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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 527/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
PARTI RESISTENTI
Oggi 10 luglio 2025 alle ore 10.46 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. AMATO ALFIO FRANCO, oggi sostituito dall'avv. GRAZZINI Parte_1 ILARIA;
Per l'avv. RADOGNA EMANUELA, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. CHIARA CORSINI Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
CP_ L'avv. Grazzini si riporta ai motivi e alle conclusioni di cui al ricorso evidenziando che l' non abbia ottemperato all'ordine del giudice di produrre le ricevute della pec in formato xml o msg e dunque evidenziando come manchi la prova della notifica dell'atto presupposto. L'avv. Corsini si riporta integralmente alla memoria difensiva e alle allegazioni documentali in atti, CP_ prendendo atto del deposito da parte di della prova dell'avvenuta consegna, insistendo per il rigetto del ricorso. chiede la vittoria delle spese da liquidarsi in favore dell'avv. Radogna dichiaratasi antistataria. L'avv. Falso sottolinea che anche a non voler ritenere delle notificazioni degli avvisi di addebito, sul merito la debenza del credito non viene contestata e a fini interruttivi rilevano gli atti notificati dall'agente della riscossione, non contestati dal ricorrente in punto di regolarità della notificazione, anche tenuto conto delle sospensioni dei termini per Covid. Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 16.30 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. AMATO ALFIO Parte_1 C.F._1 FRANCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RADOGNA EMANUELA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 5.6.2024, ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_2 opposizione ad intimazione di pagamento n. 08920249001642133/000 notificatagli il 6.5.2024 da e, per quanto qui d'interesse, relativa al mancato pagamento Controparte_3
CP_ dell'avviso di addebito n. 38920160001049809000, concernente crediti vantati da per contributi previdenziali inerenti al 2015, per la somma di € 2.460,99.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi: i) la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica dell'atto prodromico e quella dell'intimazione opposta, e, prima ancora, l'omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza;
iii)
l'indeterminatezza delle sanzioni, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi,
l'incostituzionalità della determinazione dell'aggio. Ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“- ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza del credito e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa all'intimazione impugnata limitatamente agli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
- Conseguentemente, ANNULLARE e/o DICHIARARE inefficace, l'avviso di addebito e l'intimazione impugnata, per i motivi meglio spiegati in narrativa;
- Con ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., oltre R.S. 15,00 % ed accessori di legge”. CP_ Costituitisi tempestivamente, e hanno chiesto la reiezione del ricorso. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito
1. Preliminarmente, si osserva in diritto che “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
Questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”
(Cass. civ., sez. VI-L, 2 settembre 2020, n. 18256, in motivazione).
1.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli e per intervenuta prescrizione dei crediti, oltreché facendo valere vizi formali inerenti specificamente all'intimazione di pagamento notificatagli dal concessionario della riscossione.
Ebbene, il ricorso:
a) ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, laddove è stata dedotta la mancata notifica degli avvisi di addebito e, sulla base di ciò, sono state eccepite la decadenza e la prescrizione maturate anteriormente alle asserite date di notifica dell'avviso di addebito;
b) è qualificabile quale opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quanto attiene ai vizi formali e di notifica fatti valere contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
c) è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. con riferimento all'allegazione di un fatto estintivo del credito (prescrizione quinquennale) comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo.
2. Dunque, per i profili inerenti alla mancata notifica del titolo e alla conseguente estinzione dei crediti contributivi per sopravvenuta prescrizione, l'opposizione sub iudice va considerata nella sua veste di opposizione ex art. 615 c.p.c. che, per la parte relativa alle doglianze attinenti alla inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito prodromico n. 38920160001049809000, assume funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 asseritamente non potuta esercitare.
Sotto questi profili, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. Premesso che l'avviso di addebito in contestazione ha ad oggetto pretese contributive inerenti all'anno 2015, vi è in atti la prova che l'agente della riscossione ha notificato, in data 22 luglio 2022,
l'intimazione di pagamento n. 08920229001943310/000, avente ad oggetto, tra l'altro, anche il predetto avviso di addebito. ha allegato altresì un precedente preavviso di fermo amministrativo del CP_2 luglio 2018, del quale tuttavia non vi è prova del perfezionamento dell'iter notificatorio. Anche a non voler considerare quest'ultimo atto, tuttavia, è provato che in data 22 luglio 2022 il ricorrente è venuto a conoscenza dell'atto della riscossione e, in uno con questo, dell'avviso di addebito di cui in questa sede asserisce di aver preso contezza solo con l'intimazione di pagamento sub iudice. E dunque, in considerazione della circostanza testé evidenziata, e tenuto conto che il ricorrente non ha proposto tempestiva opposizione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 08920229001943310/000, per dolersi della asserita mancata notificazione dell'avviso di addebito presupposto, deve ritenersi che la pretesa contributiva che ne è oggetto risulti non ulteriormente contestabile in questa sede, e, con essa, anche l'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso stesso. Il che rende superfluo esaminare le eccezioni sollevate in CP_ ordine alla mancata produzione da parte di delle attestazioni di accettazione e avvenuta consegna della pec avente asseritamente ad oggetto l'avviso di addebito in contestazione, proprio perché trattasi di questione che la parte avrebbe dovuto tempestivamente dedurre impugnando l'intimazione di pagamento notificatagli nel 2022.
2.2. Nemmeno può dirsi prescritto il credito contributivo per cui è causa in virtù della prescrizione successiva, proprio in forza della tempestività della notificazione degli atti della riscossione da parte di
, in virtù della sospensione dei termini prescrizionali disposta ex lege, per quanto concerne CP_2
l'attività svolta dall'ente concessionario per la riscossione, in forza dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, da leggersi in comb. disp. con l'art. 12 d.lgs. 159/2012, che ha sancito la sospensione del termine di prescrizione, inter alia, per l'attività di riscossione a favore degli enti impositori, dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, dunque per un totale di 17 mesi e 23 giorni di sospensione. Trattandosi in questa sede di credito inerente all'anno 2015, se pure il primo atto della riscossione fosse l'intimazione di pagamento n. 08920229001943310/000, essa sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione successiva alla notificazione del titolo, proprio in forza del predetto periodo di sospensione. Ad essa ha poi fatto seguito un'ulteriore intimazione di pagamento, la n. 08920239002744507/000, notificata per compiuta giacenza il 25.8.2023, cui è seguita l'intimazione oggetto di opposizione in questa sede, che per stessa ammissione del ricorrente risulta notificata il 6.5.2024.
Tanto basta per ritenere incontestabile la pretesa sostanziale di natura contributiva, con conseguente rigetto del ricorso nella sua veste di opposizione recuperatoria e di opposizione ex art. 615 c.p.c.
3. Occorre, a questo punto, esaminare le doglianze proposte dal ricorrente in ordine ai requisiti formali dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero, tali doglianze appaiono tardivamente proposte, posto che, per espressa ammissione del ricorrente, la notifica dell'intimazione oggetto di opposizione in questa sede risulta avvenuta il 6 maggio 2024. Il ricorso, per contro, è stato presentato in data 5 giugno 2024, ovverosia al trentesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto impugnato. Stante la perentorietà del termine sancito dall'art. 617 c.p.c., il ricorso, nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi, risulta tardivo e, dunque, inammissibile.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e senza la fase istruttoria, non tenutasi. Le spese liquidate nei confronti di sono da distrarsi in favore del CP_2 procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
1) Rigetta il ricorso nella sua veste di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in funzione recuperatoria, e dichiara inammissibile il ricorso nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., e per l'effetto dichiara esecutiva l'intimazione di pagamento opposta;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
CP_
3) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 527/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
PARTI RESISTENTI
Oggi 10 luglio 2025 alle ore 10.46 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. AMATO ALFIO FRANCO, oggi sostituito dall'avv. GRAZZINI Parte_1 ILARIA;
Per l'avv. RADOGNA EMANUELA, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. CHIARA CORSINI Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
CP_ L'avv. Grazzini si riporta ai motivi e alle conclusioni di cui al ricorso evidenziando che l' non abbia ottemperato all'ordine del giudice di produrre le ricevute della pec in formato xml o msg e dunque evidenziando come manchi la prova della notifica dell'atto presupposto. L'avv. Corsini si riporta integralmente alla memoria difensiva e alle allegazioni documentali in atti, CP_ prendendo atto del deposito da parte di della prova dell'avvenuta consegna, insistendo per il rigetto del ricorso. chiede la vittoria delle spese da liquidarsi in favore dell'avv. Radogna dichiaratasi antistataria. L'avv. Falso sottolinea che anche a non voler ritenere delle notificazioni degli avvisi di addebito, sul merito la debenza del credito non viene contestata e a fini interruttivi rilevano gli atti notificati dall'agente della riscossione, non contestati dal ricorrente in punto di regolarità della notificazione, anche tenuto conto delle sospensioni dei termini per Covid. Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 16.30 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. AMATO ALFIO Parte_1 C.F._1 FRANCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RADOGNA EMANUELA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 5.6.2024, ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_2 opposizione ad intimazione di pagamento n. 08920249001642133/000 notificatagli il 6.5.2024 da e, per quanto qui d'interesse, relativa al mancato pagamento Controparte_3
CP_ dell'avviso di addebito n. 38920160001049809000, concernente crediti vantati da per contributi previdenziali inerenti al 2015, per la somma di € 2.460,99.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi: i) la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica dell'atto prodromico e quella dell'intimazione opposta, e, prima ancora, l'omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza;
iii)
l'indeterminatezza delle sanzioni, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi,
l'incostituzionalità della determinazione dell'aggio. Ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“- ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza del credito e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa all'intimazione impugnata limitatamente agli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
- Conseguentemente, ANNULLARE e/o DICHIARARE inefficace, l'avviso di addebito e l'intimazione impugnata, per i motivi meglio spiegati in narrativa;
- Con ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., oltre R.S. 15,00 % ed accessori di legge”. CP_ Costituitisi tempestivamente, e hanno chiesto la reiezione del ricorso. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Nel merito
1. Preliminarmente, si osserva in diritto che “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
Questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”
(Cass. civ., sez. VI-L, 2 settembre 2020, n. 18256, in motivazione).
1.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli e per intervenuta prescrizione dei crediti, oltreché facendo valere vizi formali inerenti specificamente all'intimazione di pagamento notificatagli dal concessionario della riscossione.
Ebbene, il ricorso:
a) ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, laddove è stata dedotta la mancata notifica degli avvisi di addebito e, sulla base di ciò, sono state eccepite la decadenza e la prescrizione maturate anteriormente alle asserite date di notifica dell'avviso di addebito;
b) è qualificabile quale opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quanto attiene ai vizi formali e di notifica fatti valere contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
c) è qualificabile quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. con riferimento all'allegazione di un fatto estintivo del credito (prescrizione quinquennale) comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo.
2. Dunque, per i profili inerenti alla mancata notifica del titolo e alla conseguente estinzione dei crediti contributivi per sopravvenuta prescrizione, l'opposizione sub iudice va considerata nella sua veste di opposizione ex art. 615 c.p.c. che, per la parte relativa alle doglianze attinenti alla inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di addebito prodromico n. 38920160001049809000, assume funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 asseritamente non potuta esercitare.
Sotto questi profili, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2.1. Premesso che l'avviso di addebito in contestazione ha ad oggetto pretese contributive inerenti all'anno 2015, vi è in atti la prova che l'agente della riscossione ha notificato, in data 22 luglio 2022,
l'intimazione di pagamento n. 08920229001943310/000, avente ad oggetto, tra l'altro, anche il predetto avviso di addebito. ha allegato altresì un precedente preavviso di fermo amministrativo del CP_2 luglio 2018, del quale tuttavia non vi è prova del perfezionamento dell'iter notificatorio. Anche a non voler considerare quest'ultimo atto, tuttavia, è provato che in data 22 luglio 2022 il ricorrente è venuto a conoscenza dell'atto della riscossione e, in uno con questo, dell'avviso di addebito di cui in questa sede asserisce di aver preso contezza solo con l'intimazione di pagamento sub iudice. E dunque, in considerazione della circostanza testé evidenziata, e tenuto conto che il ricorrente non ha proposto tempestiva opposizione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 08920229001943310/000, per dolersi della asserita mancata notificazione dell'avviso di addebito presupposto, deve ritenersi che la pretesa contributiva che ne è oggetto risulti non ulteriormente contestabile in questa sede, e, con essa, anche l'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso stesso. Il che rende superfluo esaminare le eccezioni sollevate in CP_ ordine alla mancata produzione da parte di delle attestazioni di accettazione e avvenuta consegna della pec avente asseritamente ad oggetto l'avviso di addebito in contestazione, proprio perché trattasi di questione che la parte avrebbe dovuto tempestivamente dedurre impugnando l'intimazione di pagamento notificatagli nel 2022.
2.2. Nemmeno può dirsi prescritto il credito contributivo per cui è causa in virtù della prescrizione successiva, proprio in forza della tempestività della notificazione degli atti della riscossione da parte di
, in virtù della sospensione dei termini prescrizionali disposta ex lege, per quanto concerne CP_2
l'attività svolta dall'ente concessionario per la riscossione, in forza dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, da leggersi in comb. disp. con l'art. 12 d.lgs. 159/2012, che ha sancito la sospensione del termine di prescrizione, inter alia, per l'attività di riscossione a favore degli enti impositori, dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, dunque per un totale di 17 mesi e 23 giorni di sospensione. Trattandosi in questa sede di credito inerente all'anno 2015, se pure il primo atto della riscossione fosse l'intimazione di pagamento n. 08920229001943310/000, essa sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione successiva alla notificazione del titolo, proprio in forza del predetto periodo di sospensione. Ad essa ha poi fatto seguito un'ulteriore intimazione di pagamento, la n. 08920239002744507/000, notificata per compiuta giacenza il 25.8.2023, cui è seguita l'intimazione oggetto di opposizione in questa sede, che per stessa ammissione del ricorrente risulta notificata il 6.5.2024.
Tanto basta per ritenere incontestabile la pretesa sostanziale di natura contributiva, con conseguente rigetto del ricorso nella sua veste di opposizione recuperatoria e di opposizione ex art. 615 c.p.c.
3. Occorre, a questo punto, esaminare le doglianze proposte dal ricorrente in ordine ai requisiti formali dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Invero, tali doglianze appaiono tardivamente proposte, posto che, per espressa ammissione del ricorrente, la notifica dell'intimazione oggetto di opposizione in questa sede risulta avvenuta il 6 maggio 2024. Il ricorso, per contro, è stato presentato in data 5 giugno 2024, ovverosia al trentesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto impugnato. Stante la perentorietà del termine sancito dall'art. 617 c.p.c., il ricorso, nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi, risulta tardivo e, dunque, inammissibile.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e senza la fase istruttoria, non tenutasi. Le spese liquidate nei confronti di sono da distrarsi in favore del CP_2 procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
1) Rigetta il ricorso nella sua veste di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in funzione recuperatoria, e dichiara inammissibile il ricorso nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., e per l'effetto dichiara esecutiva l'intimazione di pagamento opposta;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
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3) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.