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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 4923/2020 del R.G.A.C.,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lops;
Parte_1
-attrice-
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Controparte_1 Controparte_2
Luigi Nigretti;
-convenuti-
Conclusioni come da verbale di udienza del 3.2.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, quale proprietaria di un'unità immobiliare sita al primo piano Parte_1 dell'edificio facente parte del complesso residenziale denominato “Condominio via G.
Falcone n. 19/a-19/b-19/c-19/d-19/e”, sito in Canosa di Puglia alla Via G. Falcon n.
19/n, conveniva in giudizio e , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 comproprietari dell'appartamento sottostante, allegando che questi avessero realizzato, nel giugno 2019, un manufatto costituito da una tettoia in legno della superficie di circa 16 mq., agganciata ai muri perimetrali e in parte alla soletta del balcone dell'appartamento dell'attrice.
Assumeva che la realizzazione della suddetta struttura, oltre a violare le distanze legali di cui all'art. 907 c.c. (ovvero la distanza di metri tre rispetto alla veduta esercitata
1 dall'attrice dal proprio balcone), avesse pregiudicato inevitabilmente il diritto di veduta in “appiombo” della che mai aveva autorizzato il e la ad Pt_1 CP_1 CP_2 ancorare la struttura in legno e la relativa copertura al balcone;
agganciando la struttura al balcone aggettante avevano pregiudicato la sicurezza dell'attrice, creando la possibilità di accedere agevolmente dall'esterno all'appartamento di quest'ultima.
La concludeva chiedendo di condannare i convenuti alla rimozione del Pt_1 manufatto in legno a cura e a spese degli stessi, compresi tutti gli interventi necessari al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, così da consentire alla attrice l'esercizio del suo diritto di veduta in “appiombo”, di condannare i convenuti al risarcimento del danno subito, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti, che eccepivano l'improcedibilità della domanda giudiziaria per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito allegavano di essere proprietari, in comune e pro indiviso fra loro, in ragione della metà ciascuno, dell'appartamento ad uso abitazione di piano terra (o rialzato) con antistante terrazzo a livello e retrostanti terrazzo a livello e giardino di pertinenza, della consistenza di 6,5 vani, censito al foglio 38, particella
4799, sub.3, facente parte del “Lotto B” del fabbricato denominato “Condominio via G.
Falcone n. 19/a-19/b-19/c-19/d-19/e”, sito in Canosa di Puglia alla Via G. Falcone
n.19/n, per acquisto fattone dalla società costruttrice in data 30.4.2019, Parte_2 con atto pubblico di compravendita per notar nel contratto di Persona_1 compravendita dell'immobile all'art. 1), rubricato “Consenso ed oggetto”, si richiamava il regolamento di condominio e le tabelle millesimali, che le parti acquirenti dichiaravano di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte, nonché ad integrazione del regolamento condominiale, “… si precisa che i proprietari dei lastrici solari, delle terrazze a livello nonché dei giardini a piano terra, purché nel rispetto ed osservanza della vigente normativa urbanistica edilizia e catastale e previo rilascio dei necessari titoli edilizi, hanno diritto e facoltà di ivi installare, a propria cura e spese, strutture in legno lamellare senza dover corrispondere alcun indennizzo al condominio o ai singoli condomini né dover ottenere autorizzazioni o consensi dal condominio o dai singoli condomini”.
Adducevano che tale ultima clausola era contenuta in tutti gli atti di compravendita delle singole unità immobiliari che compongono il complesso condominiale, e, quindi, anche nel contratto di compravendita con il quale l'attrice aveva acquistato il proprio appartamento ad uso abitativo, sovrastante quello di proprietà dei convenuti.
2 Assumevano che con la detta clausola si era inteso conferire il diritto e la facoltà, ai proprietari dei lastrici solari, delle terrazze a livello nonché dei giardini a piano terra, di ivi installare strutture in legno lamellare, senza la necessità di ottenere autorizzazioni o consensi dal condominio o dai singoli condomini, con una corrispondente restrizione dei diritti e delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini, e, nella specie di , proprietaria dell'appartamento Parte_1 sovrastante quello dei coniugi e . Controparte_1 Controparte_2
In virtù di tale riconosciuto diritto, i convenuti avevano realizzato una tettoia in legno della superficie di circa mq.16,00 a copertura del terrazzo a livello retrostante, posto in prossimità del giardino a piano terra di loro esclusiva proprietà, previa S.C.I.A protocollata in data 9.5.2019 presso il Settore edilizia del Comune di Canosa di Puglia,
a cui faceva seguito una S.C.I.A. in sanatoria per regolarizzare, previa oblazione di €
516,00, l'effettiva superficie del manufatto realizzato.
Riportavano che la tettoia, contrariamente a quanto assunto dalla attrice, non fosse agganciata ai muri perimetrali del condominio, né alla soletta del balcone dell'appartamento della , in quanto sorretta da pilastrini in legno Parte_1 appoggiati sul piano di calpestio del terrazzino a livello di proprietà esclusiva dei convenuti.
Pertanto, la sig.ra non poteva dolersi della realizzazione della tettoia Parte_1 da parte dei condomini dell'appartamento sottostante, poiché, fin dall'atto di acquisto della sua unità immobiliare, era ben conscia dell'esistenza del diritto dei convenuti, quali proprietari della terrazza a livello e del giardino sottostante, a ivi installare la struttura in legno. L'esistenza di tale diritto, contrattualmente previsto, comportava inevitabilmente l'onere di segno contrario sulla proprietà dell'attrice, che, pertanto, non poteva legittimamente denunciare la violazione delle distanze legali ex art. 907
c.c., ovvero ritenere pregiudicato il diritto di veduta in “appiombo”.
Tanto argomentato, concludevano chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziaria attorea per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, nel merito di rigettare la domanda giudiziaria avversa, poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa per responsabilità aggravata.
Disposta l'introduzione del procedimento di mediazione, con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., parte attrice argomentava in merito alla genericità della clausola
3 di cui ai contratti di compravendita, integrativa del regolamento condominiale, in quanto, ad esempio, non indicava il tipo di struttura (gazebo, tettoia, pergolati) o se la stessa dovesse essere di tipo fissa o amovibile o il rispetto di qualsiasi prescrizione, anche di natura legale e/o tecnica, per cui ne chiedeva dichiararsi la nullità. I convenuti eccepivano la tardività della domanda di nullità, non già proposta in prima udienza.
La causa era istruita con produzione documentale e con la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio.
Con ordinanza del 22.2.2024 era formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. del seguente tenore “la parte convenuta si impegna a rimuovere il manufatto oggetto di causa entro il termine di due mesi dall'accettazione della proposta…. La parte attrice dichiara di non aver null'altro a pretendere. Le spese del presente giudizio, comprese quelle di CTU, sono integralmente compensate, salvo le imposte conseguenti all'accoglimento della domanda”. Solo la accettava la proposta Pt_1 conciliativa del giudice.
Ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 3.2.2025 trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nel ruolo, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice il 25.4.2025.
* * * * * * *
Le norme sulle distanze legali sono fondamentalmente destinate a regolare i rapporti tra proprietà contigue e, dunque, sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale. Nel caso di specie, si discute di singole proprietà individuali all'interno del condominio, per cui deve ritenersi applicabile l'art. 907 c.c..
Si è affermato, infatti, che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino, che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15906 del 6.6.2024). L'art. 907 c.c.,
4 che, appunto, vieta di costruire a distanza inferiore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo, pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta, perché enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori condizioni. Ai fini della disposizione dell'art. 907, comma 3, c.c. il termine costruzione non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia il materiale la forma e destinazione, ostacoli l'esercizio di una veduta.
Dalla relazione del C.T.U., geom. precisa e puntuale, che si fa propria, Persona_2 avverso cui alcuna osservazione hanno presentato le parti nel merito degli accertamenti svolti, risulta che la tettoia, di cui si discute, della superficie di circa 16 mq, è costituita da una copertura inclinata formata da tavole di legno verniciate bianche e protette all'estradosso da una guaina bituminosa ardesiata di colore rosso;
tale copertura poggia su una struttura in legno costituita da cinque travi secondarie e da due travi principali sostenute, a loro volta, da 4 pilastri in legno ubicati ai 4 angoli della tettoia e aventi altezze differenti, ancorati al pavimento mediante piastre e tasselli, senza altri agganci e con una funzione statica indipendente rispetto alle strutture circostanti.
Per circa 25 cm di larghezza la copertura del manufatto si estende sotto il balcone aggettante del primo piano di proprietà della parte attrice e, nel punto più basso, la copertura è collocata ad una distanza verticale inferiore ai 30 cm dall'intradosso del balcone, nella parte più alta della copertura, il manufatto è stato realizzato in aderenza con il solaio del balcone di parte attrice;
la guaina bitumonisa ardesiata è saldata sul frontalino del balcone della fino a chiudere ermeticamente la Pt_1 copertura ed impedire infiltrazioni di acqua verso il basso.
Come condivisibilmente argomentato dal consulente, ai sensi dell'art. 907 c.c., il vicino che voglia fabbricare in presenza di una esistente veduta deve tenersi ad una distanza di rispetto che è di 3 metri in tutte le possibili direzioni contenute nei tre sensi di un sistema di assi ortogonale x-y-z nello spazio, avente origine nel punto della veduta più prossimo al fondo del vicino. Il diritto di veduta consiste nella facoltà del proprietario di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente sulla proprietà
5 altrui;
la veduta laterale può essere esercitata, oltre che di lato, anche in basso, verticalmente, assumendo così le caratteristiche della c.d. “veduta in appiombo”.
Per una veduta esercitata da un balcone con parapetto a ringhiera e sottostante cordolo perimetrale in muratura i limiti di distanza previsti dall'art. 907, comma 3, operano dal margine superiore del cordolo perimetrale (parte più vicina al piano di calpestio del balcone).
Nel caso di specie, con accertamento puntuale, il geom. ha verificato che Per_2
l'estradosso della copertura inclinata della tettoia, nel punto più basso, dista verticalmente circa 80 cm dal margine superiore del cordolo del balcone del piano superiore della e, in prossimità della zona più alta della copertura, è in aderenza Pt_1 con la soletta del suddetto balcone per quasi 1 m di lunghezza.
Ecco che la tettoia realizzata dalla parte convenuta sulla terrazza a livello di pertinenza dell'abitazione di sua proprietà si pone in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., in quanto la medesima copertura è posizionata ad una distanza inferiore rispetto a 3 metri dal margine superiore del cordolo del balcone al primo piano di proprietà dell'attrice. Essendo la tettoia dei convenuti collocata in violazione della prescrizione dell'art. 907 c.c., vi è una limitazione della visuale della proprietà della attrice, in quanto la tettoia realizzata dai convenuti sul terrazzo a livello di pertinenza della loro abitazione limita, in quella zona, l'esercizio della “veduta in appiombo” con conseguente menomazione del godimento dei luoghi e della proprietà della Pt_1
La violazione della distanza ex art. 907 c.c. e del diritto di veduta della da parte Pt_1 del manufatto realizzato dai convenuti non è da questi ultimi contestato, ma viene argomentato che sia legittimo sulla base della clausola presente nei contratti di compravendita, perché con la accettazione della stessa sarebbe sorto un diritto del fondo dominante e un peso sul fondo servente, una servitù con esclusione/limitazione del diritto di veduta della attrice.
La clausola presente nei contratti di acquisto sia della che del e della Pt_1 CP_1
con l'impresa costruttrice, per l'acquisto dei rispettivi immobili, del seguente CP_2 tenore “e si precisa che i proprietari dei lastrici solari, delle terrazze a livello nonché dei giardini a piano terra, purché nel rispetto ed osservanza della vigente normativa urbanistica edilizia e catastale e previo rilascio dei necessari titoli edilizi, hanno diritto e facoltà di ivi installare, a propria cura e spese, strutture in legno lamellare senza dover corrispondere alcun indennizzo al condominio o ai singoli condomini né dover
6 ottenere autorizzazioni o consensi dal condominio o dai singoli condomini”, non si ritiene idonea alla costituzione di una servitù a carico dell'immobile dell'attrice e a favore di quello dei convenuti.
Come rilevato da entrambe le parti, sono certo ammesse deroghe anche convenzionali rispetto all'obbligo di mantenere le distanze tra le costruzioni.
Orbene, la attrice riconosceva la potenziale idoneità di una clausola contrattuale a costituire servitù reciproche tra i diversi immobili compresi nell'edificio in condominio, ma evidenziava come tale clausola convenzionale non potesse avere un contenuto generico o indeterminato, “poiché altrimenti si verrebbe a creare una servitù priva di qualsiasi specificità”. Ecco che a fronte della idoneità in linea generale di una clausola contrattuale a costituire servitù reciproche, denunciava l'inidoneità specifica e concreta della clausola di cui al contratto di compravendita a tale scopo.
Si puntualizza che la domanda di dichiarazione di nullità della clausola proposta dalla con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di cui i convenuti hanno Pt_1 contestato la tardività, non è stata riproposta dalla attrice negli scritti conclusionali e, quindi, va intesa come rinunciata. Ferma è rimasta, però, la contestazione della validità della clausola, che, come noto, non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, il cui rilievo è, peraltro, possibile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò posto si osserva che, invero, per la deroga convenzionale rispetto all'obbligo di mantenere le distanze tra le costruzioni, deve sussistere un accodo tra le parti che, pur non espresso con una formula sacramentale, deve risultare da un atto scritto che indichi i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente. Deve esservi, infatti, una valida volontà costitutiva di servitù, in forma scritta, da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, perché, col venir meno del limite legale, si acquista, come diritto reale, la facoltà di invadere la sfera esclusiva di un fondo, per l'utilizzazione di un altro fondo (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14711 del 29.5.2019).
Nel caso di specie con la clausola presente nei contratti di compravendita, come riportato dai convenuti, “si è inteso conferire il diritto e la facoltà, ai proprietari dei lastrici solari, delle terrazze a livello nonché dei giardini a piano terra, di ivi installare strutture in legno lamellare, senza la necessità di ottenere autorizzazioni o consensi dal condominio o dai singoli condomini”; dalla dizione della clausola, però, non emerge chiaramente ed esplicitamente una deroga all'art. 907 c.c., nel senso che si
7 facoltizzano i proprietari dei lastrici solari, delle terrazze a livello nonché dei giardini a piano terra di installare le strutture, ma non si prevede esplicitamente che tali strutture possano essere a distanza inferiore ai tre metri dalla proprietà del vicino e con limitazione e/o esclusione del diritto di veduta di quest'ultimo. Non è esplicitata nella clausola e, dunque, non è espressamente accettata una restrizione dei diritti e delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini.
A sostegno delle proprie argomentazioni nella comparsa di costituzione i convenuti richiamavano la pronuncia n. 322/2019 della Corte di legittimità, assumendo che “la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre delle proprietà esclusive può essere convenzionalmente limitato in virtù di negozi che pongano in essere servitù reciproche”. Leggendo la motivazione della sentenza citata dal e dalla emerge che “…le pattuizioni contenute CP_1 CP_3 nell'atto di acquisto di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini, ovvero relative alle parti condominiali dell'edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunciate, atteso che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni può essere convenzionalmente limitato soltanto in virtù di negozi che pongano in essere servitù reciproche: ne consegue l'invalidità delle clausole che, con formulazione del tutto generica, limitano il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali, come delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. … Trattandosi di servitù di fonte convenzionale, la sua estensione e le modalità del suo esercizio vanno desunte necessariamente dal titolo, il quale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 322 del 9.1.2019).
La clausola de qua non contiene affatto tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario. Né può ritenersi che la clausola possa essere integrata nel contenuto, assai generico, attraverso il riferimento alla clausola n. 4 del regolamento di condominio, anch'esso richiamato nel contratto di compravendita ed accettato dagli acquirenti, come sostenuto dai convenuti. La clausola n. 4 lett. J del regolamento di condominio prevede che “è vietato trasformare porzioni di giardino privato con edificazione di manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di strutture in legno lamellare di colore bianco, quali gazebo, tettoie e pergolati, il tutto nel rispetto
8 della normativa urbanistica vigente e solo dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie. Tali strutture dovranno comunque essere indipendenti, non agganciate alla struttura dell'edificio in elevazione”, per cui già regolamenta i manufatti da costruirsi nei giardini privati;
la clausola aggiunta nei contratti di compravendita facendo riferimento ancora ai proprietari dei giardini privati (giardini a piano terra), oltre che dei lastrici solari, delle terrazze a livello, evidentemente si riferisce alla facoltà di costruire manufatti diversi da gazebo, tettoie e pergolati, che, però, non vengono esplicitamente indicati nella tipologia e dimensione, così da rendere generica la clausola stessa.
Non condivisibile è l'assunto di cui alla memoria di replica dei convenuti, lì dove argomentano, a fronte della allegazione della attrice secondo cui la tettoia avrebbe potuto essere realizzata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 907 c.c., spostando la stessa ad una distanza di tre metri rispetto alla veduta esercitata dalla dal Pt_1 proprio balcone, che ciò fosse impossibile perché la tettoia per definizione è un tetto che serve a coprire un ambiente aperto sottostante, aggiungendo che “nel momento dell'acquisto del proprio appartamento, la sig.ra ha sottoscritto un atto in cui Pt_1 veniva ben precisato che ai proprietari dell'unità immobiliare sottostante veniva riconosciuto il diritto a realizzare una copertura in legno della loro terrazza a livello”.
La clausola di cui ai contratti di compravendita non prevede affatto il diritto/facoltà dei proprietari delle terrazze a livello di realizzare una copertura delle stesse, ma generiche non meglio precisate “strutture”, così che non può dedursi la consapevolezza della nel sottoscrivere la clausola, che i proprietari del piano inferiore avrebbero Pt_1 potuto installare una “copertura” della propria terrazza completamente limitativa del proprio diritto di veduta in appiombo.
Ecco che la clausola di cui si discute non è idonea a derogare al regime legale di cui all'art. 907 c.c., perché non enuncia chiaramente le limitazioni dei diritti e delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini, e, dunque, non legittima il manufatto dei convenuti, realizzato in violazione dei diritti della attrice.
Neppure può ragionarsi come i convenuti, che dopo aver riconosciuto che con riferimento alle clausole che hanno “l'effetto di menomare i diritti di proprietà di ciascun condomino, intanto può ritenersi che un regolamento condominiale ponga validamente dette restrizioni proprietarie, in quanto le stesse siano enunciate nel regolamento in modo chiaro ed esplicito, dovendosi desumere inequivocamente dall'atto scritto, ai fini della nascita per contratto delle reciproche servitù, la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un
9 peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, traggono le limitazioni alla proprietà della attrice da una forzata interpretazione di un assunto contenuto sostanzialmente implicito della clausola di cui al contratto di compravendita. Il e la assumono che dall'esplicito riconoscimento a CP_1 CP_2 loro favore della facoltà di realizzare un manufatto in legno lamellare bianco dovesse desumersi un non esplicitato peso a carico della proprietà della con Pt_1 costituzione di una servitù con limitazione del diritto di veduta in “appiombo” ovvero quello di veduta diretta sul fondo del vicino a distanza maggiore di tre metri dalla costruzione ex art. 907 c.c. e ciò perché altrimenti non potrebbe spiegarsi la clausola inserita dal costruttore di esclusione dell'indennizzo e della autorizzazione del proprietario menomato nel suo diritto. Trattasi di una opzione ermeneutica non condivisibile alla luce dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità, come riportati dagli stessi convenuti, che richiedono puntuali e specifiche pattuizioni tra fondo servente e fondo dominante.
Tanto esposto, i convenuti, in accoglimento della domanda attorea, vanno condannati alla rimozione, a propria cura e spese, della tettoia e alla riduzione in pristino dell'area.
L'attrice ha anche formulato domanda di risarcimento del danno.
“Quanto alla tutela risarcitoria, le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n.
33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III
Sezione Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni Unite in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013,
n.17635). Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione «danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le
Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in
10 modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni,
l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del
27.6.2024).
Nel caso di specie l'attrice solo con la comparsa conclusionale argomentava sulla domanda di risarcimento del danno formulata con l'atto di citazione richiamando un concetto di danno in re ipsa a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto da liquidare in via equitativa, che tenga conto della riduzione di fruibilità della proprietà ed al periodo durante il quale si è protratta la lesione del diritto dell'attrice. Le argomentazioni, oltre che tardive (nell'atto di citazione vi erano stringati riferimenti solo nelle conclusioni), non possono neppure ritenersi idonee alla allegazione del pregiudizio subito, con riferimento a specifiche nozioni di fatto relative al particolare caso di cui si discute, secondo le indicazioni ultime della Corte di legittimità, perché più che a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza fanno riferimento a concetti generici sganciati dalla concretezza del caso di specie e tali da non consentire neppure la liquidazione equitativa del danno.
Non è stato allegato il danno subito dalla attrice in termini di fruibilità della proprietà, diminuito valore o di altri elementi di pregiudizio della concreta situazione di cui si discute e che era onere della allegare. Pt_1
La domanda di risarcimento del danno non merita, dunque, accoglimento.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con accoglimento della domanda di rimozione del manufatto e rigetto di quella di risarcimento del danno, vanno compensate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, mentre vanno poste a carico dei convenuti, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese della fase decisoria (attesa la mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.), come liquidate in dispositivo con distrazione a favore dell'Erario, attesa la ammissione in via anticipata e provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, salvo revoca. Pt_1
11 Essendo stata la consulenza tecnica disposta nell'interesse della giustizia, nell'interesse comune delle parti nell'ambito dell'attività di ricerca della verità, quale ausilio a disposizione del giudice fornito da un esperto esterno e non tanto come mezzo di prova in senso proprio, le spese della C.T.U., come già liquidate a favore del geom. con provvedimento del 30.5.2024, vanno poste a carico delle parti Persona_2 nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto che la quota parte della va posta a Pt_1 carico dell'Erario, attesa la ammissione in via anticipata e provvisoria della stessa al patrocinio a spese dell'Erario, salvo revoca.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna
Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e , ogni altra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 domanda, eccezione, difesa rigettata, assorbita e/o rinunciata, così provvede:
- condanna i convenuti alla rimozione, a propria cura e spese, della tettoia in legno lamellare realizzata a copertura del terrazzo a livello retrostante, posto in prossimità del giardino a piano terra, nell'immobile sito in Canosa di Puglia alla Via G. Falcone n.
19/n, censito al foglio n. 38, particella 4799, sub.3;
- rigetta la domanda della attrice di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite della fase di studio, introduttiva ed istruttoria e condanna i convenuti in solido al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali della fase decisoria che liquida in 1.453,00, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione a favore dell'Erario, attesa la ammissione in via anticipata e provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, giusta Pt_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 2059 del 3.9.2020, salvo revoca;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del
50% ciascuno le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 30.5.2024, tenuto conto che la quota parte di va posta a carico dell'Erario, attesa la Parte_1 ammissione in via anticipata e provvisoria della stessa al patrocinio a spese dello
Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani n. 2059 del
3.9.2020, salvo revoca.
Così deciso in Trani, il 23.5.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
12