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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Lidia Greco Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1654/2024 R.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 28/10/1991 (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. VITALE LUCIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 27/01/1993, (C.F.: ), rappr. e Parte_2 C.F._2
dif. dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 10/04/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lgs. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 la pronuncia della scioglimento del matrimonio celebrato in Riposto il 18/09/2014 e dal quale erano nati i figli e , rispettivamente, nel 2015 e nel 2016 Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 19.07.20223 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
Acquista documentazione relativa ai provvedimenti de responsabilitate del Tribunale per i
Minorenni di Catania, entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4
1.coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Non è posto alcun obbligo di contributo economico al mantenimento per loro medesimi;
3. I coniugi, nell'interesse della prole, si obbligano reciprocamente a comunicare i propri cambiamenti di indirizzo e di utenza telefonica;
4. I coniugi prestano reciproco assenso, altresì, circa il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, al cui scopo il presente atto farà fede di nulla osta;
5. Per quanto riguarda l'affido dei figli minori e l'eventuale programma di visite, si attende esito del procedimento pendente davanti al Tribunale dei minori considerato che gli stessi sono stati affidati al SS e collocati presso i nonni paterni con i quali convivono insieme al padre e al momento si aspetta valutazione a cura dell' ell'Asp di Catania per verificare se vi siano le condizioni per una ripresa dei rapporti fra gli stessi e la madre (Giusta Decreto del Tribunale dei minori di Catania del 15.2.2023 depositato in cancelleria in data 21.2.2023
e relativo al proc. N. 5282020 V.G.).
Alla luce del provvedimento de responsabilitate adottato dal Tribunale per i minorenni di
Catania il 6/11/2024 con cui in limitazione della responsabilità parentale di entrambi i genitori, i minori e sono stati affidati ai nonni paterni e Per_1 Controparte_1
, i detti accordi integrati quanto all'affidamento con le previsioni di cui al Persona_3
citato decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania, vanno confermati apparendo conformi all'interesse dei minori.
Non contrasta con l'interesse dei minori la mancata previsione di una clausola sul mantenimento, posto che dello stesso allo stato si occupano gli ascendenti citati nel decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania, soggetti estranei al presente giudizio (che, se del caso, faranno valere aliunde eventuali pretese nei confronti degli obbligati principali).
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riposto il 18/09/2014 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Parte_2
Comune di Riposto dell'anno 2014 al n. 10 della parte 1 serie -.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento della prole minore ed al contributo di mantenimento della stessa facendo proprie le determinazioni del tribunale per i minorenni di Catania giusta decreto 6/11/2024.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
29/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Lidia Greco Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1654/2024 R.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 28/10/1991 (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. VITALE LUCIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 27/01/1993, (C.F.: ), rappr. e Parte_2 C.F._2
dif. dall'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 10/04/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lgs. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 la pronuncia della scioglimento del matrimonio celebrato in Riposto il 18/09/2014 e dal quale erano nati i figli e , rispettivamente, nel 2015 e nel 2016 Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale del 19.07.20223 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
Acquista documentazione relativa ai provvedimenti de responsabilitate del Tribunale per i
Minorenni di Catania, entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4
1.coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Non è posto alcun obbligo di contributo economico al mantenimento per loro medesimi;
3. I coniugi, nell'interesse della prole, si obbligano reciprocamente a comunicare i propri cambiamenti di indirizzo e di utenza telefonica;
4. I coniugi prestano reciproco assenso, altresì, circa il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, al cui scopo il presente atto farà fede di nulla osta;
5. Per quanto riguarda l'affido dei figli minori e l'eventuale programma di visite, si attende esito del procedimento pendente davanti al Tribunale dei minori considerato che gli stessi sono stati affidati al SS e collocati presso i nonni paterni con i quali convivono insieme al padre e al momento si aspetta valutazione a cura dell' ell'Asp di Catania per verificare se vi siano le condizioni per una ripresa dei rapporti fra gli stessi e la madre (Giusta Decreto del Tribunale dei minori di Catania del 15.2.2023 depositato in cancelleria in data 21.2.2023
e relativo al proc. N. 5282020 V.G.).
Alla luce del provvedimento de responsabilitate adottato dal Tribunale per i minorenni di
Catania il 6/11/2024 con cui in limitazione della responsabilità parentale di entrambi i genitori, i minori e sono stati affidati ai nonni paterni e Per_1 Controparte_1
, i detti accordi integrati quanto all'affidamento con le previsioni di cui al Persona_3
citato decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania, vanno confermati apparendo conformi all'interesse dei minori.
Non contrasta con l'interesse dei minori la mancata previsione di una clausola sul mantenimento, posto che dello stesso allo stato si occupano gli ascendenti citati nel decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania, soggetti estranei al presente giudizio (che, se del caso, faranno valere aliunde eventuali pretese nei confronti degli obbligati principali).
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riposto il 18/09/2014 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Parte_2
Comune di Riposto dell'anno 2014 al n. 10 della parte 1 serie -.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento della prole minore ed al contributo di mantenimento della stessa facendo proprie le determinazioni del tribunale per i minorenni di Catania giusta decreto 6/11/2024.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
29/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
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