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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/08/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 482/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Revoca inabilitazione
CONCLUSIONI:
(come da verbale d'udienza)
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 e ritualmente notificato, la della Repubblica Pt_1 presso il Tribunale di Lucca ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione disposta con sentenza n. 11/87 Rep. 5/87 del Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 26.6.1987 e la nomina di un amministratore di sostegno in favore di , ritenendo essere venute Controparte_1 meno le cause che avevano legittimato l'adozione della misura, in considerazione della condizione fisica e psicologica dell'inabilitato, tale da rendere necessaria un'assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
All'udienza del 27.6.2025, alla presenza della ricorrente , dell'inabilitato, Parte_2 del curatore nominato, nella persona della madre, (nata Besozzo, prov. Varese, il Persona_1
28.2.1941), del padre dell'inabilitato e del cugino del resistente, Controparte_2
è stato sentito l'interessato e il di lui curatore (la madre), che ha chiesto di Controparte_3 essere nominata amministratore di sostegno del figlio, nonché i familiari presenti. All'esito dell'audizione, la ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata al Collegio per la decisione senza termini per memorie.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente che, pur comparso all'udienza, non si è costituito.
Dalla relazione e dalla certificazione medica aggiornata versata in atti, risalente al dicembre
2024 (dott.ssa e dott.ssa , risulta che è Per_2 Persona_3 Controparte_1 affetto da gravi esiti di autismo infantile e verosimile cerebropatia, invalido civile da gennaio
1988 e portatore di handicap ex L.104/1992 dall'ottobre 1993. Durante gli anni ha sviluppato alterazioni della personalità inquadrabili in una sindrome psicotica e deficitaria con aspetti autistici, è stato seguito fin dall'infanzia da centri specialistici psichiatrici e necessita di essere aiutato e guidato in tutte le necessità quotidiane. Attualmente è in carico al Servizio Sociale e assume terapia benzodiazepinica.
Dall'esame dell'inabilitato è emerso che lo stesso appare incapace di compiere, in modo autonomo, scelte consapevoli sia in ambito sanitario che patrimoniale;
ed infatti, lo stesso non
2 si è mostrato pienamente consapevole delle proprie risorse economiche e del valore del denaro, nonché delle proprie condizioni di salute e patologie, atteso che tutti i rapporti con i sanitari sono curati dalla madre (già nominata curatore), che provvede all'approvvigionamento dei medicinali necessari, alla prenotazione delle occorrenti visite di accertamento e quant'altro necessario.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitato con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di inabilità di cui è oggi titolare, stante l'inadeguatezza dell'interessato, emersa nel corso del giudizio) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a la necessaria protezione nella gestione delle più Controparte_1 importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Non si fa luogo alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno, considerato che il soggetto non è, allo stato, privo di una qualsiasi forma di tutela, essendo in carica il curatore nominato e questo sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e del suo esito, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
3 - manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
- Compensa le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 482/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Revoca inabilitazione
CONCLUSIONI:
(come da verbale d'udienza)
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2025 e ritualmente notificato, la della Repubblica Pt_1 presso il Tribunale di Lucca ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione disposta con sentenza n. 11/87 Rep. 5/87 del Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 26.6.1987 e la nomina di un amministratore di sostegno in favore di , ritenendo essere venute Controparte_1 meno le cause che avevano legittimato l'adozione della misura, in considerazione della condizione fisica e psicologica dell'inabilitato, tale da rendere necessaria un'assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
All'udienza del 27.6.2025, alla presenza della ricorrente , dell'inabilitato, Parte_2 del curatore nominato, nella persona della madre, (nata Besozzo, prov. Varese, il Persona_1
28.2.1941), del padre dell'inabilitato e del cugino del resistente, Controparte_2
è stato sentito l'interessato e il di lui curatore (la madre), che ha chiesto di Controparte_3 essere nominata amministratore di sostegno del figlio, nonché i familiari presenti. All'esito dell'audizione, la ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata al Collegio per la decisione senza termini per memorie.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente che, pur comparso all'udienza, non si è costituito.
Dalla relazione e dalla certificazione medica aggiornata versata in atti, risalente al dicembre
2024 (dott.ssa e dott.ssa , risulta che è Per_2 Persona_3 Controparte_1 affetto da gravi esiti di autismo infantile e verosimile cerebropatia, invalido civile da gennaio
1988 e portatore di handicap ex L.104/1992 dall'ottobre 1993. Durante gli anni ha sviluppato alterazioni della personalità inquadrabili in una sindrome psicotica e deficitaria con aspetti autistici, è stato seguito fin dall'infanzia da centri specialistici psichiatrici e necessita di essere aiutato e guidato in tutte le necessità quotidiane. Attualmente è in carico al Servizio Sociale e assume terapia benzodiazepinica.
Dall'esame dell'inabilitato è emerso che lo stesso appare incapace di compiere, in modo autonomo, scelte consapevoli sia in ambito sanitario che patrimoniale;
ed infatti, lo stesso non
2 si è mostrato pienamente consapevole delle proprie risorse economiche e del valore del denaro, nonché delle proprie condizioni di salute e patologie, atteso che tutti i rapporti con i sanitari sono curati dalla madre (già nominata curatore), che provvede all'approvvigionamento dei medicinali necessari, alla prenotazione delle occorrenti visite di accertamento e quant'altro necessario.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitato con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di inabilità di cui è oggi titolare, stante l'inadeguatezza dell'interessato, emersa nel corso del giudizio) può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a la necessaria protezione nella gestione delle più Controparte_1 importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Non si fa luogo alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno, considerato che il soggetto non è, allo stato, privo di una qualsiasi forma di tutela, essendo in carica il curatore nominato e questo sino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento e del suo esito, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- revoca l'inabilitazione di nato a [...] il [...]; Controparte_1
3 - manda la Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
- Compensa le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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