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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11659/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Marco Romanelli Parte_1
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'avv. Roberta Montaldo e dell'avv. Controparte_1
Dario Girotti
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
[...]
e nel Comune di Pecetto T.se il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
23/9/1995 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pecetto all'atto n. 6, anno 1995, parte II, serie A, con ogni consequenziale provvedimento per l'annotazione da parte dell'Ufficiale di
Stato Civile dell'emananda sentenza sul registro degli atti.
Con compensazione integrale delle spese legali.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in PECETTO TORINESE, il 23/09/1995.
[...]
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PECETTO
TORINESE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17/05/2024.
Con ricorso depositato il 27/06/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 31/12/2024, si costituiva parte resistente instando anch'ella per la pronuncia di divorzio.
Visto l'accordo tra le parti, il Giudice Delegato revocava l'udienza e visto l'art. 127 ter cpc, concedeva alle parti termine per il deposito di note sostitutive della trattazione orale contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano le note di precisazione delle conclusioni nel termine loro assegnato.
Con ordinanza del 14/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state formulate ulteriori domande.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i Parte_1 Controparte_1 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PECETTO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 25.03.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11659/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Marco Romanelli Parte_1
-ricorrente-
contro con il patrocinio dell'avv. Roberta Montaldo e dell'avv. Controparte_1
Dario Girotti
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori
[...]
e nel Comune di Pecetto T.se il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
23/9/1995 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pecetto all'atto n. 6, anno 1995, parte II, serie A, con ogni consequenziale provvedimento per l'annotazione da parte dell'Ufficiale di
Stato Civile dell'emananda sentenza sul registro degli atti.
Con compensazione integrale delle spese legali.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in PECETTO TORINESE, il 23/09/1995.
[...]
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PECETTO
TORINESE (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
17/05/2024.
Con ricorso depositato il 27/06/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 31/12/2024, si costituiva parte resistente instando anch'ella per la pronuncia di divorzio.
Visto l'accordo tra le parti, il Giudice Delegato revocava l'udienza e visto l'art. 127 ter cpc, concedeva alle parti termine per il deposito di note sostitutive della trattazione orale contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti depositavano le note di precisazione delle conclusioni nel termine loro assegnato.
Con ordinanza del 14/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sono state formulate ulteriori domande.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i Parte_1 Controparte_1 cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PECETTO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 25.03.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3