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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6191 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CASTRO NATALIA SOLEDAD
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato SEVERI MONICA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato da ambo le parti in data 11/06/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena in data 03/09/2008
e dalla loro unione sono nati i figli in data 14.05.2011 e in data Per_1 Per_2
12.06.2012.
I coniugi si sono separati con verbale di udienza n. 2031/2020 del 28/10/2020 nel procedimento RG n. 4578/2020.
2. Con ricorso del 23/12/2024, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, oltre all'affidamento esclusivo dei figli alla madre ed ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale e di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta, aderendo alle richieste principali ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito dell'udienza del 07/05/2025, il G.I formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c , concedendo alle parti termine per rassegnare note scritte.
5 Le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte :
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra i signori
e Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza;
b) affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre con Per_1 Per_2 attribuzione alla medesima dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per le questioni di maggior interesse quali la salute, l'istruzione e le attività extrascolastiche;
c) prevedere, nell'ipotesi di un progressivo riavvicinamento tra il padre e i figli, la possibilità di predisporre – con l'ausilio e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti – un calendario volto a favorire la graduale ripresa della relazione genitoriale padre-figli;
pagina 2 di 4 d) porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento per ciascun figlio minore pari a € 200,00 mensili (€
400,00 complessivi), a decorrere dal mese di dicembre 2024, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Modena;
il sig. verserà alla sig.ra la Pt_1 CP_1 differenza maturata da dicembre ad oggi, per un totale di € 700,00, al momento del passaggio di proprietà di cui al successivo capo f);
e) stabilire che l'assegno unico universale per i figli sia percepito interamente
(100%) dalla madre;
f) prendere atto che la sig.ra si impegna ad effettuare il passaggio di CP_1 proprietà dell'autovettura Toyota Aygo, targata FB826JB, in favore del Sig. entro il 31.07.2025, con spese a carico di quest'ultimo. La polizza Pt_1 assicurativa resterà intestata alla Sig.ra fino alla naturale scadenza CP_1 della stessa;
g) prendere atto che l'autovettura Mazda, targata FC248MP, resterà in proprietà esclusiva della sig.ra con accollo a suo carico del pagamento delle rate CP_1 residue del finanziamento relativo al veicolo;
il sig. nulla potrà pretendere Pt_1 dalla sig.ra per i versamenti di rate del menzionato finanziamento da lui CP_1 effettuati;
h) prendere atto che il ricavato della vendita del garage di proprietà comune dei coniugi – da stipularsi con rogito entro il 10.06.2026 –sarà suddiviso in parti uguali (50% ciascuno) tra gli stessi;
tutte le spese necessarie allo sgombero ed alla vendita (nessuna esclusa) saranno suddivise tra i comproprietari in ragione di una metà ciascuno;
k) prendere atto che le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza patrimoniale reciproca e di non avere ulteriori pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro;
i) disporre che le spese legali siano integralmente compensate tra le parti.”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art.
pagina 3 di 4 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13/09/2008 in MODENA da nato a [...] Parte_1
(MO) il 22/05/1981) con (nata a [...] il CP_1
04/06/1976), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MODENA, atto n. 170, parte II, serie A, anno 2008;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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