Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2025, proposto da
ER NA e OR IS, rappresentati e difesi da se medesimi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’ottemperanza:
della sentenza definitiva emessa dal T.A.R. Sardegna, n. 619/2025, pubblicata l’11 luglio 2025 e notificata il medesimo giorno all’amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IL IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Gli avvocati ER NA e OR IS agiscono per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 619/2025 dell’11 luglio 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del merito è stato condannato, per quanto rileva in questa sede, “ al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario ”.
Lamentano i ricorrenti che l’amministrazione non ha provveduto al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in loro favore e chiedono, con l’odierno ricorso:
a) la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 500,00 oltre accessori di legge, con rivalutazione ed interessi legali e moratori;
b) la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della sentenza;
c) la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito in giudizio con un atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ incontroverso che la sentenza in epigrafe indicata sia rimasta inattuata in relazione al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, odierni ricorrenti.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’amministrazione all’esecuzione del predetto giudicato e assegnando al Ministero dell’Istruzione e del merito il termine di sessanta giorni per il pagamento, a favore dei ricorrenti, della somma di Euro 500,00 oltre accessori di legge e interessi legali, decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Avverte l’Amministrazione dell’Istruzione e del merito che in caso di persistente inadempimento si provvederà senza indugio alla nomina di un commissario ad acta con addebito delle relative spese.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del merito di dare ottemperanza alla parte non eseguita della sentenza di questo Tribunale n. 619/2025, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
IL IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IT | TO RU |
IL SEGRETARIO