Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 872/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 872 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2019, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità nell'interesse del minore ex art. 273 c.c.
TRA
, c.f. , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale su c.f. Persona_1 CodiceFiscale_2
elett.te dom.ta in Avellino, alla via Modestino del Gaizo n. 52, presso lo studio dell'avv.
Carmine Freda, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Pietrelcina (Bn), alla CP_1 C.F._3
Piazza S.s. Annunziata n. 29, presso lo studio dell'avv. Debora Bonavita, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, unitamente all'avv. Antonio Pio Morcone
CONVENUTO
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
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CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 20.1.2025; il Pubblico Ministero, con visto del 19.2.2025, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla minore conveniva in giudizio, dinanzi al Persona_1
sopra intestato Tribunale, , deducendo: di aver intrattenuto nell'anno 2015 una CP_1
relazione sentimentale con il convenuto, presso la cui abitazione in Castelfranco in Miscano si era trasferita;
che l'11 ottobre 2016 nasceva ad Avellino la piccola che il Per_1
convenuto si era disinteressato totalmente della minore, la quale era stata riconosciuta solamente dalla madre;
che anche dopo la nascita della figlia il padre se ne era disinteressato economicamente e moralmente;
che il , nonostante i solleciti e le conseguenti CP_1
dichiarazioni di intenti, non si era sottoposto agli esami volti ad accertarne la paternità.
Chiedeva quindi: accertarsi che la minore era figlio di , con Persona_1 CP_1 conseguente attribuzione del cognome paterno e trascrizione dell'emananda sentenza presso gli uffici dello Stato civile.
Si costituiva il , il quale, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda e, in CP_1
subordine, esprimeva consenso a sottoporsi agli accertamenti ematologici.
Disposta c.t.u. ematologica e riassegnato il fascicolo allo scrivente, la causa veniva riservata in decisione mediante concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis.
Il Collegio osserva.
Preliminarmente, deve darsi atto, in punto di legittimazione attiva e passiva, del fatto che l'azione risulta correttamente promossa, ai sensi dell'art. 273 c.c., dalla madre Parte_1 nell'interesse della figlia non avendo questa ancora compiuto quattordici Persona_1
anni e non essendo, pertanto, necessario il suo consenso, così come correttamente risulta promossa nei confronti del presunto padre (cfr. Cass. n. 204/2005; S.U. 21287/2005; Cass. n.
10783/2014).
Ciò posto, deve rammentarsi come, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 269 c.c., per la filiazione avvenuta fuori dal matrimonio la ricerca della paternità si basa sul principio della libertà della prova e, quindi, nei limiti della natura non disponibile della pretesa fatta valere e di quanto previsto dal successivo quarto comma, secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre
- Pagina 2 - all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità, il legame di paternità può essere dimostrato con ogni mezzo, compreso il ricorso a presunzioni.
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini predetti, è anche ammissibile il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, ivi comprese le risultanze di una consulenza immuno- ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (cfr. Cass. n. 1279/2014). Invero, fermo restando la regola del prudente apprezzamento da parte del giudice, è in dubbio che la prova ematologica, in virtù del progresso scientifico, rappresenti mezzo più che idoneo a fornire validi elementi di valutazione per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr.
Cass. 3899/1986).
Nel caso di specie, alla luce dell'analisi condotta dal c.t.u., dott. , sui Persona_2
campioni ematici prelevati dalle parti e sul tampone buccale effettuato sulla minore, nonché alla luce dei risultati ai quali è pervenuto, la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità deve essere accolta.
Invero, mediante argomentazioni logiche e non contraddittorie, il c.t.u., adeguatamente rendendo conto nella relazione depositata in atti dei parametri impiegati per condurre l'analisi comparativa dei campioni e delle modalità di conservazione degli stessi, ha concluso per una prova della relazione parentale - nel senso che è figlia di - Persona_1 CP_1
nella misura del 99,99 %.
Stante, quindi, la probabilità prossima al 100%, nonché il comportamento processuale (Cass.
n. 12679/1998) del , il quale, pur formalmente contestando la domanda, nel merito non CP_1
ha mai negato la relazione sentimentale né di sottoporsi agli esami ematologici, il Collegio ritiene che sussistano elementi più che sufficienti per accogliere la domanda proposta.
In ordine alla richiesta di attribuzione del cognome paterno, dispone l'art. 262, co. 2 e 3, c.c. che “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore
è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo
- Pagina 3 - al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.”
Pertanto, qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre, l'ultimo comma dell'art. 262 c.c. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno: decisione da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. (Cass. n. 15953/2007).
Nel caso di specie, stante la richiesta espressa della madre di “assunzione” per la figlia del cognome paterno e considerato che la minore ha ad oggi un'età (8 anni) tale da fare presumere che ella abbia maturato nell'ambiente sociale di riferimento una piena identità con il cognome materno, ritiene il Collegio di dovere aggiungere a quest'ultimo, e non sostituirlo, quello paterno ”. CP_1
Quanto alle spese di lite e di ctu, le ragioni della decisione e la sostanziale non opposizione all'accertamento della paternità da parte del convenuto, comportano la sussistenza, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., così come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1. accoglie la domanda di accertamento giudiziale della paternità e, per l'effetto, dichiara che (n. ad Avellino l'11 ottobre 2016, c.f. è Persona_1 CodiceFiscale_2
figlia di (n. a Castelfranco in Miscano il 26.6.1988, c.f. CP_1
); C.F._3
2. dispone che alla minore venga aggiunto il cognome paterno Persona_1
; CP_1
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile di Avellino per le annotazioni di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite e di ctu.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
- Pagina 4 - Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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