Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 370
CASS
Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 13 novembre 2024, con numero di registro generale 10669/2023. Le parti in causa sono un cittadino marocchino, ricorrente, e la Questura di Torino e il Ministero dell'Interno, intimati. Il ricorrente ha contestato la legittimità della proroga del trattenimento disposta dal Giudice di Pace di Torino, sostenendo che l'amministrazione non avesse rispettato il dovere di diligenza nella procedura di rimpatrio e che il trattenimento fosse una misura limitativa della libertà personale, da mantenere solo per il tempo strettamente necessario.

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, sottolineando che la questione centrale riguardava la qualità dell'operato dell'amministrazione e non solo il lasso di tempo intercorso. Ha evidenziato che la prima proroga può essere giustificata da gravi difficoltà nell'identificazione e nell'acquisizione dei documenti, e che l'amministrazione deve dimostrare di aver compiuto sforzi concreti per superare tali difficoltà. La Corte ha chiarito che il mero passare del tempo non è sufficiente a giustificare l'inosservanza delle condizioni previste dalla legge, e ha ribadito l'importanza di un'analisi complessiva delle circostanze, escludendo che il ritardo fosse imputabile all'amministrazione senza prove concrete di inattività.

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Massime1

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 370
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo