TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa civile di II grado iscritta al N. 160/2021 RG, avente ad oggetto: sentenza n°2616/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il 10.5.2020, nella causa civile iscritta al n°2794/2016 del R.G., depositata in cancelleria il 9.6.2020 e mai notificata
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] (C.F.: Parte_1
), elett.te dom.to in Salerno alla via F. P. Volpe n°8, presso e nello studio C.F._1 dell'avv. Donato Mastrogiovanni ( che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in calce al presente atto;
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona dell'amm.re p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Salerno alla via Francesco Manzo n. 64, difeso in virtù di procura in calce al
[...] presente atto dall'avv. Vincenzo Fiorillo, nato a [...] il [...], c.f.
, PEC: .salerno.it, con cui domicilia presso C.F._3 Email_1 CP_3 lo studio legale associato Fiorillo in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31 – fax
089\3180300;
APPELLATO
All'udienza del 07.05.2024, celebrata con modalità telematico scritte, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il geom conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al tribunale di Salerno il Controparte_4
, (C.F.: ), in persona dell'amministratore p.t., legale
[...] P.IVA_1 rapp.te, elett.te dom.to in Salerno alla via Michelangelo Testa n° 8 per spiegare appello avverso la sentenza n°2616/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il 10.5.2020, nella causa civile iscritta al n°2794/2016 del R.G., depositata in cancelleria il 9.6.2020 e mai notificata.
Premetteva l'appellante che con atto di citazione notificato il 27.1.2016, egli, dopo aver premesso che: a) era geometra, libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Salerno al n°2159; b) nel 2012, il di , Controparte_1 Controparte_4
Salerno, gli aveva conferito l'incarico di Direttore e Coordinatore per la sicurezza dei lavori di straordinaria manutenzione dello stabile c) era stato pattuito un compenso pari al 3% dei lavori progettati dall'arch. (pari a €.156.224,03) e al 4% dei lavori in variante, Parte_2 oltre Cassa ed Iva, come per legge;
d) l'attore aveva espletato il mandato ricevuto, presentando la
SCIA, dirigendo i lavori, predisponendo la contabilità, emettendo i relativi S.A.L. e partecipando alle varie assemblee al fine di relazione puntualmente i condomini sull'andamento dei lavori;
e) nel corso delle assemblee del 30.1.2014 e 17.4.2014, il aveva deliberato CP_1
l'esecuzione di ulteriori lavori, demandando al geom. l'incarico di redigere anche il Parte_1 relativo atto integrativo al contratto di appalto;
f) l'attore, di conseguenza, aveva provveduto in conformità; g) per l'effetto dell'integrazione, il totale delle opere era stato quantificato in complessivi €.278.139,15; h) l'attore, nel corso dei lavori, aveva conferito incarico all'ing.
[...] di redigere una relazione sulla stabilità del ponteggio “a galleria”, in quanto non CP_5 rientrante tra quelli oggetto dell'appalto principale, sostenendone il relativo costo;
i) il geom.
, inoltre, era stato incaricato di redigere, quale CTP del Condominio, una perizia Parte_1 giurata nell'ambito del giudizio R.G. 1396/09 ad istanza della sig.ra ; j) con Controparte_6 telegramma del 2.9.2014, il aveva revocato l'incarico di D.L., omettendo di saldare CP_1 le competenze del professionista, ammontanti, per tutte le attività svolte, a €.13.070,97, oltre
Cassa ed Iva, vale a dire: • €.4.686,72 a fronte dei lavori progettati dall'arch. Parte_2
[€.156.224,03 x 3% (percentuale indicata in contratto–art.3) = €.4.686,72]; • €.4.876,91 a fronte dei lavori in variante [€.278.139,15- €.156.224,03=€.121.915,12 x 4% (percentuale indicata in contratto-art.3) = €.4.876,91; • €.800,00 a fronte dei costi anticipati per conto del per CP_1 la redazione della perizia statica sul ponteggio;
• €.1.000,00 per la redazione degli atti aggiuntivi al contratto principale, non ricompresi nel preventivo-offerta (onorario a discrezione ex art. 60 lett. c) legge 2.3.1949 e D.M. n°596 del 6.12.1993); • €.1.033,39 per la partecipazione alle varie assemblee condominiali (onorario a vacazione - G.U. n°283 del 4.12.1997); • €.673,95 per la redazione della CTP (onorario a vacazione – G.U. n°283 del 4.12.1997); meglio riepilogate nella nota del 3.10.2014 a firma del geom. (All. 11 atto di citazione); k) l'attore, infatti, per Parte_1 le citate attività, aveva ricevuto la minor somma di €.9.120,60, oltre accessori (All. 12 fascicolo attoreo primo grado), rimanendo creditore del residuo importo imponibile di €.3.950,37, sempre oltre Cassa ed Iva;
l) a nulla erano serviti i tanti solleciti finalizzati al bonario pagamento (All. 13 fascicolo attoreo primo grado); m) il infatti, aveva eccepito presunte “gravi e CP_1 reiterate inadempienze” (All. 14 fascicolo attoreo primo grado), in realtà mai contestate (All. 15 fascicolo attoreo primo grado); n) inutile si era rivelato anche il tentativo di mediazione proposto dallo scrivente (All. 16 fascicolo attoreo primo grado), cui il aveva ritenuto di non CP_1 dover aderire (All. 17 fascicolo attoreo primo grado).
Tutto ciò premesso in primo grado, l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di €.3.950,37, oltre accessori e
[...] spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto impugnando la domanda e proponendo riconvenzionale “per il risarcimento ex art. 1218 c.c. e/o art. 2043 c.c. per tutti i danni patrimoniali, morali, esistenziali e di immagine personale subiti a causa del comportamento scorretto assunto dal sig. geom. , durante l'espletamento dell'incarico di Direttore dei Parte_1
Lavori e di Coordinatore della Sicurezza”.
Eccepita, prima, e disposta, poi, la mediazione a carico del escussi i testi, veniva CP_1 ammessa una CTU per: 1) accertare l'attività commissionata dal Condominio al;
2) Parte_1 quantificare gli importi spettanti a quest'ultimo; 3) verificare eventuali difformità, incluse quelle amministrative, poste in essere;
4) quantificare eventuali danni subiti dal in CP_1 relazione e in conseguenza dell'attività realizzata dal professionista;
5) riferire quanto altro utile ai fini di giustizia.
Ritenuta esaustiva la perizia, nonostante la richiesta di chiarimenti avanzata dall'attore, la causa veniva introitata a sentenza il 10.12.2019.
Con l'impugnata decisione, il Giudice di Pace di Salerno ha accolto parzialmente la domanda attorea riconoscendo in suo favore un credito di soli € 280,67 (a fronte dei lavori, progettati e in variante), e nulla per le ulteriori attività rese;
contestualmente, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio e condannato il geom. al risarcimento del Parte_1 danno quantificato equitativamente in € 1.300,00.
Con l'odierno appello il geom. censura la decisione del giudice di prime cure, per Parte_1 violazione e/o omessa interpretazione degli artt. art. 1135 n. 4 c.c. e 113 c.p.c., per non avere il giudice riconosciuto il diritto dell'attore agli ulteriori compensi per le c.d. prestazioni aggiuntive. Più precisamente, il primo Giudice ha ritenuto non suscettibili di rimborso le spese anticipate dal geom. per la redazione della perizia statica sul ponteggio, pari a € 800.00, con la Parte_1 motivazione che esse non fossero state “…autorizzate dal ”; il giudice, in CP_7 particolare, Avrebbe omesso di considerare che in ogni caso l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. III, sent. 20.4.2001)…” (Cass. Civ., Sez. II, 21.2.2017,
n. 4430, Rel. Scarpa).
La sentenza era anche censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 cpc, 118 disp. att. cpc, violazione dell'art. 2233 e/o 2225 c.c. e del principio iura novit curia, in particolare nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'attore a ricevere i compensi di €
1.000,00 per la redazione di atti aggiuntivi al contratto principale, € 1.033,39 per la partecipazione alle assemblee e € 673,00 per la redazione della CTP, con la motivazione che essi fossero stati “…quantificati secondo le tariffe già abrogate al momento dell'effettuazione, per cui andavano preventivamente concordati con il condominio committente…”.
Secondo l'appellante la decisione non si era neppure basta, come dichiarato, sulle risultanze della c.t.u., posto che il consulente aveva sì rilevato come tali compensi fossero stati calcolati sulla base di una tariffa oggetto di riforma nel 2012, ma, al tempo In proposito, l'appellante evidenziava che, che qualora il primo Giudice avesse voluto discostarsi dalle conclusioni peritali, sarebbe stato gravato da “…uno specifico onere motivazionale…” potendo “…legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.", Cass. sez. L, 1 agosto 2013 n.
18410 …” (Cass, Civ., Sez. III, 19.1.2017, n. 1294).
In ogni caso, la sentenza era impugnata anche per violazione degli artt. 2225 e/o 2233 c.c.
Non essendo conforme a diritto l'asserzione per cui i compensi liquidati secondo tariffe abrogate non potessero essere riconosciuti, rendendosi necessaria la determinazione dei compensi ad opera delle parti;
ciò in quanto diverso è il disposto degli artt. 2233 e 2225 c.c.; il giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa, o all'applicazione delle tariffe applicabili, secondo il principio dello iura novit curia. La sentenza era impugnata anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697,
1218, 1227 e 2043 c.c. , nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal
Condominio, finalizzata ad ottenere in via principale “…il risarcimento dei danni ex art. 1218
c.c...”, e in subordine al risarcimento “…di tutti i danni patrimoniali, morali, esistenziali e di immagine ingiustamente patiti e patendi a causa del comportamento colposo assunto dall'attore durante l'esercizio della funzione di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria…” (cfr. pag. 12.comparsa di costituzione e risposta); il giudice, in particolare, (error in procedendo), in violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c., avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la domanda, ed avvalersi del potere dovere dell'autorità giudiziaria di qualificare i fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto concretamente applicabili: la riconvenzionale, in particolare, non era accoglibile perché l'appellante aveva dimostrato di aver eseguito il mandato professionale con la diligenza richiesta ed il ritardo nell'adempimento era dipeso dalla necessità di eseguire lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente deliberati.
Alcuna prova, poi, sarebbe stata fornita dal per il preteso danno non patrimoniale. CP_1
Tutto ciò premesso, l'appellante articolava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'adito Tribunale contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in parziale riforma della sentenza n°2616/2020 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Maria
Pepe, all'esito del giudizio R.G. n°2794/16, per tutti i motivi innanzi esposti: a) Accertare e dichiarare il diritto del geom. al pagamento anche delle prestazioni professionali Parte_1 aggiuntive, rispetto a quelle di D.L. già riconosciute in sentenza, come richieste in citazione;
b) per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 3.507,34, o di quella diversa anche maggiore, che dovesse essere liquidata equitativamente, oltre oneri fiscali e interessi, come per legge;
c) rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal e, comunque, revocare la statuizione di condanna al pagamento della somma di € CP_1
1.300,00 contenuta nella sentenza impugnata;
d) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l'appellato , con CP_1 comparsa di costituzione e risposta, con cui resisteva allo spiegato appello, deducendone la infondatezza;
quanto al primo motivo di appello, l'appellato osservava che CP_1
l'amministratore di condominio ben può spendere la volontà del ed impegnare la CP_1 collettività dei condomini per commissionare lavori strettamente connessi, perché indispensabili per la loro realizzazione, a quelli esplicitamente approvati dall'assemblea ( e nella specie non è stato né allegato né provato che la perizia in questione fosse effettivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del ). CP_1
Ma tale dinamica (potere di rappresentanza dell'amministratore – autorizzazione assembleare), non atterrebbe ai rapporti tra il ed i terzi che assumono di avere stipulato un contratto CP_1 con il condominio, i quali devono pur sempre provare di avere effettivamente avuto l'incarico da parte dell'amministratore.
In altri termini l'appellante avrebbe dovuto provare, oltre alla circostanza che la perizia in questione fosse necessaria per l'esecuzione dei lavori commissionati dal condominio, anche di avere ricevuto dall'amministratore uno specifico mandato per commissionare ad altro tecnico di sua scelta la redazione di tale perizia.
Evidenziava, poi, l'appellato, che il motivo di appello è anche inammissibile, avendo l'appellante censurato solo una delle due motivazioni svolte dal GDP al riguardo, entrambe autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante – vittoriosa sul punto – si limitava a reiterare le difese già svolte in primo grado e ritenute implicitamente assorbite dal giudice il quale si è soffermato sulla questione relativa alla abrogazione della tariffa in virtù delle quali tali compensi erano stati calcolati.
In particolare, quanto alla somma di euro 1.000,00 per atti aggiuntivi, l'appellata segnalava che l'assemblea richiese effettivamente al Geom. di redigere tali atti per fissate tempi e Parte_1 costi dei lavori.
Non si trattava, dunque di una prestazione ulteriore, ma, viceversa di una prestazione già compresa nel compenso forfetariamente concordato, posto che la pattuizione di una compenso forfetario ed onnicomprensivo (del 3% sui lavori iniziali e del 4% sulle varianti ) comprende tutte le attività, tecniche ed amministrative, connesse, ivi compresa la redazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto per fissare, in funzione delle varianti commissionate, nuovi prezzi e nuove scadenze.
Quanto alla somma di euro 1.033,39 richiesta per le partecipazioni alle assemblee, l'appellata ribadiva che si tratta di un compenso non dovuto sia perché le poche partecipazioni sono state frutto della volontà esclusiva del tecnico e non della convocazione da parte dell'assemblea ( e quindi manca l'incarico e conseguentemente il contratto ), sia soprattutto perché tali partecipazioni attenevano alla normale attività di relazionare l'andamento dei lavori che ogni DL ha l'obbligo di fare rispetto alla committenza.
Quanto, infine, al credito per la redazione della relazione di CTP del giudizio RG n. 1296\2009,
l'appellata segnalava che tale prestazione non è stata mai resa. Quanto al terzo motivo di appello, evidenziava di avere svolto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a titolo contrattuale, ed una subordinata a titolo extracontrattuale sicché il giudice, accogliendo la riconvenzionale senza rigettare la domanda di risarcimento di natura contrattuale, ha ritenuto di accogliere proprio tale ultima domanda svolta in via principale.
Rimarcava, poi, l'appellata che era il geom. a dovere produrre la documentazione che Parte_1 il lamentava non essere stata predisposta, non potendosi servire del CTU quale CP_1 mezzo per esonerarsi dalla prova del fatto costitutivo della sua eccezione di adempimento corretto.
Contestate diffusamente le motivazioni dell'appello e le ragioni della impugnazione, l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale rigettare, nel merito, CP_1
l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Vittoria di spese, anche generali, con distrazione in favore del difensore”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, all'udienza del 07.05.2025, all'esito della quale era assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è solo in parte fondato.
Quanto al primo motivo di appello (con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non gli ha riconosciuto la somma di euro 800,00, anticipata dal medesimo quale costo per perizia del ponteggio installato, senza previa autorizzazione, sul fondo di proprietà della condomina sig.ra ) deve osservarsi che, sebbene dall'esame dell'allegato Pt_3
6-7 di cui alla produzione di primo grado del geometra a firma dell'ing. Parte_1 [...]
risulta che la stessa ha ad oggetto la verifica di stabilità del ponteggio metallico da CP_5 installare per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via Manzo e che, dunque, una astratta connessione ai lavori in questione sussiste, cionondimeno deve osservarsi che la legge non richiede – a carico del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza – di farsi carico personalmente di acquisire una perizia che attesti la stabilità di un ponteggio;
il coordinatore, infatti, deve naturalmente verificare che il montaggio e lo smontaggio siano eseguiti in conformità alle regole dell'arte e di sicurezza, e deve “ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti” (cfr. art. 137 d.lgs.-
81/2008). Cionondimeno, la idoneità statica del ponteggio deve essere già ricompresa nel cd. progetto del ponteggio, che deve comprendere: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
L'art. 136 del d.lgs 81/08 pone, comunque, a carico del datore di lavoro – e, dunque dell'impresa appaltatrice e non del committente – l'onere di dotarsi del piano di sicurezza concernente il ponteggio, il che evidenzia ancor più che non vi era alcuna ragione per cui l'appellante si sobbarcasse gli oneri di una perizia che non spettava al condominio conseguire.
Quanto al secondo motivo di appello, esso censura la decisione di prime cure nella parte in cui con essa il non è stato condannato a pagare ulteriori compensi per attività che egli CP_1 asserisce essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già remunerate.
In particolare, l'appellante ritiene di aver diritto al pagamento ulteriore della somma di euro
1.000,00, per la redazione di un atto aggiuntivo.
In relazione a tale importo, è agevole evidenziare, dopo attento esame degli allegati 4 e 5 della produzione del primo grado di parte appellante, che gli atti aggiuntivi afferiscono sempre alla esecuzione dell'incarico di direttore dei lavori già conferito e che, dunque, essendo stato pattuito un incarico omnicomprensivo, non si giustifica la richiesta di un compenso separato per la redazione di due atti ricompresi nel perimetro dell'incarico ricevuto.
L'appellante si duole, poi, del mancato riconoscimento. della somma di euro 1.033,39, per aver partecipato alle assemblee condominiali;
Quanto alla somma di euro 1.033,39 richiesta per le partecipazioni alle assemblee, la stessa deve ritenersi certamente non dovuta, in quanto – come osservato anche dalla difesa del Condominio, la partecipazione alle assemblee rientrava nella regolare attività di relazione in ordine all'andamento dei lavori – ricompresa nell'espletamento dell'incarico.
Quanto, poi, al richiesto compenso per la redazione della relazione di CTP del giudizio RG n.
1296\2009, va evidenziato che l'appellante non ha dato prova della redazione della specifica perizia in questione;
invero, la relazione depositata in atti dal Geom. ( allegato n. 9 Parte_1 dell'indice del fascicolo di parte di primo grado dell'appellante ) concerne la sola condizione di una unità immobiliare in proprietà esclusiva della condomina sig.ra , tal ché difettava CP_6 sinanche la legittimazione dell'amministratore – in ipotesi – a conferire al geom. Parte_1
l'incarico di redigere perizia di parte nell'interesse di un singolo condomino ed in difetto di evidenza di avere ricevuto espresso incarico da parte dell'assemblea per il caso in cui la perizia possa ritenersi redatta a tutela delle ragioni del condominio rispetto a ipotetiche pretese risarcitorie della condomina nei suoi confronti.
Ritiene questo giudice che, invece, sia fondato l'ultimo motivo di appello. In primo grado, invero, il convenuto condominio articolava domanda riconvenzionale diretta a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali, morali, esistenziali e di immagine a causa del comportamento colposo assunto dal geometra durante Parte_1
l'esercizio della funzione di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, quantificandoli in
€ 5.000,00.
Va evidenziato che, però, in parte narrativa i profili dei lamentati pregiudizi, genericamente evocati, non trovavano idonea delineazione.
Prescindendo dalla condivisibilità o meno delle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, va osservato che costituiva onere dell'attore in riconvenzionale allegare quali specifici profili di danno avesse risentito (danno patrimoniale da ritardo nella conclusione dei lavori;
danno patrimoniale occorso in seguito a contenziosi successivi in sorti in conseguenza di pretesi inadempimenti del professionista;
danno di immagine – ma con precisazione delle ragioni per cui debba ritenersi che la “immagine” di un ente di gestione, quale è il , possa essere lesa CP_1 dal ritardato completamento di lavori di manutenzione straordinaria e con la precisazione della eventuale eco che tale danno ha potuto produrre nel contesto in cui il è collocato), CP_1
La riconvenzionale, come proposta, invece, si limita a chiedere tutti i danni patiti e patiendi, esistenziali, morali, patrimoniali e non, senza profondersi nella indispensabile enucleazione degli specifici profili di pregiudizio patiti.
La configurazione del danno in termini di danno conseguenza, infatti, non può consentire di far discendere dall'eventuale accertamento dell'inadempimento il sorgere di un danno in re ipsa.
La sentenza, da confermarsi nel resto, va riformata solo nella parte in cui condannava l'appellante al rimborso di una somma equitativa a titolo di risarcimento del danno.
L'esito complessivo del giudizio conduce alla integrale compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza di cui all'epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza nr.
2616/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il 10.5.2020, nella causa civile iscritta al n°2794/2016 del R.G., depositata in cancelleria il 9.6.2020 e mai notificata, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal in primo grado nei confronti del Controparte_1 geom. , in quanto infondata;
Parte_1
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Compensa le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Salerno, 27.06.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa civile di II grado iscritta al N. 160/2021 RG, avente ad oggetto: sentenza n°2616/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il 10.5.2020, nella causa civile iscritta al n°2794/2016 del R.G., depositata in cancelleria il 9.6.2020 e mai notificata
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] (C.F.: Parte_1
), elett.te dom.to in Salerno alla via F. P. Volpe n°8, presso e nello studio C.F._1 dell'avv. Donato Mastrogiovanni ( che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 di procura in calce al presente atto;
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona dell'amm.re p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Salerno alla via Francesco Manzo n. 64, difeso in virtù di procura in calce al
[...] presente atto dall'avv. Vincenzo Fiorillo, nato a [...] il [...], c.f.
, PEC: .salerno.it, con cui domicilia presso C.F._3 Email_1 CP_3 lo studio legale associato Fiorillo in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31 – fax
089\3180300;
APPELLATO
All'udienza del 07.05.2024, celebrata con modalità telematico scritte, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il geom conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al tribunale di Salerno il Controparte_4
, (C.F.: ), in persona dell'amministratore p.t., legale
[...] P.IVA_1 rapp.te, elett.te dom.to in Salerno alla via Michelangelo Testa n° 8 per spiegare appello avverso la sentenza n°2616/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il 10.5.2020, nella causa civile iscritta al n°2794/2016 del R.G., depositata in cancelleria il 9.6.2020 e mai notificata.
Premetteva l'appellante che con atto di citazione notificato il 27.1.2016, egli, dopo aver premesso che: a) era geometra, libero professionista, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Salerno al n°2159; b) nel 2012, il di , Controparte_1 Controparte_4
Salerno, gli aveva conferito l'incarico di Direttore e Coordinatore per la sicurezza dei lavori di straordinaria manutenzione dello stabile c) era stato pattuito un compenso pari al 3% dei lavori progettati dall'arch. (pari a €.156.224,03) e al 4% dei lavori in variante, Parte_2 oltre Cassa ed Iva, come per legge;
d) l'attore aveva espletato il mandato ricevuto, presentando la
SCIA, dirigendo i lavori, predisponendo la contabilità, emettendo i relativi S.A.L. e partecipando alle varie assemblee al fine di relazione puntualmente i condomini sull'andamento dei lavori;
e) nel corso delle assemblee del 30.1.2014 e 17.4.2014, il aveva deliberato CP_1
l'esecuzione di ulteriori lavori, demandando al geom. l'incarico di redigere anche il Parte_1 relativo atto integrativo al contratto di appalto;
f) l'attore, di conseguenza, aveva provveduto in conformità; g) per l'effetto dell'integrazione, il totale delle opere era stato quantificato in complessivi €.278.139,15; h) l'attore, nel corso dei lavori, aveva conferito incarico all'ing.
[...] di redigere una relazione sulla stabilità del ponteggio “a galleria”, in quanto non CP_5 rientrante tra quelli oggetto dell'appalto principale, sostenendone il relativo costo;
i) il geom.
, inoltre, era stato incaricato di redigere, quale CTP del Condominio, una perizia Parte_1 giurata nell'ambito del giudizio R.G. 1396/09 ad istanza della sig.ra ; j) con Controparte_6 telegramma del 2.9.2014, il aveva revocato l'incarico di D.L., omettendo di saldare CP_1 le competenze del professionista, ammontanti, per tutte le attività svolte, a €.13.070,97, oltre
Cassa ed Iva, vale a dire: • €.4.686,72 a fronte dei lavori progettati dall'arch. Parte_2
[€.156.224,03 x 3% (percentuale indicata in contratto–art.3) = €.4.686,72]; • €.4.876,91 a fronte dei lavori in variante [€.278.139,15- €.156.224,03=€.121.915,12 x 4% (percentuale indicata in contratto-art.3) = €.4.876,91; • €.800,00 a fronte dei costi anticipati per conto del per CP_1 la redazione della perizia statica sul ponteggio;
• €.1.000,00 per la redazione degli atti aggiuntivi al contratto principale, non ricompresi nel preventivo-offerta (onorario a discrezione ex art. 60 lett. c) legge 2.3.1949 e D.M. n°596 del 6.12.1993); • €.1.033,39 per la partecipazione alle varie assemblee condominiali (onorario a vacazione - G.U. n°283 del 4.12.1997); • €.673,95 per la redazione della CTP (onorario a vacazione – G.U. n°283 del 4.12.1997); meglio riepilogate nella nota del 3.10.2014 a firma del geom. (All. 11 atto di citazione); k) l'attore, infatti, per Parte_1 le citate attività, aveva ricevuto la minor somma di €.9.120,60, oltre accessori (All. 12 fascicolo attoreo primo grado), rimanendo creditore del residuo importo imponibile di €.3.950,37, sempre oltre Cassa ed Iva;
l) a nulla erano serviti i tanti solleciti finalizzati al bonario pagamento (All. 13 fascicolo attoreo primo grado); m) il infatti, aveva eccepito presunte “gravi e CP_1 reiterate inadempienze” (All. 14 fascicolo attoreo primo grado), in realtà mai contestate (All. 15 fascicolo attoreo primo grado); n) inutile si era rivelato anche il tentativo di mediazione proposto dallo scrivente (All. 16 fascicolo attoreo primo grado), cui il aveva ritenuto di non CP_1 dover aderire (All. 17 fascicolo attoreo primo grado).
Tutto ciò premesso in primo grado, l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di €.3.950,37, oltre accessori e
[...] spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto impugnando la domanda e proponendo riconvenzionale “per il risarcimento ex art. 1218 c.c. e/o art. 2043 c.c. per tutti i danni patrimoniali, morali, esistenziali e di immagine personale subiti a causa del comportamento scorretto assunto dal sig. geom. , durante l'espletamento dell'incarico di Direttore dei Parte_1
Lavori e di Coordinatore della Sicurezza”.
Eccepita, prima, e disposta, poi, la mediazione a carico del escussi i testi, veniva CP_1 ammessa una CTU per: 1) accertare l'attività commissionata dal Condominio al;
2) Parte_1 quantificare gli importi spettanti a quest'ultimo; 3) verificare eventuali difformità, incluse quelle amministrative, poste in essere;
4) quantificare eventuali danni subiti dal in CP_1 relazione e in conseguenza dell'attività realizzata dal professionista;
5) riferire quanto altro utile ai fini di giustizia.
Ritenuta esaustiva la perizia, nonostante la richiesta di chiarimenti avanzata dall'attore, la causa veniva introitata a sentenza il 10.12.2019.
Con l'impugnata decisione, il Giudice di Pace di Salerno ha accolto parzialmente la domanda attorea riconoscendo in suo favore un credito di soli € 280,67 (a fronte dei lavori, progettati e in variante), e nulla per le ulteriori attività rese;
contestualmente, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio e condannato il geom. al risarcimento del Parte_1 danno quantificato equitativamente in € 1.300,00.
Con l'odierno appello il geom. censura la decisione del giudice di prime cure, per Parte_1 violazione e/o omessa interpretazione degli artt. art. 1135 n. 4 c.c. e 113 c.p.c., per non avere il giudice riconosciuto il diritto dell'attore agli ulteriori compensi per le c.d. prestazioni aggiuntive. Più precisamente, il primo Giudice ha ritenuto non suscettibili di rimborso le spese anticipate dal geom. per la redazione della perizia statica sul ponteggio, pari a € 800.00, con la Parte_1 motivazione che esse non fossero state “…autorizzate dal ”; il giudice, in CP_7 particolare, Avrebbe omesso di considerare che in ogni caso l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. III, sent. 20.4.2001)…” (Cass. Civ., Sez. II, 21.2.2017,
n. 4430, Rel. Scarpa).
La sentenza era anche censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 cpc, 118 disp. att. cpc, violazione dell'art. 2233 e/o 2225 c.c. e del principio iura novit curia, in particolare nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dell'attore a ricevere i compensi di €
1.000,00 per la redazione di atti aggiuntivi al contratto principale, € 1.033,39 per la partecipazione alle assemblee e € 673,00 per la redazione della CTP, con la motivazione che essi fossero stati “…quantificati secondo le tariffe già abrogate al momento dell'effettuazione, per cui andavano preventivamente concordati con il condominio committente…”.
Secondo l'appellante la decisione non si era neppure basta, come dichiarato, sulle risultanze della c.t.u., posto che il consulente aveva sì rilevato come tali compensi fossero stati calcolati sulla base di una tariffa oggetto di riforma nel 2012, ma, al tempo In proposito, l'appellante evidenziava che, che qualora il primo Giudice avesse voluto discostarsi dalle conclusioni peritali, sarebbe stato gravato da “…uno specifico onere motivazionale…” potendo “…legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.", Cass. sez. L, 1 agosto 2013 n.
18410 …” (Cass, Civ., Sez. III, 19.1.2017, n. 1294).
In ogni caso, la sentenza era impugnata anche per violazione degli artt. 2225 e/o 2233 c.c.
Non essendo conforme a diritto l'asserzione per cui i compensi liquidati secondo tariffe abrogate non potessero essere riconosciuti, rendendosi necessaria la determinazione dei compensi ad opera delle parti;
ciò in quanto diverso è il disposto degli artt. 2233 e 2225 c.c.; il giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa, o all'applicazione delle tariffe applicabili, secondo il principio dello iura novit curia. La sentenza era impugnata anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697,
1218, 1227 e 2043 c.c. , nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal
Condominio, finalizzata ad ottenere in via principale “…il risarcimento dei danni ex art. 1218
c.c...”, e in subordine al risarcimento “…di tutti i danni patrimoniali, morali, esistenziali e di immagine ingiustamente patiti e patendi a causa del comportamento colposo assunto dall'attore durante l'esercizio della funzione di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria…” (cfr. pag. 12.comparsa di costituzione e risposta); il giudice, in particolare, (error in procedendo), in violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c., avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la domanda, ed avvalersi del potere dovere dell'autorità giudiziaria di qualificare i fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto concretamente applicabili: la riconvenzionale, in particolare, non era accoglibile perché l'appellante aveva dimostrato di aver eseguito il mandato professionale con la diligenza richiesta ed il ritardo nell'adempimento era dipeso dalla necessità di eseguire lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente deliberati.
Alcuna prova, poi, sarebbe stata fornita dal per il preteso danno non patrimoniale. CP_1
Tutto ciò premesso, l'appellante articolava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'adito Tribunale contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in parziale riforma della sentenza n°2616/2020 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Maria
Pepe, all'esito del giudizio R.G. n°2794/16, per tutti i motivi innanzi esposti: a) Accertare e dichiarare il diritto del geom. al pagamento anche delle prestazioni professionali Parte_1 aggiuntive, rispetto a quelle di D.L. già riconosciute in sentenza, come richieste in citazione;
b) per l'effetto, condannare il CP_1 convenuto al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 3.507,34, o di quella diversa anche maggiore, che dovesse essere liquidata equitativamente, oltre oneri fiscali e interessi, come per legge;
c) rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal e, comunque, revocare la statuizione di condanna al pagamento della somma di € CP_1
1.300,00 contenuta nella sentenza impugnata;
d) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l'appellato , con CP_1 comparsa di costituzione e risposta, con cui resisteva allo spiegato appello, deducendone la infondatezza;
quanto al primo motivo di appello, l'appellato osservava che CP_1
l'amministratore di condominio ben può spendere la volontà del ed impegnare la CP_1 collettività dei condomini per commissionare lavori strettamente connessi, perché indispensabili per la loro realizzazione, a quelli esplicitamente approvati dall'assemblea ( e nella specie non è stato né allegato né provato che la perizia in questione fosse effettivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del ). CP_1
Ma tale dinamica (potere di rappresentanza dell'amministratore – autorizzazione assembleare), non atterrebbe ai rapporti tra il ed i terzi che assumono di avere stipulato un contratto CP_1 con il condominio, i quali devono pur sempre provare di avere effettivamente avuto l'incarico da parte dell'amministratore.
In altri termini l'appellante avrebbe dovuto provare, oltre alla circostanza che la perizia in questione fosse necessaria per l'esecuzione dei lavori commissionati dal condominio, anche di avere ricevuto dall'amministratore uno specifico mandato per commissionare ad altro tecnico di sua scelta la redazione di tale perizia.
Evidenziava, poi, l'appellato, che il motivo di appello è anche inammissibile, avendo l'appellante censurato solo una delle due motivazioni svolte dal GDP al riguardo, entrambe autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellante – vittoriosa sul punto – si limitava a reiterare le difese già svolte in primo grado e ritenute implicitamente assorbite dal giudice il quale si è soffermato sulla questione relativa alla abrogazione della tariffa in virtù delle quali tali compensi erano stati calcolati.
In particolare, quanto alla somma di euro 1.000,00 per atti aggiuntivi, l'appellata segnalava che l'assemblea richiese effettivamente al Geom. di redigere tali atti per fissate tempi e Parte_1 costi dei lavori.
Non si trattava, dunque di una prestazione ulteriore, ma, viceversa di una prestazione già compresa nel compenso forfetariamente concordato, posto che la pattuizione di una compenso forfetario ed onnicomprensivo (del 3% sui lavori iniziali e del 4% sulle varianti ) comprende tutte le attività, tecniche ed amministrative, connesse, ivi compresa la redazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto per fissare, in funzione delle varianti commissionate, nuovi prezzi e nuove scadenze.
Quanto alla somma di euro 1.033,39 richiesta per le partecipazioni alle assemblee, l'appellata ribadiva che si tratta di un compenso non dovuto sia perché le poche partecipazioni sono state frutto della volontà esclusiva del tecnico e non della convocazione da parte dell'assemblea ( e quindi manca l'incarico e conseguentemente il contratto ), sia soprattutto perché tali partecipazioni attenevano alla normale attività di relazionare l'andamento dei lavori che ogni DL ha l'obbligo di fare rispetto alla committenza.
Quanto, infine, al credito per la redazione della relazione di CTP del giudizio RG n. 1296\2009,
l'appellata segnalava che tale prestazione non è stata mai resa. Quanto al terzo motivo di appello, evidenziava di avere svolto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni a titolo contrattuale, ed una subordinata a titolo extracontrattuale sicché il giudice, accogliendo la riconvenzionale senza rigettare la domanda di risarcimento di natura contrattuale, ha ritenuto di accogliere proprio tale ultima domanda svolta in via principale.
Rimarcava, poi, l'appellata che era il geom. a dovere produrre la documentazione che Parte_1 il lamentava non essere stata predisposta, non potendosi servire del CTU quale CP_1 mezzo per esonerarsi dalla prova del fatto costitutivo della sua eccezione di adempimento corretto.
Contestate diffusamente le motivazioni dell'appello e le ragioni della impugnazione, l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale rigettare, nel merito, CP_1
l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Vittoria di spese, anche generali, con distrazione in favore del difensore”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, all'udienza del 07.05.2025, all'esito della quale era assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è solo in parte fondato.
Quanto al primo motivo di appello (con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non gli ha riconosciuto la somma di euro 800,00, anticipata dal medesimo quale costo per perizia del ponteggio installato, senza previa autorizzazione, sul fondo di proprietà della condomina sig.ra ) deve osservarsi che, sebbene dall'esame dell'allegato Pt_3
6-7 di cui alla produzione di primo grado del geometra a firma dell'ing. Parte_1 [...]
risulta che la stessa ha ad oggetto la verifica di stabilità del ponteggio metallico da CP_5 installare per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via Manzo e che, dunque, una astratta connessione ai lavori in questione sussiste, cionondimeno deve osservarsi che la legge non richiede – a carico del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza – di farsi carico personalmente di acquisire una perizia che attesti la stabilità di un ponteggio;
il coordinatore, infatti, deve naturalmente verificare che il montaggio e lo smontaggio siano eseguiti in conformità alle regole dell'arte e di sicurezza, e deve “ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti” (cfr. art. 137 d.lgs.-
81/2008). Cionondimeno, la idoneità statica del ponteggio deve essere già ricompresa nel cd. progetto del ponteggio, che deve comprendere: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
L'art. 136 del d.lgs 81/08 pone, comunque, a carico del datore di lavoro – e, dunque dell'impresa appaltatrice e non del committente – l'onere di dotarsi del piano di sicurezza concernente il ponteggio, il che evidenzia ancor più che non vi era alcuna ragione per cui l'appellante si sobbarcasse gli oneri di una perizia che non spettava al condominio conseguire.
Quanto al secondo motivo di appello, esso censura la decisione di prime cure nella parte in cui con essa il non è stato condannato a pagare ulteriori compensi per attività che egli CP_1 asserisce essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già remunerate.
In particolare, l'appellante ritiene di aver diritto al pagamento ulteriore della somma di euro
1.000,00, per la redazione di un atto aggiuntivo.
In relazione a tale importo, è agevole evidenziare, dopo attento esame degli allegati 4 e 5 della produzione del primo grado di parte appellante, che gli atti aggiuntivi afferiscono sempre alla esecuzione dell'incarico di direttore dei lavori già conferito e che, dunque, essendo stato pattuito un incarico omnicomprensivo, non si giustifica la richiesta di un compenso separato per la redazione di due atti ricompresi nel perimetro dell'incarico ricevuto.
L'appellante si duole, poi, del mancato riconoscimento. della somma di euro 1.033,39, per aver partecipato alle assemblee condominiali;
Quanto alla somma di euro 1.033,39 richiesta per le partecipazioni alle assemblee, la stessa deve ritenersi certamente non dovuta, in quanto – come osservato anche dalla difesa del Condominio, la partecipazione alle assemblee rientrava nella regolare attività di relazione in ordine all'andamento dei lavori – ricompresa nell'espletamento dell'incarico.
Quanto, poi, al richiesto compenso per la redazione della relazione di CTP del giudizio RG n.
1296\2009, va evidenziato che l'appellante non ha dato prova della redazione della specifica perizia in questione;
invero, la relazione depositata in atti dal Geom. ( allegato n. 9 Parte_1 dell'indice del fascicolo di parte di primo grado dell'appellante ) concerne la sola condizione di una unità immobiliare in proprietà esclusiva della condomina sig.ra , tal ché difettava CP_6 sinanche la legittimazione dell'amministratore – in ipotesi – a conferire al geom. Parte_1
l'incarico di redigere perizia di parte nell'interesse di un singolo condomino ed in difetto di evidenza di avere ricevuto espresso incarico da parte dell'assemblea per il caso in cui la perizia possa ritenersi redatta a tutela delle ragioni del condominio rispetto a ipotetiche pretese risarcitorie della condomina nei suoi confronti.
Ritiene questo giudice che, invece, sia fondato l'ultimo motivo di appello. In primo grado, invero, il convenuto condominio articolava domanda riconvenzionale diretta a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi patrimoniali, morali, esistenziali e di immagine a causa del comportamento colposo assunto dal geometra durante Parte_1
l'esercizio della funzione di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, quantificandoli in
€ 5.000,00.
Va evidenziato che, però, in parte narrativa i profili dei lamentati pregiudizi, genericamente evocati, non trovavano idonea delineazione.
Prescindendo dalla condivisibilità o meno delle conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, va osservato che costituiva onere dell'attore in riconvenzionale allegare quali specifici profili di danno avesse risentito (danno patrimoniale da ritardo nella conclusione dei lavori;
danno patrimoniale occorso in seguito a contenziosi successivi in sorti in conseguenza di pretesi inadempimenti del professionista;
danno di immagine – ma con precisazione delle ragioni per cui debba ritenersi che la “immagine” di un ente di gestione, quale è il , possa essere lesa CP_1 dal ritardato completamento di lavori di manutenzione straordinaria e con la precisazione della eventuale eco che tale danno ha potuto produrre nel contesto in cui il è collocato), CP_1
La riconvenzionale, come proposta, invece, si limita a chiedere tutti i danni patiti e patiendi, esistenziali, morali, patrimoniali e non, senza profondersi nella indispensabile enucleazione degli specifici profili di pregiudizio patiti.
La configurazione del danno in termini di danno conseguenza, infatti, non può consentire di far discendere dall'eventuale accertamento dell'inadempimento il sorgere di un danno in re ipsa.
La sentenza, da confermarsi nel resto, va riformata solo nella parte in cui condannava l'appellante al rimborso di una somma equitativa a titolo di risarcimento del danno.
L'esito complessivo del giudizio conduce alla integrale compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza di cui all'epigrafe, ogni altra istanza, eccezione, difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza nr.
2616/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, il 10.5.2020, nella causa civile iscritta al n°2794/2016 del R.G., depositata in cancelleria il 9.6.2020 e mai notificata, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal in primo grado nei confronti del Controparte_1 geom. , in quanto infondata;
Parte_1
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Compensa le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Salerno, 27.06.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante