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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3156/18 posta in deliberazione all'udienza del 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(Avv. Massimiliano Cesare Fornari)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
Avv. Antonio Belliazzi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Rachele Ambrosio) PARTE APPELLATA
E
(già ) CP_3 Controparte_4
(Avv. Attilio Baiocchi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
(Avv.ti Fernando e Luca Ciavardini)
PARTE APPELLATA
E
Istituto Ospedaliero “A. Fiorini” di Terracina (LT)
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 213/2018 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 213/2018 il Tribunale di Latina ha respinto la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
che avevano agito nei confronti dell , dell Parte_4 Controparte_6 [...]
e della dr.ssa per ottenere Controparte_7 Controparte_1
la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del decesso del congiunto e ha disposto la compensazione delle spese di lite, anche in PE
relazione alla posizione delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa dai convenuti.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ossia la moglie e i figli di hanno proposto appello avverso la PE citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “IN
VIA PREGIUDIZIALE:
1. Ordinare acquisizione documentale ex art. 345, comma 3,
c.p.c. della sentenza n. 142/2011 relativa al procedimento penale n. 278/2003 R.G.
GIP. A) IN VIA PRINCIPALE: ritenutane l'ammissibilità, accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare l'impugnata sentenza n. 213/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario Civile di Latina;
1. dichiarare la nullità ex artt.132, comma 2, n. 4) e 156 c.p.c. della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione;
2. revocare e/o dichiarare l'invalidità
e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia della sentenza di primo grado per difetto assoluto dei presupposti previsti dagli artt. 132 comma 1 n. 4) c.p.c., e art. 111 Cost.;
3. revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia della sentenza di primo grado e dichiarare la sussistenza di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., condannare i convenuti e i terzi chiamati in causa (compagnie assicurative), per l'intero ed in solido e/o alternativamente e/o in concorso tra loro, al pagamento, a favore degli attori come da tabella dianzi indicata, al pagamento del seguente importo per complessivi € 2.247.880,00 da devalutare dal dì della decisione alla data dell'evento lesivo (29.10.2001) e poi rivalutare con interessi dalla stessa data dell'evento lesivo
(29.10.2001) sino all'effettivo soddisfo quale debito di valore secondo i canoni di
Cass., Sez. Un., Sent. del 17.02..1995 n. 1712, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., così come di seguito ripartiti: I) CONIUGE CONVIVENTE: €
253.935,00 per danno parentale, € 250.000,00 per danno iure successionis, €
100.000,00 per danno tanatologico, € 125.000,00 per danno morale, € 100.000,00 per danno biologico iure proprio e iure hereditatis, € 50.000,00 per danno patrimoniale, per un TOTALE complessivo di € 878.935,00; II) FIGLI NON
CONVIVENTI: € 216.315,00 per danno parentale, € 100.000,00 per danno iure successionis, € 50.000,00 per danno tanatologico, € 25.000,00 per danno morale, €
50.000,00 per danno biologico iure proprio e iure hereditatis, € 15.000,00 per danno patrimoniale, per un TOTALE COMPLESSIVO DI € 456.315,00 X 3 = 1.368.945,00. B) IN VIA SUBORDINATA, ritenuta la sussistenza di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c.: 4. condannare i convenuti e i terzi chiamati in causa (compagnie assicurative) per l'intero ed in solido e/o alternativamente e/o in concorso tra loro al pagamento, a favore degli attori e nella misura ritenuta per ciascuno di giustizia, della somma, così come ritenuta provata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno parentale, del danno iure successionis, del danno tanatologico, del biologico iure proprio e iure hereditatis, del danno patrimoniale e morale sia iure proprio che iure hereditatis anche secondo la diversa concorsualità accertata in corso di giudizio, da devalutare dal dì della decisione alla data dell'evento lesivo (29.10.2001) e poi rivalutare con interessi dalla stessa data dell'evento lesivo (29.10.2001) sino all'effettivo soddisfo quale debito di valore secondo i canoni di Cass., Sez. Un., Sent. del 17.02.1995 n. 1712, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 5. condannare, infine, i convenuti
e i terzi chiamati in causa (compagnie assicurative) per l'intero ed in solido e/o alternativamente e/o in concorso alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la dr.ssa che ha Controparte_1
concluso come segue: “Voglia l'adito Giudice rigettare in toto il proposto appello perché basato su domanda del tutto infondata in fatto ed in diritto. In via del tutto subordinata dichiarare e ritenere comunque la predetta compagnia
[...]
, chiamata in causa, tenuta a garantire e rispondere, a norma della Controparte_5
polizza contratta con la convenuta, della domanda proposta da parte appellante nei confronti della Dott.ssa sollevando la stessa da ogni Controparte_1
responsabilità e tenendola indenne da qualunque richiesta di condanna. Vinte le spese di lite"”.
Contr
Costituitasi a sua volta in giudizio, la (già ha Controparte_2
rassegnato le conclusioni di seguito riportate: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via preliminare, accertare la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - in via principale e nel merito, nella convinzione che l'Ecc.ma Corte manderà esente da qualsivoglia responsabilità
l' appellata, confermare la sentenza n° 213/2018 emessa dal Tribunale di CP_2
Latina, Sezione Civile, il 25.01.2018 per quanto espresso in motivazione e/o, in ogni caso, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del formulato appello, dichiarare la Controparte_4
, già parte nel processo di primo grado, in persona del legale
[...]
rapp.te, tenuta contrattualmente a garantire e manlevare l , nei limiti del CP_2
massimale di polizza e per quanto di competenza, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti per qualsiasi effetto riconducibile ai fatti di causa. Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Si è costituita anche la che ha concluso come segue: “Voglia CP_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis: preliminarmente in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; pregiudizialmente, rigettare l'istanza ex art. 345 c.p.c. proposta dagli appellanti, per le ragioni esposte in premessa;
nel merito, rigettare l'appello proposto dagli appellanti poiché infondato in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova, confermando integralmente la sentenza n. 213/2018 emessa dal Tribunale
Civile di Latina, depositata in cancelleria il 25/01/2018 e notificata in data
12/04/2018. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
15% ex lege”.
Si è costituita, infine, l' che ha rassegnato le seguenti Controparte_8
conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Corte adita per tutte le ragioni suesposte dichiarare la inammissibilità dell'appello e per violazione dei requisiti di specificità e di forma previsti dal riformato art. 342 CPC;
nel merito Voglia l'adita Corte di Appello adita respingere l'avversa impugnazione perché integralmente infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche per l'infondatezza del gravame tanto in rito che nel merito“. L' non si è costituito in giudizio ed Controparte_7
è rimasto contumace.
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 5 dicembre 2024, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia formulata dalle parti, che ne avevano già in precedenza usufruito in occasione dell'assunzione in decisione con la designazione di un altro relatore.
I parenti di hanno agito in primo grado nei confronti della PE
, dell'Istituto Ospedaliero “A. Fiorini” e della dr.ssa Controparte_6 CP_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del
[...]
decesso del congiunto, sostenendo che la morte era stata causata dalla condotta negligente dei sanitari che lo avevano avuto in cura.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il 28 PE
ottobre 2001 era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A.
Fiorini” in quanto accusava un forte dolore precordiale e, all'esito della visita, la dr.ssa lo aveva dimesso, prescrivendo un controllo cardiologico per il CP_1
giorno successivo;
nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2001 l era stato ER
ricondotto nuovamente all'ospedale per l'intensificazione dei sintomi e poco dopo era deceduto;
hanno, quindi, dedotto che il ricovero del paziente e la tempestiva sottoposizione alle cure occorrenti avrebbero consentito di evitare l'esito letale, con conseguente responsabilità della struttura e del medico di guardia.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito delle risultanze dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio e degli esami disposti nel corso del procedimento penale, non era stata accertata l'effettiva causa della morte e che, per l'effetto, non risultava provato il nesso eziologico tra il mancato ricovero e il decesso dell ER
L'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate per la violazione dell'art. 342 c.p.c. merita condivisione. Invero, l'atto di appello - pur ripercorrendo compiutamente tutte le vicende processuali e pur soffermandosi sulla ricostruzione delle norme che regolano l'acquisizione di nuovi documenti (nella specie, della sentenza emessa a definizione del procedimento penale a carico della e che disciplinano la Parte_5
responsabilità professionale - non contiene la formulazione di specifiche censure al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado;
al Tribunale viene addebitata una sorta di “indecisione”, che viene addirittura ricondotta alla circostanza che le spese sono state compensate, nonostante il rigetto della domanda, laddove è invece evidente che il giudice di primo grado ha adottato un provvedimento teso non gravare gli attori dall'onere delle spese, nonostante l'infondatezza della pretesa.
In ogni caso, l'appello non è fondato nel merito e deve essere respinto.
La prima censura, con la quale gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza gravata “per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, va disattesa in quanto, al contrario, la pronuncia, ancorché succinta, appare esaustiva e contiene la chiara esplicitazione delle ragioni della decisione, basate sulla mancata individuazione della causa del decesso e sull'omesso raggiungimento della prova del nesso causale tra il mancato ricovero e la morte di la PE
contraddizione, asseritamente riscontrata nella circostanza che il giudice di primo grado - pur avendo ravvisato profili di colpa nella condotta tenuta dalla dr.ssa
[...]
- non abbia accolto la domanda, non sussiste atteso che la censurabilità della CP_1
condotta del sanitario, che avrebbe dovuto prudentemente disporre ulteriori accertamenti, non è sufficiente di per sé ad integrare tutti gli estremi della responsabilità medica.
Va, del pari, respinta la seconda doglianza afferente al mancato riconoscimento del nesso causale.
Dall'elaborato redatto dal C.t.u. designato in primo grado nella persona del dr.
, frutto di un lavoro accurato e puntuale condotto sulla base della Persona_2 documentazione acquisita, è emerso che di anni 74 è PE
verosimilmente deceduto per “la rottura di un aneurisma disseccante dell'aorta, ossia per la progressiva fissurazione della parete di un'arteria con conseguente scollamento tra gli strati della stessa in modo da formale due canali concentrici in cui scorre il sangue…. La sua drammatica sintomatologia coincide con la rottura della tunica mediointimale immediatamente seguita dal formarsi dell'ematoma intramurale. Il sintomo predominante è il dolore, tale da poter simulare un attacco di angina pectoris;
esso inizia di solito al torace anteriormente, per diffondersi posteriormente verso le braccia e le parti posteriori del tronco. Quando l'ematoma si estende all'aorta addominale, può simulare un quadro di addome acuto… circa la metà dei pazienti muore entro le 48 ore, di solito per rottura dell'aneurisma nel sacco pericardico o nel cavo pleurico”.
Quanto alla condotta tenuta dal medico di guardia, che ha visitato l al ER
momento del primo ingresso al Pronto Soccorso, il C.t.u. ha osservato che la dr.ssa si è sicuramente resa conto della gravità della situazione, avendo CP_1
assegnato il codice “Triage 2: giallo” (soggetto in condizioni di emergenza) e si è orientata per una patologia cardioischemica o gastroesofagea, mentre, in realtà, “le cause del dolore possono essere anche altre e, anche se meno frequenti per incidenza, devono comunque essere tenute presenti nel ragionamento diagnostico….. appare censurabile il comportamento tenuto in quanto non praticava alcuna terapia che potesse dimostrare una stabile remissione della sintomatologia durante il periodo di osservazione clinica…il mancato convincimento diagnostico, confermato dalla prescrizione in uscita sia di una consulenza cardiologica che di una esofagogastroduodenoscopia, e l'assenza di una qualsivoglia prescrizione di terapia medica compatibile con un orientamento diagnostico, avrebbe dovuto indurre il medico alla prudenza con conseguente ricovero presso la Divisione di Medicina”.
Con riguardo al nesso causale, il dr. ha concluso nel senso che Per_2
“probabilmente, anche se ricoverato in osservazione clinica, il paziente sarebbe comunque deceduto in relazione alla natura della patologia, in quanto non di facile diagnosi e soprattutto di difficile e rischioso trattamento chirurgico”.
Alla stregua delle risultanze della C.t.u. disposta in primo grado le dimissioni disposte dalla dr.ssa ancorché connotate da profili di negligenza in CP_1
relazione all'opportunità di tenere il paziente in osservazione, non hanno avuto alcuna incidenza causale sulla morte dell ER
Un'ultima considerazione si impone in ordine al procedimento penale svoltisi a carico della dr.ssa e conclusosi con la sentenza n. 142/11 con la quale il CP_1
reato ascritto è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Risulta dagli atti che il Consulente tecnico del Pubblico Ministero ha ritenuto che il paziente sia deceduto per una fibrillazione ventricolare, epifenomeno di un infarto acuto del miocardio, e che le dimissioni non siano censurabili, attesa la negatività dei markers enzimatici eseguiti dopo almeno dieci ore dall'insorgenza della sintomatologia dolorosa;
i Consulenti tecnici designati dal G.I.P. hanno confermato che il decesso è intervenuto per arresto cardiocircolatorio conseguente a verosimile fibrillazione in soggetto affetto da infarto miocardico acuto, ma hanno ritenuto che l'esito del markers non fosse significativo, posto che al momento del primo ricovero non si era ancora verificata la necrosi delle cellule miocardiche e che il caso necessitava di ricovero, monitoraggio ECG e cure farmacologiche, così da consentire la stratificazione del rischio e da offrire una concreta possibilità di modificare l'esito della patologia e l'evoluzione verso l'exitus.
La circostanza che in sede penale sia stata individuata una causa del decesso
(infarto del miocardio) diversa da quella prospettata dal C.t.u. dr. (rottura di Per_2
aneurisma disseccante dell'aorta) e che allo stato non sia più possibile effettuare ulteriori approfondimenti (come spiegato a pagina 8 della Consulenza espletata in sede civile) avvalora ancor più la situazione di incertezza riscontrata dal Tribunale, che ha concluso nel senso che “nel caso di specie risultando addirittura incerta la causa della morte, visto il divergere delle opinioni dei 4 periti d'ufficio, per non parlare dei CTP, non è conseguentemente possibile ritenere provato il nesso eziologico tra il mancato ricovero, che pure riteniamo colposo e l'evento morte, neppure affidandosi al noto principio del “più probabile che non” o “preponderanza dell'evidenza” per cui l'incertezza obiettiva si risolve a scapito della parte tenuta all'onere della prova”.
Nella valutazione delle risultanze acquisite non può, del resto, trovare ingresso l'interpretazione del nesso causale proposta dalla parte appellante, secondo cui il danneggiato può limitarsi a dimostrare l'inadempimento del sanitario e l'evento lesivo;
al contrario, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass.
3704/18).
In conclusione, sia avendo riguardo alla relazione del dr. che Per_2
considerando gli accertamenti svolti in sede penale emerge un quadro di esclusione del nesso causale (nel primo caso) ovvero di incertezza (nel secondo), tale da condurre comunque al rigetto della pretesa.
L'appello va, dunque, respinto.
La particolarità del caso trattato, le divergenze valutative emerse dagli elaborati tecnici, i profili di negligenza riscontrati al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso
e l'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, giustificano la compensazione delle spese del presente grado tra tutte le parti.
Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione all'
[...]
, rimasto contumace. Controparte_9 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado;
3) nulla per le spese in relazione alla parte rimasta contumace;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3156/18 posta in deliberazione all'udienza del 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(Avv. Massimiliano Cesare Fornari)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
Avv. Antonio Belliazzi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Rachele Ambrosio) PARTE APPELLATA
E
(già ) CP_3 Controparte_4
(Avv. Attilio Baiocchi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
(Avv.ti Fernando e Luca Ciavardini)
PARTE APPELLATA
E
Istituto Ospedaliero “A. Fiorini” di Terracina (LT)
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 213/2018 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 213/2018 il Tribunale di Latina ha respinto la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
che avevano agito nei confronti dell , dell Parte_4 Controparte_6 [...]
e della dr.ssa per ottenere Controparte_7 Controparte_1
la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del decesso del congiunto e ha disposto la compensazione delle spese di lite, anche in PE
relazione alla posizione delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa dai convenuti.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ossia la moglie e i figli di hanno proposto appello avverso la PE citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “IN
VIA PREGIUDIZIALE:
1. Ordinare acquisizione documentale ex art. 345, comma 3,
c.p.c. della sentenza n. 142/2011 relativa al procedimento penale n. 278/2003 R.G.
GIP. A) IN VIA PRINCIPALE: ritenutane l'ammissibilità, accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare l'impugnata sentenza n. 213/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario Civile di Latina;
1. dichiarare la nullità ex artt.132, comma 2, n. 4) e 156 c.p.c. della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione;
2. revocare e/o dichiarare l'invalidità
e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia della sentenza di primo grado per difetto assoluto dei presupposti previsti dagli artt. 132 comma 1 n. 4) c.p.c., e art. 111 Cost.;
3. revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia della sentenza di primo grado e dichiarare la sussistenza di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., condannare i convenuti e i terzi chiamati in causa (compagnie assicurative), per l'intero ed in solido e/o alternativamente e/o in concorso tra loro, al pagamento, a favore degli attori come da tabella dianzi indicata, al pagamento del seguente importo per complessivi € 2.247.880,00 da devalutare dal dì della decisione alla data dell'evento lesivo (29.10.2001) e poi rivalutare con interessi dalla stessa data dell'evento lesivo
(29.10.2001) sino all'effettivo soddisfo quale debito di valore secondo i canoni di
Cass., Sez. Un., Sent. del 17.02..1995 n. 1712, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., così come di seguito ripartiti: I) CONIUGE CONVIVENTE: €
253.935,00 per danno parentale, € 250.000,00 per danno iure successionis, €
100.000,00 per danno tanatologico, € 125.000,00 per danno morale, € 100.000,00 per danno biologico iure proprio e iure hereditatis, € 50.000,00 per danno patrimoniale, per un TOTALE complessivo di € 878.935,00; II) FIGLI NON
CONVIVENTI: € 216.315,00 per danno parentale, € 100.000,00 per danno iure successionis, € 50.000,00 per danno tanatologico, € 25.000,00 per danno morale, €
50.000,00 per danno biologico iure proprio e iure hereditatis, € 15.000,00 per danno patrimoniale, per un TOTALE COMPLESSIVO DI € 456.315,00 X 3 = 1.368.945,00. B) IN VIA SUBORDINATA, ritenuta la sussistenza di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c.: 4. condannare i convenuti e i terzi chiamati in causa (compagnie assicurative) per l'intero ed in solido e/o alternativamente e/o in concorso tra loro al pagamento, a favore degli attori e nella misura ritenuta per ciascuno di giustizia, della somma, così come ritenuta provata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno parentale, del danno iure successionis, del danno tanatologico, del biologico iure proprio e iure hereditatis, del danno patrimoniale e morale sia iure proprio che iure hereditatis anche secondo la diversa concorsualità accertata in corso di giudizio, da devalutare dal dì della decisione alla data dell'evento lesivo (29.10.2001) e poi rivalutare con interessi dalla stessa data dell'evento lesivo (29.10.2001) sino all'effettivo soddisfo quale debito di valore secondo i canoni di Cass., Sez. Un., Sent. del 17.02.1995 n. 1712, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 5. condannare, infine, i convenuti
e i terzi chiamati in causa (compagnie assicurative) per l'intero ed in solido e/o alternativamente e/o in concorso alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la dr.ssa che ha Controparte_1
concluso come segue: “Voglia l'adito Giudice rigettare in toto il proposto appello perché basato su domanda del tutto infondata in fatto ed in diritto. In via del tutto subordinata dichiarare e ritenere comunque la predetta compagnia
[...]
, chiamata in causa, tenuta a garantire e rispondere, a norma della Controparte_5
polizza contratta con la convenuta, della domanda proposta da parte appellante nei confronti della Dott.ssa sollevando la stessa da ogni Controparte_1
responsabilità e tenendola indenne da qualunque richiesta di condanna. Vinte le spese di lite"”.
Contr
Costituitasi a sua volta in giudizio, la (già ha Controparte_2
rassegnato le conclusioni di seguito riportate: ”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via preliminare, accertare la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - in via principale e nel merito, nella convinzione che l'Ecc.ma Corte manderà esente da qualsivoglia responsabilità
l' appellata, confermare la sentenza n° 213/2018 emessa dal Tribunale di CP_2
Latina, Sezione Civile, il 25.01.2018 per quanto espresso in motivazione e/o, in ogni caso, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del formulato appello, dichiarare la Controparte_4
, già parte nel processo di primo grado, in persona del legale
[...]
rapp.te, tenuta contrattualmente a garantire e manlevare l , nei limiti del CP_2
massimale di polizza e per quanto di competenza, al risarcimento dei danni in favore degli appellanti per qualsiasi effetto riconducibile ai fatti di causa. Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Si è costituita anche la che ha concluso come segue: “Voglia CP_3
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis: preliminarmente in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; pregiudizialmente, rigettare l'istanza ex art. 345 c.p.c. proposta dagli appellanti, per le ragioni esposte in premessa;
nel merito, rigettare l'appello proposto dagli appellanti poiché infondato in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova, confermando integralmente la sentenza n. 213/2018 emessa dal Tribunale
Civile di Latina, depositata in cancelleria il 25/01/2018 e notificata in data
12/04/2018. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
15% ex lege”.
Si è costituita, infine, l' che ha rassegnato le seguenti Controparte_8
conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Corte adita per tutte le ragioni suesposte dichiarare la inammissibilità dell'appello e per violazione dei requisiti di specificità e di forma previsti dal riformato art. 342 CPC;
nel merito Voglia l'adita Corte di Appello adita respingere l'avversa impugnazione perché integralmente infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, anche per l'infondatezza del gravame tanto in rito che nel merito“. L' non si è costituito in giudizio ed Controparte_7
è rimasto contumace.
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il giorno 5 dicembre 2024, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia formulata dalle parti, che ne avevano già in precedenza usufruito in occasione dell'assunzione in decisione con la designazione di un altro relatore.
I parenti di hanno agito in primo grado nei confronti della PE
, dell'Istituto Ospedaliero “A. Fiorini” e della dr.ssa Controparte_6 CP_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito a seguito del
[...]
decesso del congiunto, sostenendo che la morte era stata causata dalla condotta negligente dei sanitari che lo avevano avuto in cura.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il 28 PE
ottobre 2001 era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A.
Fiorini” in quanto accusava un forte dolore precordiale e, all'esito della visita, la dr.ssa lo aveva dimesso, prescrivendo un controllo cardiologico per il CP_1
giorno successivo;
nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2001 l era stato ER
ricondotto nuovamente all'ospedale per l'intensificazione dei sintomi e poco dopo era deceduto;
hanno, quindi, dedotto che il ricovero del paziente e la tempestiva sottoposizione alle cure occorrenti avrebbero consentito di evitare l'esito letale, con conseguente responsabilità della struttura e del medico di guardia.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che, all'esito delle risultanze dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio e degli esami disposti nel corso del procedimento penale, non era stata accertata l'effettiva causa della morte e che, per l'effetto, non risultava provato il nesso eziologico tra il mancato ricovero e il decesso dell ER
L'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate per la violazione dell'art. 342 c.p.c. merita condivisione. Invero, l'atto di appello - pur ripercorrendo compiutamente tutte le vicende processuali e pur soffermandosi sulla ricostruzione delle norme che regolano l'acquisizione di nuovi documenti (nella specie, della sentenza emessa a definizione del procedimento penale a carico della e che disciplinano la Parte_5
responsabilità professionale - non contiene la formulazione di specifiche censure al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado;
al Tribunale viene addebitata una sorta di “indecisione”, che viene addirittura ricondotta alla circostanza che le spese sono state compensate, nonostante il rigetto della domanda, laddove è invece evidente che il giudice di primo grado ha adottato un provvedimento teso non gravare gli attori dall'onere delle spese, nonostante l'infondatezza della pretesa.
In ogni caso, l'appello non è fondato nel merito e deve essere respinto.
La prima censura, con la quale gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza gravata “per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, va disattesa in quanto, al contrario, la pronuncia, ancorché succinta, appare esaustiva e contiene la chiara esplicitazione delle ragioni della decisione, basate sulla mancata individuazione della causa del decesso e sull'omesso raggiungimento della prova del nesso causale tra il mancato ricovero e la morte di la PE
contraddizione, asseritamente riscontrata nella circostanza che il giudice di primo grado - pur avendo ravvisato profili di colpa nella condotta tenuta dalla dr.ssa
[...]
- non abbia accolto la domanda, non sussiste atteso che la censurabilità della CP_1
condotta del sanitario, che avrebbe dovuto prudentemente disporre ulteriori accertamenti, non è sufficiente di per sé ad integrare tutti gli estremi della responsabilità medica.
Va, del pari, respinta la seconda doglianza afferente al mancato riconoscimento del nesso causale.
Dall'elaborato redatto dal C.t.u. designato in primo grado nella persona del dr.
, frutto di un lavoro accurato e puntuale condotto sulla base della Persona_2 documentazione acquisita, è emerso che di anni 74 è PE
verosimilmente deceduto per “la rottura di un aneurisma disseccante dell'aorta, ossia per la progressiva fissurazione della parete di un'arteria con conseguente scollamento tra gli strati della stessa in modo da formale due canali concentrici in cui scorre il sangue…. La sua drammatica sintomatologia coincide con la rottura della tunica mediointimale immediatamente seguita dal formarsi dell'ematoma intramurale. Il sintomo predominante è il dolore, tale da poter simulare un attacco di angina pectoris;
esso inizia di solito al torace anteriormente, per diffondersi posteriormente verso le braccia e le parti posteriori del tronco. Quando l'ematoma si estende all'aorta addominale, può simulare un quadro di addome acuto… circa la metà dei pazienti muore entro le 48 ore, di solito per rottura dell'aneurisma nel sacco pericardico o nel cavo pleurico”.
Quanto alla condotta tenuta dal medico di guardia, che ha visitato l al ER
momento del primo ingresso al Pronto Soccorso, il C.t.u. ha osservato che la dr.ssa si è sicuramente resa conto della gravità della situazione, avendo CP_1
assegnato il codice “Triage 2: giallo” (soggetto in condizioni di emergenza) e si è orientata per una patologia cardioischemica o gastroesofagea, mentre, in realtà, “le cause del dolore possono essere anche altre e, anche se meno frequenti per incidenza, devono comunque essere tenute presenti nel ragionamento diagnostico….. appare censurabile il comportamento tenuto in quanto non praticava alcuna terapia che potesse dimostrare una stabile remissione della sintomatologia durante il periodo di osservazione clinica…il mancato convincimento diagnostico, confermato dalla prescrizione in uscita sia di una consulenza cardiologica che di una esofagogastroduodenoscopia, e l'assenza di una qualsivoglia prescrizione di terapia medica compatibile con un orientamento diagnostico, avrebbe dovuto indurre il medico alla prudenza con conseguente ricovero presso la Divisione di Medicina”.
Con riguardo al nesso causale, il dr. ha concluso nel senso che Per_2
“probabilmente, anche se ricoverato in osservazione clinica, il paziente sarebbe comunque deceduto in relazione alla natura della patologia, in quanto non di facile diagnosi e soprattutto di difficile e rischioso trattamento chirurgico”.
Alla stregua delle risultanze della C.t.u. disposta in primo grado le dimissioni disposte dalla dr.ssa ancorché connotate da profili di negligenza in CP_1
relazione all'opportunità di tenere il paziente in osservazione, non hanno avuto alcuna incidenza causale sulla morte dell ER
Un'ultima considerazione si impone in ordine al procedimento penale svoltisi a carico della dr.ssa e conclusosi con la sentenza n. 142/11 con la quale il CP_1
reato ascritto è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Risulta dagli atti che il Consulente tecnico del Pubblico Ministero ha ritenuto che il paziente sia deceduto per una fibrillazione ventricolare, epifenomeno di un infarto acuto del miocardio, e che le dimissioni non siano censurabili, attesa la negatività dei markers enzimatici eseguiti dopo almeno dieci ore dall'insorgenza della sintomatologia dolorosa;
i Consulenti tecnici designati dal G.I.P. hanno confermato che il decesso è intervenuto per arresto cardiocircolatorio conseguente a verosimile fibrillazione in soggetto affetto da infarto miocardico acuto, ma hanno ritenuto che l'esito del markers non fosse significativo, posto che al momento del primo ricovero non si era ancora verificata la necrosi delle cellule miocardiche e che il caso necessitava di ricovero, monitoraggio ECG e cure farmacologiche, così da consentire la stratificazione del rischio e da offrire una concreta possibilità di modificare l'esito della patologia e l'evoluzione verso l'exitus.
La circostanza che in sede penale sia stata individuata una causa del decesso
(infarto del miocardio) diversa da quella prospettata dal C.t.u. dr. (rottura di Per_2
aneurisma disseccante dell'aorta) e che allo stato non sia più possibile effettuare ulteriori approfondimenti (come spiegato a pagina 8 della Consulenza espletata in sede civile) avvalora ancor più la situazione di incertezza riscontrata dal Tribunale, che ha concluso nel senso che “nel caso di specie risultando addirittura incerta la causa della morte, visto il divergere delle opinioni dei 4 periti d'ufficio, per non parlare dei CTP, non è conseguentemente possibile ritenere provato il nesso eziologico tra il mancato ricovero, che pure riteniamo colposo e l'evento morte, neppure affidandosi al noto principio del “più probabile che non” o “preponderanza dell'evidenza” per cui l'incertezza obiettiva si risolve a scapito della parte tenuta all'onere della prova”.
Nella valutazione delle risultanze acquisite non può, del resto, trovare ingresso l'interpretazione del nesso causale proposta dalla parte appellante, secondo cui il danneggiato può limitarsi a dimostrare l'inadempimento del sanitario e l'evento lesivo;
al contrario, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass.
3704/18).
In conclusione, sia avendo riguardo alla relazione del dr. che Per_2
considerando gli accertamenti svolti in sede penale emerge un quadro di esclusione del nesso causale (nel primo caso) ovvero di incertezza (nel secondo), tale da condurre comunque al rigetto della pretesa.
L'appello va, dunque, respinto.
La particolarità del caso trattato, le divergenze valutative emerse dagli elaborati tecnici, i profili di negligenza riscontrati al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso
e l'esigenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, giustificano la compensazione delle spese del presente grado tra tutte le parti.
Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in relazione all'
[...]
, rimasto contumace. Controparte_9 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado;
3) nulla per le spese in relazione alla parte rimasta contumace;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino