Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 6. 1. L' articolo 318 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno".
"Art. 318. - (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno".
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- 1. CAPO I - DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (2). 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 86/1990. (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. c), L. 190/2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, …
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