Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5210 del 2019 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra
, in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. PESCATORE P.IVA_1
STEFANO, giusta procura ad litem in atti;
-opponente
E
CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CEFALO ALESSANDRO, giusta procura ad litem in atti.
-opposta avente ad oggetto: opposizione al precetto
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
, sito in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Ettore Riola n. 14, in persona
[...] dell'Amministratore p.t. , proponeva opposizione avverso Parte_2
l'atto di precetto che titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, gli notificava in data 4.11.2019 in virtù dell'ordinanza resa in data
11.04.2019 all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. avente R.G. n.
2063/2018 per il pagamento della complessiva somma di € 9.484,26 di cui €
9.200,00 a titolo di saldo complessivo della misura coercitiva indiretta cui il era stato condannato per ogni giorno di ritardo nell'adempimento Parte_1 dell'obbligo di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi e la restante
1
da ciò ne inferiva l'insussistenza di un inadempimento imputabile e coercibile ex art. 614 bis c.p.c. avendo ricevuto la spedizione del titolo giudiziale in formula esecutiva solo in data 6.11.2019, unitamente all'atto di precetto opposto;
deduceva infatti che fosse da tale data e non dalla precedente data di notificazione “semplice” in copia conforme che l'obbligo di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi fosse esecutivo.
Sulla base di tali premesse e dedotto di aver provveduto a comunicare i nominativi dei condomini morosi in data 12.11.2019, concludeva di aver adempiuto tempestivamente all'obbligo a cui era stato condannato in via principale e, conseguentemente, di non dover corrispondere alcuna somma per il ritardo. Chiedeva pertanto in via preliminare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accogliersi l'opposizione e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del precetto.
Si costituiva parte opposta contestando l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiedeva preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuto raggiungimento di accordo transattivo con il e, ad ogni Parte_1 modo, concludeva per il rigetto della spiegata opposizione perché priva di fondamento, sia in fatto che in diritto.
Stante la natura documentale della causa veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, ove, pervenuto il fascicolo al sottoscritto medio tempore subentrato nel ruolo, la causa è stata rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.06.2025 con concessione alle parti di termini a ritroso per il deposito di memorie conclusionali. All'esito dello
2 scambio delle memorie difensive e sulle conclusioni ivi rassegnate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dalla creditrice opposta e reiterata fino in sede di precisazione delle conclusioni avverso cui ha resistito il , Parte_1 opponendosi.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Osserva questo Giudice che dalla lettura delle dichiarazioni dell'istante sull'oggetto dell'accordo transattivo del 19.05.2020 sottoscritto con il e posto a fondamento della richiesta di cessata materia del Parte_1 contendere si ricava inequivoca la volontà della creditrice opposta di ritenere l'oggetto della predetta transazione esteso anche alle somme di cui al precetto oggetto della presente opposizione. Alla luce di quanto innanzi, essendo chiaro il venir meno dell'interesse della creditrice istante ad ottenere una pronuncia di merito sull'azione esecutiva proposta ai fini del recupero del credito precettato ai danni del perché oggetto di transazione, va certamente dichiarata Parte_1 cessata la materia del contendere.
L'analisi della fondatezza nel merito dei motivi di opposizione si rende a questo punto necessaria ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite da secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il ha contestato il diritto della parte istante a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata eccependo l'inesistenza del diritto di credito precettato per inidoneità della statuizione di condanna contenuta nell'ordinanza giudiziale a fondare un obbligo di adempimento in capo al Condominio immediatamente esecutivo.
La doglianza è priva di fondamento. Va rilevato infatti che ai sensi dell'art. 702 ter, 6° comma c.p.c. le ordinanze emesse all'esito dell'ormai abrogato procedimento sommario di cognizione sono provvisoriamente esecutive, cioè sono idonee, ipso iure, a dar luogo all'instaurazione di un processo esecutivo sin dal giorno della loro pubblicazione, pur non essendo ancora caratterizzate dall'incontrovertibilità tipica della cosa giudicata. La provvisoria esecutività è
3 caratteristica propria delle pronunce di condanna, essendo, queste ultime, le uniche idonee, per loro stessa natura, ad integrare un titolo esecutivo, in quanto solo in esse sono riscontrabili tutti gli elementi necessari a definire l'obbligo del soccombente (cfr., ex multis, Cass. 10 febbraio 2016, n. 2638; Cass. 12 giugno
2015, n. 12236; Cass. 26 marzo 2009, n. 7369). Ove, per pronuncia di condanna provvisoriamente esecutiva vanno intese non soltanto le pronunce, ovvero i capi di condanna principale, bensì, altresì, i capi di condanna “dipendenti” e
“accessori” rispetto a quello principale (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27416).
Nella fattispecie, il titolo giudiziale conteneva un'esplicita statuizione di condanna del ad uno specifico obbligo di fare, ovvero quello di Parte_1 comunicare i nominativi dei condomini morosi alla creditrice istante;
tale statuizione di condanna veniva accompagnata dalla previsione di una misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c., determinata nella misura di € 50,00, per ogni giorno di ritardo dell'obbligato nell'esecuzione del provvedimento.
L'esecutività in senso stretto del provvedimento di condanna, sia essa una condanna principale che accessoria, prescinde dalla notificazione del titolo in forma esecutiva, la quale va considerata, unitamente alla notificazione dell'atto di precetto, un formale adempimento preliminare all'esecuzione, espressione dell'intenzione del creditore di avviare una procedura esecutiva nei confronti del debitore e dalla quale si fa dipendere la regolarità formale dell'esecuzione.
L'obbligo di comunicare i nominativi dei condomini morosi era immediatamente precettivo ed esecutivo per il dalla data di pubblicazione- Parte_1 notificazione del titolo giudiziale. Ne deriva pertanto che, non avendo dato spontanea esecuzione alla statuizione di condanna, il ha maturato un Parte_1 ritardo colpevole, protrattosi fino alla data di notificazione del precetto qui opposto, per complessivi 184 giorni che, moltiplicati per la misura di 50,00 euro determinata da questo Tribunale con l'ordinanza de quo, ha comportato il sorgere di un credito di 9.200,00 euro in favore della creditrice istante che ha pertanto correttamente introdotto l'azione esecutiva nei confronti del per il recupero dello stesso. Parte_1
Le spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale sono poste pertanto a carico dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai
4 vigenti parametri forensi ed in relazione al valore della controversia (scaglione fino a 26.000,00 euro).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, in persona dell'amministratore p.t. Parte_1
, nei confronti di titolare dell'omonima Parte_2 CP_1 ditta individuale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere.
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di titolare dell'omonima ditta individuale, che liquida in 2.540,00 CP_1 euro oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Cefalo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento il 13/06/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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