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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/08/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio COZZELLA, Presidente;
Dott. Ugo IANNINI, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 577/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO PER PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] ( , residente in [...], Loc. Parte_1 CodiceFiscale_1
Murta Maria, Via dello Zenzero nr. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Delitala
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso C.F._2
Umberto I nr. 187;
e pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...] ( , residente Parte_2 C.F._3 in Olbia, Via dello Zenzero nr. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Stabile
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso C.F._4
Umberto I nr. 135;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei medesimi, alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
2. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e con Per_1 fissazione della residenza presso la madre.
3. La casa coniugale sita in via dello Zenzero 6, in Olbia,
Loc. Murta Maria viene assegnata alla SI con tutti gli arredi e i corredi e che la abiterà Parte_3 unitamente alla minore figlia ed altresì agli altri due figli maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3 attualmente non ancora economicamente autosufficienti;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desidererà, compatibilmente con le eIGenze scolastiche e ludiche della Per_1 stessa, secondo il calendario di cui al piano genitoriale che si allega (all.1). Sono fatti salvi in ogni caso tutti i diversi ed eventuali accordi consensualmente stabiliti dai ricorrenti su loro concorde volontà;
5. il IG. corrisponderà alla moglie IG.ra , a mezzo di bonifico bancario/postale entro Pt_2 Parte_3 il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) (ovvero: € 300,00 per ciascun figlio ed € 100,00 per la SI ), a titolo di contributo di mantenimento, oltre la Parte_3 corresponsione del 50% delle spese mediche scolastiche e ludiche, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente fra i ricorrenti. L'importo di cui sopra verrà annualmente aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6. i coniugi si impegnano già dalla sottoscrizione del
pagina 2 di 6 presente atto al rispetto delle predette condizioni e si impegnano alla programmazione degli impegni assunti ed alla tempestività nella loro esecuzione”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio il 3 giugno 2000, in Olbia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto nr. 50, parte 2, serie A, anno 2000 e che, dalla loro unione, nascevano tre figli: , nata ad [...] il 5 aprile Per_2
Per_ 2002, , nato ad [...] l'[...], ed , nata ad [...] il [...]. Per_3
Davano atto che, nel corso del tempo, il rapporto coniugale si deteriorava, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui i coniugi ricorrenti decidevano di addivenire ad una separazione consensuale, alle condizioni sopraindicate.
Con note scritte depositate per l'udienza calendarizzata al 27 agosto 2025, i coniugi confermavano di intendere rinunciare alla comparizione personale davanti al Giudice, di non volersi riconciliare e, richiamando il contenuto del proprio atto introduttivo, chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni ivi indicate, dando atto altresì di intendere rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione, conforme alle condizioni concordate in sede di ricorso.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di conIGlio telematica del 27 agosto 2025.
*****
pagina 3 di 6 Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato, in maniera incontrovertibile, il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le risultanze di causa, le dichiarazioni delle parti sul punto, e la condotta processuale delle medesime, che hanno aderito alla trattazione scritta del procedimento, dimostrando così di non avere interesse alla comparizione personale in udienza davanti al Giudice per il tentativo di conciliazione, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza, tra i coniugi, di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una serena vita matrimoniale.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai coniugi possono essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando le medesime conformi all'interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, visti i rapporti tra le parti, e la natura consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
, nato a [...] il [...]; Parte_2
e
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto in Olbia, il 3 giugno dell'anno 2000, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 50, P. 2, S. A., Anno 2000;
pagina 4 di 6 alle seguenti:
CONDIZIONI
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
2. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e con fissazione Per_1 della residenza presso la madre.
3. La casa coniugale sita in via dello Zenzero 6, in Olbia, Loc. Murta Maria viene assegnata alla SI
con tutti gli arredi e i corredi e che la abiterà unitamente alla minore figlia ed altresì Parte_3 Per_1 agli altri due figli maggiorenni e attualmente non ancora economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desidererà, Per_1 compatibilmente con le eIGenze scolastiche e ludiche della stessa, secondo il calendario di cui al piano genitoriale che si allega (all.1). Sono fatti salvi in ogni caso tutti i diversi ed eventuali accordi consensualmente stabiliti dai ricorrenti su loro concorde volontà;
5. il IG. corrisponderà alla moglie IG.ra , a mezzo di bonifico bancario/postale Pt_2 Parte_3 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) (ovvero: € 300,00 per ciascun figlio ed € 100,00 per la SI ), a titolo di contributo di mantenimento, oltre la Parte_3 corresponsione del 50% delle spese mediche scolastiche e ludiche, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente fra i ricorrenti. L'importo di cui sopra verrà annualmente aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6. i coniugi si impegnano già dalla sottoscrizione del presente atto al rispetto delle predette condizioni
e si impegnano alla programmazione degli impegni assunti ed alla tempestività nella loro esecuzione.
7. I coniugi dichiarano di confermare il contenuto del Ricorso congiunto introduttivo come già versato Cont a ed altresì dichiarano di rinunciare all'impugnazione della presente separazione conforme alle condizioni concordate come indicate in Ricorso qui dichiarando di non averne interesse”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); pagina 5 di 6 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio telematica del 27 agosto 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio COZZELLA, Presidente;
Dott. Ugo IANNINI, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 577/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO PER PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI”, promosso da:
, nata ad [...] il [...] ( , residente in [...], Loc. Parte_1 CodiceFiscale_1
Murta Maria, Via dello Zenzero nr. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Delitala
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso C.F._2
Umberto I nr. 187;
e pagina 1 di 6 , nato a [...] il [...] ( , residente Parte_2 C.F._3 in Olbia, Via dello Zenzero nr. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Stabile
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Corso C.F._4
Umberto I nr. 135;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei medesimi, alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
2. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e con Per_1 fissazione della residenza presso la madre.
3. La casa coniugale sita in via dello Zenzero 6, in Olbia,
Loc. Murta Maria viene assegnata alla SI con tutti gli arredi e i corredi e che la abiterà Parte_3 unitamente alla minore figlia ed altresì agli altri due figli maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3 attualmente non ancora economicamente autosufficienti;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desidererà, compatibilmente con le eIGenze scolastiche e ludiche della Per_1 stessa, secondo il calendario di cui al piano genitoriale che si allega (all.1). Sono fatti salvi in ogni caso tutti i diversi ed eventuali accordi consensualmente stabiliti dai ricorrenti su loro concorde volontà;
5. il IG. corrisponderà alla moglie IG.ra , a mezzo di bonifico bancario/postale entro Pt_2 Parte_3 il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) (ovvero: € 300,00 per ciascun figlio ed € 100,00 per la SI ), a titolo di contributo di mantenimento, oltre la Parte_3 corresponsione del 50% delle spese mediche scolastiche e ludiche, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente fra i ricorrenti. L'importo di cui sopra verrà annualmente aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6. i coniugi si impegnano già dalla sottoscrizione del
pagina 2 di 6 presente atto al rispetto delle predette condizioni e si impegnano alla programmazione degli impegni assunti ed alla tempestività nella loro esecuzione”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio il 3 giugno 2000, in Olbia, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto nr. 50, parte 2, serie A, anno 2000 e che, dalla loro unione, nascevano tre figli: , nata ad [...] il 5 aprile Per_2
Per_ 2002, , nato ad [...] l'[...], ed , nata ad [...] il [...]. Per_3
Davano atto che, nel corso del tempo, il rapporto coniugale si deteriorava, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui i coniugi ricorrenti decidevano di addivenire ad una separazione consensuale, alle condizioni sopraindicate.
Con note scritte depositate per l'udienza calendarizzata al 27 agosto 2025, i coniugi confermavano di intendere rinunciare alla comparizione personale davanti al Giudice, di non volersi riconciliare e, richiamando il contenuto del proprio atto introduttivo, chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni ivi indicate, dando atto altresì di intendere rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione, conforme alle condizioni concordate in sede di ricorso.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di conIGlio telematica del 27 agosto 2025.
*****
pagina 3 di 6 Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato, in maniera incontrovertibile, il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le risultanze di causa, le dichiarazioni delle parti sul punto, e la condotta processuale delle medesime, che hanno aderito alla trattazione scritta del procedimento, dimostrando così di non avere interesse alla comparizione personale in udienza davanti al Giudice per il tentativo di conciliazione, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza, tra i coniugi, di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una serena vita matrimoniale.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai coniugi possono essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando le medesime conformi all'interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, visti i rapporti tra le parti, e la natura consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
, nato a [...] il [...]; Parte_2
e
, nata ad [...] il [...]; Parte_1
in relazione al matrimonio contratto in Olbia, il 3 giugno dell'anno 2000, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 50, P. 2, S. A., Anno 2000;
pagina 4 di 6 alle seguenti:
CONDIZIONI
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva di ogni mutamento di residenza;
2. la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e con fissazione Per_1 della residenza presso la madre.
3. La casa coniugale sita in via dello Zenzero 6, in Olbia, Loc. Murta Maria viene assegnata alla SI
con tutti gli arredi e i corredi e che la abiterà unitamente alla minore figlia ed altresì Parte_3 Per_1 agli altri due figli maggiorenni e attualmente non ancora economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lo desidererà, Per_1 compatibilmente con le eIGenze scolastiche e ludiche della stessa, secondo il calendario di cui al piano genitoriale che si allega (all.1). Sono fatti salvi in ogni caso tutti i diversi ed eventuali accordi consensualmente stabiliti dai ricorrenti su loro concorde volontà;
5. il IG. corrisponderà alla moglie IG.ra , a mezzo di bonifico bancario/postale Pt_2 Parte_3 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) (ovvero: € 300,00 per ciascun figlio ed € 100,00 per la SI ), a titolo di contributo di mantenimento, oltre la Parte_3 corresponsione del 50% delle spese mediche scolastiche e ludiche, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente fra i ricorrenti. L'importo di cui sopra verrà annualmente aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6. i coniugi si impegnano già dalla sottoscrizione del presente atto al rispetto delle predette condizioni
e si impegnano alla programmazione degli impegni assunti ed alla tempestività nella loro esecuzione.
7. I coniugi dichiarano di confermare il contenuto del Ricorso congiunto introduttivo come già versato Cont a ed altresì dichiarano di rinunciare all'impugnazione della presente separazione conforme alle condizioni concordate come indicate in Ricorso qui dichiarando di non averne interesse”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile); pagina 5 di 6 MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio telematica del 27 agosto 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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