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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 699 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM ER Presidente
Dott. OL de IS Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 699/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n.r.g. 705/2023, promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Annarosa
Ammirati elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Via Lungonera Savoia, 76 Pt_1
APPELLANTE/APPELLATO
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Passoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
, Via Roma, 114 Pt_1
APPELLANTE/ APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...] ha proposto appello avverso Parte_2
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., n. 9410/2023, emessa dal Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, in data 03.10.2023, pubblicata il
03.11.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1877/2020, con la quale era accertata la responsabilità dell Parte_2
in ragione della lesione del diritto all'autodeterminazione della
[...] pagina 1 di 19 paziente, in relazione all'omessa acquisizione di valido Controparte_1 consenso informato circa intervento chirurgico di correzione di “frattura spiroide pluriframmentaria e scomposta del III diafisario prossimale dell'omero destro” del 02.08.2016 a cura dei sanitari preposti nonché della lesione del nervo radiale in occasione del medesimo intervento chirurgico di osteosintesi e per l'effetto liquidato il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente ed il danno non patrimoniale da invalidità transitoria e permanente, sub specie di danno iatrogeno differenziale, dalla medesima sofferto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo accertamento della lesione del diritto di autodeterminazione della paziente nonostante debba ritenersi provata l'acquisizione di valido consenso informato della paziente circa i rischi connessi all'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito in data
02.08.2016; dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico- legale svolta nel giudizio di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c., dell'omessa valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione alla lesione del nervo radiale Pt_2 sofferta dalla paziente, in occasione di intervento di Controparte_1 osteosintesi del 02.08.2016; dell'omessa qualificazione dell'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito in data 02.08.2016 come di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c. e della conseguente omessa limitazione della responsabilità dell alle sole ipotesi di colpa Pt_2 grave dei sanitari preposti;
dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale correlato alla lesione del nervo radiale, da valutarsi nella misura massima del 18% in ragione del parziale recupero della funzionalità del nervo radiale e dell'insussistenza di una paralisi totale e, non già, nella misura del 27% stimato dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P., altresì proponendo domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 23.02.2024 si è costituita mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, proponendo istanza di riunione del procedimento alla causa n.r.g. 705/2023 in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi e contestando integralmente le doglianze dell'appellante . Pt_2 pagina 2 di 19 3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Controparte_1 ha proposto appello avverso la medesima ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.,
n. 9410/2023, emessa dal Tribunale di Terni, dolendosi, con unico motivo d'impugnazione, dell'erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale, a partire dall'invalidità di 27 punti percentuali correlata alla sola lesione del nervo radiale, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che sarebbe comunque residuata alla paziente, anche in caso di omessa lesione iatrogena del nervo radiale, e, non già, debitamente, a partire dall'invalidità complessivamente residuata alla paziente, pari a 39 punti percentuali, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che le sarebbe comunque residuata, altresì domandando il richiamo a chiarimenti sul punto dei Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P.
In data 25.01.2024 si è costituita l Parte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e domandando la riunione della causa al procedimento con n.r.g. 699/2023.
4. Con ordinanza del 20.03.2024 la Corte, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti, ha disposto la riunione del procedimento di cui al n.r.g. 705/2023 al presente procedimento.
Con ordinanza del 03.04.2024 la Corte ha disposto il richiamo a chiarimenti dei Consulenti tecnici dott. e ed ha Persona_1 Persona_2 rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Acquisisti i richiesti chiarimenti all'udienza del 03.07.2024, con ordinanza del 03.07.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 16.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello avanzato dall è Parte_1 infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'appello avanzato da è fondato e deve essere accolto. Controparte_1
Il primo motivo d'impugnazione, a mente del quale l si duole Pt_2 dell'erroneo accertamento della lesione del diritto di autodeterminazione della paziente in conseguenza della ritenuta invalidità del consenso informato dalla medesima prestato all'intervento di osteosintesi del
02.08.2016, è infondato e deve essere rigettato. Segnatamente, la struttura sanitaria asserisce che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente pagina 3 di 19 ritenuto provata la lesione del diritto di autodeterminazione della paziente meramente in ragione del fatto che il modulo del consenso informato all'esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi del
02.08.2016 allegato in cartella clinica non recasse precise indicazioni sul tipo e sulle modalità dell'intervento da praticarsi e sui possibili e specifici rischi ad esso connessi, nonostante, trattandosi di consenso prestato anteriormente alla l. n. 24/2017, il consenso della paziente non debba provarsi per iscritto. Per converso, l'acquisizione di valido consenso informato della paziente sarebbe provata: dalla circostanza che l'intervento sia stato programmato all'esito di consulenza ortopedica del
21.07.2016, da cui dovrebbe desumersi con certezza che la paziente sia stata in tal sede esaurientemente informata e che abbia potuto godere di ampio spatium deliberandi per valutare l'opportunità di eseguire il trattamento chirurgico;
dal capitolo di prova n. 1) di parte ricorrente
(“Vero che, nei giorni immediatamente precedenti l'intervento chirurgico del 02.08.16, valutava con il marito ed i figli le Controparte_1 eventuali conseguenze di un rifiuto a sottoporsi ad intervento chirurgico e di quelle del rischio di rimanere invalida, così come rappresentate dal personale dell , costituente confessione Controparte_2 giudiziale ex art. 228 c.p.c. in quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, cui è allegata procura sottoscritta dall'attrice, pertanto comprovante, con efficacia di prova legale, che la paziente abbia ricevuto esauriente informativa sui rischi dell'intervento e, in ogni caso, costituente prova tipica liberamente valutabile dal giudice ex art. 115
c.p.c.; dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, Sig.ri e familiari della paziente, comprovanti che la Sig.ra Tes_1 Tes_2
è stata correttamente informata dei rischi connessi all'intervento CP_1 chirurgico di osteosintesi eseguito in data 02.08.2016.
5.1 Nondimeno, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato la lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione della paziente in ragione dell'omessa prova del diligente adempimento degli obblighi di informazione gravanti sui sanitari dell Controparte_3
in relazione all'intervento chirurgico di osteosintesi del
[...]
02.08.2016. Fermo l'accertamento della radicale genericità del modulo di consenso informato sottoposto alla paziente e della conseguente inidoneità dello stesso a dare prova del diligente adempimento degli obblighi informativi gravanti sul personale sanitario già compiuto dal Giudice di pagina 4 di 19 prime cure - da intendersi ivi integralmente richiamato e neppure oggetto di contestazione dell'appellante -, le summenzionate allegazioni di Pt_2 parte appellante non sono affatto idonee a comprovare che i sanitari preposti abbiano diligente acquisito valido consenso informato della paziente e che l'abbiano esaustivamente edotta della gravità della sua condizione di salute, del tipo e delle modalità di esecuzione dell'intervento da effettuare, delle alternative terapeutiche percorribili, dei rischi connessi all'intervento chirurgico proposto, alle eventuali alternative terapeutiche nonché all'omessa esecuzione dell'intervento, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Infatti, affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
23/03/2018, n. 7248). L'adempimento degli obblighi di acquisizione del consenso informato della paziente non può, essere, dunque, desunto dalla mera circostanza che la paziente sia stata sottoposta a consulenza ortopedica in data 21.07.2016 e dall'asserito spatium temporis residuatole sino all'espletamento dell'intervento chirurgico del 02.08.2016, non sussistendo i requisiti di precisione, gravità e concordanza idonei a conferire alla circostanza carattere di prova presuntiva ex art. 2729 c.c.
Dal mero espletamento della consulenza ortopedica può, infatti, unicamente desumersi che all'esito della stessa alla paziente sia stata indicata l'esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi e, non già, che sia stata esaustivamente edotta dei rischi connessi alla procedura chirurgica ovvero alla mancata esecuzione della stessa nonché di eventuali alternative terapeutiche e che abbia, dunque, potuto liberamente autodeterminarsi e disporre della propria salute psicofisica. Del pari, il capitolo di prova n. 1) articolato da parte ricorrente nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
(“Vero che, nei giorni immediatamente precedenti l'intervento chirurgico del 02.08.16, valutava con il marito ed i figli le Controparte_1 eventuali conseguenze di un rifiuto a sottoporsi ad intervento chirurgico e di quelle del rischio di rimanere invalida, così come rappresentate dal personale dell'Ospedale “S. Maria” di è radicalmente inidoneo a Pt_1 pagina 5 di 19 comprovare l'adempimento degli obblighi di informazione gravanti sul personale medico, non assumendo carattere di confessione giudiziale ex art. 228 c.p.c. in quanto privo di specifica sottoscrizione della parte in calce ovvero a margine dell'atto (ex multis, Cassazione civile , sez. II ,
04/08/2023 , n. 23809) nonché privo di qualsivoglia carattere probatorio ex art. 115 c.p.c. Il capitolo di prova può, infatti, essere ordinariamente formulato in senso affermativo al fine di ottenere una risposta negativa del teste, onde evitare formulazioni negative del medesimo capitolo, passibili di valutazione di inammissibilità. Infine, dal tenore letterale del capito non può desumersi, già in astratto, che la paziente sia stata specificatamente informata delle modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico di osteosintesi, dei rischi connessi alla sua esecuzione, delle eventuali alternative terapeutiche e dei rischi ad esse connesse, potendosi meramente desumere che la paziente abbia valutato l'opportunità di eseguire l'intervento a fronte della mera rappresentazione di generico rischio di rimanere invalida, in difetto di alcuna preventiva informazione rispetto a tutti i rischi specificatamente connessi all'intervento ovvero alla mancata esecuzione dello stesso. Da ultimo, i testi di parte attrice escussi, e, segnatamente, i testi e familiari della paziente, lungi Tes_1 Tes_2 dal comprovare il diligente adempimento degli obblighi di informazione gravanti sui sanitari dell hanno al Controparte_3 contrario riferito che, pur avendo discusso in famiglia dell'opportunità di eseguire l'intervento, la paziente non fosse stata informata del rischio di rimanere invalida, con ciò al contrario comprovando l'assoluta carenza di informazione della paziente, l'invalidità del consenso generico scritto dalla medesima prestato in quanto non correttamente ed esaustivamente informato, e, conseguentemente, l'inadempimento degli obblighi di informazione gravanti sui sanitari.
Premessa, dunque, la comprovata sussistenza di modulo scritto affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza ed assolutamente inidoneo a comprovare che la paziente sia stata validamente ed esaustivamente informata circa la natura, portata ed estensione del trattamento medico, le alternative terapeutiche, i rischi connessi a ciascuna di esse, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze negative e, per converso, l'omessa prova del diligente adempimento di siffatti obblighi informativi a cura del personale sanitario mediante colloquio con la paziente, il Giudice del primo grado ha correttamente accertato la lesione del diritto di pagina 6 di 19 autodeterminazione della paziente, e conseguentemente Controparte_1 liquidato il danno da lesione del diritto al consenso informato in favore della medesima.
6. Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di ex art. 696-bis c.p.c., CP_4 dell'omessa valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione alla lesione del nervo Pt_2 radiale sofferta dalla paziente, in occasione di Controparte_1 intervento di osteosintesi del 02.08.2016 nonché dell'omessa qualificazione della prestazione professionale richiesta ai sanitari come di speciale difficoltà e della conseguente omessa restrizione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria alla sola ipotesi di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c. – sono infondati e devono essere rigettati.
Con riguardo agli oneri probatori incombenti sulle parti, l'appellante asserisce che “la mancanza di prova certa (il cui onere incombeva alla danneggiata) sulla sicura evitabilità della complicanza, comporta
l'attribuzione della stessa al caso fortuito e quindi l'esclusione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la lesione del nervo radiale”
(pag. 3, comp. conclusionale). Ebbene, con riguardo agli oneri probatori incombenti sulle parti, occorre premettersi che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e
l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cassazione civile, sez. III,
26/07/2017, n. 18392). Peraltro, la prova della “sicura evitabilità” della complicanza consisterebbe nella prova della negligenza del creditore, della quale, trattandosi di responsabilità contrattuale, il paziente creditore è ordinariamente esentato, beneficiando dei più agevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c. e potendo limitarsi a provare il titolo contrattuale
– nonché il nesso di causalità materiale fra la condotta e la lesione della salute, in materia di responsabilità medica - e ad allegare il negligente pagina 7 di 19 inadempimento del debitore, gravando sulla struttura sanitaria debitrice l'onere della prova dell'impossibilità della prestazione e, dunque, dell'inevitabilità dell'evento lesivo in quanto costituente circostanza non prevenibile e non evitabile ovvero prevenibile ma non evitabile neppure con l'uso della dovuta diligenza. Ne consegue che, a fronte dell'adempimento dell'onere della prova del nesso di causalità materiale fra l'intervento chirurgico di osteosintesi del 02.08.2016 e la lesione del nervo radiale sofferta dalla Sig.ra incombeva sulla struttura sanitaria Controparte_1
l'onere della prova del carattere imprevedibile ed inevitabile della complicanza e, dunque, dell'impossibilità dell'adempimento della prestazione sanitaria per causa non imputabile – non soddisfatto dalla convenuta – e, non già, sulla paziente, l'onere della prova dell'evitabilità dell'evento lesivo. Non competeva, dunque, certamente alla paziente, creditrice, dare prova dell'evitabilità della lesione del nervo radiale, quanto alla struttura sanitaria, dare prova dell'imprevedibilità ed inevitabilità della lesione del nervo radiale in occasione di intervento di osteosintesi per andare esente da responsabilità.
6.1 Tanto premesso, fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n.
7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva - alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. dai Consulenti tecnici nominati, dott. medico specialista in Medicina Legale e Persona_2 delle Assicurazioni, e Prof. medico specialista in Persona_1
Ortopedia, e correttamente acquisita agli atti del giudizio di primo grado, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti. I Consulenti, peraltro, anche all'esito delle integrazioni rese nel giudizio di primo grado, hanno già esaustivamente risposto alle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta, dott.ssa e dott. come pedissequamente riportate nell'atto Per_3 Persona_4
d'appello.
6.2 Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente qualificato la prestazione dovuta dai sanitari dell come di Controparte_3 pagina 8 di 19 ordinaria difficoltà ed accertato la responsabilità da inadempimento dei medesimi in ragione della lesione del nervo radiale della Sig.ra CP_1
in occasione dell'intervento chirurgico routinario di osteosintesi
[...] del 02.08.2016. A norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., infatti, la diligenza ordinaria richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta al buon padre di famiglia, da parametrarsi alla natura dell'attività esercitata. Il professionista sanitario, infatti, è tenuto ad espletare il proprio incarico in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. e la conseguente limitazione legale della responsabilità del professionista alle sole ipotesi di colpa grave nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. A tale riguardo, i
Consulenti tecnici nominati hanno correttamente accertato che l'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito dai sanitari dell Controparte_3
a fronte della “frattura spiroide pluriframmentaria e scomposta
[...] del III diafisario prossimale dell'omero destro”, costituiva intervento routinario, non implicante la risoluzione di problemi tecnici di peculiari difficoltà e che “dalla descrizione dell'intervento di riduzione e sintesi, realizzato il 2 agosto, non emergono varianti anatomiche né particolari difficoltà incontrate dall'operatore”. I Consulenti hanno, dunque, correttamente ritenuto che “la tipologia della frattura omerale era tale da consentire, a specialisti qualificati come quelli strutturati nella U.O.C. di Ortopedia dell'Azienda Ospedaliera di Terni, di portare a termine la riduzione e sintesi senza ledere il nervo, non configurando l'intervento effettuato un problema di speciale difficoltà tecnica”. Peraltro,
l'accertata profonda destrutturazione del nervo periferico in sede lesionale e la conseguente radicale irreversibilità della lesione cagionata alla paziente in occasione di intervento routinario di osteosintesi è ampiamente idonea a configurare un'ipotesi di colpa grave dei sanitari e, non già, meramente, di colpa lieve. Ne consegue l'infondatezza del terzo motivo d'impugnazione.
6.3 I Consulenti nominati hanno, dunque, osservato che “la paziente è entrata in ospedale col nervo radiale integro (tale era la situazione al momento dell'ingresso in sala operatoria) e ne è uscita (anzi, di fatto, si pagina 9 di 19 è risvegliata dall'anestesia) con il nervo radiale irrimediabilmente leso”.
Pertanto, “precisato che il nervo radiale, generatosi dal plesso brachiale, si porta verso la loggia posteriore del braccio per farsi anteriore in prossimità del gomito”, hanno correttamente concluso che “la Sig.ra CP_1
, all'epoca del “fatto” casalinga 62enne, ha subìto la lesione
[...] irreversibile del nervo radiale in sede “bassa” durante l'intervento di riduzione e sintesi di una frattura diafisaria spiroidale prossimale dell'omero dx, trattata con placca e viti, lesione neuroperiferica evidente sul piano clinico già nell'immediato post-operatorio”. Ciò in ragione del
“soddisfacimento dei vari elementi (cronologico, topografico, modale, assenza di controfattualità) che consentono di affermare il rapporto causale tra l'atto operatorio e la lesione neuroperiferica”. A fronte delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta circa l'imprevedibilità dell'evento di danno in quanto ampiamente descritto in letteratura scientifica e la conseguente omessa prova della negligenza dei sanitari preposti presso l i Consulenti nominati, chiamati a rendere Pt_2 integrazioni nel giudizio di primo grado, - dopo aver correttamente evidenziato che, a fronte della prova del nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari e la lesione del nervo radiale sofferta dalla paziente, incombeva sulla convenuta l'onere della prova del diligente adempimento della prestazione e, pertanto, dell'adozione di misure idonee a prevenire la lesione del nervo radiale, proprio in quanto ampiamente prevedibile, e della conseguente inevitabilità della stessa – hanno esaustivamente chiarito che “la condotta tenuta dai Sanitari dell'
[...] dal ricovero alla dimissione della paziente nel Parte_1 luglio-agosto 2016 NON si è conformata alle metodiche medico-chirurgiche previste dalla corretta scienza medica secondo i protocolli e le linee guida laddove – in sede di intervento chirurgico per osteosintesi di frattura omerale dx – questa è stata realizzata al prezzo di una lesione iatrogena del nervo radiale, lesione prevedibile e prevenibile, con ogni verosimiglianza (alla luce della descrizione del successivo intervento eseguito altrove nel tentativo di un parziale recupero della funzionalità neuroperiferica) legata all'apposizione della placca con viti in corrispondenza del nervo stesso, non previamente isolato”. I Consulenti nominati hanno, dunque, esaustivamente accertato il nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari preposti presso l – Pt_2 segnatamente, l'omesso diligente isolamento del nervo radiale onde pagina 10 di 19 proteggerlo cautelativamente dalle manovre chirurgiche di apposizione di placca con viti in occasione di intervento chirurgico di osteosintesi eseguito in data 02.08.2016 – e la lesione del nervo radiale sofferta dalla paziente.
6.4 A tale riguardo, l'appellante asserisce in primo luogo che la lesione del nervo radiale potrebbe essere anche derivata, sempre quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, dalle manovre riduttive eseguite “a cielo chiuso” anteriormente alle manovre chirurgiche per ottenere un allineamento dei capi di frattura in ragione del carattere pluriframmentario e scomposto della frattura e dell'aderenza fra frammenti ossei e nervo radiale.
Tuttavia, la ricostruzione risulta radicalmente smentita dall'accertamento compiuto dai Consulenti nominati, i quali hanno osservato che sino all'esecuzione dell'intervento chirurgico la paziente non manifestava alcun segno clinico di lesione del nervo radiale e che, per converso, tale lesione si è immediatamente manifestata al risveglio della paziente dall'operazione chirurgica. Inoltre, anche a voler ritenere che la lesione si sia prodotta in conseguenza delle manovre riduttive dei sanitari – delle quali pure risponde l - e, non già, dell'apposizione della placca con Pt_2 viti durante l'intervento chirurgico, fermo l'accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari e la lesione della salute sofferta dalla Sig.ra incombeva sulla struttura sanitaria l'onere CP_1 della prova di siffatta circostanza nonché dell'adozione di tutte le cautele idonee a scongiurare la lesione del nervo radiale e della conseguente inevitabilità della complicanza – onere non soddisfatto nel caso di specie -, non potendosi genericamente ritenere che qualsivoglia intervento chirurgico che sia preceduto da manovre riduttive a cielo chiuso a fronte di frattura frammentaria e scomposta comporti necessariamente e inevitabilmente una lesione del nervo, peraltro di consistenza tale da determinarne la radicale irreversibilità e la conseguente perdita totale della funzionalità neuroperiferica dell'arto.
6.5 L'appellante insiste, inoltre, nel ribadire che le linee guida dell'epoca non prevedessero l'isolamento del nervo radiale in relazione all'intervento chirurgico eseguito, di talché la lesione del nervo radiale, dovrebbe essere qualificata come complicanza prevedibile - in quanto ampiamente descritta in letteratura scientifica quale possibile conseguenza dell'intervento chirurgico di osteosintesi-, ma non prevenibile.
pagina 11 di 19 Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Pen. 40316/2024; Cass. Pen., sez. IV, sent.
n. 37617/2021) “il formale rispetto delle linee guida vigenti non può considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del sanitario: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto. La giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell'affermare che il rispetto delle
"linee guida" non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico;
e quindi «nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente». Pertanto, «non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone» (Sez.
4, n. 8254 del 23/11/2010 - dep. 2011, Rv. 249750; più di recente Per_5 vds. Sez. 4, Sentenza n. 18430 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. Per_6
261294; Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Rv. 263732, e Per_7 numerose altre). Del resto, ad ulteriore chiarimento della nozione di linee guida da tenere presente nel caso di che trattasi, può ricordarsi che anche nella recente legge n. 24/2017 (la c.d. legge GE - ), pur non Per_8 applicabile al caso di specie ratione temporis, il recepimento delle linee guida in appositi elenchi regolamentati e aggiornati mediante decreti ministeriali non ne ha mutato la natura e la finalità: l'art. 5, comma 1, della legge obbliga infatti gli esercenti le professioni sanitarie - nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale
- ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (pubblicate ai sensi del successivo comma 3) «salve le specificità del caso concreto»;
e d'altronde lo stesso articolo 6 della legge prevede l'esclusione della punibilità nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sempreché queste «risultino adeguate alle specificità del caso concreto»”
(Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 37617/2021). Peraltro, in tema di pagina 12 di 19 responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta (Cassazione civile , sez. III , 29/09/2015 , n. 19213). In presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa (Cassazione penale, sez. IV, 12/11/2020, n.
12968). Tanto premesso, la mera circostanza che le linee guida dell'epoca non prevedessero l'isolamento del nervo radiale durante intervento chirurgico di osteosintesi è assolutamente inidonea a ritenere il diligente adempimento della prestazione sanitaria da parte dei sanitari preposti presso l : al contrario, i Consulenti nominati hanno esaustivamente Pt_2 chiarito che il semplice isolamento del nervo radiale, imposto dalle circostanze del caso concreto, avrebbe consentito di evitare la lesione e salvaguardare le funzionalità motorie della paziente, comprovando l'ampia evitabilità dell'evento lesivo. Pertanto, proprio il carattere scomposto e pluriframmentario della frattura ossea e la vicinanza delle strutture ossee rispetto a quelle neurologiche – invocata a più riprese dall'appellante
– avrebbe a maggior ragione imposto l'isolamento cautelativo del Pt_2 nervo radiale prima di inserire una placca con viti sulla limitrofa struttura ossea potenzialmente idonea a lesionare il medesimo nervo, rischio poi in concreto verificatosi. Ne consegue il corretto accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei chirurghi che operarono la Sig.ra e che, pur potendo Controparte_1 ampiamente prevedere il rischio di lesione neurologica (in quanto ampiamente descritto in letteratura scientifica nonché, in ogni caso, evidente dalle circostanze del caso concreto) e prevenire il medesimo rischio (ben potendo isolare cautelativamente il nervo radiale ed evitarne la lesione in applicazione delle buone pratiche mediche ed in ossequio alla pagina 13 di 19 diligenza qualificata dovuta dal professionista sanitaria ex art. 1176, comma 2, c.c.), hanno inopinatamente e negligentemente omesso tale cautela.
Né può desumersi dalla elevata frequenza statistica dei casi il carattere prevedibile ma non prevenibile della complicanza. Secondo il noto insegnamento della Suprema Corte (Cass. Pen., sent. 30328/2002), in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica o baconiana) (Cassazione civile, sez. III ,
14/03/2022, n. 8114; Cassazione civile, sez. III, 08/04/2020, n. 7760). La frequenza statistica di un dato evento assume, dunque, di per sé, carattere neutro, in quanto la legge scientifica assunta a fondamento dell'accertamento del nesso di causalità materiale dev'essere sempre sottoposta ad un giudizio di probabilità logica del caso concreto, avuto riguardo agli elementi di conferma ed all'esclusione di elementi alternativi – come operato nel caso di specie, in cui, avuto riguardo al criterio cronologico e topografico nonché all'esclusione di fattori causali alternativi si è accertato il nesso di causalità fra la negligente condotta dei sanitari e l'evento lesivo. Inoltre, voler desumere l'inevitabilità dell'evento dall'asserita elevata frequenza statistica dei casi costituisce, primariamente, una contraddizione in termini logici. Proprio avuto riguardo alla riferita elevata frequenza statistica dei casi i chirurghi dell'AOSMT avrebbero, infatti, ben potuto prevedere la possibile complicanza e, conseguentemente, prevenirla mediante l'adozione delle pagina 14 di 19 dovute cautele (isolamento del nervo radiale). Né risulta provata l'adozione di qualsivoglia cautela idonea a prevenire la lesione del nervo radiale da parte dei medesimi chirurghi. L'elevata frequenza statistica dei casi di lesione del nervo radiale comprova, dunque, se del caso, l'ampia prevedibilità della complicanza e, in uno con la comprovata evitabilità della medesima complicanza mediante l'isolamento del nervo radiale, il negligente inadempimento dell'obbligazione sanitaria da parte dei chirurghi preposti presso l' . Tanto premesso, il secondo motivo d'impugnazione è Pt_2 infondato e deve essere rigettato.
7. Il quarto motivo d'impugnazione avanzato da – a mente del quale la Pt_2 struttura sanitaria si duole dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale correlato alla lesione del nervo radiale, da valutarsi nella misura massima del 18% in ragione del parziale recupero della funzionalità del nervo radiale e dell'insussistenza di una paralisi totale e, non già, nella misura del 27% stimato dai Consulenti nominati nel giudizio di – è infondato e deve essere rigettato. Per converso, CP_4
l'unico motivo d'impugnazione speso da - con cui Controparte_1
l'appellante si duole dell'erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale, a partire da un'invalidità complessiva di 27 punti percentuali, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che sarebbe comunque residuata alla paziente anche in caso di omessa lesione iatrogena del nervo radiale, e, non già, debitamente, a partire dall'invalidità complessivamente residuata alla paziente, pari a 39 punti percentuali, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che le sarebbe comunque residuata – è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo ai postumi invalidanti sofferti dalla Sig.ra risulta CP_1 comprovato che, a seguito della lesione del nervo radiale e dell'assenza di recupero spontaneo, al precipuo fine di ottenere un parziale recupero della funzionalità neuroperiferica, in data 19.01.2018 la paziente si è sottoposta ad intervento di neurolisi del radiale presso il reparto di
Neurochirurgia dell'Ospedale di Mestre, in occasione del quale i sanitari hanno osservato “deficit completo sensitivo-motorio del nervo radiale dx, algica la digitopressione (Tinel positivo) al III medio in area antero- laterale di braccio dx”. L'intervento era così descritto: “si identifica il nervo radiale al III medio del braccio compresso da tessuto cicatriziale;
neurolisi esterna fino al III medio-inferiore del braccio. Nonostante la decompressione il nervo si mantiene fibrotico, privo di conduzione allo pagina 15 di 19 stimolo elettrico e, in prossimità della placca di sintesi, non è più identificabile, quindi senza alcuna possibilità di ricostruzione del nervo stesso”. Il parziale recupero delle funzionalità motorie in ragione del quale l'appellante invoca il riconoscimento di un grado di invalidità permanente inferiore a quello previsto dalle Linee Guida in materia di danno alla persona per la lesione del nervo radiale risulta, dunque, assolutamente smentito dalle risultanze istruttorie. Tanto premesso, i
Consulenti nominati hanno correttamente accertato che la lesione del nervo radiale imputabile ai sanitari dell' ha determinato un danno iatrogeno Pt_2 ulteriore pari a 27 punti percentuali, dei quali 25 punti percentuali correlati alla medesima lesione ed ulteriori due punti percentuali correlati alla cicatrice derivata dall'intervento di neurolisi,
“configuranti un danno biologico “differenziale” del 27%, a partire da una
I.P. del 12% che rappresenta la percentuale di invalidità “attesa” per le sole sequele “puramente traumatiche”, ossia il deficit osteoarticolare e la cicatrice chirurgica di necessità, comunque conseguenti alla iniziale frattura omerale”. Ne consegue il rigetto del quarto motivo d'impugnazione avanzato da . Pt_2
7.1 Tanto premesso, il Giudice di prime cure, pur correttamente richiamando il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di danno iatrogeno differenziale, ne ha fatto scorretta applicazione, erroneamente decurtando dall'invalidità imputabile alla condotta negligente dei sanitari e, non già, dall'invalidità complessivamente raggiunta dalla paziente, l'invalidità che le sarebbe comunque residuata anche in caso di diligente adempimento della prestazione sanitaria. Allorché, infatti, un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un trattamento medico che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione del trattamento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(Cassazione civile, sez. III, 27/09/2021, n. 26117; Cassazione civile sez.
III, 19/03/2014, n. 6341) dovendosi, dunque, accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato dal pagina 16 di 19 trattamento terapeutico correttamente eseguito e quello invece esitato in concreto a causa dell'errore professionale, cd. danno differenziale iatrogeno (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n.
28990). Ciò in ragione del carattere incrementale del cd. punto variabile assunto a fondamento del sistema tabellare e della conseguente difformità di una liquidazione secca della sola percentuale di invalidità ascrivibile ad errore medico ovvero di una liquidazione pari alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta e quella che sarebbe comunque residuata al paziente. L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deve essere, dunque, stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, residuati in ipotesi di corretta esecuzione del trattamento sanitario, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico. L'appellante , pur Pt_2 riconoscendo l'erroneità della liquidazione operata dal Giudice di prime cure, ha asserito che l'art. 41 c.p. in materia di concorso di cause e la conseguente giurisprudenza in materia di danno iatrogeno differenziale non sarebbero applicabili al caso di specie in quanto si sarebbe in presenza di due distinti eventi determinati da due autonomi fattori causali: per un verso, la frattura omerale determinata dall'autonoma caduta della paziente;
per altro verso, la lesione del nervo radiale che avrebbe determinato “il separato evento invalidità”. Nondimeno, l'appellante equivoca la nozione di evento di danno postulata dall'art. 41 c.p., che, per l'appunto, equipara i differenti accadimenti (cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, prive di autonoma efficacia assorbente) che abbiano parimenti concorso a cagionare il medesimo evento di danno, per cui deve intendersi, non già, il singolo accadimento (frattura omerale ovvero lesione del nervo radiale) quanto la complessiva lesione del bene salute della paziente.
7.2 Tanto premesso, all'udienza del 03.07.2024 il Consulente tecnico nominato nel giudizio di A.T.P., dott. , chiamato a rendere Persona_2 chiarimenti dinanzi alla Corte in ragione della lieve ambiguità delle conclusioni rassegnate e dell'omessa puntuale chiarificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla Sig.ra ha, Controparte_1 da ultimo, chiarito che “il danno biologico permanente complessivo residuato alla Sig.ra è del 39%. La percentuale di danno Controparte_1 atteso è del 12%. In tal senso nella relazione è stato indicato un pagina 17 di 19 differenziale di 27 punti in conseguenza della lesione iatrogena”. La liquidazione deve, inoltre, comprendere la cd. componente morale del danno non patrimoniale in quanto già accertata dal Giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione dell nonché presuntivamente provata, avuto Pt_2 riguardo all'id quod plerumque accidit, in relazione all'entità ed all'intensità dei postumi invalidanti. La liquidazione deve avvenire assumendo a parametro di riferimento le Tabelle di Milano del 2019 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica già applicate dal primo giudice, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. Pertanto, - ferme le somme già liquidate dal Giudice di prime cure a ristoro del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da invalidità transitoria, non oggetto di precipua impugnazione, nonché del danno da lesione del diritto al consenso informato
- a ristoro del danno iatrogeno differenziale da invalidità permanente sofferto dalla Sig.ra di anni 61 all'epoca dell'evento di Controparte_1 danno, devono essere liquidati € 188.016,00, già considerata la rivalutazione monetaria, pari alla differenza fra l'invalidità permanente di 39 punti percentuali complessivamente sofferta, tabellarmente quantificabile in € 214.398,00, ed i 12 punti di invalidità che le sarebbero comunque derivati in ragione dell'iniziale frattura omerale ed in assenza della lesione del nervo radiale, tabellarmente quantificabili in €
26.382,00.
Su tale somma devono essere liquidati gli interessi compensativi al tasso di interesse legale dal fatto (02.08.2016) alla decisione in quanto oggetto di precipua domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento, da calcolarsi sulla somma dovuta al momento dell'evento, previa devalutazione alla data del fatto e rivalutazione anno dopo anno con l'applicazione di indici medi del periodo (Cass. Civ. SS. UU. N. 1712/1995), secondo meccanismo di calcolo già indicato dal primo Giudice, a titolo di danno da pagina 18 di 19 lucro cessante ex art. 2056 c.c. per il mancato godimento delle poste risarcitorie. Sulla somma così determinata devono, infine, liquidarsi gli interessi legali dalla decisione al saldo.
8. Tanto premesso, l'appello svolto da è infondato e deve essere Pt_2 integralmente rigettato. L'appello svolto da è fondato e Controparte_1 deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, nei valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
, accoglie l'appello proposto da e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.
n. 9410/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 03.10.2023, pubblicata il 03.11.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1877/2020:
2. Condanna al pagamento di € Parte_1
188.016,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi compensativi dal fatto alla decisione da calcolarsi come in parte motiva ed interessi legali dalla decisione al saldo, in favore di a ristoro del danno iatrogeno differenziale da Controparte_1 invalidità permanente;
3. Condanna alla refusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado del giudizio in favore di CP_1
, liquidate in € 9.991,00, oltre accessori di legge;
[...]
4. Pone a capo di il pagamento Parte_1 di una somma pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OL de IS IM ER
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM ER Presidente
Dott. OL de IS Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 699/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n.r.g. 705/2023, promossa da:
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Annarosa
Ammirati elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
, Via Lungonera Savoia, 76 Pt_1
APPELLANTE/APPELLATO
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Passoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in
, Via Roma, 114 Pt_1
APPELLANTE/ APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'
[...] ha proposto appello avverso Parte_2
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., n. 9410/2023, emessa dal Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, in data 03.10.2023, pubblicata il
03.11.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1877/2020, con la quale era accertata la responsabilità dell Parte_2
in ragione della lesione del diritto all'autodeterminazione della
[...] pagina 1 di 19 paziente, in relazione all'omessa acquisizione di valido Controparte_1 consenso informato circa intervento chirurgico di correzione di “frattura spiroide pluriframmentaria e scomposta del III diafisario prossimale dell'omero destro” del 02.08.2016 a cura dei sanitari preposti nonché della lesione del nervo radiale in occasione del medesimo intervento chirurgico di osteosintesi e per l'effetto liquidato il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente ed il danno non patrimoniale da invalidità transitoria e permanente, sub specie di danno iatrogeno differenziale, dalla medesima sofferto in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo accertamento della lesione del diritto di autodeterminazione della paziente nonostante debba ritenersi provata l'acquisizione di valido consenso informato della paziente circa i rischi connessi all'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito in data
02.08.2016; dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico- legale svolta nel giudizio di A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c., dell'omessa valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione alla lesione del nervo radiale Pt_2 sofferta dalla paziente, in occasione di intervento di Controparte_1 osteosintesi del 02.08.2016; dell'omessa qualificazione dell'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito in data 02.08.2016 come di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c. e della conseguente omessa limitazione della responsabilità dell alle sole ipotesi di colpa Pt_2 grave dei sanitari preposti;
dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale correlato alla lesione del nervo radiale, da valutarsi nella misura massima del 18% in ragione del parziale recupero della funzionalità del nervo radiale e dell'insussistenza di una paralisi totale e, non già, nella misura del 27% stimato dai Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P., altresì proponendo domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 23.02.2024 si è costituita mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, proponendo istanza di riunione del procedimento alla causa n.r.g. 705/2023 in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi e contestando integralmente le doglianze dell'appellante . Pt_2 pagina 2 di 19 3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Controparte_1 ha proposto appello avverso la medesima ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.,
n. 9410/2023, emessa dal Tribunale di Terni, dolendosi, con unico motivo d'impugnazione, dell'erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale, a partire dall'invalidità di 27 punti percentuali correlata alla sola lesione del nervo radiale, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che sarebbe comunque residuata alla paziente, anche in caso di omessa lesione iatrogena del nervo radiale, e, non già, debitamente, a partire dall'invalidità complessivamente residuata alla paziente, pari a 39 punti percentuali, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che le sarebbe comunque residuata, altresì domandando il richiamo a chiarimenti sul punto dei Consulenti nominati nel giudizio di A.T.P.
In data 25.01.2024 si è costituita l Parte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e domandando la riunione della causa al procedimento con n.r.g. 699/2023.
4. Con ordinanza del 20.03.2024 la Corte, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti, ha disposto la riunione del procedimento di cui al n.r.g. 705/2023 al presente procedimento.
Con ordinanza del 03.04.2024 la Corte ha disposto il richiamo a chiarimenti dei Consulenti tecnici dott. e ed ha Persona_1 Persona_2 rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Acquisisti i richiesti chiarimenti all'udienza del 03.07.2024, con ordinanza del 03.07.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 16.10.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello avanzato dall è Parte_1 infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'appello avanzato da è fondato e deve essere accolto. Controparte_1
Il primo motivo d'impugnazione, a mente del quale l si duole Pt_2 dell'erroneo accertamento della lesione del diritto di autodeterminazione della paziente in conseguenza della ritenuta invalidità del consenso informato dalla medesima prestato all'intervento di osteosintesi del
02.08.2016, è infondato e deve essere rigettato. Segnatamente, la struttura sanitaria asserisce che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente pagina 3 di 19 ritenuto provata la lesione del diritto di autodeterminazione della paziente meramente in ragione del fatto che il modulo del consenso informato all'esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi del
02.08.2016 allegato in cartella clinica non recasse precise indicazioni sul tipo e sulle modalità dell'intervento da praticarsi e sui possibili e specifici rischi ad esso connessi, nonostante, trattandosi di consenso prestato anteriormente alla l. n. 24/2017, il consenso della paziente non debba provarsi per iscritto. Per converso, l'acquisizione di valido consenso informato della paziente sarebbe provata: dalla circostanza che l'intervento sia stato programmato all'esito di consulenza ortopedica del
21.07.2016, da cui dovrebbe desumersi con certezza che la paziente sia stata in tal sede esaurientemente informata e che abbia potuto godere di ampio spatium deliberandi per valutare l'opportunità di eseguire il trattamento chirurgico;
dal capitolo di prova n. 1) di parte ricorrente
(“Vero che, nei giorni immediatamente precedenti l'intervento chirurgico del 02.08.16, valutava con il marito ed i figli le Controparte_1 eventuali conseguenze di un rifiuto a sottoporsi ad intervento chirurgico e di quelle del rischio di rimanere invalida, così come rappresentate dal personale dell , costituente confessione Controparte_2 giudiziale ex art. 228 c.p.c. in quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, cui è allegata procura sottoscritta dall'attrice, pertanto comprovante, con efficacia di prova legale, che la paziente abbia ricevuto esauriente informativa sui rischi dell'intervento e, in ogni caso, costituente prova tipica liberamente valutabile dal giudice ex art. 115
c.p.c.; dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, Sig.ri e familiari della paziente, comprovanti che la Sig.ra Tes_1 Tes_2
è stata correttamente informata dei rischi connessi all'intervento CP_1 chirurgico di osteosintesi eseguito in data 02.08.2016.
5.1 Nondimeno, il Giudice di prime cure ha correttamente accertato la lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione della paziente in ragione dell'omessa prova del diligente adempimento degli obblighi di informazione gravanti sui sanitari dell Controparte_3
in relazione all'intervento chirurgico di osteosintesi del
[...]
02.08.2016. Fermo l'accertamento della radicale genericità del modulo di consenso informato sottoposto alla paziente e della conseguente inidoneità dello stesso a dare prova del diligente adempimento degli obblighi informativi gravanti sul personale sanitario già compiuto dal Giudice di pagina 4 di 19 prime cure - da intendersi ivi integralmente richiamato e neppure oggetto di contestazione dell'appellante -, le summenzionate allegazioni di Pt_2 parte appellante non sono affatto idonee a comprovare che i sanitari preposti abbiano diligente acquisito valido consenso informato della paziente e che l'abbiano esaustivamente edotta della gravità della sua condizione di salute, del tipo e delle modalità di esecuzione dell'intervento da effettuare, delle alternative terapeutiche percorribili, dei rischi connessi all'intervento chirurgico proposto, alle eventuali alternative terapeutiche nonché all'omessa esecuzione dell'intervento, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Infatti, affinché il consenso del paziente possa definirsi concretamente informato, esso deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione del trattamento medico, delle alternative terapeutiche, dei rischi connessi a ciascuna di esse, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo neppure all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
23/03/2018, n. 7248). L'adempimento degli obblighi di acquisizione del consenso informato della paziente non può, essere, dunque, desunto dalla mera circostanza che la paziente sia stata sottoposta a consulenza ortopedica in data 21.07.2016 e dall'asserito spatium temporis residuatole sino all'espletamento dell'intervento chirurgico del 02.08.2016, non sussistendo i requisiti di precisione, gravità e concordanza idonei a conferire alla circostanza carattere di prova presuntiva ex art. 2729 c.c.
Dal mero espletamento della consulenza ortopedica può, infatti, unicamente desumersi che all'esito della stessa alla paziente sia stata indicata l'esecuzione di intervento chirurgico di osteosintesi e, non già, che sia stata esaustivamente edotta dei rischi connessi alla procedura chirurgica ovvero alla mancata esecuzione della stessa nonché di eventuali alternative terapeutiche e che abbia, dunque, potuto liberamente autodeterminarsi e disporre della propria salute psicofisica. Del pari, il capitolo di prova n. 1) articolato da parte ricorrente nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
(“Vero che, nei giorni immediatamente precedenti l'intervento chirurgico del 02.08.16, valutava con il marito ed i figli le Controparte_1 eventuali conseguenze di un rifiuto a sottoporsi ad intervento chirurgico e di quelle del rischio di rimanere invalida, così come rappresentate dal personale dell'Ospedale “S. Maria” di è radicalmente inidoneo a Pt_1 pagina 5 di 19 comprovare l'adempimento degli obblighi di informazione gravanti sul personale medico, non assumendo carattere di confessione giudiziale ex art. 228 c.p.c. in quanto privo di specifica sottoscrizione della parte in calce ovvero a margine dell'atto (ex multis, Cassazione civile , sez. II ,
04/08/2023 , n. 23809) nonché privo di qualsivoglia carattere probatorio ex art. 115 c.p.c. Il capitolo di prova può, infatti, essere ordinariamente formulato in senso affermativo al fine di ottenere una risposta negativa del teste, onde evitare formulazioni negative del medesimo capitolo, passibili di valutazione di inammissibilità. Infine, dal tenore letterale del capito non può desumersi, già in astratto, che la paziente sia stata specificatamente informata delle modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico di osteosintesi, dei rischi connessi alla sua esecuzione, delle eventuali alternative terapeutiche e dei rischi ad esse connesse, potendosi meramente desumere che la paziente abbia valutato l'opportunità di eseguire l'intervento a fronte della mera rappresentazione di generico rischio di rimanere invalida, in difetto di alcuna preventiva informazione rispetto a tutti i rischi specificatamente connessi all'intervento ovvero alla mancata esecuzione dello stesso. Da ultimo, i testi di parte attrice escussi, e, segnatamente, i testi e familiari della paziente, lungi Tes_1 Tes_2 dal comprovare il diligente adempimento degli obblighi di informazione gravanti sui sanitari dell hanno al Controparte_3 contrario riferito che, pur avendo discusso in famiglia dell'opportunità di eseguire l'intervento, la paziente non fosse stata informata del rischio di rimanere invalida, con ciò al contrario comprovando l'assoluta carenza di informazione della paziente, l'invalidità del consenso generico scritto dalla medesima prestato in quanto non correttamente ed esaustivamente informato, e, conseguentemente, l'inadempimento degli obblighi di informazione gravanti sui sanitari.
Premessa, dunque, la comprovata sussistenza di modulo scritto affetto da assoluta genericità ed indeterminatezza ed assolutamente inidoneo a comprovare che la paziente sia stata validamente ed esaustivamente informata circa la natura, portata ed estensione del trattamento medico, le alternative terapeutiche, i rischi connessi a ciascuna di esse, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze negative e, per converso, l'omessa prova del diligente adempimento di siffatti obblighi informativi a cura del personale sanitario mediante colloquio con la paziente, il Giudice del primo grado ha correttamente accertato la lesione del diritto di pagina 6 di 19 autodeterminazione della paziente, e conseguentemente Controparte_1 liquidato il danno da lesione del diritto al consenso informato in favore della medesima.
6. Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione – a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio di ex art. 696-bis c.p.c., CP_4 dell'omessa valutazione delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta e del conseguente erroneo accertamento della responsabilità dei sanitari preposti presso l in relazione alla lesione del nervo Pt_2 radiale sofferta dalla paziente, in occasione di Controparte_1 intervento di osteosintesi del 02.08.2016 nonché dell'omessa qualificazione della prestazione professionale richiesta ai sanitari come di speciale difficoltà e della conseguente omessa restrizione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria alla sola ipotesi di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c. – sono infondati e devono essere rigettati.
Con riguardo agli oneri probatori incombenti sulle parti, l'appellante asserisce che “la mancanza di prova certa (il cui onere incombeva alla danneggiata) sulla sicura evitabilità della complicanza, comporta
l'attribuzione della stessa al caso fortuito e quindi l'esclusione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la lesione del nervo radiale”
(pag. 3, comp. conclusionale). Ebbene, con riguardo agli oneri probatori incombenti sulle parti, occorre premettersi che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e
l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cassazione civile, sez. III,
26/07/2017, n. 18392). Peraltro, la prova della “sicura evitabilità” della complicanza consisterebbe nella prova della negligenza del creditore, della quale, trattandosi di responsabilità contrattuale, il paziente creditore è ordinariamente esentato, beneficiando dei più agevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c. e potendo limitarsi a provare il titolo contrattuale
– nonché il nesso di causalità materiale fra la condotta e la lesione della salute, in materia di responsabilità medica - e ad allegare il negligente pagina 7 di 19 inadempimento del debitore, gravando sulla struttura sanitaria debitrice l'onere della prova dell'impossibilità della prestazione e, dunque, dell'inevitabilità dell'evento lesivo in quanto costituente circostanza non prevenibile e non evitabile ovvero prevenibile ma non evitabile neppure con l'uso della dovuta diligenza. Ne consegue che, a fronte dell'adempimento dell'onere della prova del nesso di causalità materiale fra l'intervento chirurgico di osteosintesi del 02.08.2016 e la lesione del nervo radiale sofferta dalla Sig.ra incombeva sulla struttura sanitaria Controparte_1
l'onere della prova del carattere imprevedibile ed inevitabile della complicanza e, dunque, dell'impossibilità dell'adempimento della prestazione sanitaria per causa non imputabile – non soddisfatto dalla convenuta – e, non già, sulla paziente, l'onere della prova dell'evitabilità dell'evento lesivo. Non competeva, dunque, certamente alla paziente, creditrice, dare prova dell'evitabilità della lesione del nervo radiale, quanto alla struttura sanitaria, dare prova dell'imprevedibilità ed inevitabilità della lesione del nervo radiale in occasione di intervento di osteosintesi per andare esente da responsabilità.
6.1 Tanto premesso, fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n.
7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito - sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva - alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. dai Consulenti tecnici nominati, dott. medico specialista in Medicina Legale e Persona_2 delle Assicurazioni, e Prof. medico specialista in Persona_1
Ortopedia, e correttamente acquisita agli atti del giudizio di primo grado, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti. I Consulenti, peraltro, anche all'esito delle integrazioni rese nel giudizio di primo grado, hanno già esaustivamente risposto alle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta, dott.ssa e dott. come pedissequamente riportate nell'atto Per_3 Persona_4
d'appello.
6.2 Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente qualificato la prestazione dovuta dai sanitari dell come di Controparte_3 pagina 8 di 19 ordinaria difficoltà ed accertato la responsabilità da inadempimento dei medesimi in ragione della lesione del nervo radiale della Sig.ra CP_1
in occasione dell'intervento chirurgico routinario di osteosintesi
[...] del 02.08.2016. A norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., infatti, la diligenza ordinaria richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta al buon padre di famiglia, da parametrarsi alla natura dell'attività esercitata. Il professionista sanitario, infatti, è tenuto ad espletare il proprio incarico in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. e la conseguente limitazione legale della responsabilità del professionista alle sole ipotesi di colpa grave nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. A tale riguardo, i
Consulenti tecnici nominati hanno correttamente accertato che l'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito dai sanitari dell Controparte_3
a fronte della “frattura spiroide pluriframmentaria e scomposta
[...] del III diafisario prossimale dell'omero destro”, costituiva intervento routinario, non implicante la risoluzione di problemi tecnici di peculiari difficoltà e che “dalla descrizione dell'intervento di riduzione e sintesi, realizzato il 2 agosto, non emergono varianti anatomiche né particolari difficoltà incontrate dall'operatore”. I Consulenti hanno, dunque, correttamente ritenuto che “la tipologia della frattura omerale era tale da consentire, a specialisti qualificati come quelli strutturati nella U.O.C. di Ortopedia dell'Azienda Ospedaliera di Terni, di portare a termine la riduzione e sintesi senza ledere il nervo, non configurando l'intervento effettuato un problema di speciale difficoltà tecnica”. Peraltro,
l'accertata profonda destrutturazione del nervo periferico in sede lesionale e la conseguente radicale irreversibilità della lesione cagionata alla paziente in occasione di intervento routinario di osteosintesi è ampiamente idonea a configurare un'ipotesi di colpa grave dei sanitari e, non già, meramente, di colpa lieve. Ne consegue l'infondatezza del terzo motivo d'impugnazione.
6.3 I Consulenti nominati hanno, dunque, osservato che “la paziente è entrata in ospedale col nervo radiale integro (tale era la situazione al momento dell'ingresso in sala operatoria) e ne è uscita (anzi, di fatto, si pagina 9 di 19 è risvegliata dall'anestesia) con il nervo radiale irrimediabilmente leso”.
Pertanto, “precisato che il nervo radiale, generatosi dal plesso brachiale, si porta verso la loggia posteriore del braccio per farsi anteriore in prossimità del gomito”, hanno correttamente concluso che “la Sig.ra CP_1
, all'epoca del “fatto” casalinga 62enne, ha subìto la lesione
[...] irreversibile del nervo radiale in sede “bassa” durante l'intervento di riduzione e sintesi di una frattura diafisaria spiroidale prossimale dell'omero dx, trattata con placca e viti, lesione neuroperiferica evidente sul piano clinico già nell'immediato post-operatorio”. Ciò in ragione del
“soddisfacimento dei vari elementi (cronologico, topografico, modale, assenza di controfattualità) che consentono di affermare il rapporto causale tra l'atto operatorio e la lesione neuroperiferica”. A fronte delle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte convenuta circa l'imprevedibilità dell'evento di danno in quanto ampiamente descritto in letteratura scientifica e la conseguente omessa prova della negligenza dei sanitari preposti presso l i Consulenti nominati, chiamati a rendere Pt_2 integrazioni nel giudizio di primo grado, - dopo aver correttamente evidenziato che, a fronte della prova del nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari e la lesione del nervo radiale sofferta dalla paziente, incombeva sulla convenuta l'onere della prova del diligente adempimento della prestazione e, pertanto, dell'adozione di misure idonee a prevenire la lesione del nervo radiale, proprio in quanto ampiamente prevedibile, e della conseguente inevitabilità della stessa – hanno esaustivamente chiarito che “la condotta tenuta dai Sanitari dell'
[...] dal ricovero alla dimissione della paziente nel Parte_1 luglio-agosto 2016 NON si è conformata alle metodiche medico-chirurgiche previste dalla corretta scienza medica secondo i protocolli e le linee guida laddove – in sede di intervento chirurgico per osteosintesi di frattura omerale dx – questa è stata realizzata al prezzo di una lesione iatrogena del nervo radiale, lesione prevedibile e prevenibile, con ogni verosimiglianza (alla luce della descrizione del successivo intervento eseguito altrove nel tentativo di un parziale recupero della funzionalità neuroperiferica) legata all'apposizione della placca con viti in corrispondenza del nervo stesso, non previamente isolato”. I Consulenti nominati hanno, dunque, esaustivamente accertato il nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari preposti presso l – Pt_2 segnatamente, l'omesso diligente isolamento del nervo radiale onde pagina 10 di 19 proteggerlo cautelativamente dalle manovre chirurgiche di apposizione di placca con viti in occasione di intervento chirurgico di osteosintesi eseguito in data 02.08.2016 – e la lesione del nervo radiale sofferta dalla paziente.
6.4 A tale riguardo, l'appellante asserisce in primo luogo che la lesione del nervo radiale potrebbe essere anche derivata, sempre quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, dalle manovre riduttive eseguite “a cielo chiuso” anteriormente alle manovre chirurgiche per ottenere un allineamento dei capi di frattura in ragione del carattere pluriframmentario e scomposto della frattura e dell'aderenza fra frammenti ossei e nervo radiale.
Tuttavia, la ricostruzione risulta radicalmente smentita dall'accertamento compiuto dai Consulenti nominati, i quali hanno osservato che sino all'esecuzione dell'intervento chirurgico la paziente non manifestava alcun segno clinico di lesione del nervo radiale e che, per converso, tale lesione si è immediatamente manifestata al risveglio della paziente dall'operazione chirurgica. Inoltre, anche a voler ritenere che la lesione si sia prodotta in conseguenza delle manovre riduttive dei sanitari – delle quali pure risponde l - e, non già, dell'apposizione della placca con Pt_2 viti durante l'intervento chirurgico, fermo l'accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta dei sanitari e la lesione della salute sofferta dalla Sig.ra incombeva sulla struttura sanitaria l'onere CP_1 della prova di siffatta circostanza nonché dell'adozione di tutte le cautele idonee a scongiurare la lesione del nervo radiale e della conseguente inevitabilità della complicanza – onere non soddisfatto nel caso di specie -, non potendosi genericamente ritenere che qualsivoglia intervento chirurgico che sia preceduto da manovre riduttive a cielo chiuso a fronte di frattura frammentaria e scomposta comporti necessariamente e inevitabilmente una lesione del nervo, peraltro di consistenza tale da determinarne la radicale irreversibilità e la conseguente perdita totale della funzionalità neuroperiferica dell'arto.
6.5 L'appellante insiste, inoltre, nel ribadire che le linee guida dell'epoca non prevedessero l'isolamento del nervo radiale in relazione all'intervento chirurgico eseguito, di talché la lesione del nervo radiale, dovrebbe essere qualificata come complicanza prevedibile - in quanto ampiamente descritta in letteratura scientifica quale possibile conseguenza dell'intervento chirurgico di osteosintesi-, ma non prevenibile.
pagina 11 di 19 Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Pen. 40316/2024; Cass. Pen., sez. IV, sent.
n. 37617/2021) “il formale rispetto delle linee guida vigenti non può considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del sanitario: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto. La giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell'affermare che il rispetto delle
"linee guida" non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico;
e quindi «nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente». Pertanto, «non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone» (Sez.
4, n. 8254 del 23/11/2010 - dep. 2011, Rv. 249750; più di recente Per_5 vds. Sez. 4, Sentenza n. 18430 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. Per_6
261294; Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Rv. 263732, e Per_7 numerose altre). Del resto, ad ulteriore chiarimento della nozione di linee guida da tenere presente nel caso di che trattasi, può ricordarsi che anche nella recente legge n. 24/2017 (la c.d. legge GE - ), pur non Per_8 applicabile al caso di specie ratione temporis, il recepimento delle linee guida in appositi elenchi regolamentati e aggiornati mediante decreti ministeriali non ne ha mutato la natura e la finalità: l'art. 5, comma 1, della legge obbliga infatti gli esercenti le professioni sanitarie - nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale
- ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (pubblicate ai sensi del successivo comma 3) «salve le specificità del caso concreto»;
e d'altronde lo stesso articolo 6 della legge prevede l'esclusione della punibilità nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sempreché queste «risultino adeguate alle specificità del caso concreto»”
(Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 37617/2021). Peraltro, in tema di pagina 12 di 19 responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta (Cassazione civile , sez. III , 29/09/2015 , n. 19213). In presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa (Cassazione penale, sez. IV, 12/11/2020, n.
12968). Tanto premesso, la mera circostanza che le linee guida dell'epoca non prevedessero l'isolamento del nervo radiale durante intervento chirurgico di osteosintesi è assolutamente inidonea a ritenere il diligente adempimento della prestazione sanitaria da parte dei sanitari preposti presso l : al contrario, i Consulenti nominati hanno esaustivamente Pt_2 chiarito che il semplice isolamento del nervo radiale, imposto dalle circostanze del caso concreto, avrebbe consentito di evitare la lesione e salvaguardare le funzionalità motorie della paziente, comprovando l'ampia evitabilità dell'evento lesivo. Pertanto, proprio il carattere scomposto e pluriframmentario della frattura ossea e la vicinanza delle strutture ossee rispetto a quelle neurologiche – invocata a più riprese dall'appellante
– avrebbe a maggior ragione imposto l'isolamento cautelativo del Pt_2 nervo radiale prima di inserire una placca con viti sulla limitrofa struttura ossea potenzialmente idonea a lesionare il medesimo nervo, rischio poi in concreto verificatosi. Ne consegue il corretto accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei chirurghi che operarono la Sig.ra e che, pur potendo Controparte_1 ampiamente prevedere il rischio di lesione neurologica (in quanto ampiamente descritto in letteratura scientifica nonché, in ogni caso, evidente dalle circostanze del caso concreto) e prevenire il medesimo rischio (ben potendo isolare cautelativamente il nervo radiale ed evitarne la lesione in applicazione delle buone pratiche mediche ed in ossequio alla pagina 13 di 19 diligenza qualificata dovuta dal professionista sanitaria ex art. 1176, comma 2, c.c.), hanno inopinatamente e negligentemente omesso tale cautela.
Né può desumersi dalla elevata frequenza statistica dei casi il carattere prevedibile ma non prevenibile della complicanza. Secondo il noto insegnamento della Suprema Corte (Cass. Pen., sent. 30328/2002), in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(cd. probabilità logica o baconiana) (Cassazione civile, sez. III ,
14/03/2022, n. 8114; Cassazione civile, sez. III, 08/04/2020, n. 7760). La frequenza statistica di un dato evento assume, dunque, di per sé, carattere neutro, in quanto la legge scientifica assunta a fondamento dell'accertamento del nesso di causalità materiale dev'essere sempre sottoposta ad un giudizio di probabilità logica del caso concreto, avuto riguardo agli elementi di conferma ed all'esclusione di elementi alternativi – come operato nel caso di specie, in cui, avuto riguardo al criterio cronologico e topografico nonché all'esclusione di fattori causali alternativi si è accertato il nesso di causalità fra la negligente condotta dei sanitari e l'evento lesivo. Inoltre, voler desumere l'inevitabilità dell'evento dall'asserita elevata frequenza statistica dei casi costituisce, primariamente, una contraddizione in termini logici. Proprio avuto riguardo alla riferita elevata frequenza statistica dei casi i chirurghi dell'AOSMT avrebbero, infatti, ben potuto prevedere la possibile complicanza e, conseguentemente, prevenirla mediante l'adozione delle pagina 14 di 19 dovute cautele (isolamento del nervo radiale). Né risulta provata l'adozione di qualsivoglia cautela idonea a prevenire la lesione del nervo radiale da parte dei medesimi chirurghi. L'elevata frequenza statistica dei casi di lesione del nervo radiale comprova, dunque, se del caso, l'ampia prevedibilità della complicanza e, in uno con la comprovata evitabilità della medesima complicanza mediante l'isolamento del nervo radiale, il negligente inadempimento dell'obbligazione sanitaria da parte dei chirurghi preposti presso l' . Tanto premesso, il secondo motivo d'impugnazione è Pt_2 infondato e deve essere rigettato.
7. Il quarto motivo d'impugnazione avanzato da – a mente del quale la Pt_2 struttura sanitaria si duole dell'erronea quantificazione del danno iatrogeno differenziale correlato alla lesione del nervo radiale, da valutarsi nella misura massima del 18% in ragione del parziale recupero della funzionalità del nervo radiale e dell'insussistenza di una paralisi totale e, non già, nella misura del 27% stimato dai Consulenti nominati nel giudizio di – è infondato e deve essere rigettato. Per converso, CP_4
l'unico motivo d'impugnazione speso da - con cui Controparte_1
l'appellante si duole dell'erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale, a partire da un'invalidità complessiva di 27 punti percentuali, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che sarebbe comunque residuata alla paziente anche in caso di omessa lesione iatrogena del nervo radiale, e, non già, debitamente, a partire dall'invalidità complessivamente residuata alla paziente, pari a 39 punti percentuali, decurtata l'invalidità di 12 punti percentuali che le sarebbe comunque residuata – è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo ai postumi invalidanti sofferti dalla Sig.ra risulta CP_1 comprovato che, a seguito della lesione del nervo radiale e dell'assenza di recupero spontaneo, al precipuo fine di ottenere un parziale recupero della funzionalità neuroperiferica, in data 19.01.2018 la paziente si è sottoposta ad intervento di neurolisi del radiale presso il reparto di
Neurochirurgia dell'Ospedale di Mestre, in occasione del quale i sanitari hanno osservato “deficit completo sensitivo-motorio del nervo radiale dx, algica la digitopressione (Tinel positivo) al III medio in area antero- laterale di braccio dx”. L'intervento era così descritto: “si identifica il nervo radiale al III medio del braccio compresso da tessuto cicatriziale;
neurolisi esterna fino al III medio-inferiore del braccio. Nonostante la decompressione il nervo si mantiene fibrotico, privo di conduzione allo pagina 15 di 19 stimolo elettrico e, in prossimità della placca di sintesi, non è più identificabile, quindi senza alcuna possibilità di ricostruzione del nervo stesso”. Il parziale recupero delle funzionalità motorie in ragione del quale l'appellante invoca il riconoscimento di un grado di invalidità permanente inferiore a quello previsto dalle Linee Guida in materia di danno alla persona per la lesione del nervo radiale risulta, dunque, assolutamente smentito dalle risultanze istruttorie. Tanto premesso, i
Consulenti nominati hanno correttamente accertato che la lesione del nervo radiale imputabile ai sanitari dell' ha determinato un danno iatrogeno Pt_2 ulteriore pari a 27 punti percentuali, dei quali 25 punti percentuali correlati alla medesima lesione ed ulteriori due punti percentuali correlati alla cicatrice derivata dall'intervento di neurolisi,
“configuranti un danno biologico “differenziale” del 27%, a partire da una
I.P. del 12% che rappresenta la percentuale di invalidità “attesa” per le sole sequele “puramente traumatiche”, ossia il deficit osteoarticolare e la cicatrice chirurgica di necessità, comunque conseguenti alla iniziale frattura omerale”. Ne consegue il rigetto del quarto motivo d'impugnazione avanzato da . Pt_2
7.1 Tanto premesso, il Giudice di prime cure, pur correttamente richiamando il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di danno iatrogeno differenziale, ne ha fatto scorretta applicazione, erroneamente decurtando dall'invalidità imputabile alla condotta negligente dei sanitari e, non già, dall'invalidità complessivamente raggiunta dalla paziente, l'invalidità che le sarebbe comunque residuata anche in caso di diligente adempimento della prestazione sanitaria. Allorché, infatti, un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un trattamento medico che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione del trattamento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(Cassazione civile, sez. III, 27/09/2021, n. 26117; Cassazione civile sez.
III, 19/03/2014, n. 6341) dovendosi, dunque, accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato dal pagina 16 di 19 trattamento terapeutico correttamente eseguito e quello invece esitato in concreto a causa dell'errore professionale, cd. danno differenziale iatrogeno (Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n.
28990). Ciò in ragione del carattere incrementale del cd. punto variabile assunto a fondamento del sistema tabellare e della conseguente difformità di una liquidazione secca della sola percentuale di invalidità ascrivibile ad errore medico ovvero di una liquidazione pari alla differenza fra l'invalidità complessivamente raggiunta e quella che sarebbe comunque residuata al paziente. L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deve essere, dunque, stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, residuati in ipotesi di corretta esecuzione del trattamento sanitario, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico. L'appellante , pur Pt_2 riconoscendo l'erroneità della liquidazione operata dal Giudice di prime cure, ha asserito che l'art. 41 c.p. in materia di concorso di cause e la conseguente giurisprudenza in materia di danno iatrogeno differenziale non sarebbero applicabili al caso di specie in quanto si sarebbe in presenza di due distinti eventi determinati da due autonomi fattori causali: per un verso, la frattura omerale determinata dall'autonoma caduta della paziente;
per altro verso, la lesione del nervo radiale che avrebbe determinato “il separato evento invalidità”. Nondimeno, l'appellante equivoca la nozione di evento di danno postulata dall'art. 41 c.p., che, per l'appunto, equipara i differenti accadimenti (cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, prive di autonoma efficacia assorbente) che abbiano parimenti concorso a cagionare il medesimo evento di danno, per cui deve intendersi, non già, il singolo accadimento (frattura omerale ovvero lesione del nervo radiale) quanto la complessiva lesione del bene salute della paziente.
7.2 Tanto premesso, all'udienza del 03.07.2024 il Consulente tecnico nominato nel giudizio di A.T.P., dott. , chiamato a rendere Persona_2 chiarimenti dinanzi alla Corte in ragione della lieve ambiguità delle conclusioni rassegnate e dell'omessa puntuale chiarificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dalla Sig.ra ha, Controparte_1 da ultimo, chiarito che “il danno biologico permanente complessivo residuato alla Sig.ra è del 39%. La percentuale di danno Controparte_1 atteso è del 12%. In tal senso nella relazione è stato indicato un pagina 17 di 19 differenziale di 27 punti in conseguenza della lesione iatrogena”. La liquidazione deve, inoltre, comprendere la cd. componente morale del danno non patrimoniale in quanto già accertata dal Giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione dell nonché presuntivamente provata, avuto Pt_2 riguardo all'id quod plerumque accidit, in relazione all'entità ed all'intensità dei postumi invalidanti. La liquidazione deve avvenire assumendo a parametro di riferimento le Tabelle di Milano del 2019 in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica già applicate dal primo giudice, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. Pertanto, - ferme le somme già liquidate dal Giudice di prime cure a ristoro del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale da invalidità transitoria, non oggetto di precipua impugnazione, nonché del danno da lesione del diritto al consenso informato
- a ristoro del danno iatrogeno differenziale da invalidità permanente sofferto dalla Sig.ra di anni 61 all'epoca dell'evento di Controparte_1 danno, devono essere liquidati € 188.016,00, già considerata la rivalutazione monetaria, pari alla differenza fra l'invalidità permanente di 39 punti percentuali complessivamente sofferta, tabellarmente quantificabile in € 214.398,00, ed i 12 punti di invalidità che le sarebbero comunque derivati in ragione dell'iniziale frattura omerale ed in assenza della lesione del nervo radiale, tabellarmente quantificabili in €
26.382,00.
Su tale somma devono essere liquidati gli interessi compensativi al tasso di interesse legale dal fatto (02.08.2016) alla decisione in quanto oggetto di precipua domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento, da calcolarsi sulla somma dovuta al momento dell'evento, previa devalutazione alla data del fatto e rivalutazione anno dopo anno con l'applicazione di indici medi del periodo (Cass. Civ. SS. UU. N. 1712/1995), secondo meccanismo di calcolo già indicato dal primo Giudice, a titolo di danno da pagina 18 di 19 lucro cessante ex art. 2056 c.c. per il mancato godimento delle poste risarcitorie. Sulla somma così determinata devono, infine, liquidarsi gli interessi legali dalla decisione al saldo.
8. Tanto premesso, l'appello svolto da è infondato e deve essere Pt_2 integralmente rigettato. L'appello svolto da è fondato e Controparte_1 deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, nei valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
, accoglie l'appello proposto da e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.
n. 9410/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 03.10.2023, pubblicata il 03.11.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 1877/2020:
2. Condanna al pagamento di € Parte_1
188.016,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi compensativi dal fatto alla decisione da calcolarsi come in parte motiva ed interessi legali dalla decisione al saldo, in favore di a ristoro del danno iatrogeno differenziale da Controparte_1 invalidità permanente;
3. Condanna alla refusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado del giudizio in favore di CP_1
, liquidate in € 9.991,00, oltre accessori di legge;
[...]
4. Pone a capo di il pagamento Parte_1 di una somma pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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