TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13032 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine del 16.12.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29132 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
RA IA, giusta delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle CP_1
liti
CONVENUTO
OGGETTO: Indennità CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 12/08/2025, , Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Ambasciata della Repubblica di Haiti presso la Santa Sede e di essere stato licenziato oralmente il 31.10.2024, ha convenuto in giudizio l' per vedere accertata l'illegittimità del provvedimento di CP_1
diniego dell'indennità richiesta con domanda del 28.11.2024, evidenziando CP_2 che la sussistenza del rapporto ed il licenziamento subìto risultano accertati nell'ambito del procedimento per il pagamento del TFR concluso con decreto 1 ingiuntivo n. 83/2025, divenuto definitivo per mancata opposizione, già prodotto in sede di ricorso amministrativo rimasto, tuttavia, privo di riscontro.
Ha quindi concluso affinché, accertato il proprio diritto, l' sia condannato al CP_1
pagamento dell'indennità a decorrere dal 1.12.2024 o con la decorrenza di CP_2 legge.
Si è costituito l' , contestando l'avversa pretesa, evidenziando che la CP_1 domanda è stata rigettata in via amministrativa in quanto non vi era stata alcuna comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, neppure sul motivo della cessazione, rammentando che l'indennità spetta CP_2 soltanto in presenza di uno stato di disoccupazione involontario.
Ad ogni modo, l' ha evidenziato che l'ufficio amministrativo, rivalutata la CP_1 posizione alla luce della documentazione prodotta ha contattato l'interessato per ulteriori verifiche sul diritto.
Con le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno dato atto che nelle more l'ufficio amministrativo ha accolto la domanda e ha disposto il pagamento della prestazione dovuta dal 29.11.2024 al 31.3.2025 (essendosi poi il lavoratore rioccupato), con valuta di accredito al 18.12.2025, come da documentazione prodotta.
Hanno quindi concluso per la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta liquidazione e pagamento della prestazione con la decorrenza dovuta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite, esse debbono essere poste a carico dell' , in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, atteso che CP_1 il riconoscimento in via amministrativa delle ragioni avanzate dalla parte ricorrente, senz'altro fondate alla luce della documentazione prodotta, è avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso, pur avendo la parte istante prodotto la detta documentazione all' anche in sede di ricorso amministrativo. CP_1
2 Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore ed allo scaglione di riferimento (secondo).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 12/08/2025, così Parte_1
provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. RA IA, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 17/12/2025
Il Giudice
3