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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1744/2023
N. R.G. 1744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 ex art. 281 sexies u.c. c.p.c., promossa da:
(c.f.: sito in Cosenza alla Via Felice Fiore, snc, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore avv. Francesco Barci, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Florio
contro
(c.f.: ) con sede legale in Trento alla Via Adriano Olivetti n. 7, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_2
Zaccaria
(c.f.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 -canoni idrici-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
pagina 1 di 4 202270731463891931033828 del 07/03/2023, emessa da quale concessionaria per la Controparte_1
riscossione coattiva delle entrate del e con la quale gli è stato ingiunto il Controparte_2 pagamento del complessivo importo di € 34.154,63, di cui per canoni idrici € 27.237,43 per gli anni
2013, 2014 e 2015, oneri di riscossione € 300,00, interessi al tasso legale € 1.162,47, sanzioni €
5.445,98, diritti di notifica € 8,75, a seguito di presunto sollecito di pagamento n. 1078045180153589 del 13/02/2019, eccependo: l'intervenuta prescrizione ex artt. 2934 e 2948, comma 4 c.c.del credito azionato dal la Nullità dell'ingiunzione di pagamento per assenza di titolo in difetto di CP_2
notificazione di sollecito di pagamento, fattura e contenuto nel ruolo. Ha chiesto quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “ accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con il presunto sollecito di pagamento n. 1078045180153589 del 13/02/2019 e dell'ingiunzione di pagamento n. n. 202270731463891931033828 del 07/03/2023, per le ragioni di cui in premessa;
annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione n.
202270731463891931033828 del 07/03/2023, impugnato, e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
In ogni caso accertare e dichiarare prescritti gli importi dovuti per gli anni 2013, 2014 e 2015. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi…”.
ha resistito all'opposizione eccependone l'inammissibilità per inosservanza del Controparte_1 termine di cui all'art. 617, comma 2, cpc e deducendo quindi la piena legittimità dell'ingiunzione emessa ex art. 2 R.D. 639/1910, essendo stato posto in riscossione ruolo trasmesso dall'Ente
Impositore, e l'estraneità di essa concessionaria alle questioni inerenti la sussistenza del credito ex art. 100 c.p.c.; ha quindi contestato la genericità dell'eccezione di prescrizione, comunque non verificatasi in ragione dei validi atti interruttivi prodotti e della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale di cui dal D.L. n. 18/2020 al D.L. n. 73/2021. Ha quindi chiesto “rigettare la presente opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto mantenendo, comunque, indenne la società dal pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1
procedimento, in quanto il contegno mantenuto dalla stessa è assolutamente conforme agli obblighi imposti dalla legge”.
Il benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, deovendo pertanto Controparte_2
dichiararsene la contumacia.
pagina 2 di 4 ***************
L'opposizione è fondata dovendo ritenersi l'eccepita prescrizione.
Osserva infatti il Tribunale che il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (cfr. Cass.n. 1442/2015). Ciò posto, considerato che i canoni pretesi nella specie afferiscono alle annualità 2013,2014 e 2015, che l'ingiunzione è stata notificata solo in data 28.3.2023 e che il sollecito di pagamento prodotto a riscontro dell'interruzione del termine non risulta validamente inoltrato al , per come Parte_1
eccepito, in quanto comunicato per raccomandata con rilascio di avviso di giacenza per assenza del destinatario presso indirizzo (Viale Giacomo Mancini di Cosenza) diverso da quello del Parte_1 indicato in atti e non contestato (via Felice Fiore di Cosenza) e da quello dell'amministratore l.r.p.t.
(via Adua di Cosenza) cui è stata indirizzata la ingiunzione opposta.
Né può valorizzarsi la dedotta sospensione dei termini prescrizionali per effetto delle disposizioni emergenziali imposte dalla Pandemia da Covid 19, per l'assorbente rilievo che i crediti per i canoni idrici delle annualità 2013 e 2014 risultavano già prescritti in epoca precedente alla emanazione di dette disposizioni mentre per l'annualità 2015, pur volendo applicare la sospensione come invocata (di gg.
311, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021) dalla sua cessazione alla notifica dell'ingiunzione risulterebbe comunque completato il decorso del termine prescrizionale, il che assorbe ogni valutazione sul punto.
Né risulta infine conferente il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 68 art.
4-bis) DLn. 18/2020 conv. in L.n. 27/2020 e ss. mod, disciplinanti la proroga dei termini di prescrizione riguardanti i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, considerato, a prescindere da ogni altro rilievo di pertinenza ed in via assorbente che l'ingiunzione di pagamento opposta fa riferimento a Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione del approvativa della lista di Controparte_2
carico n. 391 del 22/03/2022; analogamente è a dirsi per la proroga dei termini di prescrizione relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio pagina 3 di 4 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, credito del tutto avulso dalla fattispecie.
L'opposizione va quindi accolta e l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di ambo i convenuti (le cui condotte hanno concorso alla declaratoria di prescrizione), con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti;
condanna le convenute opposte in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dell'opponente.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
N. R.G. 1744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 ex art. 281 sexies u.c. c.p.c., promossa da:
(c.f.: sito in Cosenza alla Via Felice Fiore, snc, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore avv. Francesco Barci, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Florio
contro
(c.f.: ) con sede legale in Trento alla Via Adriano Olivetti n. 7, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_2
Zaccaria
(c.f.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 -canoni idrici-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
pagina 1 di 4 202270731463891931033828 del 07/03/2023, emessa da quale concessionaria per la Controparte_1
riscossione coattiva delle entrate del e con la quale gli è stato ingiunto il Controparte_2 pagamento del complessivo importo di € 34.154,63, di cui per canoni idrici € 27.237,43 per gli anni
2013, 2014 e 2015, oneri di riscossione € 300,00, interessi al tasso legale € 1.162,47, sanzioni €
5.445,98, diritti di notifica € 8,75, a seguito di presunto sollecito di pagamento n. 1078045180153589 del 13/02/2019, eccependo: l'intervenuta prescrizione ex artt. 2934 e 2948, comma 4 c.c.del credito azionato dal la Nullità dell'ingiunzione di pagamento per assenza di titolo in difetto di CP_2
notificazione di sollecito di pagamento, fattura e contenuto nel ruolo. Ha chiesto quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “ accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con il presunto sollecito di pagamento n. 1078045180153589 del 13/02/2019 e dell'ingiunzione di pagamento n. n. 202270731463891931033828 del 07/03/2023, per le ragioni di cui in premessa;
annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione n.
202270731463891931033828 del 07/03/2023, impugnato, e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
In ogni caso accertare e dichiarare prescritti gli importi dovuti per gli anni 2013, 2014 e 2015. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi…”.
ha resistito all'opposizione eccependone l'inammissibilità per inosservanza del Controparte_1 termine di cui all'art. 617, comma 2, cpc e deducendo quindi la piena legittimità dell'ingiunzione emessa ex art. 2 R.D. 639/1910, essendo stato posto in riscossione ruolo trasmesso dall'Ente
Impositore, e l'estraneità di essa concessionaria alle questioni inerenti la sussistenza del credito ex art. 100 c.p.c.; ha quindi contestato la genericità dell'eccezione di prescrizione, comunque non verificatasi in ragione dei validi atti interruttivi prodotti e della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale di cui dal D.L. n. 18/2020 al D.L. n. 73/2021. Ha quindi chiesto “rigettare la presente opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto mantenendo, comunque, indenne la società dal pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1
procedimento, in quanto il contegno mantenuto dalla stessa è assolutamente conforme agli obblighi imposti dalla legge”.
Il benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, deovendo pertanto Controparte_2
dichiararsene la contumacia.
pagina 2 di 4 ***************
L'opposizione è fondata dovendo ritenersi l'eccepita prescrizione.
Osserva infatti il Tribunale che il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (cfr. Cass.n. 1442/2015). Ciò posto, considerato che i canoni pretesi nella specie afferiscono alle annualità 2013,2014 e 2015, che l'ingiunzione è stata notificata solo in data 28.3.2023 e che il sollecito di pagamento prodotto a riscontro dell'interruzione del termine non risulta validamente inoltrato al , per come Parte_1
eccepito, in quanto comunicato per raccomandata con rilascio di avviso di giacenza per assenza del destinatario presso indirizzo (Viale Giacomo Mancini di Cosenza) diverso da quello del Parte_1 indicato in atti e non contestato (via Felice Fiore di Cosenza) e da quello dell'amministratore l.r.p.t.
(via Adua di Cosenza) cui è stata indirizzata la ingiunzione opposta.
Né può valorizzarsi la dedotta sospensione dei termini prescrizionali per effetto delle disposizioni emergenziali imposte dalla Pandemia da Covid 19, per l'assorbente rilievo che i crediti per i canoni idrici delle annualità 2013 e 2014 risultavano già prescritti in epoca precedente alla emanazione di dette disposizioni mentre per l'annualità 2015, pur volendo applicare la sospensione come invocata (di gg.
311, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021) dalla sua cessazione alla notifica dell'ingiunzione risulterebbe comunque completato il decorso del termine prescrizionale, il che assorbe ogni valutazione sul punto.
Né risulta infine conferente il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 68 art.
4-bis) DLn. 18/2020 conv. in L.n. 27/2020 e ss. mod, disciplinanti la proroga dei termini di prescrizione riguardanti i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, considerato, a prescindere da ogni altro rilievo di pertinenza ed in via assorbente che l'ingiunzione di pagamento opposta fa riferimento a Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione del approvativa della lista di Controparte_2
carico n. 391 del 22/03/2022; analogamente è a dirsi per la proroga dei termini di prescrizione relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio pagina 3 di 4 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, credito del tutto avulso dalla fattispecie.
L'opposizione va quindi accolta e l'ingiunzione di pagamento deve essere annullata. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di ambo i convenuti (le cui condotte hanno concorso alla declaratoria di prescrizione), con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti;
condanna le convenute opposte in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dell'opponente.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4