Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2180 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott . Paolo Bernardini Presidente Dott.ssa Marianna Serrao Giudice relatore Dott. Michele Moggi Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2180/2024 promossa congiuntamente da: nata a [...] il [...] C.F residente in [...] Int.3 e , nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...] Int.3 , C.F. rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Fanti, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
e nel suo Studio in CI (Si) Loc. Rosia Via Massetana 111 come da mandato in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 28.11.2024) avente ad oggetto: Divorzio congiunto - CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 i ricorrenti assumevano : di avere in data 20 Maggio 2006 i contratto matrimonio civile in CI;
che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] in [...] nato il Persona_1 Persona_2 30.07.2011 in Siena;
che con sentenza 865/2023 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che non era intervenuta ripresa della convivenza o riconciliazione.
Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio ai seguenti patti e condizioni:
1- i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza, ma con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, mentre il marito verserà un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 200,00 ( duecento /00) cadauno per
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3- I coniugi, che in occasione del loro matrimonio avevano scelto il regime patrimoniale di comunione legale dei beni dichiarano di aver già provveduto a spartirsi i reciproci beni mobili, che attualmente non esiste alcun bene in comproprietà fra loro e che in proposito non hanno niente a rivendicare l'uno rispetto all'altro;
4- l'abitazione posta in Piazza Verdi 3 interno 3 posta nel Comune di CI Frazione Rosia , viene assegnata, con tutto quanto la arreda e la correda, alla moglie che, pertanto, continuerà a risiedere presso tale immobile unitamente ai figli nei confronti dei quali viene concordato l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
5- le decisioni di maggiore importanza per i figli relativamente alla formazione , educazione
, istruzione e salute dovranno essere prese dai genitori di comune accordo, mentre quelle relative alla ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore con il quale i figli saranno al momento.
6- I figli minori staranno un fine settimana con la madre ed un fine settimana con il padre e così via. Relativamente al fine settimana che rimarranno con il padre , questi li terrà con sè dal venerdì sera, prima di cena , fino alla domenica sera alle ore 22 , oltre ad uno o due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21,30 o a seconda delle necessità di lavoro e/o di qualsiasi altra che di volta in volta venissero a crearsi. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, verranno trascorse dai figli alternativamente con il padre e con la madre, alternando tra loro la sera del 24 Dicembre con il giorno del 25 Dicembre, e se possibile suddividendo a metà le vacanze natalizie con un genitore dal 25 Dicembre al 30 Dicembre e con l'altro dal 31 Dicembre al 6 Gennaio . La regola dell'alternanza varrà anche per le vacanze pasquali ed i ponti primaverili del 25 Aprile, 1 maggio e 2 Giugno , sempre secondo le esigenze lavorative dei genitori. Resta salva la possibilità per i genitori di concordare, di volta in volta, diversi periodi di permanenza presso di loro e ciò a seconda delle reciproche necessità che di volta in volta si venissero a creare. Per quanto riguarda il periodo feriale estivo, i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche consecutive, in ogni altro periodo potranno essere concordate ulteriori vacanze. I coniugi si comunicheranno reciprocamente i periodi delle proprie vacanze con congruo anticipo e comunque , entro il 31 maggio di ogni anno per il Sig.
[...] ed entro il 31 ottobre di ogni anno per la Sig.ra Parte_2 Parte_1 Entrambi i genitori di comune accordo ritengono fondamentale per i figli avere un sereno rapporto con le figure genitoriali e con le loro famiglie di origine , perciò ciascun genitore assume come proprio obbligo civile e umano quello di favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro. Sarà cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione del figli, prevedendo con ciò anche il dovere di recarsi a conferire con gli insegnanti e partecipare alle loro attività scolastiche. Entrambi i genitori dovranno rendersi partecipi delle attività svolte dal figlio nel tempo libero, concordandone i tempi e i modi. Le parti stabiliscono che tali condizioni hanno natura indicativa e pertanto di comune accordo, essi potranno apportare concordemente tutte le modifiche si rendessero necessarie secondo le esigenze dei figli ed i loro rispettivi impegni di lavoro.
7- L'eventuale assegno unico, detrazioni o rimborsi, bonus fiscali , una tantum e provvidenze di qualsiasi genere spettanti al marito, in ragione dei figli, verranno assegnati
Pagina 2 alla Sig.ra e ciò per espresso accordo tra le parti;
Parte_1
8- ad ogni effetto di legge i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente consenso per il rilascio ed i futuri rinnovi del passaporto, di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché di qualunque altro documento per il quale si necessiti l'autorizzazione o l'assenso dell'altro coniuge. Le parti hanno depositato la documentazione richiesta e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare (art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c). Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, considerato che sono decorsi i termini prescritti e che le parti non hanno ripreso la convivenza. Il Tribunale, può recepire le condizioni sopra indicate che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico , né sono contrarie all'interesse dei figli minori Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.2024
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) in data 20 Parte_2 Maggio 2006 in CI iscritto nel Registro dello Stato civile di quel Comune per l'anno 2006 parte II Serie A Atto N. 5 UFFICIO UNICO
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di CI di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
3) Nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.2.2025 Il Presidente Paolo Bernardini Il Giudice est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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