Articolo 6 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 maggio 1990
Art. 6. 1. L' articolo 318 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 318. - (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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