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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5675/2024 del ruolo generale promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fabio Crea del foro di Treviso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale C.F._2
F.lli Cairoli n.127
Ricorrente Contro
in persona del e Questura di TREVISO Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ZI (CF.
ADS94026160278), con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in ZI, San Marco n. 63
Resistente oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 decies cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 6 Il caso di specie tratta di ricorso contro il provvedimento del Questore di Treviso cat.A.11/2023 Imm. – 141 (AF) reso in data 27.06.2023 e notificato all'interessato in data
15.01.2024 con cui veniva rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
§§§
Il ricorrente precisava:
- di essere fratello del sig. , nato in [...] il [...] di cittadinanza Persona_1
italiana, con il quale conviveva presso l'abitazione sita in Valdobbiadene (TV), Via Pradarolo
n. 18, di proprietà del sig. , nato in [...] il [...], il quale Controparte_3
con comunicazione di ospitalità datata 18.02.2022 acconsentiva ad accogliere presso il locale indicato, il sig. e il sig. , come da dichiarazione Parte_1 Persona_1
di residenza nella quale attestavano di occupare legittimamente l'immobile
-dal febbraio 2023 è titolare di un'impresa individuale denominata “HN BARBER di
Hanane N.”, situata in Pieve di Soligo (TV), in Via Capovilla n. 19, presso la quale svolge l'attività di acconciatore,
-che il fratello convivente è affetto da una sclerosi laterale amiotrofica Persona_1
diagnosticata nel 2020 e da una tubercolosi miliare che lo hanno rilegato definitivamente in sedia a rotelle e date le deficitarie condizioni di salute, il ricorrente necessita di assistenza continua, alla quale deve provvedere il fratello, essendo l'unico familiare rimastogli vicino.
Chiedeva quindi per difetto di istruttoria e di motivazione, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi alla relazione della CP_1
questura di TREVISO evidenziando che:
-il ricorrente nato il 19.05.1976, in data [...] presentava istanza di Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari”, asserendo di essere fratello convivente di cittadino italiano;
- lo stesso risultava entrato in Italia nel 1998, regolarizzava la sua posizione beneficiando della c.d. “sanatoria 1998”, rinnovando regolarmente il titolo di soggiorno fino ad ottenere pagina 2 di 6 la carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 286/1998, che gli veniva successivamente revocata in quanto socialmente pericoloso, con provvedimento adottato dalla Questura in data 23.11.2016
- invero il ricorrente risultava essere stato condannato nel 2014 per i delitti di cui agli artt.
474 e 517 c.p. per essere stato trovato in possesso di n. 263 articoli di note case di moda contraffatti e di contrabbando e, successivamente, nel 2016 per il reato di cui all'art. 73
D.P.R. 309/1990, alla pena di tre anni di reclusione, per aver ceduto in molteplici occasioni tra il 2015 e il 2016 sostanza stupefacente di tipo cocaina ed hashish;
- non impugnava il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno ma in data 22.08.2017 presentava alla Questura di Treviso un'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno, in quanto fratello convivente di cittadino ed a seguito di tale istanza, veniva rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari con validità fino al 21.08.2019, in quanto non espellibile ai sensi della sopra citata normativa.
-successivamente in data 23.08.2019 presentava istanza di rinnovo del suddetto titolo di soggiorno per “lavoro subordinato-attesa occupazione”.
-in considerazione dei reati commessi, ostativi al soggiorno in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/1998 e non godendo più del beneficio dell'inespellibilità, in quanto non più convivente con il fratello italiano, la Questura adottava il provvedimento di rigetto dell'istanza, che gli veniva notificato in data 13.12.2019
-il ricorrente, tuttavia, si tratteneva irregolarmente nel TN ed in data 12.01.2021 veniva rintracciato sul territorio dalle forze dell'ordine ed in pari data veniva notificato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett c), D. Lgs. 286/1998, con il conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine di sette giorni atteso che il ricorrente non aveva alcun titolo per permanervi e non risultava convivere con il fratello italiano, come da lui stesso dichiarato nel questionario- intervista redatto presso gli uffici della Questura;
-non ottemperato l'ordine il ricorrente in data 14.04.2022 presentava l'istanza, in cui pagina 3 di 6 dichiarava nuovamente di convivere con il fratello cittadino italiano in Valdobbiadene (TV), strada Pradarolo n. 18, residenza presso la quale nessuno veniva trovato a seguito di accertamenti;
-il fratello risultava iscritto “A.I.R.E.” in quanto cittadino italiano Persona_1
residente in [...]dal 30.01.2019 unitamente alla coniuge ove risulta risiedere in Rue
Aristide Briand, 75 – Les Mureaux e trasferito in data 20.12.2023 presso un nuovo indirizzo, ovvero 965 Chemin de Beldou – Porte M2 Lespinasse.
-in data 16.11.2022 il ricorrente è risultato in possesso di tre involucri di hashish per un peso complessivo pari a circa 120 grammi.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2025 ove non compariva il , dopo discussione, il GOP CP_1
Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione.
§§§
Si premette il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente
(art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla
Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n.
78 del 2005).
Risulta che il ricorrente si rendeva responsabile di reati relativi al possesso di stupefacenti.
pagina 4 di 6 La gravità del fatto dimostra una condotta contraria all'ordine pubblico ed il delitto commesso rientra nella fattispecie della pericolosità sociale.
E' vero, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale
(sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Questo però non significa che tutte le volte che l'amministrazione pur dando atto dell'esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare ai fini del diniego la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello stato, sia per ciò solo inadempiente all'obbligo di motivazione scaturente dall'art.5 comma 5 D.Lgs.286/99 e dell'art.3 L.241/99.
Nel caso di specie il ricorrente dichiara di essere fratello convivente di cittadino italiano, ma non è mai stato depositato il certificato di stato di famiglia, ne altra documentazione atta a dimostrare la convivenza con il fratello ed allo stato questi risulta residente in [...].
Posto questo, nel caso concreto, la motivazione del diniego resa dall'amministrazione è dunque, avuto riguardo alla connotazione della condotta e al giudizio di pericolosità che in concreto ne deriva, pienamente sufficiente.
La domanda non risulta fondata e il provvedimento adottato dalla Questura di TREVISO va confermato.
Le spese vanno compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
pagina 5 di 6 -rigetta il ricorso proposto da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
e per l'effetto conferma il provvedimento nr. cat.A.11/2023 Imm. C.F._1
– 141 (AF) reso in data 27.06.2023 e notificato all'interessato in data 15.01.2024.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
ZI, 17 luglio 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5675/2024 del ruolo generale promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fabio Crea del foro di Treviso (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale C.F._2
F.lli Cairoli n.127
Ricorrente Contro
in persona del e Questura di TREVISO Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ZI (CF.
ADS94026160278), con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura in ZI, San Marco n. 63
Resistente oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 decies cpc
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
pagina 1 di 6 Il caso di specie tratta di ricorso contro il provvedimento del Questore di Treviso cat.A.11/2023 Imm. – 141 (AF) reso in data 27.06.2023 e notificato all'interessato in data
15.01.2024 con cui veniva rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
§§§
Il ricorrente precisava:
- di essere fratello del sig. , nato in [...] il [...] di cittadinanza Persona_1
italiana, con il quale conviveva presso l'abitazione sita in Valdobbiadene (TV), Via Pradarolo
n. 18, di proprietà del sig. , nato in [...] il [...], il quale Controparte_3
con comunicazione di ospitalità datata 18.02.2022 acconsentiva ad accogliere presso il locale indicato, il sig. e il sig. , come da dichiarazione Parte_1 Persona_1
di residenza nella quale attestavano di occupare legittimamente l'immobile
-dal febbraio 2023 è titolare di un'impresa individuale denominata “HN BARBER di
Hanane N.”, situata in Pieve di Soligo (TV), in Via Capovilla n. 19, presso la quale svolge l'attività di acconciatore,
-che il fratello convivente è affetto da una sclerosi laterale amiotrofica Persona_1
diagnosticata nel 2020 e da una tubercolosi miliare che lo hanno rilegato definitivamente in sedia a rotelle e date le deficitarie condizioni di salute, il ricorrente necessita di assistenza continua, alla quale deve provvedere il fratello, essendo l'unico familiare rimastogli vicino.
Chiedeva quindi per difetto di istruttoria e di motivazione, l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi alla relazione della CP_1
questura di TREVISO evidenziando che:
-il ricorrente nato il 19.05.1976, in data [...] presentava istanza di Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari”, asserendo di essere fratello convivente di cittadino italiano;
- lo stesso risultava entrato in Italia nel 1998, regolarizzava la sua posizione beneficiando della c.d. “sanatoria 1998”, rinnovando regolarmente il titolo di soggiorno fino ad ottenere pagina 2 di 6 la carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 286/1998, che gli veniva successivamente revocata in quanto socialmente pericoloso, con provvedimento adottato dalla Questura in data 23.11.2016
- invero il ricorrente risultava essere stato condannato nel 2014 per i delitti di cui agli artt.
474 e 517 c.p. per essere stato trovato in possesso di n. 263 articoli di note case di moda contraffatti e di contrabbando e, successivamente, nel 2016 per il reato di cui all'art. 73
D.P.R. 309/1990, alla pena di tre anni di reclusione, per aver ceduto in molteplici occasioni tra il 2015 e il 2016 sostanza stupefacente di tipo cocaina ed hashish;
- non impugnava il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno ma in data 22.08.2017 presentava alla Questura di Treviso un'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno, in quanto fratello convivente di cittadino ed a seguito di tale istanza, veniva rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari con validità fino al 21.08.2019, in quanto non espellibile ai sensi della sopra citata normativa.
-successivamente in data 23.08.2019 presentava istanza di rinnovo del suddetto titolo di soggiorno per “lavoro subordinato-attesa occupazione”.
-in considerazione dei reati commessi, ostativi al soggiorno in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/1998 e non godendo più del beneficio dell'inespellibilità, in quanto non più convivente con il fratello italiano, la Questura adottava il provvedimento di rigetto dell'istanza, che gli veniva notificato in data 13.12.2019
-il ricorrente, tuttavia, si tratteneva irregolarmente nel TN ed in data 12.01.2021 veniva rintracciato sul territorio dalle forze dell'ordine ed in pari data veniva notificato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett c), D. Lgs. 286/1998, con il conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine di sette giorni atteso che il ricorrente non aveva alcun titolo per permanervi e non risultava convivere con il fratello italiano, come da lui stesso dichiarato nel questionario- intervista redatto presso gli uffici della Questura;
-non ottemperato l'ordine il ricorrente in data 14.04.2022 presentava l'istanza, in cui pagina 3 di 6 dichiarava nuovamente di convivere con il fratello cittadino italiano in Valdobbiadene (TV), strada Pradarolo n. 18, residenza presso la quale nessuno veniva trovato a seguito di accertamenti;
-il fratello risultava iscritto “A.I.R.E.” in quanto cittadino italiano Persona_1
residente in [...]dal 30.01.2019 unitamente alla coniuge ove risulta risiedere in Rue
Aristide Briand, 75 – Les Mureaux e trasferito in data 20.12.2023 presso un nuovo indirizzo, ovvero 965 Chemin de Beldou – Porte M2 Lespinasse.
-in data 16.11.2022 il ricorrente è risultato in possesso di tre involucri di hashish per un peso complessivo pari a circa 120 grammi.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.1.2025 ove non compariva il , dopo discussione, il GOP CP_1
Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione.
§§§
Si premette il principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente
(art.29) e ci si riporta al consolidato filone giurisprudenziale ai più alti livelli, dalla
Cassazione alla Corte Costituzionale, fino ad alcune statuizioni del Consiglio di Stato;
in particolare, la Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda;
peraltro, si deve altresì sottolineare che ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n.
78 del 2005).
Risulta che il ricorrente si rendeva responsabile di reati relativi al possesso di stupefacenti.
pagina 4 di 6 La gravità del fatto dimostra una condotta contraria all'ordine pubblico ed il delitto commesso rientra nella fattispecie della pericolosità sociale.
E' vero, tuttavia, che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dello straniero che abbia legami nel territorio nazionale
(sul punto Cass. Civ.n.202/2013) “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di origine nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Questo però non significa che tutte le volte che l'amministrazione pur dando atto dell'esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare ai fini del diniego la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello stato, sia per ciò solo inadempiente all'obbligo di motivazione scaturente dall'art.5 comma 5 D.Lgs.286/99 e dell'art.3 L.241/99.
Nel caso di specie il ricorrente dichiara di essere fratello convivente di cittadino italiano, ma non è mai stato depositato il certificato di stato di famiglia, ne altra documentazione atta a dimostrare la convivenza con il fratello ed allo stato questi risulta residente in [...].
Posto questo, nel caso concreto, la motivazione del diniego resa dall'amministrazione è dunque, avuto riguardo alla connotazione della condotta e al giudizio di pericolosità che in concreto ne deriva, pienamente sufficiente.
La domanda non risulta fondata e il provvedimento adottato dalla Questura di TREVISO va confermato.
Le spese vanno compensate attesa la peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
pagina 5 di 6 -rigetta il ricorso proposto da nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
e per l'effetto conferma il provvedimento nr. cat.A.11/2023 Imm. C.F._1
– 141 (AF) reso in data 27.06.2023 e notificato all'interessato in data 15.01.2024.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia.
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
ZI, 17 luglio 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
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