Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 623
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Sentenza 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice monocratico dott. Carmen Misasi del Tribunale Ordinario di Cosenza, riguarda un'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento per canoni idrici. L'istante ha contestato l'ingiunzione, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito e l'assenza di titolo per la notifica del sollecito di pagamento. Ha richiesto l'annullamento dell'ingiunzione e la dichiarazione di inesistenza dell'obbligo di pagamento. La controparte ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo la legittimità dell'ingiunzione e contestando la prescrizione.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Ha argomentato che i crediti per i canoni idrici, essendo di natura periodica, sono soggetti a prescrizione quinquennale. Poiché i canoni richiesti si riferivano agli anni 2013, 2014 e 2015 e l'ingiunzione è stata notificata solo nel 2023, il termine prescrizionale era già decorso. Inoltre, ha escluso la rilevanza della sospensione dei termini prescrizionali legata alla pandemia, poiché i crediti risultavano già prescritti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni emergenziali. Pertanto, l'ingiunzione è stata annullata e le spese di lite sono state poste a carico delle convenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 623
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 623
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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