attore chiedeva, altresì, la condanna della società convenuta alle spese di lite e al compenso professionale per l'assistenza alla fase di conciliazione.
Si costituiva la he contestava le domande avversarie e che chiedeva Parte_3
nel merito il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, seppure per un importo inferiore a quello originariamente domandato (dichiarava sussistente ed ancora dovuto da parte attrice in favore di parte convenuta il solo importo di € 93,48 oltre ad IVA) e compensava le spese di lite – comprensive di quelle stragiudiziali.
Parte appellante, con atto di citazione datato 16.3.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado di cui sopra, contestando esclusivamente la statuizione in ordine alla integrale compensazione delle spese legali e ha quindi chiesto, in parziale riforma
2 della sentenza impugnata, la condanna di parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, con distrazione disgiunta a favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'insussistenza di una Parte_3 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ex art. 348 bis C.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di requisiti richiesti dall'art. 342 C.p.c., nonché nel merito contestando la ricostruzione in punto spese e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, anche successivamente all'accoglimento di istanza di rimessione in termini per il deposito delle note conclusive ex art 189 cpc, veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta a tale fine fissata del 13 maggio 2025.
*****
L'appello, da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art 342 cpc, risultando nel complesso completo dei requisiti richiesti dalla stessa norma, è altresì fondato nel merito e va accolto per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante ha in sostanza censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di liti e stragiudiziali per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.p.c..
Il Giudice di Pace, nella parte motiva della sentenza, affermava infatti che “In ordine alle spese di lite e stragiudiziali (tenendo conto, con particolare riferimento a queste ultime, che l'attore ha promosso il presente giudizio senza dare corso al preliminare tentativo di conciliazione), la reciproca soccombenza, impone la loro integrale compensazione”.
Ebbene l'unico motivo di appello risulta fondato e ciò in quanto secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione citate dalla stessa appellante: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
3 Ebbene, nel caso di specie la parte attrice (odierna appellante) nel giudizio di primo grado, ha proposto un'unica domanda articolata in un unico capo, domanda che è stata accolta in misura inferiore rispetto a quanto originariamente domandato.
L'accoglimento per un importo inferiore dell'unica domanda articolata in un unico capo da parte attrice non può giustificare la compensazione né totale né parziale delle spese di lite se non sussistano altresì i presupposti ex art 92 co. 2 cpc (assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni). Nel caso di specie non risultano sussistere tali presupposti. Né si ritiene che il fatto che parte attrice non abbia preliminarmente introdotto il tentativo di conciliazione sia ragione idonea al fine della compensazione delle spese di lite, anche considerato oltretutto che una volta introdotta nelle more del giudizio di primo grado tale procedura di conciliazione la parte convenuta non ha neanche aderito alla stessa (confronta verbale di mancata adesione alla procedura ADR –
Conciliazione secondo regolamento AGCOM prodotto in primo grado).
Ne consegue, pertanto, come le spese di lite di primo grado, comprese le spese della fase di conciliazione, in parziale riforma della sentenza del GdP, vadano poste, in base al principio di soccombenza a carico di parte convenuta, da liquidarsi come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tabella I, tenuto conto del valore della domanda accolta (scaglione fino a € 1.100), compensi minimi per tutte le fasi (anche di conciliazione) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività processuale in concreto resasi necessaria e quanto alla fase di conciliazione
(ultima tabella civile) tenuto altresì conto esclusivamente della fase di attivazione non essendo la stessa proseguita in mancanza di adesione della convenuta.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in base al principio di soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte appellata, liquidate come in dispositivo, in base al
D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, tabella II, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 1.100), compensi minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
4 1) Accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Alessandria n. 105/2024 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata
Sentenza, così provvede:
1. -Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare in favore dei difensori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, le spese processuali del giudizio di primo grado, comprese quelle della fase di conciliazione, liquidate in € 43,00 per esborsi, in € 205,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare in favore dei difensori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in € 91,50 per esborsi, in € 232,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, in data 24/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Margherita Pastorino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 755/2024 R.G. ; promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Foggia alla Via Giulio De Petra n. 1, presso e nello Studio Legale , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
(c.f. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Parte_3 P.IVA_1
Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e CP_1
difesa dall'Avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata in Alessandria, alla
Via Migliara n. 18 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Malvicini, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLATA-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la Parte Appellante come da note scritte del 14 marzo 2025 chiedendo l'accoglimento dell'atto introduttivo (conclusioni nell'atto di appello: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese che ne ha statuito la
1 compensazione: − condannare la parte appellata alla refusione delle spese, CP_2
diritti ed onorari del precedente grado di giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. In via istruttoria: − si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co.,
c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.”)
Per la Parte Appellata come da note scritte di pc del 13.3.2025 così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 105/2024, emessa dal Giudice di Pace di Alessandria in data 15/04/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv.
Alessandro Limatola per fattane anticipazione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio, avanti il Giudice di Pace di Alessandria, la al fine Parte_3 di fare accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato di € 244,34, relativo alle fatture di cui in motivazione.
L'attore chiedeva, altresì, la condanna della società convenuta alle spese di lite e al compenso professionale per l'assistenza alla fase di conciliazione.
Si costituiva la he contestava le domande avversarie e che chiedeva Parte_3
nel merito il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, seppure per un importo inferiore a quello originariamente domandato (dichiarava sussistente ed ancora dovuto da parte attrice in favore di parte convenuta il solo importo di € 93,48 oltre ad IVA) e compensava le spese di lite – comprensive di quelle stragiudiziali.
Parte appellante, con atto di citazione datato 16.3.2024, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado di cui sopra, contestando esclusivamente la statuizione in ordine alla integrale compensazione delle spese legali e ha quindi chiesto, in parziale riforma
2 della sentenza impugnata, la condanna di parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, con distrazione disgiunta a favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'insussistenza di una Parte_3 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello ex art. 348 bis C.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di requisiti richiesti dall'art. 342 C.p.c., nonché nel merito contestando la ricostruzione in punto spese e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, anche successivamente all'accoglimento di istanza di rimessione in termini per il deposito delle note conclusive ex art 189 cpc, veniva rimessa in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta a tale fine fissata del 13 maggio 2025.
*****
L'appello, da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art 342 cpc, risultando nel complesso completo dei requisiti richiesti dalla stessa norma, è altresì fondato nel merito e va accolto per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante ha in sostanza censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di liti e stragiudiziali per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.p.c..
Il Giudice di Pace, nella parte motiva della sentenza, affermava infatti che “In ordine alle spese di lite e stragiudiziali (tenendo conto, con particolare riferimento a queste ultime, che l'attore ha promosso il presente giudizio senza dare corso al preliminare tentativo di conciliazione), la reciproca soccombenza, impone la loro integrale compensazione”.
Ebbene l'unico motivo di appello risulta fondato e ciò in quanto secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione citate dalla stessa appellante: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
3 Ebbene, nel caso di specie la parte attrice (odierna appellante) nel giudizio di primo grado, ha proposto un'unica domanda articolata in un unico capo, domanda che è stata accolta in misura inferiore rispetto a quanto originariamente domandato.
L'accoglimento per un importo inferiore dell'unica domanda articolata in un unico capo da parte attrice non può giustificare la compensazione né totale né parziale delle spese di lite se non sussistano altresì i presupposti ex art 92 co. 2 cpc (assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni). Nel caso di specie non risultano sussistere tali presupposti. Né si ritiene che il fatto che parte attrice non abbia preliminarmente introdotto il tentativo di conciliazione sia ragione idonea al fine della compensazione delle spese di lite, anche considerato oltretutto che una volta introdotta nelle more del giudizio di primo grado tale procedura di conciliazione la parte convenuta non ha neanche aderito alla stessa (confronta verbale di mancata adesione alla procedura ADR –
Conciliazione secondo regolamento AGCOM prodotto in primo grado).
Ne consegue, pertanto, come le spese di lite di primo grado, comprese le spese della fase di conciliazione, in parziale riforma della sentenza del GdP, vadano poste, in base al principio di soccombenza a carico di parte convenuta, da liquidarsi come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tabella I, tenuto conto del valore della domanda accolta (scaglione fino a € 1.100), compensi minimi per tutte le fasi (anche di conciliazione) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e l'attività processuale in concreto resasi necessaria e quanto alla fase di conciliazione
(ultima tabella civile) tenuto altresì conto esclusivamente della fase di attivazione non essendo la stessa proseguita in mancanza di adesione della convenuta.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in base al principio di soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte appellata, liquidate come in dispositivo, in base al
D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, tabella II, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino a € 1.100), compensi minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
4 1) Accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Alessandria n. 105/2024 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata
Sentenza, così provvede:
1. -Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare in favore dei difensori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, le spese processuali del giudizio di primo grado, comprese quelle della fase di conciliazione, liquidate in € 43,00 per esborsi, in € 205,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare in favore dei difensori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in € 91,50 per esborsi, in € 232,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, in data 24/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Margherita Pastorino
5