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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15953/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 19/01/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TARSITANO ANNA;
E
(MOLDOVA, 14/09/1985), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TARSITANO ANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile a Roma il
02.05.2014 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 00043
p.1 s. 23 anno 2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale in Roma Via Monte Urano 47 scala B int. 15, di esclusiva proprietà del Sig. è assegnata a quest'ultimo, che vi abita, mentre la Sig.ra Parte_1 CP_1 se ne è già allontanata in accordo con il marito, e provvederà a completare l'asporto dei propri effetti personali entro la data del 10 Gennaio 2025, previo avviso al Sig. Parte_1
3) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
19/01/1975) e (MOLDOVA, 14/09/1985), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile a Roma il 02.05.2014 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 00043 p.1 s. 23 anno 2014), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15953/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 19/01/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TARSITANO ANNA;
E
(MOLDOVA, 14/09/1985), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TARSITANO ANNA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile a Roma il
02.05.2014 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 00043
p.1 s. 23 anno 2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale in Roma Via Monte Urano 47 scala B int. 15, di esclusiva proprietà del Sig. è assegnata a quest'ultimo, che vi abita, mentre la Sig.ra Parte_1 CP_1 se ne è già allontanata in accordo con il marito, e provvederà a completare l'asporto dei propri effetti personali entro la data del 10 Gennaio 2025, previo avviso al Sig. Parte_1
3) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
19/01/1975) e (MOLDOVA, 14/09/1985), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile a Roma il 02.05.2014 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 00043 p.1 s. 23 anno 2014), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi