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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G.7675/2024
Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE
Nel procedimento iscritto al n. 7675/2024, su ricorso ex art. 206 Codice della crisi, proposto da:
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. BONZI RICCARDO C.F.: Parte_1 P.IVA_1
; C.F._1
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
, c.f. , nella persona del curatore pro tempore;
[...] P.IVA_2
- Resistente;
Adotta il seguente
DECRETO EX ART. 206 CODICE DELLA CRISI Con ricorso ex art. 206 CCII del 30 settembre 2024, la proponeva opposizione allo Parte_1
stato passivo della liquidazione giudiziale Controparte_1
Nell'ambito della fase di verifica il giudice delegato della predetta procedura concorsuale, dott.ssa
Benedetta Magliulo, con provvedimento comunicato ex art. 205 CCII in data 30 luglio 2024, rigettava la domanda proposta dalla società ricorrente, in ciò conformandosi al parere espresso dalla curatela, evidenziando l'inopponibilità alla procedura delle sole fatture prodotte in allegato alla domanda di insinuazione.
Col presente ricorso la società istante ha prodotto altresì la seguente documentazione afferente ai rapporti contrattuali da cui deriva l'esposizione debitoria della Corpora nei propri confronti: “…
4. Esito aggiudicazione salvaguardia 2017/18 (4.1); Esito aggiudicazione tutele graduali 2021/24 (4.2); Esito aggiudicazione
FUI Gas 2020/21 (4.3); Esito aggiudicazione FUI Gas 2021/23 (4.4);
5. Videate portale SII – Intestazione
POD/PDR;
6. Welcome Letter;
7. Certificazioni dei consumi;
8. Fatture di trasporto emesse dai distributori E-
Distribuzione ed INRETE;
9. Prospetto fatture;
10. ID HE MM (10.1); ID AV. Stefani (10.2); 11.
Visura storica Corpora;
12. Estratto google maps;
13. Richiesta scritta di diminuzione di potenza da parte di;
CP_1
14. Ricevute SDI;
…”.
Parte ricorrente rilevava di aver dimostrato, con la produzione di tali documenti, la concreta riferibilità delle utenze, in ordine alle quali i consumi erano maturati, alla in quanto Controparte_1
per l'appunto riferibili a sedi operative della società in liquidazione giudiziale.
In virtù di ciò chiedeva disporsi l'ammissione per l'importo di euro 74.052,50 in chirografo.
All'udienza del 10 marzo 2025, compariva dinanzi al giudice relatore il curatore della società in liquidazione giudiziale, dott. il quale “evidenzia in primo luogo che la procedura verosimilmente Persona_1
non riuscirà a soddisfare nemmeno in parte i crediti chirografari. Ad ogni modo fa presente che alla luce della documentazione cospicua depositata dalla ricorrente soltanto in sede di opposizione, la curatela non si oppone all'ammissione per l'intero credito oggetto di istanza ex art. 206 CCII. Precisa altresì che essendo stata prodotta soltanto in questa sede la documentazione integrale e funzionale all'ammissione, la curatela insiste per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.” (cfr. verbale d'udienza del 10 marzo 2025).
Il ricorso va accolto, avendo depositato la società ricorrente: le condizioni generali di contratto praticate
(cfr. allegati alla originaria domanda di insinuazione); documentazione attestante i consumi relativi alle utenze per fornitura di gas e di energia elettrica (fatture e tabelle certificative dei consumi rilasciate da e- distribuzione); avendo altresì precisato, in questa sede, la concreta ed effettiva riconducibilità delle utenze in esame alle sedi operative della società in liquidazione giudiziale (circostanza, questa, peraltro confermata in udienza dalla stessa curatela).
Fatta tale premessa in ordine alla documentazione concretamente esibita dalla ricorrente, il Tribunale osserva altresì che il corretto inquadramento dell'onere della prova in relazione ad ipotesi di forniture di energia e gas è stato, da ultimo, efficacemente individuato da Tribunale Milano sez. XI, 19/02/2020, n.
1585, ad avviso del quale “In materia di somministrazione – conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova - le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, infatti, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante”.
Ne consegue che va disposta, pertanto, l'ammissione della società ricorrente al passivo della procedura per l'importo di euro 74.052,50 in chirografo.
Spese compensate, essendo l'ammissione dipesa anche dall'esame della documentazione prodotta soltanto in sede di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in ordine alla presente opposizione ex art. 206 CCII allo stato passivo, così provvede: - Accoglie il ricorso e per l'effetto ammette la ricorrente al passivo della liquidazione giudiziale della per l'importo di euro 74.052,50 in chirografo;
Controparte_1
- Spese integralmente compensate.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello.