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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale 1630/2024, promossa con ricorso depositato in data 02.10.2024
DA
[C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Matino (LE), il 25.12.1958, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio, sito in Piacenza, Via Poggiali, n. 43,
APPELLANTE
CONTRO
[C.F. Controparte_1
] in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello P.IVA_1
Stato, elettivamente domiciliato in Bologna, in via Alfredo Testoni n. 6, presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 312/2024, resa dal Giudice di Pace di Piacenza, R.G.
1453/2023, pubblicata in data 24 giugno 2024 e non notificata. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti precisavano nei seguenti termini:
Per Parte Appellante
“In via principale
- accertare la sostanziale assenza motivazionale o, comunque, la motivazione cd. carente della sentenza n. 312/2024 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza, nella persona della Dott.ssa
Ferraresi (R.G. n. 1453/2023);
- per l'effetto, dichiararne la nullità ex artt. 132, co. 2, n. 4, e 161 c.p.c. del provvedimento impugnato, con consequenziale remissione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art.
354 c.p.c.;
In subordine
- nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di nullità della sentenza impugnata, per le ragioni suesposte, previo accertamento dell'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, che ha omesso travisato e/o omesso di valutare la difformità della segnaletica insistente sul tratto stradale in questione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, riformare la medesima sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Piacenza, con consequenziale annullamento dell'ordinanza del Vice- Prefetto Vicario – Dirigente dell'Area II – CP_1 [...]
, Protocollo M_IT PR_PCSPC 00019451 Area II, emessa in Controparte_1 data 12.06.2023;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”.
Per Parte Appellata
“Voglia l'On.le Tribunale adìto rigettare l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, con contestuale conferma sia della sentenza di prime cure, che dell'ordinanza prefettizia prot. M_IT PR_PCSPC 00019451 Area II, emessa in data 12.6.2023;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, confermando per il resto integralmente le statuizioni rese dal Giudice di Pace di Piacenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con verbale di accertamento n. V/12155F/2022 elevato dalla Polizia Locale dell'Unione
Valnure Valchero, , quale proprietario del veicolo BMV Parte_1 targato GB649FM, veniva sanzionato per la violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s. per il superamento della velocità massima prevista in quel tratto di strada pari a 90 km/h; inoltre, veniva irrogata la sanzione accessoria di decurtazione di tre punti dalla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s.
Nel dettaglio, le violazioni venivano accertate il giorno 28.09.2022 alle ore 10.08, dall'apparecchiatura fissa di misurazione della velocità del tipo EnVES EVO MVD 1605, il quale rilevava nel tratto di strada SS45, direzione Rivergaro, all'altezza del km 127+865 sito nel
Comune di Podenzano, una velocità pari a 107,35 km/h, superando così di 17,13 km/h la velocità massima prevista.
2) In data 12.06.2023, all'esito del procedimento di opposizione al verbale di accertamento, la
, nella persona del Viceprefetto Vicario Dott. ritenuto fondato Controparte_1 Per_1
l'accertamento svolto, emetteva ordinanza di ingiunzione ordinando al Sig. il Parte_1 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 346,0, oltre € 18,00 per spese di notifica.
3) In data 21.08.2023 proponeva ricorso avverso l'ordinanza Parte_1 prefettizia, contestandone l'illegittimità in quanto: i) il provvedimento risultava carente del requisito della motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, ii) l'assenza di apposita cartellonistica conforme alle prescrizioni di legge, iii) la mancata indicazione di ogni informazione circa la taratura periodica del sistema di rilevazione elettronico della velocità che ha registrato l'infrazione.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l insisteva per il rigetto del Controparte_2 ricorso, producendo i documenti necessari a confutare le tesi avversarie.
In data 27.05.2024, il Giudice di Pace di Piacenza, dott.ssa Maria Cristina Ferraresi, rigettava l'opposizione con la sentenza n. 312/2024, depositata in data 24.06.2024, compensando le spese di lite tra le parti.
4) Con atto di citazione in appello, in data 02.10.2024, Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace e l'annullamento del verbale impugnato n.
V/12155F/2022, ritenendola viziata sotto il profilo della motivazione, con particolare riferimento all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione, oltreché censurabile per il mancato esame delle deduzioni e allegazioni promosse dal ricorrente.
Parte appellante, pertanto, articolava il seguente motivo di gravame: violazione delle disposizioni vigenti in materia di segnaletica stradale, con specifico riferimento all'art. 81, co. 2 Regolamento di attuazione c.d.s. e art. 77 c.d.s., nonché all'art.
7.2. della Direttiva del Ministero dell'Interno in materia di collocazione e uso dei dispositivi di controllo per il rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 c.d.s. Infine, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
4.1) In data 03.02.2025 si costitutiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.02.2025, compariva unicamente parte appellante che, riportandosi integralmente alle proprie difese e conclusioni, chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice, ritenuta inammissibile l'istanza cautelare di sospensione e considerata la causa matura per la decisione, assegnava i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. rinviando all'udienza del 17.06.2025 per la discussione;
all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Il presente appello ha ad oggetto la sentenza n. 312/2024 in data 24 giugno 2024 con la quale il
Giudice di Pace di Piacenza ha confermato l'ordinanza di ingiunzione emessa con riferimento al verbale di accertamento n. elevato per la violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s. NumeroDiCa_1
Al riguardo va, anzitutto, ricordato che, nel caso di specie, l'infrazione è stata accertata con il sistema di rilevazione EnVES EVO MYD 1605, il quale è un dispositivo automatico di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore ai sensi dell'art. 201 co.1-bis lett. f) c.d.s., che deve essere appositamente approvato e omologato, nonché sottoposto a verifica di corretta funzionalità attraverso taratura periodica.
Ciò posto, è possibile procedere allo scrutinio dei i motivi di appello.
6) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che sarebbe mancata o risulterebbe soltanto apparente la motivazione rispetto alle censure sollevate nel giudizio di primo grado o comunque si sarebbe determinato l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione e, a tal fine, riproduce i motivi dell'opposizione all'ordinanza di ingiunzione di cui al primo grado.
La doglianza è priva di pregio e va rigettata.
Sul punto, giova premettere che, pur essendo indubbio che la motivazione del Giudice di prime cure - limitatasi a fare riferimento all'esame della documentazione fotografica versata in atti dimostrativa sia dell'avvenuta infrazione sia della presenza di presegnalazione del controllo conforme alla normativa vigente - se non può dirsi omessa, di certo non fornisce risposta alcuna alla doglianza articolata dal ricorrente relativa alla non conformità dell'apparecchio installato sotto il profilo della segnaletica stradale di preavviso. Tuttavia, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., deve ritenersi applicabile il principio per cui, nell'ipotesi di omesso esame di una doglianza, il corrispondente ricorso in appello non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731). Non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal Giudice del primo grado sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente.
7) Ciò posto, la questione ora in esame concerne la corretta o meno applicazione della normativa vigente in materia di segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità, contenuta nell'art. 81, co. 2 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, nell'art. 77, co. 7 C.d.S.
e nella Direttiva del Ministero dell'Interno del 21.07.2017 (Direttiva Minniti), con particolare riferimento all'art.
7.2 nella parte in cui prescrive che “le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 reg, ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo”.
In sostanza, parte ricorrente lamenta la non corretta preventiva segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, mediante cartelli e dispositivi di segnalazione visiva.
Nello specifico, parte appellante ha rilevato che la segnaletica verticale diretta ad avvisare l'utente dell'imminente controllo automatico della velocità, con particolare riferimento al cartello posto sulla SS 45 nella direzione di Bobbio, non sia conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione della normativa di settore, stante la mancata riproduzione del simbolo dell'organo di
Polizia operante (doc. 11 fasc. I grado), nonché la violazione della distanza minima di legge rispetto al bordo esterno della banchina e l'inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di conformazione della parte retrostante del segnale stradale.
In proposito si osserva che i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le “postazioni” di cui all'art. 142 co. 6-bis c.d.s. Di conseguenza, alla luce della ratio di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, è da ritenere che detti dispositivi, e quindi anche il sistema ENVES EVO MVD 1605, siano tenuti all'obbligo di preventiva segnalazione (Cass. civ., sez. II, 26/01/2023, n. 2384). L'art. 142 co. 6-bis c.d.s. statuisce, infatti, che: "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno" (Cass. civ., sez. II, 22/10/2021, ord. n. 29595).
In base alla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione
(Cass. Civ. n. 29858/2024).
Sul punto preme evidenziare la funzione informativa della segnaletica gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dallo scopo di sorprendere l'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. Civ. n. 24166/2023).
Ciò posto, perché la contestazione dell'infrazione di cui all'art. 142, comma 7, C.d.S. sia legittima occorre, quindi, che ricorrano le condizioni di presegnalazione e visibilità.
Nel caso di specie la postazione di rilevamento fissa della velocità risulta presegnalata da un cartello a fondo blu con la scritta bianca “controllo elettronico della velocità”, come emerge chiaramente dalla fotografia prodotta in primo grado sub doc. 7 da al Controparte_2 fine di sostenere la conformità del medesimo alle specifiche tecniche.
La visibilità è una questione da accertarsi di volta in volta in fatto, nel senso che la condizione della buona visibilità della postazione di controllo va verificata in ogni singolo specifico caso, sulla base degli elementi fattuali che connotano la situazione concreta.
Circa la valenza autonoma del requisito di visibilità dei segnali stradali depone il dato normativo di settore che dedica specifiche disposizioni in punto alla necessità di una corretta visibilità al fine di garantire che ogni utente della strada sia in grado di progressivamente percepire la presenza del segnale, identificarne il significato e attuare il comportamento richiesto. Ciò si evince dall'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S. nonché dall'art. 39 della disciplina di settore.
Deve essere escluso che le prescrizioni di cui all'art. 77, co. 7 del Regolamento siano attinenti alla visibilità del cartello.
Trattasi, infatti, di disposizione di carattere generale in materia di segnaletica verticale, non specifica rispetto ai segnali stradali di avvertimento della presenza di una apparecchiatura di controllo, oltreché attinente alla forma della parte posteriore del cartello. Ne consegue che, anche a voler rilevare l'assenza dei contenuti prescritti dalla disposizione, tale accertamento nulla rileva ai fini della visibilità e, quindi, non è idoneo ad inficiare la validità della sanzione amministrativa irrogata.
Nel caso specifico, parte ricorrente non ha contestato l'esistenza della segnaletica di preavviso della postazione di controllo della velocità, ma la sua idoneità in concreto a preavvertire l'automobilista del controllo sulla velocità.
A tale riguardo, in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla
P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa (Cass. Civ. n. 33773/2023).
L'odierno appellante, sul quale incombeva l'onere probatorio, non ha fornito la prova dell'inadeguatezza della segnaletica esistente, ovvero della inidoneità dei cartelli installati a segnalare preventivamente gli automobilisti della presenza del sistema di rilevamento elettronico della velocità, essendosi limitata a produrre delle fotografie dalle quali non è possibile risalire alla data in cui sono state scattate, quindi non idonee a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi alla data delle violazioni contestate.
Ciò posto, va osservato che il segnale stradale di preavviso risulta collocato a una distanza adeguata, al fine di consentire agli utenti della strada di avere tempestiva contezza dell'esistenza del rilevatore di velocità e di regolare conseguentemente la loro condotta.
Dalle fotografie versate in atti si evince che il cartello in parola risulta installato nelle immediate vicinanze della postazione di controllo fissa. Si evince altresì che sulla struttura dell'apparecchio di rilevazione è stato collocato un apposito cartello raffigurante lo stilema della polizia municipale bianco su sfondo blu ex art. 125 del Reg. att. C.d.S.
La segnaletica così descritta e accertata come presente sui luoghi al momento dell'infrazione risulta idonea a consentire una adeguata e tempestiva riconoscibilità da parte dell'automobilista del sistema di accertamento automatico in loco.
Infatti, se il fine della visibilità è di individuare la postazione di controllo della velocità da parte degli automobilisti quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione, lo stilema così posizionato, come nella foto in atti, assolve a tale funzione.
8) In definitiva, assorbita ogni altra questione, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza ivi impugnata va confermata stante l'infondatezza – per le motivazioni di cui sopra – della opposizione proposta da con conseguente conferma della Parte_1 legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla in data 12.06.2023. CP_1
9) Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in favore della parte appellata come da dispositivo (il compenso viene liquidato in base ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore della controversia che comporta l'applicazione dello scaglione fino a €. 1.100,00, e delle attività processuali effettivamente svolte – per cui in assenza della relativa attività gli importi previsti per la fase istruttoria non vengono liquidati).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma
1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 312/2024 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza in data 24.06.2024;
2. condanna Parte Appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte Appellata, che si liquidano € 462,0 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1 co. 17 l. n.
228/2012), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 co.1bis d.P.R. n. 115/2002.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Piacenza il 26/08/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale 1630/2024, promossa con ricorso depositato in data 02.10.2024
DA
[C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Matino (LE), il 25.12.1958, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio, sito in Piacenza, Via Poggiali, n. 43,
APPELLANTE
CONTRO
[C.F. Controparte_1
] in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello P.IVA_1
Stato, elettivamente domiciliato in Bologna, in via Alfredo Testoni n. 6, presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 312/2024, resa dal Giudice di Pace di Piacenza, R.G.
1453/2023, pubblicata in data 24 giugno 2024 e non notificata. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti precisavano nei seguenti termini:
Per Parte Appellante
“In via principale
- accertare la sostanziale assenza motivazionale o, comunque, la motivazione cd. carente della sentenza n. 312/2024 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza, nella persona della Dott.ssa
Ferraresi (R.G. n. 1453/2023);
- per l'effetto, dichiararne la nullità ex artt. 132, co. 2, n. 4, e 161 c.p.c. del provvedimento impugnato, con consequenziale remissione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art.
354 c.p.c.;
In subordine
- nella denegata ipotesi di mancata declaratoria di nullità della sentenza impugnata, per le ragioni suesposte, previo accertamento dell'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, che ha omesso travisato e/o omesso di valutare la difformità della segnaletica insistente sul tratto stradale in questione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, riformare la medesima sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Piacenza, con consequenziale annullamento dell'ordinanza del Vice- Prefetto Vicario – Dirigente dell'Area II – CP_1 [...]
, Protocollo M_IT PR_PCSPC 00019451 Area II, emessa in Controparte_1 data 12.06.2023;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”.
Per Parte Appellata
“Voglia l'On.le Tribunale adìto rigettare l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, con contestuale conferma sia della sentenza di prime cure, che dell'ordinanza prefettizia prot. M_IT PR_PCSPC 00019451 Area II, emessa in data 12.6.2023;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, confermando per il resto integralmente le statuizioni rese dal Giudice di Pace di Piacenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con verbale di accertamento n. V/12155F/2022 elevato dalla Polizia Locale dell'Unione
Valnure Valchero, , quale proprietario del veicolo BMV Parte_1 targato GB649FM, veniva sanzionato per la violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s. per il superamento della velocità massima prevista in quel tratto di strada pari a 90 km/h; inoltre, veniva irrogata la sanzione accessoria di decurtazione di tre punti dalla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s.
Nel dettaglio, le violazioni venivano accertate il giorno 28.09.2022 alle ore 10.08, dall'apparecchiatura fissa di misurazione della velocità del tipo EnVES EVO MVD 1605, il quale rilevava nel tratto di strada SS45, direzione Rivergaro, all'altezza del km 127+865 sito nel
Comune di Podenzano, una velocità pari a 107,35 km/h, superando così di 17,13 km/h la velocità massima prevista.
2) In data 12.06.2023, all'esito del procedimento di opposizione al verbale di accertamento, la
, nella persona del Viceprefetto Vicario Dott. ritenuto fondato Controparte_1 Per_1
l'accertamento svolto, emetteva ordinanza di ingiunzione ordinando al Sig. il Parte_1 pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 346,0, oltre € 18,00 per spese di notifica.
3) In data 21.08.2023 proponeva ricorso avverso l'ordinanza Parte_1 prefettizia, contestandone l'illegittimità in quanto: i) il provvedimento risultava carente del requisito della motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, ii) l'assenza di apposita cartellonistica conforme alle prescrizioni di legge, iii) la mancata indicazione di ogni informazione circa la taratura periodica del sistema di rilevazione elettronico della velocità che ha registrato l'infrazione.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l insisteva per il rigetto del Controparte_2 ricorso, producendo i documenti necessari a confutare le tesi avversarie.
In data 27.05.2024, il Giudice di Pace di Piacenza, dott.ssa Maria Cristina Ferraresi, rigettava l'opposizione con la sentenza n. 312/2024, depositata in data 24.06.2024, compensando le spese di lite tra le parti.
4) Con atto di citazione in appello, in data 02.10.2024, Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace e l'annullamento del verbale impugnato n.
V/12155F/2022, ritenendola viziata sotto il profilo della motivazione, con particolare riferimento all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione, oltreché censurabile per il mancato esame delle deduzioni e allegazioni promosse dal ricorrente.
Parte appellante, pertanto, articolava il seguente motivo di gravame: violazione delle disposizioni vigenti in materia di segnaletica stradale, con specifico riferimento all'art. 81, co. 2 Regolamento di attuazione c.d.s. e art. 77 c.d.s., nonché all'art.
7.2. della Direttiva del Ministero dell'Interno in materia di collocazione e uso dei dispositivi di controllo per il rilevamento delle violazioni di cui all'art. 142 c.d.s. Infine, formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
4.1) In data 03.02.2025 si costitutiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.02.2025, compariva unicamente parte appellante che, riportandosi integralmente alle proprie difese e conclusioni, chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice, ritenuta inammissibile l'istanza cautelare di sospensione e considerata la causa matura per la decisione, assegnava i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. rinviando all'udienza del 17.06.2025 per la discussione;
all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Il presente appello ha ad oggetto la sentenza n. 312/2024 in data 24 giugno 2024 con la quale il
Giudice di Pace di Piacenza ha confermato l'ordinanza di ingiunzione emessa con riferimento al verbale di accertamento n. elevato per la violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s. NumeroDiCa_1
Al riguardo va, anzitutto, ricordato che, nel caso di specie, l'infrazione è stata accertata con il sistema di rilevazione EnVES EVO MYD 1605, il quale è un dispositivo automatico di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore ai sensi dell'art. 201 co.1-bis lett. f) c.d.s., che deve essere appositamente approvato e omologato, nonché sottoposto a verifica di corretta funzionalità attraverso taratura periodica.
Ciò posto, è possibile procedere allo scrutinio dei i motivi di appello.
6) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che sarebbe mancata o risulterebbe soltanto apparente la motivazione rispetto alle censure sollevate nel giudizio di primo grado o comunque si sarebbe determinato l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione e, a tal fine, riproduce i motivi dell'opposizione all'ordinanza di ingiunzione di cui al primo grado.
La doglianza è priva di pregio e va rigettata.
Sul punto, giova premettere che, pur essendo indubbio che la motivazione del Giudice di prime cure - limitatasi a fare riferimento all'esame della documentazione fotografica versata in atti dimostrativa sia dell'avvenuta infrazione sia della presenza di presegnalazione del controllo conforme alla normativa vigente - se non può dirsi omessa, di certo non fornisce risposta alcuna alla doglianza articolata dal ricorrente relativa alla non conformità dell'apparecchio installato sotto il profilo della segnaletica stradale di preavviso. Tuttavia, anche rispetto al caso di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., deve ritenersi applicabile il principio per cui, nell'ipotesi di omesso esame di una doglianza, il corrispondente ricorso in appello non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731). Non vi è infatti ragione per cui un tale principio, sancito per l'omessa pronuncia e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, da questo punto di vista del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal Giudice del primo grado sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente.
7) Ciò posto, la questione ora in esame concerne la corretta o meno applicazione della normativa vigente in materia di segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità, contenuta nell'art. 81, co. 2 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, nell'art. 77, co. 7 C.d.S.
e nella Direttiva del Ministero dell'Interno del 21.07.2017 (Direttiva Minniti), con particolare riferimento all'art.
7.2 nella parte in cui prescrive che “le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia operante conforme a quelli previsti dall'art. 125 reg, ovvero breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo”.
In sostanza, parte ricorrente lamenta la non corretta preventiva segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, mediante cartelli e dispositivi di segnalazione visiva.
Nello specifico, parte appellante ha rilevato che la segnaletica verticale diretta ad avvisare l'utente dell'imminente controllo automatico della velocità, con particolare riferimento al cartello posto sulla SS 45 nella direzione di Bobbio, non sia conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione della normativa di settore, stante la mancata riproduzione del simbolo dell'organo di
Polizia operante (doc. 11 fasc. I grado), nonché la violazione della distanza minima di legge rispetto al bordo esterno della banchina e l'inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di conformazione della parte retrostante del segnale stradale.
In proposito si osserva che i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le “postazioni” di cui all'art. 142 co. 6-bis c.d.s. Di conseguenza, alla luce della ratio di tutela sottesa alla normativa vigente in materia, è da ritenere che detti dispositivi, e quindi anche il sistema ENVES EVO MVD 1605, siano tenuti all'obbligo di preventiva segnalazione (Cass. civ., sez. II, 26/01/2023, n. 2384). L'art. 142 co. 6-bis c.d.s. statuisce, infatti, che: "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno" (Cass. civ., sez. II, 22/10/2021, ord. n. 29595).
In base alla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione
(Cass. Civ. n. 29858/2024).
Sul punto preme evidenziare la funzione informativa della segnaletica gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dallo scopo di sorprendere l'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. Civ. n. 24166/2023).
Ciò posto, perché la contestazione dell'infrazione di cui all'art. 142, comma 7, C.d.S. sia legittima occorre, quindi, che ricorrano le condizioni di presegnalazione e visibilità.
Nel caso di specie la postazione di rilevamento fissa della velocità risulta presegnalata da un cartello a fondo blu con la scritta bianca “controllo elettronico della velocità”, come emerge chiaramente dalla fotografia prodotta in primo grado sub doc. 7 da al Controparte_2 fine di sostenere la conformità del medesimo alle specifiche tecniche.
La visibilità è una questione da accertarsi di volta in volta in fatto, nel senso che la condizione della buona visibilità della postazione di controllo va verificata in ogni singolo specifico caso, sulla base degli elementi fattuali che connotano la situazione concreta.
Circa la valenza autonoma del requisito di visibilità dei segnali stradali depone il dato normativo di settore che dedica specifiche disposizioni in punto alla necessità di una corretta visibilità al fine di garantire che ogni utente della strada sia in grado di progressivamente percepire la presenza del segnale, identificarne il significato e attuare il comportamento richiesto. Ciò si evince dall'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S. nonché dall'art. 39 della disciplina di settore.
Deve essere escluso che le prescrizioni di cui all'art. 77, co. 7 del Regolamento siano attinenti alla visibilità del cartello.
Trattasi, infatti, di disposizione di carattere generale in materia di segnaletica verticale, non specifica rispetto ai segnali stradali di avvertimento della presenza di una apparecchiatura di controllo, oltreché attinente alla forma della parte posteriore del cartello. Ne consegue che, anche a voler rilevare l'assenza dei contenuti prescritti dalla disposizione, tale accertamento nulla rileva ai fini della visibilità e, quindi, non è idoneo ad inficiare la validità della sanzione amministrativa irrogata.
Nel caso specifico, parte ricorrente non ha contestato l'esistenza della segnaletica di preavviso della postazione di controllo della velocità, ma la sua idoneità in concreto a preavvertire l'automobilista del controllo sulla velocità.
A tale riguardo, in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla
P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa (Cass. Civ. n. 33773/2023).
L'odierno appellante, sul quale incombeva l'onere probatorio, non ha fornito la prova dell'inadeguatezza della segnaletica esistente, ovvero della inidoneità dei cartelli installati a segnalare preventivamente gli automobilisti della presenza del sistema di rilevamento elettronico della velocità, essendosi limitata a produrre delle fotografie dalle quali non è possibile risalire alla data in cui sono state scattate, quindi non idonee a dimostrare l'effettivo stato dei luoghi alla data delle violazioni contestate.
Ciò posto, va osservato che il segnale stradale di preavviso risulta collocato a una distanza adeguata, al fine di consentire agli utenti della strada di avere tempestiva contezza dell'esistenza del rilevatore di velocità e di regolare conseguentemente la loro condotta.
Dalle fotografie versate in atti si evince che il cartello in parola risulta installato nelle immediate vicinanze della postazione di controllo fissa. Si evince altresì che sulla struttura dell'apparecchio di rilevazione è stato collocato un apposito cartello raffigurante lo stilema della polizia municipale bianco su sfondo blu ex art. 125 del Reg. att. C.d.S.
La segnaletica così descritta e accertata come presente sui luoghi al momento dell'infrazione risulta idonea a consentire una adeguata e tempestiva riconoscibilità da parte dell'automobilista del sistema di accertamento automatico in loco.
Infatti, se il fine della visibilità è di individuare la postazione di controllo della velocità da parte degli automobilisti quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione, lo stilema così posizionato, come nella foto in atti, assolve a tale funzione.
8) In definitiva, assorbita ogni altra questione, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza ivi impugnata va confermata stante l'infondatezza – per le motivazioni di cui sopra – della opposizione proposta da con conseguente conferma della Parte_1 legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla in data 12.06.2023. CP_1
9) Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in favore della parte appellata come da dispositivo (il compenso viene liquidato in base ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore della controversia che comporta l'applicazione dello scaglione fino a €. 1.100,00, e delle attività processuali effettivamente svolte – per cui in assenza della relativa attività gli importi previsti per la fase istruttoria non vengono liquidati).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma
1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 312/2024 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza in data 24.06.2024;
2. condanna Parte Appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte Appellata, che si liquidano € 462,0 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13 co. 1quater d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1 co. 17 l. n.
228/2012), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 co.1bis d.P.R. n. 115/2002.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Piacenza il 26/08/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti