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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 597/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
18.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rita Notarpasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
e
Controparte_2
contumace;
resistente OGGETTO: Annullamento avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – previa Parte_1
sospensione dell'avviso n. 38720240000017349000 – accertare l''illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del signor nella gestione commercianti e ordinare la cancellazione del Parte_1 CP_1
ricorrente dalla gestione commercianti.; ritenere totalmente nulla la pretesa dell CP_1
di cui all'avviso n. 38720240000017349000 e conseguentemente annullare il suddetto avviso n. 38720240000017349000. In ogni caso con vittoria di tutte le spese, anche generali, e competenze di causa oltre accessori di legge e al risarcimento ex art. 96
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte resistente Controparte_3
contumace.
[...]
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 29.03.2024, il ricorrente chiedeva di annullare l'avviso di addebito n. 38720240000017349000, notificato il 23.02.2024 per CP_1
l'importo di 27.524,39 euro in relazione contributi IVS nel periodo da dicembre
2007 a dicembre 2012.
2. In particolare, lo riferiva di avere già contestato l'iscrizione compiuta Parte_1 dall' nella Gestione Commercianti in difetto dei presupposti di legge, in CP_1 quanto la società Samminiatese s.n.c. dall'anno 2008 aveva solamente affittato l'azienda alla Samminiatese Pozzi s.r.l., non svolgendo alcuna attività
Pag. 2 di 7 commerciale, e lui stesso era dipendente della Samminiatese Pozzi s.r.l. Pertanto, era mancante il requisito dell'attività prevalente e l' dopo numerosi CP_1
contatti, aveva riconosciuto nformalmente la fondatezza della contestazione.
Tuttavia, l'ente previdenziale non modificava la sua impostazione iniziale e nel
2019 costringeva gli altri soci della Samminiatese s.n.c. ad agire in giudizio per l'annullamento di due avvisi di addebito emessi per le medesime ragioni nei loro confronti, ottenendo pronuncia a sé favorevole (sentenza del Tribunale di Pisa del
24.02.2021).
3. Il ricorrente, infine, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento ostativo dell' nonostante le chiare pronunce giurisprudenziali di legittimità e di CP_1
merito.
4. In data 06.12.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. L'ente resistente, in particolare, sosteneva che l'affitto di un ramo d'azienda non era equiparabile all'affitto di un immobile, andando a costituire un'attività commerciale. Inoltre, l'iscrizione del ricorrente era avvenuta nel 2007 sulla base della dichiarazione dei redditi Modello Unico – Redditi Società di Persone dell'anno di competenza 2007 della società Samminiatese Pozzi di Scardigli
Fiorenzo s.n.c. La parte resistente, infine, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno in quanto totalmente infondata, perché relativa ad un'attività extragiudiziale svolta dall' CP_1
6. La Controparte_2
regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
7. Con decreto del 06.08.2024 questo ufficio sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 7 9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere in parte accolto.
10. La parte resistente fonda la sua pretesa contributiva su due requisiti: 1) oggettivo, ritenendo che l'affitto di un'azienda costituisca attività commerciale;
2) soggettivo, consistente nell'indicazione di “occupazione prevalente” proveniente dallo stesso ricorrente, nel quadro RK della dichiarazione dei redditi Modello
Unico Redditi Società di Persone dell'anno di competenza 2007 della società
Samminiatese Pozzi di Scardigli Fiorenzo s.n.c.
11. Entrambe i requisiti sono infondati.
12. Sul primo requisito costante è la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, nell'affermare che “in tema di società, la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente”. Tale orientamento è stato pienamente recepito da questo stesso ufficio nella sentenza indicata dalla parte ricorrente del 24.02.2021 (doc. 6 allegato al ricorso), relativa alla medesima società. In tale sentenza si afferma che:
“è pacifico che dal 2018 [rectius 2008] la s.n.c. affittava l'azienda alla s.r.l., e i ricorrenti hanno anche dedotto che i pochi adempimenti burocratici in tal senso venivano svolti dal ragionier Inoltre, i ricorrenti hanno negato la Persona_1
partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Va quindi ricordato che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996, che stabilisce: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la
Pag. 4 di 7 famiglia, i vi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione...; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
13. Le argomentazioni esposte in detta pronuncia sono pienamente da condividere e confermare in questa sede. Lo scopo della norma in questione è quello di prevedere l'obbligo contributivo anche per quei soggetti che, titolari o amministratori di azienda, svolgano direttamente attività commerciale. L'onere di provare che la sussistenza di un'attività abituale e prevalente di natura commerciale è a carico dell'ente previdenziale. Ma nel caso di specie l' CP_1
non ha affatto assolto a tale onere. Anzi, nel caso in esame è circostanza pacifica che l'unica attività svolta dalla società in questione è semplicemente l'affitto dell'azienda, che, al pari dell'affitto di un immobile, non comporta alcuna attività commerciale, diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente. Va condiviso quanto indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2153/2018, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che “questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, n. 20236; sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27376, sez. VI,
11/02/2013, n. 3145; Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito, con orientamento consolidato che in questa sede va ulteriormente ribadito, che l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti. Presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è invece, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale. Tale principio è estensibile anche all'ipotesi, qui rilevante, in cui l'attività sociale si esaurisca nell'affitto di azienda, poiché
Pag. 5 di 7 anche in tale eventualità vi è un mero godimento (del bene-azienda) e non anche l'esercizio dinamico dell'attività di impresa”.
14. Parimenti infondato il secondo requisito indicato dall' L'indicazione CP_1 reddituale proveniente dallo stesso ricorrente riguarda l'anno 2007, ovvero un periodo antecedente a quello oggetto del provvedimento impugnato, che va dal
2008 al 2012. Il ricorrente ha espressamente indicato che la cessazione di qualsiasi attività da parte della società è avvenuta da gennaio 2008, quando è stato affittata l'azienda ad altra società.
15. Pertanto, l'argomento speso dell'ente previdenziale è privo di fondamento probatorio.
16. Infondata è invece la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e deve essere rigettata.
17. Nel caso in esame il ricorrente invoca l'applicazione della norma in oggetto in riferimento ad un'attività amministrativa svolta dall'ente resistente e non in riferimento ad un'attività giudiziale.
18. Pertanto, l'art. 96 c.p.c. non può essere applicato.
19. In ogni caso la condotta dell'ente previdenziale difetterebbe dei requisiti del
“dolo” o “colpa grave”, che la suddetta disposizione invece richiede.
20. Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di Parte_1 nella Gestione Commercianti dell' CP_1
2) ordina la cancellazione del ricorrente alla Gestione Commercianti dell' CP_1
3) accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito emesso dall' n. CP_1
38720240000017349000, notificato il 23.02.2024 per l'importo di 27.524,39 euro in relazione a contributi IVS nel periodo da dicembre 2007 a dicembre 2012;
4) rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
5) compensa le spese di lite.
Pag. 6 di 7 Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 597/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
18.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rita Notarpasquale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
e
Controparte_2
contumace;
resistente OGGETTO: Annullamento avviso di addebito dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – previa Parte_1
sospensione dell'avviso n. 38720240000017349000 – accertare l''illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del signor nella gestione commercianti e ordinare la cancellazione del Parte_1 CP_1
ricorrente dalla gestione commercianti.; ritenere totalmente nulla la pretesa dell CP_1
di cui all'avviso n. 38720240000017349000 e conseguentemente annullare il suddetto avviso n. 38720240000017349000. In ogni caso con vittoria di tutte le spese, anche generali, e competenze di causa oltre accessori di legge e al risarcimento ex art. 96
c.p.c. da liquidarsi in via equitativa”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la parte resistente Controparte_3
contumace.
[...]
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 29.03.2024, il ricorrente chiedeva di annullare l'avviso di addebito n. 38720240000017349000, notificato il 23.02.2024 per CP_1
l'importo di 27.524,39 euro in relazione contributi IVS nel periodo da dicembre
2007 a dicembre 2012.
2. In particolare, lo riferiva di avere già contestato l'iscrizione compiuta Parte_1 dall' nella Gestione Commercianti in difetto dei presupposti di legge, in CP_1 quanto la società Samminiatese s.n.c. dall'anno 2008 aveva solamente affittato l'azienda alla Samminiatese Pozzi s.r.l., non svolgendo alcuna attività
Pag. 2 di 7 commerciale, e lui stesso era dipendente della Samminiatese Pozzi s.r.l. Pertanto, era mancante il requisito dell'attività prevalente e l' dopo numerosi CP_1
contatti, aveva riconosciuto nformalmente la fondatezza della contestazione.
Tuttavia, l'ente previdenziale non modificava la sua impostazione iniziale e nel
2019 costringeva gli altri soci della Samminiatese s.n.c. ad agire in giudizio per l'annullamento di due avvisi di addebito emessi per le medesime ragioni nei loro confronti, ottenendo pronuncia a sé favorevole (sentenza del Tribunale di Pisa del
24.02.2021).
3. Il ricorrente, infine, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del comportamento ostativo dell' nonostante le chiare pronunce giurisprudenziali di legittimità e di CP_1
merito.
4. In data 06.12.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. L'ente resistente, in particolare, sosteneva che l'affitto di un ramo d'azienda non era equiparabile all'affitto di un immobile, andando a costituire un'attività commerciale. Inoltre, l'iscrizione del ricorrente era avvenuta nel 2007 sulla base della dichiarazione dei redditi Modello Unico – Redditi Società di Persone dell'anno di competenza 2007 della società Samminiatese Pozzi di Scardigli
Fiorenzo s.n.c. La parte resistente, infine, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno in quanto totalmente infondata, perché relativa ad un'attività extragiudiziale svolta dall' CP_1
6. La Controparte_2
regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
7. Con decreto del 06.08.2024 questo ufficio sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 18.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 7 9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere in parte accolto.
10. La parte resistente fonda la sua pretesa contributiva su due requisiti: 1) oggettivo, ritenendo che l'affitto di un'azienda costituisca attività commerciale;
2) soggettivo, consistente nell'indicazione di “occupazione prevalente” proveniente dallo stesso ricorrente, nel quadro RK della dichiarazione dei redditi Modello
Unico Redditi Società di Persone dell'anno di competenza 2007 della società
Samminiatese Pozzi di Scardigli Fiorenzo s.n.c.
11. Entrambe i requisiti sono infondati.
12. Sul primo requisito costante è la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, nell'affermare che “in tema di società, la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente”. Tale orientamento è stato pienamente recepito da questo stesso ufficio nella sentenza indicata dalla parte ricorrente del 24.02.2021 (doc. 6 allegato al ricorso), relativa alla medesima società. In tale sentenza si afferma che:
“è pacifico che dal 2018 [rectius 2008] la s.n.c. affittava l'azienda alla s.r.l., e i ricorrenti hanno anche dedotto che i pochi adempimenti burocratici in tal senso venivano svolti dal ragionier Inoltre, i ricorrenti hanno negato la Persona_1
partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Va quindi ricordato che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996, che stabilisce: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la
Pag. 4 di 7 famiglia, i vi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione...; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
13. Le argomentazioni esposte in detta pronuncia sono pienamente da condividere e confermare in questa sede. Lo scopo della norma in questione è quello di prevedere l'obbligo contributivo anche per quei soggetti che, titolari o amministratori di azienda, svolgano direttamente attività commerciale. L'onere di provare che la sussistenza di un'attività abituale e prevalente di natura commerciale è a carico dell'ente previdenziale. Ma nel caso di specie l' CP_1
non ha affatto assolto a tale onere. Anzi, nel caso in esame è circostanza pacifica che l'unica attività svolta dalla società in questione è semplicemente l'affitto dell'azienda, che, al pari dell'affitto di un immobile, non comporta alcuna attività commerciale, diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente. Va condiviso quanto indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2153/2018, con cui i giudici di legittimità hanno affermato che “questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, n. 20236; sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27376, sez. VI,
11/02/2013, n. 3145; Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito, con orientamento consolidato che in questa sede va ulteriormente ribadito, che l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti. Presupposto imprescindibile per
l'iscrizione alla gestione commercianti è invece, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale. Tale principio è estensibile anche all'ipotesi, qui rilevante, in cui l'attività sociale si esaurisca nell'affitto di azienda, poiché
Pag. 5 di 7 anche in tale eventualità vi è un mero godimento (del bene-azienda) e non anche l'esercizio dinamico dell'attività di impresa”.
14. Parimenti infondato il secondo requisito indicato dall' L'indicazione CP_1 reddituale proveniente dallo stesso ricorrente riguarda l'anno 2007, ovvero un periodo antecedente a quello oggetto del provvedimento impugnato, che va dal
2008 al 2012. Il ricorrente ha espressamente indicato che la cessazione di qualsiasi attività da parte della società è avvenuta da gennaio 2008, quando è stato affittata l'azienda ad altra società.
15. Pertanto, l'argomento speso dell'ente previdenziale è privo di fondamento probatorio.
16. Infondata è invece la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e deve essere rigettata.
17. Nel caso in esame il ricorrente invoca l'applicazione della norma in oggetto in riferimento ad un'attività amministrativa svolta dall'ente resistente e non in riferimento ad un'attività giudiziale.
18. Pertanto, l'art. 96 c.p.c. non può essere applicato.
19. In ogni caso la condotta dell'ente previdenziale difetterebbe dei requisiti del
“dolo” o “colpa grave”, che la suddetta disposizione invece richiede.
20. Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di Parte_1 nella Gestione Commercianti dell' CP_1
2) ordina la cancellazione del ricorrente alla Gestione Commercianti dell' CP_1
3) accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito emesso dall' n. CP_1
38720240000017349000, notificato il 23.02.2024 per l'importo di 27.524,39 euro in relazione a contributi IVS nel periodo da dicembre 2007 a dicembre 2012;
4) rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
5) compensa le spese di lite.
Pag. 6 di 7 Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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