Articolo 14 ter della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 20Articolo 15
Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 14 ter della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Versione 21 giugno 1964
Art. 14-ter. ((Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo))