Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2024, proposto da
AR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 7 del 17 gennaio 2024 emessa dal Tribunale di Prato Sezione Lavoro, notificata in data 19 gennaio 2024 e passata in giudicato come da certificazione rilasciata in data 5 settembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 7/2024, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire all’interessata gli importi corrispondenti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all’art. 22 co. 36 della legge n. 724 del 1994.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento dell’importo dovuto, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 19 gennaio 2024, la ricorrente ha notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Avvocatura dello Stato la sentenza n. 7/2024 del Tribunale di Prato. La sentenza è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria, come pure risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 19 settembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 1.000,00, riferito agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre a interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 della legge n. 724/1994.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma da corrispondere a questo titolo può essere stabilita in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. Isetta Barsanti Mauceri, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Prato con la sentenza n. 7/2024, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, la somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna infine il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Isetta Barsanti Mauceri, antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO