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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2846/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il dì 11.05.1980, residente in [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciato su foglio separato CodiceFiscale_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Stefania Gallo,
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTI-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 16.01.2024, con CP_ il quale l' le ha chiesto la restituzione della somma di € 1.958,98 corrispostala dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2021, contestandole di aver reso “dichiarazioni false nell'istanza
RDC o di non aver comunicato le variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ha eccepito l'infondatezza del provvedimento impugnato. Assume di non avere mai reso dichiarazioni false;
né tanto meno di avere volontariamente e consapevolmente omesso di comunicare la variazione di reddito del proprio nucleo familiare. Ha dedotto che le somme che l' individua CP_1 come “somme inviate all'estero” in realtà sono somme, non conteggiabili ai fini reddituali, che il Sig.
, suo convivente, ha restituito al proprio datore di lavoro Sig. , in Persona_1 Parte_2 conseguenza di un prestito, da quest'ultimo fattogli, per l'acquisto di un immobile. Ha precisato che non vi è stata alcuna volontà e consapevolezza di rendere una dichiarazione mendace volta all'ottenimento indebito del beneficio e che la situazione economica familiare consentiva di accedere all'erogazione delle somme, non superando il limite ISEE di euro 9.360 previsto dal D.L. 4/2019.
Ha rappresentato che sulla base della documentazione fornita al Caf quest'ultimo, vagliata la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio ha elaborato l'ISEE e provveduto alla redazione ed inoltro della domanda per ottenere il reddito di Cittadinanza. Ha precisato di non aver né letto né firmato la domanda elaborata dal Caf. Ha, quindi escluso l'intenzione di voler conseguire un beneficio non dovuto. Ha evidenziato, che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio
è sanzionata, se volta ad ottenere il beneficio. Ha rilevato che la stessa normativa esclude dal conteggio le somme restituite a seguito di prestito personale. Ha, quindi ribadito di essere in possesso dei requisiti reddituali, patrimoniali e soggettivi per godere del beneficio di legge e che l' CP_1 avrebbe dovuto mettere in atto controlli più approfonditi prima di procedere alla revoca del beneficio a lei certamente spettante. Ha concluso chiedendo: ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza emesso dall' in quanto destituito di CP_1 fondamento e, per l'effetto, accertare il diritto della stessa a percepire il reddito di cittadinanza in conseguenza della domanda presentata in data 29.01.2021; - revocare la CodiceFiscale_2 conseguente richiesta di restituzione della somma di € 1.958,98; accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
CP_1 conseguentemente accertare e dichiarare il suo diritto a trattenere la complessiva somma di € 1.958,98 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza.
Con memorie depositate il 03.06.2025 si è costituito l' il quale, richiamata la disciplina di CP_1 riferimento, ha in primo luogo eccepito che è onere del ricorrente provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge per godere del beneficio e quindi provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. Onere che nella specie, ritiene non assolto. Ha precisato che la richiesta di restituzione scaturisce dalla revoca, in data 09.09.2023, della domanda di reddito di cittadinanza protocollo RDC INPS-RDC-2021-3895703, per "Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ha precisato che la revoca origina dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Riposto, all'esito dei quali, la stessa, ha riscontrato, nell'anno 2020, una movimentazione da parte del convivente della ricorrente di capitali dall'estero per € 15.000,00 che ha determinato un aumento del patrimonio mobiliare del nucleo familiare che è quindi risultato superiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1 lettera b) n. 3) del d.l.n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, per accedere a1 beneficio. Ha dedotto l'assoluta inconferenza del richiamo operato da controparte all'art. 4 del D.M. N. 159/2013. Ha precisato che in considerazione di quanto accertato dalla Guardia di Finanza e cioè l'ingresso per l'anno 2020 di capitali provenienti dall'estero, risulta irrilevante quanto dedotto e documentato da controparte in quanto afferente a capitali in uscita ed ad annualità successive al 2020. Ha, quindi rappresentato che a tenore di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3), il valore del patrimonio mobiliare va individuato in base a quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/2013, il cui art. 5, comma 4, dispone che ed è costituito dalle componenti ivi specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti, ivi indicate, tra cui depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio che risulta smentita dagli accertamenti della Guardia di finanza, alla luce dei quali il dato esposto in risulta essere non veritiero. Ha, dedotto che privo di rilievo e Pt_3 che la ricorrente non avrebbe firmato la domanda di reddito di cittadinanza, dal momento che la stessa risulta formalmente presentata dalla sig.ra e che comunque il CAF può operare solo in caso di Pt_1 espressa delega da parte dell'interessato. Quanto alla scrittura privata allegata né ha evidenziato inidoneità, ai fini probatori in quanto priva di data certa, e, comunque, inopponibile all' , soggetto CP_1 terzo rispetto alla stessa. Infine, premessa la mancanza dei presupposti per accedere alla prestazione stante il superamento della soglia stabilita per il valore del patrimonio mobiliare, ha rappresentato che la revoca appare vieppiù legittima, sol ove si tenga conto che nella domanda di reddito di cittadinanza e nelle relative DSU ed attestazioni ISEE sono state effettuate dichiarazioni non veritiere, con riferimento al valore del patrimonio mobiliare ed ha richiamato dall'art 7 comma 4 del D. L.
4/2019 convertito in l. n. 26/2019: Ha concluso chiedendo: il rigetto del ricorso. Spese competenze ed onorari come per legge
Alla odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo la decisione della causa. Indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
________________
Il ricorso non è fondato.
Per quanto qui rileva, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A norma dell'art. 2 (Beneficiari), D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti (personali, reddituali e patrimoniali) ivi prescritti.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.2 d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019 n. 26 è dato evincere che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare. Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio. Requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Per quel che qui rileva ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
Venendo alla fattispecie in esame è incontestato che la ricorrente, a seguito dell'accoglimento delle domanda n. INPS-RDC-2021-3895703 presentata in data 29.01.2021 ha goduto del sussidio reddito di cittadinanza e che lo stesso è stato dall'Istituto revocato a seguito delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Riposto. In particolare, la Guardia di Finanza ha accertato con riferimento al convivente della ricorrente e per l'anno 2020 capitali in entrata per euro 15.000,00, con conseguente superamento della soglia prevista per il valore del patrimonio mobiliare di cui all'art. CP_ 2 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (doc.4 fasc. .
La Guardia di Finanza ha, altresì, riscontrato un importo complessivo beneficio indebitamente percepito di euro 1.960,00 per il periodo da febbraio 2021 a marzo 2021 e di euro 3.134,26 per il CP_ periodo da giugno 2021 a gennaio 2022 (si veda punto 4 del doc. 4 fasc. .
In considerazione dell'accertata movimentazione di capitali in entrata per € 15.000,00, si deve ritenere che quanto dichiarato in non sia corrispondente al vero. Pt_3
Parte ricorrente si è limitata ad argomentare in merito a capitali in uscita afferenti ad annualità successiva al 2020.
Irrilevante è la circostanza che la domanda sia stata compilata ad opera del CAF il quale, peraltro, procede (su incarico) alla compilazione, sulla base dei dati e documenti forniti dall'utente. Del pari irrilevante e che la ricorrente, come asserito dalla stessa, non abbia letto la domanda RCD o non conosca la relativa normativa.
La mancata comunicazione dei capitali in entrata costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019 il quale prevede che “…quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva…”.
Si osserva infine, che a fronte dell'accertato superamento, della soglia reddituale per godere del beneficio, siccome riscontrata dalla Guardia di Finanza, nulla ha documentato parte ricorrente.
In materia di indebito, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti per godere della prestazione spetta al ricorrente. La S.C. in materia di indebito previdenziale ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass.11.02.2016, n. 2739).
Parte ricorrente non ha assolto al suddetto onere. La stessa, infatti, al fine di provare la sussistenza del requisito contestato ha prodotto “attestazione ISEE” presentata il 11.09.2020 il 05.03.2021”.
Tenuto conto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente e della contestazione specifica dell' , CP_1 si osserva che, secondo l'orientamento consolidato della S.C., (ex multis, sentenza n. 11596/2017),
“La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito, ed in applicazione del principio – più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977,
n. 114, art. 24 e successive modificazioni – secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)”.
Parte ricorrente pur essendone onerata non ha, dunque, provato di essere in possesso di tutti i requisiti per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta e ottenuta.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso non può che essere respinto.
3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in fatto e in considerazione della mancanza di precedenti giurisprudenziali sul tema controverso, si ritiene che le stesse vadano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16.03.2024 da , nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio
Catania, 10 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2846/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il dì 11.05.1980, residente in [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciato su foglio separato CodiceFiscale_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Stefania Gallo,
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTI-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 16.01.2024, con CP_ il quale l' le ha chiesto la restituzione della somma di € 1.958,98 corrispostala dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2021, contestandole di aver reso “dichiarazioni false nell'istanza
RDC o di non aver comunicato le variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ha eccepito l'infondatezza del provvedimento impugnato. Assume di non avere mai reso dichiarazioni false;
né tanto meno di avere volontariamente e consapevolmente omesso di comunicare la variazione di reddito del proprio nucleo familiare. Ha dedotto che le somme che l' individua CP_1 come “somme inviate all'estero” in realtà sono somme, non conteggiabili ai fini reddituali, che il Sig.
, suo convivente, ha restituito al proprio datore di lavoro Sig. , in Persona_1 Parte_2 conseguenza di un prestito, da quest'ultimo fattogli, per l'acquisto di un immobile. Ha precisato che non vi è stata alcuna volontà e consapevolezza di rendere una dichiarazione mendace volta all'ottenimento indebito del beneficio e che la situazione economica familiare consentiva di accedere all'erogazione delle somme, non superando il limite ISEE di euro 9.360 previsto dal D.L. 4/2019.
Ha rappresentato che sulla base della documentazione fornita al Caf quest'ultimo, vagliata la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio ha elaborato l'ISEE e provveduto alla redazione ed inoltro della domanda per ottenere il reddito di Cittadinanza. Ha precisato di non aver né letto né firmato la domanda elaborata dal Caf. Ha, quindi escluso l'intenzione di voler conseguire un beneficio non dovuto. Ha evidenziato, che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio
è sanzionata, se volta ad ottenere il beneficio. Ha rilevato che la stessa normativa esclude dal conteggio le somme restituite a seguito di prestito personale. Ha, quindi ribadito di essere in possesso dei requisiti reddituali, patrimoniali e soggettivi per godere del beneficio di legge e che l' CP_1 avrebbe dovuto mettere in atto controlli più approfonditi prima di procedere alla revoca del beneficio a lei certamente spettante. Ha concluso chiedendo: ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza emesso dall' in quanto destituito di CP_1 fondamento e, per l'effetto, accertare il diritto della stessa a percepire il reddito di cittadinanza in conseguenza della domanda presentata in data 29.01.2021; - revocare la CodiceFiscale_2 conseguente richiesta di restituzione della somma di € 1.958,98; accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
CP_1 conseguentemente accertare e dichiarare il suo diritto a trattenere la complessiva somma di € 1.958,98 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza.
Con memorie depositate il 03.06.2025 si è costituito l' il quale, richiamata la disciplina di CP_1 riferimento, ha in primo luogo eccepito che è onere del ricorrente provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge per godere del beneficio e quindi provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. Onere che nella specie, ritiene non assolto. Ha precisato che la richiesta di restituzione scaturisce dalla revoca, in data 09.09.2023, della domanda di reddito di cittadinanza protocollo RDC INPS-RDC-2021-3895703, per "Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ha precisato che la revoca origina dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Riposto, all'esito dei quali, la stessa, ha riscontrato, nell'anno 2020, una movimentazione da parte del convivente della ricorrente di capitali dall'estero per € 15.000,00 che ha determinato un aumento del patrimonio mobiliare del nucleo familiare che è quindi risultato superiore alla soglia prevista dall'art. 2, comma 1 lettera b) n. 3) del d.l.n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, per accedere a1 beneficio. Ha dedotto l'assoluta inconferenza del richiamo operato da controparte all'art. 4 del D.M. N. 159/2013. Ha precisato che in considerazione di quanto accertato dalla Guardia di Finanza e cioè l'ingresso per l'anno 2020 di capitali provenienti dall'estero, risulta irrilevante quanto dedotto e documentato da controparte in quanto afferente a capitali in uscita ed ad annualità successive al 2020. Ha, quindi rappresentato che a tenore di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3), il valore del patrimonio mobiliare va individuato in base a quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/2013, il cui art. 5, comma 4, dispone che ed è costituito dalle componenti ivi specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti, ivi indicate, tra cui depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio che risulta smentita dagli accertamenti della Guardia di finanza, alla luce dei quali il dato esposto in risulta essere non veritiero. Ha, dedotto che privo di rilievo e Pt_3 che la ricorrente non avrebbe firmato la domanda di reddito di cittadinanza, dal momento che la stessa risulta formalmente presentata dalla sig.ra e che comunque il CAF può operare solo in caso di Pt_1 espressa delega da parte dell'interessato. Quanto alla scrittura privata allegata né ha evidenziato inidoneità, ai fini probatori in quanto priva di data certa, e, comunque, inopponibile all' , soggetto CP_1 terzo rispetto alla stessa. Infine, premessa la mancanza dei presupposti per accedere alla prestazione stante il superamento della soglia stabilita per il valore del patrimonio mobiliare, ha rappresentato che la revoca appare vieppiù legittima, sol ove si tenga conto che nella domanda di reddito di cittadinanza e nelle relative DSU ed attestazioni ISEE sono state effettuate dichiarazioni non veritiere, con riferimento al valore del patrimonio mobiliare ed ha richiamato dall'art 7 comma 4 del D. L.
4/2019 convertito in l. n. 26/2019: Ha concluso chiedendo: il rigetto del ricorso. Spese competenze ed onorari come per legge
Alla odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni, chiedendo la decisione della causa. Indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
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Il ricorso non è fondato.
Per quanto qui rileva, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A norma dell'art. 2 (Beneficiari), D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti (personali, reddituali e patrimoniali) ivi prescritti.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.2 d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019 n. 26 è dato evincere che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare. Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio. Requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Per quel che qui rileva ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
Venendo alla fattispecie in esame è incontestato che la ricorrente, a seguito dell'accoglimento delle domanda n. INPS-RDC-2021-3895703 presentata in data 29.01.2021 ha goduto del sussidio reddito di cittadinanza e che lo stesso è stato dall'Istituto revocato a seguito delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Riposto. In particolare, la Guardia di Finanza ha accertato con riferimento al convivente della ricorrente e per l'anno 2020 capitali in entrata per euro 15.000,00, con conseguente superamento della soglia prevista per il valore del patrimonio mobiliare di cui all'art. CP_ 2 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (doc.4 fasc. .
La Guardia di Finanza ha, altresì, riscontrato un importo complessivo beneficio indebitamente percepito di euro 1.960,00 per il periodo da febbraio 2021 a marzo 2021 e di euro 3.134,26 per il CP_ periodo da giugno 2021 a gennaio 2022 (si veda punto 4 del doc. 4 fasc. .
In considerazione dell'accertata movimentazione di capitali in entrata per € 15.000,00, si deve ritenere che quanto dichiarato in non sia corrispondente al vero. Pt_3
Parte ricorrente si è limitata ad argomentare in merito a capitali in uscita afferenti ad annualità successiva al 2020.
Irrilevante è la circostanza che la domanda sia stata compilata ad opera del CAF il quale, peraltro, procede (su incarico) alla compilazione, sulla base dei dati e documenti forniti dall'utente. Del pari irrilevante e che la ricorrente, come asserito dalla stessa, non abbia letto la domanda RCD o non conosca la relativa normativa.
La mancata comunicazione dei capitali in entrata costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019 il quale prevede che “…quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva…”.
Si osserva infine, che a fronte dell'accertato superamento, della soglia reddituale per godere del beneficio, siccome riscontrata dalla Guardia di Finanza, nulla ha documentato parte ricorrente.
In materia di indebito, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti per godere della prestazione spetta al ricorrente. La S.C. in materia di indebito previdenziale ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass.11.02.2016, n. 2739).
Parte ricorrente non ha assolto al suddetto onere. La stessa, infatti, al fine di provare la sussistenza del requisito contestato ha prodotto “attestazione ISEE” presentata il 11.09.2020 il 05.03.2021”.
Tenuto conto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente e della contestazione specifica dell' , CP_1 si osserva che, secondo l'orientamento consolidato della S.C., (ex multis, sentenza n. 11596/2017),
“La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito, ed in applicazione del principio – più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977,
n. 114, art. 24 e successive modificazioni – secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)”.
Parte ricorrente pur essendone onerata non ha, dunque, provato di essere in possesso di tutti i requisiti per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta e ottenuta.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso non può che essere respinto.
3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in fatto e in considerazione della mancanza di precedenti giurisprudenziali sul tema controverso, si ritiene che le stesse vadano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16.03.2024 da , nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio
Catania, 10 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi