Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra"; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio"; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.