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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 280/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata in via telematica, dall'Avv. Cinzia Verucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via IV Novembre n. 14 ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il 4 luglio Controparte_1 C.F._2
1968, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Rita Aspromonte e Sendi Simicija del Foro di Bologna, con studio in Bologna (BO), alla Via G.Dagnini 27, ove è elettivamente domiciliato resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 01/04/2025;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica l'08/02/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/01/2024 chiedeva, a parziale modifica dell'ordinanza Parte_1
n. cronol. 8583/2019 del 27/12/2019 che a sua volta modificava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 249 del 9 gennaio 2018 del Tribunale di AS, che a) i figli fossero affidati in via esclusiva alla madre;
b) che il padre versasse 800,00 euro al mese per il loro mantenimento, oltre all'80% delle spese straordinarie;
c) che l'assegno unico fosse interamente percepito dalla ricorrente.
Il 26/04/2024, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo di rigettare le domande Controparte_1
avanzate dalla ricorrente.
All'udienza dell'01/042025, venivano sentite le parti , le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo di cui i rispettivi difensori ne invocavano la ratifica.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di dell'ordinanza n. cronol. 8583/2019 del 27/12/2019, così provvede:
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre incontri il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà prendendo Per_1
accordi di volta in volta e tenendo conto degli impegni e della volontà del minore e comunque, salvo diversi accordi tra le parti:
a) il sabato dalle ore 16 alle ore 21;
b) durante le festività natalizie alternando i giorni di festa 25/12 e 26/12; 31/12 e 1/1; 24/12 e
6/1;
c) durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo;
d) durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio;
pagina 2 di 3 3) nulla dispone in merito agli incontri padre-figlia, considerato il rifiuto manifestato della figlia ad incontrare il padre, così come emerso dall'istruttoria, e l'imminente raggiungimento della maggiore età;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, mediante: il versamento dell'importo mensile pari a euro 702,88 mediante bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna;
Pt_1 pagamento che avverrà il giorno dell'accreditamento dello stipendio e comunque entro il giorno 20 di ogni mese;
5) dispone che il sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie, Controparte_1
debitamente da concordare come da Protocollo del Tribunale civile di Bologna;
6) dispone che provveda, fino al febbraio 2026, al versamento del 30% Controparte_1 dell'assegno unico percepito mensilmente (attualmente di euro 344,00 e quindi euro 103,20) e successivamente, dal marzo 2026, versamento del 40% dell'assegno unico (attualmente di euro 344,00
e quindi euro 137,60);
7) prende atto che il sig. si è impegnato a corrispondere gli arretrati CP_1 dell'aggiornamento ISTAT (calcolati fino al settembre 2024) mediante bonifico alla sig.ra Pt_1 della somma di: euro 500,00 nel febbraio 2025 e dal mese di marzo 2025 mediante l'importo di euro
100,00 mensili fino al mese di febbraio 2026;
8) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 9.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 280/2024 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata in via telematica, dall'Avv. Cinzia Verucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via IV Novembre n. 14 ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il 4 luglio Controparte_1 C.F._2
1968, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Rita Aspromonte e Sendi Simicija del Foro di Bologna, con studio in Bologna (BO), alla Via G.Dagnini 27, ove è elettivamente domiciliato resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 01/04/2025;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica l'08/02/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/01/2024 chiedeva, a parziale modifica dell'ordinanza Parte_1
n. cronol. 8583/2019 del 27/12/2019 che a sua volta modificava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 249 del 9 gennaio 2018 del Tribunale di AS, che a) i figli fossero affidati in via esclusiva alla madre;
b) che il padre versasse 800,00 euro al mese per il loro mantenimento, oltre all'80% delle spese straordinarie;
c) che l'assegno unico fosse interamente percepito dalla ricorrente.
Il 26/04/2024, si costituiva in giudizio il sig. chiedendo di rigettare le domande Controparte_1
avanzate dalla ricorrente.
All'udienza dell'01/042025, venivano sentite le parti , le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo di cui i rispettivi difensori ne invocavano la ratifica.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di dell'ordinanza n. cronol. 8583/2019 del 27/12/2019, così provvede:
1) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre incontri il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà prendendo Per_1
accordi di volta in volta e tenendo conto degli impegni e della volontà del minore e comunque, salvo diversi accordi tra le parti:
a) il sabato dalle ore 16 alle ore 21;
b) durante le festività natalizie alternando i giorni di festa 25/12 e 26/12; 31/12 e 1/1; 24/12 e
6/1;
c) durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo;
d) durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio;
pagina 2 di 3 3) nulla dispone in merito agli incontri padre-figlia, considerato il rifiuto manifestato della figlia ad incontrare il padre, così come emerso dall'istruttoria, e l'imminente raggiungimento della maggiore età;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, mediante: il versamento dell'importo mensile pari a euro 702,88 mediante bonifico bancario nel conto corrente della sig.ra importo revisionabile secondo gli indici Istat della Camera di Commercio di Bologna;
Pt_1 pagamento che avverrà il giorno dell'accreditamento dello stipendio e comunque entro il giorno 20 di ogni mese;
5) dispone che il sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie, Controparte_1
debitamente da concordare come da Protocollo del Tribunale civile di Bologna;
6) dispone che provveda, fino al febbraio 2026, al versamento del 30% Controparte_1 dell'assegno unico percepito mensilmente (attualmente di euro 344,00 e quindi euro 103,20) e successivamente, dal marzo 2026, versamento del 40% dell'assegno unico (attualmente di euro 344,00
e quindi euro 137,60);
7) prende atto che il sig. si è impegnato a corrispondere gli arretrati CP_1 dell'aggiornamento ISTAT (calcolati fino al settembre 2024) mediante bonifico alla sig.ra Pt_1 della somma di: euro 500,00 nel febbraio 2025 e dal mese di marzo 2025 mediante l'importo di euro
100,00 mensili fino al mese di febbraio 2026;
8) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 9.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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