Sentenza 30 gennaio 1982
Massime • 5
L'accertamento della necessità del locatore di destinare lo immobile locato all'Esercizio della propria attività commerciale, ai fini della cessazione della proroga legale del contratto ex art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, postulante un'indagine sulla serietà della Determinazione volitiva del locatore da effettuare con esclusione di qualsiasi processo alle intenzioni e sulla base solo della verifica della credibilità oggettiva, attraverso la valutazione degli elementi all'uopo offerti dal locatore stesso. ( V 4010/80, mass n 407921; ( V 1447/80, mass n 404994; ( V 6514/79, mass n 403261).*
Perché si configuri conflitto di interessi ai sensi dell'art. 320 cod. civ., è necessario che l'interesse di cui è portatore il genitore sia contrastante con quello del figlio minore. Tale conflitto, invece, non sorge quando, pur avendo i due soggetti interessi propri e distinti al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambe le parti, sicché i due diversi interessi - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto - siano tra loro compatibili. (nella specie, in cui il genitore agiva in giudizio in rappresentanza della figlia minore, per la cessazione della proroga legale della locazione di un immobile appartenente a quest'ultima, da utilizzare per l'ampliamento dell'attività commerciale da lui esercitata, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il conflitto di interessi ex art. 320 cod. civ., sul rilievo della rispondenza di tale ampliamento ad una maggiore utilità per tutta la famiglia). ( V 5591/81, mass n 416310; ( V 1294/75, mass n 374796; ( V 1214/72, mass n 357697).*
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 320, terzo comma, cod. civ. locazioni ultranovennali sono soltanto quelle stipulate inizialmente per un periodo superiore ai nove anni, e non anche quelle convenute per un tempo inferiore, ma suscettibili di protrarsi per un tale periodo in virtù di clausola di tacito rinnovo od in conseguenza della soggezione a proroga legale, poiché, per la qualificazione del contratto, occorre aver riguardo alla volontà originaria delle parti, e non alla potenziale maggior durata del medesimo, sia per tacito rinnovo, sia per una proroga derivante dalla volontà della legge, che si sovrapponga d'imperio alla volontà dei contraenti.*
L'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. occorre solo per promuovere giudizi relativi ad Atti di amministrazione straordinaria, cioè che possono recare pregiudizio e diminuzione del patrimonio del minore, ovvero incidere su di esso con modificazioni o trasferimenti idonei a mutarne la struttura e la consistenza, sicché essa non è necessaria per l'esperimento di Azione di cessazione della proroga legale della locazione di immobile del minore, fondata sulla necessità di una sua utilizzazione nell'attività commerciale del genitore, trattandosi di domanda diretta solo a far rientrare nella disponibilità del minore un cespite attualmente nella disponibilità di terzi, con intento meramente conservativo e migliorativo, in conseguenza del suo impiego nell'azienda familiare. ( V 1546/74, mass n 369682; ( V 2556/70, mass n 348896; ( V 592/69, mass n 338798).*
L'art. 320, primo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 143 della legge 19 maggio 1975 n. 143) - ove stabilisce la rappresentanza congiunta di entrambi i genitori per la stipulazione di Atti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento - in quanto introduttivo di un'eccezione alla regola che gli Atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun genitore disgiuntamente, non può interpretarsi estensivamente, così da ritenerlo riferibile alla domanda di rilascio di un immobile del minore (nella specie: ex art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253), la quale non integra concessione (a terzi) o acquisto (da terzi) di diritti personali di godimento; ciò, tenuto conto altresì del silenzio della norma citata in tema di legitimatio ad processum, a differenza della espressa previsione al riguardo contenuta nel successivo terzo comma, in relazione agli Atti negoziali di amministrazione straordinaria.*
Commentario • 1
- 1. Si può intestare una casa a un minore?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/1982, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1982 |
Testo completo
Perché si configuri conflitto di interessi ai sensi dell'art. 320 cod. civ., è necessario che l'interesse di cui è portatore il genitore sia contrastante con quello del figlio minore. Tale conflitto, invece, non sorge quando, pur avendo i due soggetti interessi propri e distinti al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambe le parti, sicché i due diversi interessi - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto - siano tra loro compatibili. (nella specie, in cui il genitore agiva in giudizio in rappresentanza della figlia minore, per la cessazione della proroga legale della locazione di un immobile appartenente a quest'ultima, da utilizzare per l'ampliamento dell'attività commerciale da lui esercitata, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il conflitto di interessi ex art. 320 cod. civ., sul rilievo della rispondenza di tale ampliamento ad una maggiore utilità per tutta la famiglia). ( V 5591/81, mass n 416310; ( V 1294/75, mass n 374796; ( V 1214/72, mass n 357697).*