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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/09/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N.1210/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1210/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...]
Ricasoli n.58, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia SILVESTRI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Rio Arno n.33, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
1 nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in Chieti alla strada Fosso Paradiso n.65, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Davide PROSPERI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Raffaello Sanzio n.113, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 agosto 1995 in San Giovanni Teatino, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 25 giugno 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
informato il Pubblico Ministero, che nulla ha osservato;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino a margine dell'Atto n.9 – Parte II – Serie A – Anno 1995).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1210/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...]
Ricasoli n.58, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia SILVESTRI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Rio Arno n.33, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
1 nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in Chieti alla strada Fosso Paradiso n.65, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Davide PROSPERI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Raffaello Sanzio n.113, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 agosto 1995 in San Giovanni Teatino, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 8 settembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 25 giugno 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
informato il Pubblico Ministero, che nulla ha osservato;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino a margine dell'Atto n.9 – Parte II – Serie A – Anno 1995).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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