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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 167-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Urbano Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al P.U. R.G. n. 167/2025 avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di
(C.F. ) nato il [...] ad [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via E. De Filippo, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Di Franco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni al presente indirizzo pec:
Email_1 debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore;
letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di liquidazione controllata Parte_1 disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che i ricorrenti sono residenti in [...], tal che il loro centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità; ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF
(cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
ritenuto, quindi, che possa essere omessa la fissazione dell'udienza; vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:
(i)il presupposto soggettivo, giacché il ricorrente è qualificabile come consumatore nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;
(ii) il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c)
CCII e più segnatamente della crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:
ed invero:
- la TOTALE DEBITORIA insoluta di ammonta ad € 696.282,52; Parte_1
- l'attuale capacità di reddito ammonta ad € 3.400,00 mensili come da rateo pensionistico;
- il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto dal ricorrente e dalla coniuge
[...]
, nata a [...] lì 08/01/1964 (C.F.: , dalla figlia CP_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ) e da (figlia
[...] C.F._3 Controparte_3 della sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: ) figlia della CP_1 C.F._4 sig.ra nata da un precedente matrimonio e (figlia della sig.ra CP_1 Controparte_4 CP_1
, nato a [...] il [...] – (C.F.: , figlio della sig.ra
[...] C.F._5 CP_1 nata da un precedente matrimonio;
- le spese mensili prospettate dai debitori ammontano ad € 3.049,96;
considerato che
a fronte dei rilievi sollevato dal precedente Giudice relatore, il ricorrente si è rimesso alle determinazioni del Tribunale acconsentendo a che la durata della procedura non sia inferiore a sei anni;
ritenuto che
dalla liquidazione va esclusa la vettura veicolo intestato al in considerazione Pt_2 del loro scarso valore di mercato ma, soprattutto, in quanto mezzo di trasporto indispensabile per consentire lo spostamento funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_5
) nato il [...] ad [...], residente in [...]
131
Nomina Giudice delegato la dr.ssa Simona Di Rauso;
Nomina liquidatore la dr.ssa Barbara Bonafiglia;
Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di € 3.049,96 anche per il mese di dicembre 2025, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che i ricorrenti notifichino la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,
c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. Sentenza da prenotarsi a debito.
Santa Maria Capua Vetere, 24.11.2025
Il Presidente
Dr. Massimo Urbano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Urbano Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al P.U. R.G. n. 167/2025 avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di
(C.F. ) nato il [...] ad [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via E. De Filippo, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Di Franco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni al presente indirizzo pec:
Email_1 debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore;
letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di liquidazione controllata Parte_1 disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che i ricorrenti sono residenti in [...], tal che il loro centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità; ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF
(cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
ritenuto, quindi, che possa essere omessa la fissazione dell'udienza; vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:
(i)il presupposto soggettivo, giacché il ricorrente è qualificabile come consumatore nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;
(ii) il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c)
CCII e più segnatamente della crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:
ed invero:
- la TOTALE DEBITORIA insoluta di ammonta ad € 696.282,52; Parte_1
- l'attuale capacità di reddito ammonta ad € 3.400,00 mensili come da rateo pensionistico;
- il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto dal ricorrente e dalla coniuge
[...]
, nata a [...] lì 08/01/1964 (C.F.: , dalla figlia CP_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: ) e da (figlia
[...] C.F._3 Controparte_3 della sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: ) figlia della CP_1 C.F._4 sig.ra nata da un precedente matrimonio e (figlia della sig.ra CP_1 Controparte_4 CP_1
, nato a [...] il [...] – (C.F.: , figlio della sig.ra
[...] C.F._5 CP_1 nata da un precedente matrimonio;
- le spese mensili prospettate dai debitori ammontano ad € 3.049,96;
considerato che
a fronte dei rilievi sollevato dal precedente Giudice relatore, il ricorrente si è rimesso alle determinazioni del Tribunale acconsentendo a che la durata della procedura non sia inferiore a sei anni;
ritenuto che
dalla liquidazione va esclusa la vettura veicolo intestato al in considerazione Pt_2 del loro scarso valore di mercato ma, soprattutto, in quanto mezzo di trasporto indispensabile per consentire lo spostamento funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_5
) nato il [...] ad [...], residente in [...]
131
Nomina Giudice delegato la dr.ssa Simona Di Rauso;
Nomina liquidatore la dr.ssa Barbara Bonafiglia;
Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di € 3.049,96 anche per il mese di dicembre 2025, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che i ricorrenti notifichino la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275,
c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI. Sentenza da prenotarsi a debito.
Santa Maria Capua Vetere, 24.11.2025
Il Presidente
Dr. Massimo Urbano