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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, iscritta al n. 6081 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA , con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini, nel cui studio in Roma, Via Carlo Conti Rossini 95 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA , con l'avvocato Carlo CP_1 P.IVA_2 Molaioli, nel cui studio in Roma, Via A. Stoppani n. 34, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA
pag. 1 di 11 Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 25671 depositata il 4/9/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Tribunale di Roma ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell' su ricorso della (già CP_1 Parte_1 [...]
di euro 333.000.000, a titolo di pagamento dei compensi dei CP_2 servizi resi da quest'ultima in esecuzione del contratto, in scadenza al 31.1.04 e prorogato fino al 30.9.05, relativo alla gestione del sistema di fonia per centralino aziendale, linee verdi commerciali e di segnalazione di guasti ad impianti d'illuminazione pubblica nei comuni diversi da Roma. L ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1 deducendo che l'art. 16 del suddetto contratto prevedeva una clausola di garanzia a tenore della quale la manlevava l'opponente da ogni e CP_2 qualsiasi pretesa formulata nei suoi confronti. Si costituiva, altresì, la parte opposta, eccependo l'inapplicabilità della predetta manleva nell'ipotesi di conseguenze economiche sfavorevoli derivanti all' dall'eventuale CP_1 accoglimento delle pretese dei dipendenti della stessa CP_2 Con sentenza n. 6417 pubblicata il 28/3/2011 il Tribunale accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, facendo applicazione del citato art. 16 del contratto. impugnava la decisione di primo grado, con Parte_1 appello rigettato con sentenza n. 7495 pubblicata il 29.11.17, con la quale la Corte d'appello condivideva l'assunto del primo giudice, circa l'applicabilità della clausola di manleva. ricorreva in cassazione con otto motivi e Parte_1 resisteva. CP_1 Con il primo motivo denunziava violazione Parte_1 degli artt. 1362, 1366, 1371, c.c., per aver la Corte d'appello erroneamente interpretato l'art. 16 del contratto di servizi stipulato con CP_1 limitandosi al senso letterale delle parole, senza indagare la comune intenzione delle parti, ritenendo che la lettura del testo contrattuale inducesse ad affermare che la ricorrente avesse assunto l'obbligo di tenere indenne dalle pretese formulate nei suoi confronti da propri dipendenti CP_1 anche se non ricollegabili ad inadempimenti della stessa l riguardo, la CP_2 ricorrente evidenziava che: la clausola di garanzia non avrebbe potuto comunque essere riferita agli inadempimenti contrattuali nei confronti dei suoi dipendenti relativamente ad un periodo successivo, dall'agosto del 2006, al termine di cessazione del contratto d'appalto (30.10.05); peraltro, non aveva mai comunicato di aver ricevuto le richieste dei lavoratori, CP_1 né che erano stati promossi giudizi da quest'ultimi nei suoi confronti. Con il secondo motivo denunziava Parte_1 violazione degli artt. 1375 e 1460, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto pag. 2 di 11 fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata da sebbene CP_1 quest'ultima, prima del giudizio in esame, non avesse invocato la clausola di manleva in questione, al fine di giustificare il mancato pagamento dei servizi regolarmente erogati dalla ricorrente. Sul punto, quest'ultima contestava l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. in quanto il termine per il pagamento dei servizi da essa resi era scaduto molto tempo prima del momento in cui si erano verificati i fatti, posti da a sostegno CP_1 della suddetta eccezione, che, pertanto, non poteva dirsi connessa alla richiesta d'adempimento della ricorrente, sul piano del vincolo derivante dal sinallagma contrattuale. Con il terzo motivo denunziava violazione Parte_1 degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., e 111, c.6, Cost., per aver la Corte territoriale rigettato i motivi d'appello, con i quali era stata dedotta la mancata motivazione della sentenza di primo grado, in ordine al fatto che i decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori, nei confronti di CP_1 avevano ad oggetto retribuzioni maturate dopo il mese di agosto 2006, periodo successivo alla cessazione del contratto d'appalto, e che la stessa aveva reso noto la volontà di avvalersi della manleva a distanza CP_1 di 4 anni dalla conclusione dell'appalto, omettendo sul punto qualsiasi motivazione. Con il quarto motivo deduceva la nullità Parte_1 della sentenza per omessa motivazione in ordine al fatto che i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di a favore dei lavoratori CP_1 impiegati dalla ricorrente per l'erogazione dei servizi appaltati, Pt_1 riguardavano crediti maturati dopo l'estinzione dell'appalto, aventi titolo in autonomi contratti di lavoro con e i singoli lavoratori, come accertato CP_1 dal Tribunale di Roma. Con il quinto motivo deduceva l'omesso Parte_1 esame di fatti decisivi, consistenti nell'emissione dei decreti ingiuntivi nei confronti di a favore dei lavoratori a suo tempo impiegati da CP_1 Cont per espletare i servizi oggetto del contratto del 2004, e nella mancata comunicazione da parte di quest'ultima, prima dell'emissione degli stessi decreti, delle richieste formulate dai lavoratori, nonché nella mancata manifestazione della volontà di avvalersi della manleva. Con il sesto motivo denunziava la Parte_1 violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello rigettato il motivo d'impugnazione afferente all'inopponibilità alla ricorrente di pronunce giurisdizionali rese nei confronti della sola senza che la Cos fosse CP_1 stata chiamata in causa, o avvisata della pendenza delle liti con i lavoratori. In particolare, la ricorrente si doleva del fatto che la mancata sua chiamata in causa, o denuntiatio litis, avesse precluso nei suoi confronti ogni efficacia dei provvedimenti emessi, in giudizi nei quali non aveva partecipato o non era in condizione di farlo, essendo in tal modo stato impedito alla ricorrente di svolgere le proprie difese circa le domande di lavoratori al fine di pag. 3 di 11 conseguire provvedimenti favorevoli ad forieri di produrre CP_1 conseguenze negative per la ricorrente una volta azionata la clausola di manleva, rilevando altresì di essere stata informata della pendenza di giudizi promossi dai lavoratori solo in due circostanze nelle quali erano state emesse sentenze passate in giudicato, l'una di rigetto delle domande del lavoratore, e l'altra di rigetto della domanda di manleva di La CP_1 ricorrente lamentava altresì che la Corte d'appello non avesse tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel Cont 2014, resa in giudizio nel quale aveva partecipato anche con la quale era stato affermato che l'appalto con era genuino (coincidendo il CP_1 datore di lavoro formale con quello effettivo), contrariamente a quanto invece statuito dallo stesso Tribunale con la sentenza del 2007, posta alla base delle successive pronunce di condanna di a favore dei lavoratori CP_1 (dalle quali era originata l'eccezione d'inadempimento verso la ricorrente). Con il settimo motivo denunziava la Parte_1 violazione dell'art. 1372 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto Cont opponibili ad (già i verbali di conciliazione tra e i Pt_1 CP_1 lavoratori, sebbene sottoscritti senza l'approvazione della ricorrente. Con l'ottavo motivo deduceva la nullità Parte_1 della sentenza, per omessa motivazione sull'ingiustizia della sentenza del Tribunale di Roma del 2007. La Corte di cassazione esaminava i primi quattro motivi congiuntamente e li riteneva fondati, dichiarava assorbiti i restanti quattro, cassando la sentenza con rinvio a questa Corte, che avrebbe dovuto provvedere anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. La Corte di cassazione argomentava che la Corte d'appello avesse interpretato la clausola 16 del contratto di appalto di servizi del 19 gennaio Cont 2004, nel senso che la manleva, prestata da (oggi nei Pt_1 confronti di , fosse da intendersi nel significato desunto dal tenore CP_1 letterale: «COS manleva da ogni e qualsiasi pretesa dovesse essere CP_1 Contr verso formulata dal personale impegnato da per l'erogazione CP_1 dei servizi oggetto del presente contratto». A parere della Corte d'appello la clausola non avrebbe fatto alcun «riferimento ad un eventuale inadempimento del COS nei confronti del propri dipendenti, in quanto è chiaro il riferimento a qualsiasi questione genericamente intesa derivante alla dai dipendenti del COS in CP_1 esecuzione del contratto per cui è causa»; il che sarebbe desunto «in base alla semplice lettura della clausola n. 16». La Corte di cassazione osservava ‒ in via di principio ‒ che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si dovesse risolvere in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto pag. 4 di 11 decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022). La parte che, con il ricorso per cassazione, intendesse denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non poteva, peraltro, limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assumeva violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si fosse dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n.15798/2005; n.25728/2013; Cass, n, 9461/2021). La Corte di cassazione affermava che, nel caso concreto, il ricorrente avesse fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non potesse essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali poteva ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non poteva arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma doveva considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni apparissero di per sé chiare, atteso che un'espressione prima facie chiara poteva non risultare più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. Ne conseguiva che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, dovesse essere un percorso circolare che imponeva all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima fosse coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. 32786/2022; Cass. 9380/2016). Nel caso di specie, la Corte d'appello si era limitata al tenore letterale della clausola 16 ‒ a sua avviso onnicomprensiva, quanto alle Cont pretese dei dipendenti a fronte delle quali avrebbe dovuto manlevare senza indagare quale fosse l'effettiva intenzione delle parti, di là CP_3 dal senso letterale delle parole ex art. 1362 c.c., tenuto conto del loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto. Ebbene, la Corte di cassazione rilevava che nella opposizione al decreto ingiuntivo Cont ottenuto da (già , per il pagamento delle proprie spettanze Pt_1 risultanti da fatture del luglio ed ottobre 2005, l'opponente deduceva CP_1 che, «tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006», durante la fase di verifica delle prestazioni dell'appaltatrice, «anche con riferimento alle responsabilità Cont previste dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, numerosi dipendenti della avevano ottenuto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro pag. 5 di 11 con , non ritenendo sussistente un contratto di appalto genuino, ma
CP_1 una effettiva messa a disposizione di energie lavorative (p. 4 del ricorso). Il giudizio si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 4372/2007, che aveva altresì condannato al pagamento delle retribuzione ad essi
CP_1 dovute, per il periodo da agosto 2006 in poi. Senonchè, non era controverso tra le parti che le prestazioni relative all'appalto di servizi del 19 gennaio 2004 si erano concluse il 30 ottobre 2005, tanto vero che l'ultima fattura, azionata da con il decreto Pt_1 ingiuntivo, era stata emessa il 29 ottobre 2005 (p. 2 del ricorso). Era Cont evidente, pertanto, che tali pretese, avanzate dai dipendenti di nei confronti di , non potevano considerarsi riconducibili ‒ come
CP_1 erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello ‒ al contratto di servizi, ma erano ad esso successive, e trovavano fondamento nel rapporto di lavoro autonomamente proseguito dai dipendenti con , e che aveva trovato,
CP_1 poi, il riconoscimento definitivo con la suddetta sentenza n. 4372/2007. D'altro canto, anche dopo tale sentenza del 2007, non aveva
CP_1 fatto valere la manleva di cui alla clausola 16, evidentemente non intendendo detta clausola come riferita anche alle pretese dei dipendenti di Cos che non avevano fondamento alcuno in un inadempimento della datrice di lavoro nei loro confronti, dalle quali soltanto la clausola di garanzia intendeva porre al riparo . Tanto vero che ‒ anziché invocare la
CP_1 manleva ‒ , con fax in data 17 dicembre 2008, proponeva ad
CP_1
«di rinunciare al proprio credito a fronte dell'affidamento, da Pt_1 parte di a favore del gruppo , di attività e/o servizi da CP_1 Pt_1 identificare». La Corte di cassazione non dubitava, pertanto, che le parti ‒ nella clausola n. 16 ‒ avessero inteso riferirsi, come si evinceva anche dal riferimento operato dalla stessa nell'atto di opposizione al citato CP_1 decreto ingiuntivo all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, non ad una garanzia Cont prestata da per qualsiasi pretesa dei dipendenti, perfino successiva al contratto di appalto di servizi stipulato inter partes, bensì alla manleva di dalle sole pretese che potevano essere avanzate dai dipendenti nei CP_1 Cont confronti di per l'erogazione dei servizi oggetto del predetto contratto del 19 gennaio 2004, ed a fronte delle quali poteva incorrere in una CP_1 responsabilità solidale. Disponeva, invero, l'art. 29 cit. che «In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Inoltre, anche l'art. 1676 c.c. prevedeva la possibilità di un'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente. La Corte territoriale era pervenuta, peraltro, alla erronea conclusione suesposta con una motivazione del tutto apodittica e ‒ a dir poco ‒ laconica,
pag. 6 di 11 dalla quale non si evinceva in alcun modo l'iter logico seguito dall'organo giudicante, ed omettendo di considerare tutte le decisive circostanze suindicate. La Corte di cassazione riteneva assorbiti gli altri motivi, che presupponevano tutti che la clausola di manleva venisse considerata nel significato estensivo erroneamente attribuitole dalla Corte d'appello.
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita
[...] quale giudice del rinvio, contrariis reiectis, anche in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dei motivi di appello come sopra riproposti: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9689/09 del
CP_1 14/4/09, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto ad di pagare
CP_1 la somma di € 333.000,00 oltre interessi legali e spese;
- condannare
CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 333.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, dal 31/8/2005 sull'importo di € 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di € 192.600,00; - condannare al pagamento
CP_1 delle spese di lite per la fase monitoria, per i giudizi di primo e secondo grado, per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio, come da nota spese che si deposita unitamente al presente atto.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita quale giudice del rinvio, in via principale e nel merito: 1) valutati i fatti sulla base dei poteri spettanti al giudice del rinvio, revocare il decreto ingiuntivo n. 9689/09 del 14/4/09– 25/5/2009 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna di al pagamento della complessiva somma di Euro CP_1 333.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, dal 31/8/2005 sull'importo di Euro 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di Euro 192.600,00; 2) rigettare la domanda di condanna di al pagamento delle spese di tutti CP_1 i gradi di giudizio, confermando la condanna di al pagamento Pt_1 delle spese di primo e secondo grado e, in subordine, compensare le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di rinvio.”.
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 19/9/2025 e trattenuto in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare l'appello di alla luce della pronuncia di Cassazione la quale ha Parte_1 stabilito che la clausola n. 16 del contratto di appalto di servizi del 19/1/2004, opposta da alla pretesa di pagamento di (già CP_1 Pt_1 Cont
, debba essere interpretata non in senso letterale ed estensivo come pag. 7 di 11 Cont garanzia prestata da per qualsiasi pretesa avanzata dai dipendenti, anche successiva al termine di durata dell'appalto del 30/10/2005, ma in senso logico-sistematico, tanto da restringerla alle ipotesi di responsabilità solidale di ex art. 1676 c.c. o ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a fronte delle sole CP_1 pretese che abbiano avuto causa nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto. La Cassazione ha, pure, individuato specifiche circostanze di fatto decisive per siffatto fine interpretativo. Ha, in particolare, valorizzato le stesse deduzioni di nella parte CP_1 in cui ha parlato di numerosi dipendenti di invocando pure la Pt_2 responsabilità solidale del committente, avevano ottenuto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con , tra la fine del 2005 e CP_1
l'inizio del 2006, in difetto di contratto di appalto genuino, ma in presenza di effettiva messa a disposizione di energie lavorative. Ha enfatizzato la condanna di al pagamento delle retribuzioni a CP_1 partire dall'agosto 2006 da parte del Tribunale di Roma n. 4372 del 2007. Ha ritenuto non controverso che l'appalto di servizi avesse avuto conclusione il 30 ottobre 2005, tanto che le ultime prestazioni erano state fatturate il 29 ottobre 2005. Cont Ha ritenuto accertato che le pretese azionate dai dipendenti di nei confronti di non riguardassero prestazioni rese in esecuzione del CP_1 contratto di servizi, ma prestazioni successive che trovavano fondamento nel rapporto di lavoro autonomamente proseguito dai dipendenti con , CP_1 il quale aveva avuto, poi, il riconoscimento definitivo con la sentenza n. 4372 del 2007. A riprova, la Cassazione, rileva che, ancora nel 2018, CP_1 non ha invocato la clausola di manleva nella convinzione che la assistesse soltanto in presenza di pretese dei dipendenti che Cos non avesse retribuito per prestazione rese nella vigenza del contratto. Nonostante tale stringente vincolo ermeneutico, sostiene che CP_1 questa Corte debba propendere per una lettura estensiva e non restrittiva della garanzia, diversamente valorizzando quelle medesime circostanze che secondo la Corte di Cassazione militano in favore dell'interpretazione restrittiva, senza tuttavia offrire elementi per sovvertire tale interpretazione. Rileva che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4372 del 2007 CP_1 conterrebbe anche l'obbligo per di ripristinare i rapporti di lavoro con CP_1 Cont i dipendenti di a decorrere dal 2004, coprendo un periodo di vigenza del contratto di appalto di servizi. Il rilievo confermerebbe che la garanzia fu concordata soltanto per fronteggiare l'eventualità che si fosse trovata a corrispondere le CP_1 Cont retribuzioni per i dipendenti di per effetto della responsabilità solidale, e cioè deporrebbe nel senso dell'interpretazione restrittiva e non estensiva della clausola. Non vale neppure aggiungere che il rilievo indicherebbe che la garanzia, pure restrittivamente interpretata, potrebbe operare trovandosi pag. 8 di 11 a rispondere del pagamento delle retribuzioni non soltanto successive CP_1 ma anche precedenti la conclusione dell'appalto. In realtà, seppure la sentenza del Tribunale di Roma n. 4372 del 2007 ha obbligato a ripristinare i rapporti di lavoro a decorrere dal CP_1 2004, l'arco temporale anteriore alla conclusione dell'appalto non sarebbe Cont segnato dall'inadempienza di nel pagamento delle retribuzioni e non esporrebbe pertanto agli obblighi collegati alla responsabilità solidale CP_1 nel pagamento, con la necessità di giovarsi della clausola di manleva del contratto di appalto di servizi del 19/1/2004. Vero è che l'appalto fittizio era stato invocato ed è stato accertato nella prospettiva di una prosecuzione di prestazioni alla sua scadenza, Cont autonomamente rese da coloro che erano stati dipendenti di e cioè in un contesto in cui non avrebbe mai potuto essere chiamata a CP_1 Cont rispondere di mancate retribuzioni che aveva corrisposto fino alla scadenza contrattuale del 30/10/2005. Nell'intenzione delle parti la garanzia era stata concordata solo per sopperire all'eventualità che si fosse trovata a rispondere del CP_1 pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di Cos messi a disposizione durante la vigenza dell'appalto, sicchè il Tribunale ha erroneamente esteso l'operatività della garanzia a qualsiasi esborso che avesse sopportato a CP_1 Cont beneficio del personale dipendente di non retribuito dopo la conclusione dell'appalto. In realtà, la garanzia operava soltanto in costanza del rapporto di Cont Cont prestazione di servizi tra e e in caso di inadempimento di nel CP_1 pagamento delle retribuzioni. Ne discende che non può opporre la garanzia a giustificazione CP_1 ex art. 1460 c.c. del mancato pagamento del prezzo dell'appalto di € 333.000,00, né può chiedere che le somme pretese in garanzia siano poste in compensazione con tale prezzo, venendo in ciò assorbiti i restanti motivi di appello qui riproposti, secondo cui le condanne di al pagamento delle CP_1 Cont retribuzioni dei lavoratori di Cos non sarebbero opponibili a (oggi che non è stata mai notiziata della pendenza di quei giudizi, e Pt_1 Cont secondo cui l'obbligo di garanzia di sarebbe estraneo al sinallagma contrattuale e non consentirebbe ad di sollevare l'eccezione di CP_1 inadempimento. In conclusione, l'opposizione di al decreto ingiuntivo avrebbe CP_1 dovuto essere rigettata, avendo diritto a ricevere il prezzo Pt_1 dell'appalto di servizi portato dalle fatture n. 238 del 30/6/2005 (€ 140.400,00 IVA inclusa) e n. 320 del 20/10/2005 (€ 192.600,00 IVA inclusa), mentre deve essere condannata al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 333.000,00 (oltre interessi legali dal 31/8/2005 sull'importo di € 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di € 192.600,00).
pag. 9 di 11 § 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate con riguardo al giudizio davanti al Tribunale definito con sentenza n. 6417 pubblicata il 28/3/2011, davanti alla Corte d'appello definito con la sentenza n. 7495 pubblicata il 29.11.17 cassata, del giudizio di Cassazione definito con la ordinanza n. 25671 pubblicata il 4/9/2023 e del presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, con lo scaglione (da € 260.001,00 ad € 520.000,00) atteso il valore della causa, e sulla base di parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo in tutti i giudizi: per il giudizio di Tribunale definito con la sentenza n.
6417 pubblicata il 28/3/2011: Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase di trattazione, valore medio: € 5.206,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 Compenso dovuto = Euro € 17.252,00 per il giudizio di appello definito con la sentenza n. 7495 pubblicata il 29.11.17 cassata:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase di trattazione, valore medio: € 2.940,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso dovuto = Euro € 17.179,00 per il giudizio di cassazione definito con la ordinanza n. 25671 pubblicata il 4/9/2023:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00 Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.630,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
pag. 10 di 11 Compenso dovuto = Euro € 9.143,00 per il presente giudizio d' appello:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00 Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.552,00 Fase di trattazione, valore medio: € 2.940,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso dovuto = Euro € 17.179,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 25671 depositata il 4/9/2023 della Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di ogni altra conclusione Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello di e, in totale Parte_1 riforma della sentenza n. 6417 pubblicata il 28/3/2011 del Tribunale di Roma, rigetta l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 9689 CP_1 del 25/5/2009 e condanna al pagamento in favore di CP_1 della complessiva somma di € 333.000,00 (oltre Parte_1 interessi legali dal 31/8/2005 sull'importo di € 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di € 192.600,00);
2. – condanna alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
delle spese del giudizio di Tribunale liquidate in € 17.252,00, Parte_1 delle spese del giudizio cassato della Corte d'appello liquidate in € 17.179,00, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 9.143,00, e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in € 17.179,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 19/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello ed in fase di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, iscritta al n. 6081 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA , con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini, nel cui studio in Roma, Via Carlo Conti Rossini 95 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA , con l'avvocato Carlo CP_1 P.IVA_2 Molaioli, nel cui studio in Roma, Via A. Stoppani n. 34, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE;
APPELLATA
pag. 1 di 11 Oggetto: riassunzione a seguito di rinvio della ordinanza n. 25671 depositata il 4/9/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Il Tribunale di Roma ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell' su ricorso della (già CP_1 Parte_1 [...]
di euro 333.000.000, a titolo di pagamento dei compensi dei CP_2 servizi resi da quest'ultima in esecuzione del contratto, in scadenza al 31.1.04 e prorogato fino al 30.9.05, relativo alla gestione del sistema di fonia per centralino aziendale, linee verdi commerciali e di segnalazione di guasti ad impianti d'illuminazione pubblica nei comuni diversi da Roma. L ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1 deducendo che l'art. 16 del suddetto contratto prevedeva una clausola di garanzia a tenore della quale la manlevava l'opponente da ogni e CP_2 qualsiasi pretesa formulata nei suoi confronti. Si costituiva, altresì, la parte opposta, eccependo l'inapplicabilità della predetta manleva nell'ipotesi di conseguenze economiche sfavorevoli derivanti all' dall'eventuale CP_1 accoglimento delle pretese dei dipendenti della stessa CP_2 Con sentenza n. 6417 pubblicata il 28/3/2011 il Tribunale accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, facendo applicazione del citato art. 16 del contratto. impugnava la decisione di primo grado, con Parte_1 appello rigettato con sentenza n. 7495 pubblicata il 29.11.17, con la quale la Corte d'appello condivideva l'assunto del primo giudice, circa l'applicabilità della clausola di manleva. ricorreva in cassazione con otto motivi e Parte_1 resisteva. CP_1 Con il primo motivo denunziava violazione Parte_1 degli artt. 1362, 1366, 1371, c.c., per aver la Corte d'appello erroneamente interpretato l'art. 16 del contratto di servizi stipulato con CP_1 limitandosi al senso letterale delle parole, senza indagare la comune intenzione delle parti, ritenendo che la lettura del testo contrattuale inducesse ad affermare che la ricorrente avesse assunto l'obbligo di tenere indenne dalle pretese formulate nei suoi confronti da propri dipendenti CP_1 anche se non ricollegabili ad inadempimenti della stessa l riguardo, la CP_2 ricorrente evidenziava che: la clausola di garanzia non avrebbe potuto comunque essere riferita agli inadempimenti contrattuali nei confronti dei suoi dipendenti relativamente ad un periodo successivo, dall'agosto del 2006, al termine di cessazione del contratto d'appalto (30.10.05); peraltro, non aveva mai comunicato di aver ricevuto le richieste dei lavoratori, CP_1 né che erano stati promossi giudizi da quest'ultimi nei suoi confronti. Con il secondo motivo denunziava Parte_1 violazione degli artt. 1375 e 1460, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto pag. 2 di 11 fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata da sebbene CP_1 quest'ultima, prima del giudizio in esame, non avesse invocato la clausola di manleva in questione, al fine di giustificare il mancato pagamento dei servizi regolarmente erogati dalla ricorrente. Sul punto, quest'ultima contestava l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. in quanto il termine per il pagamento dei servizi da essa resi era scaduto molto tempo prima del momento in cui si erano verificati i fatti, posti da a sostegno CP_1 della suddetta eccezione, che, pertanto, non poteva dirsi connessa alla richiesta d'adempimento della ricorrente, sul piano del vincolo derivante dal sinallagma contrattuale. Con il terzo motivo denunziava violazione Parte_1 degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., e 111, c.6, Cost., per aver la Corte territoriale rigettato i motivi d'appello, con i quali era stata dedotta la mancata motivazione della sentenza di primo grado, in ordine al fatto che i decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori, nei confronti di CP_1 avevano ad oggetto retribuzioni maturate dopo il mese di agosto 2006, periodo successivo alla cessazione del contratto d'appalto, e che la stessa aveva reso noto la volontà di avvalersi della manleva a distanza CP_1 di 4 anni dalla conclusione dell'appalto, omettendo sul punto qualsiasi motivazione. Con il quarto motivo deduceva la nullità Parte_1 della sentenza per omessa motivazione in ordine al fatto che i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di a favore dei lavoratori CP_1 impiegati dalla ricorrente per l'erogazione dei servizi appaltati, Pt_1 riguardavano crediti maturati dopo l'estinzione dell'appalto, aventi titolo in autonomi contratti di lavoro con e i singoli lavoratori, come accertato CP_1 dal Tribunale di Roma. Con il quinto motivo deduceva l'omesso Parte_1 esame di fatti decisivi, consistenti nell'emissione dei decreti ingiuntivi nei confronti di a favore dei lavoratori a suo tempo impiegati da CP_1 Cont per espletare i servizi oggetto del contratto del 2004, e nella mancata comunicazione da parte di quest'ultima, prima dell'emissione degli stessi decreti, delle richieste formulate dai lavoratori, nonché nella mancata manifestazione della volontà di avvalersi della manleva. Con il sesto motivo denunziava la Parte_1 violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello rigettato il motivo d'impugnazione afferente all'inopponibilità alla ricorrente di pronunce giurisdizionali rese nei confronti della sola senza che la Cos fosse CP_1 stata chiamata in causa, o avvisata della pendenza delle liti con i lavoratori. In particolare, la ricorrente si doleva del fatto che la mancata sua chiamata in causa, o denuntiatio litis, avesse precluso nei suoi confronti ogni efficacia dei provvedimenti emessi, in giudizi nei quali non aveva partecipato o non era in condizione di farlo, essendo in tal modo stato impedito alla ricorrente di svolgere le proprie difese circa le domande di lavoratori al fine di pag. 3 di 11 conseguire provvedimenti favorevoli ad forieri di produrre CP_1 conseguenze negative per la ricorrente una volta azionata la clausola di manleva, rilevando altresì di essere stata informata della pendenza di giudizi promossi dai lavoratori solo in due circostanze nelle quali erano state emesse sentenze passate in giudicato, l'una di rigetto delle domande del lavoratore, e l'altra di rigetto della domanda di manleva di La CP_1 ricorrente lamentava altresì che la Corte d'appello non avesse tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel Cont 2014, resa in giudizio nel quale aveva partecipato anche con la quale era stato affermato che l'appalto con era genuino (coincidendo il CP_1 datore di lavoro formale con quello effettivo), contrariamente a quanto invece statuito dallo stesso Tribunale con la sentenza del 2007, posta alla base delle successive pronunce di condanna di a favore dei lavoratori CP_1 (dalle quali era originata l'eccezione d'inadempimento verso la ricorrente). Con il settimo motivo denunziava la Parte_1 violazione dell'art. 1372 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto Cont opponibili ad (già i verbali di conciliazione tra e i Pt_1 CP_1 lavoratori, sebbene sottoscritti senza l'approvazione della ricorrente. Con l'ottavo motivo deduceva la nullità Parte_1 della sentenza, per omessa motivazione sull'ingiustizia della sentenza del Tribunale di Roma del 2007. La Corte di cassazione esaminava i primi quattro motivi congiuntamente e li riteneva fondati, dichiarava assorbiti i restanti quattro, cassando la sentenza con rinvio a questa Corte, che avrebbe dovuto provvedere anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. La Corte di cassazione argomentava che la Corte d'appello avesse interpretato la clausola 16 del contratto di appalto di servizi del 19 gennaio Cont 2004, nel senso che la manleva, prestata da (oggi nei Pt_1 confronti di , fosse da intendersi nel significato desunto dal tenore CP_1 letterale: «COS manleva da ogni e qualsiasi pretesa dovesse essere CP_1 Contr verso formulata dal personale impegnato da per l'erogazione CP_1 dei servizi oggetto del presente contratto». A parere della Corte d'appello la clausola non avrebbe fatto alcun «riferimento ad un eventuale inadempimento del COS nei confronti del propri dipendenti, in quanto è chiaro il riferimento a qualsiasi questione genericamente intesa derivante alla dai dipendenti del COS in CP_1 esecuzione del contratto per cui è causa»; il che sarebbe desunto «in base alla semplice lettura della clausola n. 16». La Corte di cassazione osservava ‒ in via di principio ‒ che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si dovesse risolvere in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto pag. 4 di 11 decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022). La parte che, con il ricorso per cassazione, intendesse denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non poteva, peraltro, limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assumeva violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si fosse dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n.15798/2005; n.25728/2013; Cass, n, 9461/2021). La Corte di cassazione affermava che, nel caso concreto, il ricorrente avesse fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non potesse essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali poteva ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non poteva arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma doveva considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni apparissero di per sé chiare, atteso che un'espressione prima facie chiara poteva non risultare più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti. Ne conseguiva che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, dovesse essere un percorso circolare che imponeva all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima fosse coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. 32786/2022; Cass. 9380/2016). Nel caso di specie, la Corte d'appello si era limitata al tenore letterale della clausola 16 ‒ a sua avviso onnicomprensiva, quanto alle Cont pretese dei dipendenti a fronte delle quali avrebbe dovuto manlevare senza indagare quale fosse l'effettiva intenzione delle parti, di là CP_3 dal senso letterale delle parole ex art. 1362 c.c., tenuto conto del loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto. Ebbene, la Corte di cassazione rilevava che nella opposizione al decreto ingiuntivo Cont ottenuto da (già , per il pagamento delle proprie spettanze Pt_1 risultanti da fatture del luglio ed ottobre 2005, l'opponente deduceva CP_1 che, «tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006», durante la fase di verifica delle prestazioni dell'appaltatrice, «anche con riferimento alle responsabilità Cont previste dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, numerosi dipendenti della avevano ottenuto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro pag. 5 di 11 con , non ritenendo sussistente un contratto di appalto genuino, ma
CP_1 una effettiva messa a disposizione di energie lavorative (p. 4 del ricorso). Il giudizio si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 4372/2007, che aveva altresì condannato al pagamento delle retribuzione ad essi
CP_1 dovute, per il periodo da agosto 2006 in poi. Senonchè, non era controverso tra le parti che le prestazioni relative all'appalto di servizi del 19 gennaio 2004 si erano concluse il 30 ottobre 2005, tanto vero che l'ultima fattura, azionata da con il decreto Pt_1 ingiuntivo, era stata emessa il 29 ottobre 2005 (p. 2 del ricorso). Era Cont evidente, pertanto, che tali pretese, avanzate dai dipendenti di nei confronti di , non potevano considerarsi riconducibili ‒ come
CP_1 erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello ‒ al contratto di servizi, ma erano ad esso successive, e trovavano fondamento nel rapporto di lavoro autonomamente proseguito dai dipendenti con , e che aveva trovato,
CP_1 poi, il riconoscimento definitivo con la suddetta sentenza n. 4372/2007. D'altro canto, anche dopo tale sentenza del 2007, non aveva
CP_1 fatto valere la manleva di cui alla clausola 16, evidentemente non intendendo detta clausola come riferita anche alle pretese dei dipendenti di Cos che non avevano fondamento alcuno in un inadempimento della datrice di lavoro nei loro confronti, dalle quali soltanto la clausola di garanzia intendeva porre al riparo . Tanto vero che ‒ anziché invocare la
CP_1 manleva ‒ , con fax in data 17 dicembre 2008, proponeva ad
CP_1
«di rinunciare al proprio credito a fronte dell'affidamento, da Pt_1 parte di a favore del gruppo , di attività e/o servizi da CP_1 Pt_1 identificare». La Corte di cassazione non dubitava, pertanto, che le parti ‒ nella clausola n. 16 ‒ avessero inteso riferirsi, come si evinceva anche dal riferimento operato dalla stessa nell'atto di opposizione al citato CP_1 decreto ingiuntivo all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, non ad una garanzia Cont prestata da per qualsiasi pretesa dei dipendenti, perfino successiva al contratto di appalto di servizi stipulato inter partes, bensì alla manleva di dalle sole pretese che potevano essere avanzate dai dipendenti nei CP_1 Cont confronti di per l'erogazione dei servizi oggetto del predetto contratto del 19 gennaio 2004, ed a fronte delle quali poteva incorrere in una CP_1 responsabilità solidale. Disponeva, invero, l'art. 29 cit. che «In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Inoltre, anche l'art. 1676 c.c. prevedeva la possibilità di un'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente. La Corte territoriale era pervenuta, peraltro, alla erronea conclusione suesposta con una motivazione del tutto apodittica e ‒ a dir poco ‒ laconica,
pag. 6 di 11 dalla quale non si evinceva in alcun modo l'iter logico seguito dall'organo giudicante, ed omettendo di considerare tutte le decisive circostanze suindicate. La Corte di cassazione riteneva assorbiti gli altri motivi, che presupponevano tutti che la clausola di manleva venisse considerata nel significato estensivo erroneamente attribuitole dalla Corte d'appello.
§ 2. – Ha riassunto tempestivamente il giudizio Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita
[...] quale giudice del rinvio, contrariis reiectis, anche in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dei motivi di appello come sopra riproposti: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 9689/09 del
CP_1 14/4/09, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto ad di pagare
CP_1 la somma di € 333.000,00 oltre interessi legali e spese;
- condannare
CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 333.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, dal 31/8/2005 sull'importo di € 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di € 192.600,00; - condannare al pagamento
CP_1 delle spese di lite per la fase monitoria, per i giudizi di primo e secondo grado, per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio, come da nota spese che si deposita unitamente al presente atto.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita quale giudice del rinvio, in via principale e nel merito: 1) valutati i fatti sulla base dei poteri spettanti al giudice del rinvio, revocare il decreto ingiuntivo n. 9689/09 del 14/4/09– 25/5/2009 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna di al pagamento della complessiva somma di Euro CP_1 333.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo, dal 31/8/2005 sull'importo di Euro 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di Euro 192.600,00; 2) rigettare la domanda di condanna di al pagamento delle spese di tutti CP_1 i gradi di giudizio, confermando la condanna di al pagamento Pt_1 delle spese di primo e secondo grado e, in subordine, compensare le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di rinvio.”.
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 19/9/2025 e trattenuto in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 3. – Il compito di questa Corte è quello di riesaminare l'appello di alla luce della pronuncia di Cassazione la quale ha Parte_1 stabilito che la clausola n. 16 del contratto di appalto di servizi del 19/1/2004, opposta da alla pretesa di pagamento di (già CP_1 Pt_1 Cont
, debba essere interpretata non in senso letterale ed estensivo come pag. 7 di 11 Cont garanzia prestata da per qualsiasi pretesa avanzata dai dipendenti, anche successiva al termine di durata dell'appalto del 30/10/2005, ma in senso logico-sistematico, tanto da restringerla alle ipotesi di responsabilità solidale di ex art. 1676 c.c. o ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a fronte delle sole CP_1 pretese che abbiano avuto causa nell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto. La Cassazione ha, pure, individuato specifiche circostanze di fatto decisive per siffatto fine interpretativo. Ha, in particolare, valorizzato le stesse deduzioni di nella parte CP_1 in cui ha parlato di numerosi dipendenti di invocando pure la Pt_2 responsabilità solidale del committente, avevano ottenuto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con , tra la fine del 2005 e CP_1
l'inizio del 2006, in difetto di contratto di appalto genuino, ma in presenza di effettiva messa a disposizione di energie lavorative. Ha enfatizzato la condanna di al pagamento delle retribuzioni a CP_1 partire dall'agosto 2006 da parte del Tribunale di Roma n. 4372 del 2007. Ha ritenuto non controverso che l'appalto di servizi avesse avuto conclusione il 30 ottobre 2005, tanto che le ultime prestazioni erano state fatturate il 29 ottobre 2005. Cont Ha ritenuto accertato che le pretese azionate dai dipendenti di nei confronti di non riguardassero prestazioni rese in esecuzione del CP_1 contratto di servizi, ma prestazioni successive che trovavano fondamento nel rapporto di lavoro autonomamente proseguito dai dipendenti con , CP_1 il quale aveva avuto, poi, il riconoscimento definitivo con la sentenza n. 4372 del 2007. A riprova, la Cassazione, rileva che, ancora nel 2018, CP_1 non ha invocato la clausola di manleva nella convinzione che la assistesse soltanto in presenza di pretese dei dipendenti che Cos non avesse retribuito per prestazione rese nella vigenza del contratto. Nonostante tale stringente vincolo ermeneutico, sostiene che CP_1 questa Corte debba propendere per una lettura estensiva e non restrittiva della garanzia, diversamente valorizzando quelle medesime circostanze che secondo la Corte di Cassazione militano in favore dell'interpretazione restrittiva, senza tuttavia offrire elementi per sovvertire tale interpretazione. Rileva che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4372 del 2007 CP_1 conterrebbe anche l'obbligo per di ripristinare i rapporti di lavoro con CP_1 Cont i dipendenti di a decorrere dal 2004, coprendo un periodo di vigenza del contratto di appalto di servizi. Il rilievo confermerebbe che la garanzia fu concordata soltanto per fronteggiare l'eventualità che si fosse trovata a corrispondere le CP_1 Cont retribuzioni per i dipendenti di per effetto della responsabilità solidale, e cioè deporrebbe nel senso dell'interpretazione restrittiva e non estensiva della clausola. Non vale neppure aggiungere che il rilievo indicherebbe che la garanzia, pure restrittivamente interpretata, potrebbe operare trovandosi pag. 8 di 11 a rispondere del pagamento delle retribuzioni non soltanto successive CP_1 ma anche precedenti la conclusione dell'appalto. In realtà, seppure la sentenza del Tribunale di Roma n. 4372 del 2007 ha obbligato a ripristinare i rapporti di lavoro a decorrere dal CP_1 2004, l'arco temporale anteriore alla conclusione dell'appalto non sarebbe Cont segnato dall'inadempienza di nel pagamento delle retribuzioni e non esporrebbe pertanto agli obblighi collegati alla responsabilità solidale CP_1 nel pagamento, con la necessità di giovarsi della clausola di manleva del contratto di appalto di servizi del 19/1/2004. Vero è che l'appalto fittizio era stato invocato ed è stato accertato nella prospettiva di una prosecuzione di prestazioni alla sua scadenza, Cont autonomamente rese da coloro che erano stati dipendenti di e cioè in un contesto in cui non avrebbe mai potuto essere chiamata a CP_1 Cont rispondere di mancate retribuzioni che aveva corrisposto fino alla scadenza contrattuale del 30/10/2005. Nell'intenzione delle parti la garanzia era stata concordata solo per sopperire all'eventualità che si fosse trovata a rispondere del CP_1 pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di Cos messi a disposizione durante la vigenza dell'appalto, sicchè il Tribunale ha erroneamente esteso l'operatività della garanzia a qualsiasi esborso che avesse sopportato a CP_1 Cont beneficio del personale dipendente di non retribuito dopo la conclusione dell'appalto. In realtà, la garanzia operava soltanto in costanza del rapporto di Cont Cont prestazione di servizi tra e e in caso di inadempimento di nel CP_1 pagamento delle retribuzioni. Ne discende che non può opporre la garanzia a giustificazione CP_1 ex art. 1460 c.c. del mancato pagamento del prezzo dell'appalto di € 333.000,00, né può chiedere che le somme pretese in garanzia siano poste in compensazione con tale prezzo, venendo in ciò assorbiti i restanti motivi di appello qui riproposti, secondo cui le condanne di al pagamento delle CP_1 Cont retribuzioni dei lavoratori di Cos non sarebbero opponibili a (oggi che non è stata mai notiziata della pendenza di quei giudizi, e Pt_1 Cont secondo cui l'obbligo di garanzia di sarebbe estraneo al sinallagma contrattuale e non consentirebbe ad di sollevare l'eccezione di CP_1 inadempimento. In conclusione, l'opposizione di al decreto ingiuntivo avrebbe CP_1 dovuto essere rigettata, avendo diritto a ricevere il prezzo Pt_1 dell'appalto di servizi portato dalle fatture n. 238 del 30/6/2005 (€ 140.400,00 IVA inclusa) e n. 320 del 20/10/2005 (€ 192.600,00 IVA inclusa), mentre deve essere condannata al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 333.000,00 (oltre interessi legali dal 31/8/2005 sull'importo di € 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di € 192.600,00).
pag. 9 di 11 § 4. – Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate con riguardo al giudizio davanti al Tribunale definito con sentenza n. 6417 pubblicata il 28/3/2011, davanti alla Corte d'appello definito con la sentenza n. 7495 pubblicata il 29.11.17 cassata, del giudizio di Cassazione definito con la ordinanza n. 25671 pubblicata il 4/9/2023 e del presente giudizio, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, con lo scaglione (da € 260.001,00 ad € 520.000,00) atteso il valore della causa, e sulla base di parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo in tutti i giudizi: per il giudizio di Tribunale definito con la sentenza n.
6417 pubblicata il 28/3/2011: Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase di trattazione, valore medio: € 5.206,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 Compenso dovuto = Euro € 17.252,00 per il giudizio di appello definito con la sentenza n. 7495 pubblicata il 29.11.17 cassata:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase di trattazione, valore medio: € 2.940,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso dovuto = Euro € 17.179,00 per il giudizio di cassazione definito con la ordinanza n. 25671 pubblicata il 4/9/2023:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00 Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.961,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.630,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
pag. 10 di 11 Compenso dovuto = Euro € 9.143,00 per il presente giudizio d' appello:
Valore della Causa: da € 260.001,00 ad € 520.000,00 Fase di studio della controversia, valore medio: €
4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.552,00 Fase di trattazione, valore medio: € 2.940,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso dovuto = Euro € 17.179,00
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando in grado di appello ed in sede di rinvio della ordinanza n. 25671 depositata il 4/9/2023 della Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Civile, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di ogni altra conclusione Parte_1 CP_1 disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello di e, in totale Parte_1 riforma della sentenza n. 6417 pubblicata il 28/3/2011 del Tribunale di Roma, rigetta l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 9689 CP_1 del 25/5/2009 e condanna al pagamento in favore di CP_1 della complessiva somma di € 333.000,00 (oltre Parte_1 interessi legali dal 31/8/2005 sull'importo di € 140.400,00 e dal 31/12/2005 sull'importo di € 192.600,00);
2. – condanna alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
delle spese del giudizio di Tribunale liquidate in € 17.252,00, Parte_1 delle spese del giudizio cassato della Corte d'appello liquidate in € 17.179,00, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 9.143,00, e delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate in € 17.179,00, oltre, per tutti, spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 19/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11