Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2024, proposto da
Fondazione Rehab, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Diaz, 11;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’accertamento e la declaratoria della nullità
per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 2079 del 29.12.2022, Sez. I, (R.R. 105/2022), della nota prot. n. 228107/2024 del 19.10.2024 del dirigente della direzione pianificazione urbanistica del Comune di Taranto, depositata in data 19.10.2024 nel giudizio di ottemperanza alla prefata sentenza, definito con sentenza n. 671/2024 della Prima Sezione (R.R. 703/2023);
- nonché del preavviso di rigetto dell’8.10.2024;
ovvero, in via subordinata, per l’annullamento
- della predetta nota prot. n. 228107/2024 del 19.10.2024, nonché del preavviso di rigetto dell’8.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 2079 del 29.12.2022, questo Tar ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione Rehab per l’annullamento della deliberazione di C.C. n. 198 del 29.10.2021, con cui il Comune di Taranto aveva dichiarato irricevibile la richiesta di p.d.c. in deroga allo strumento urbanistico presentata per la realizzazione di un “ Centro Polivalente Integrato per Diverse Abilità ”, assumendo che “ A giudizio del Collegio, in base alle modifiche normative apportate con il c.d. ‘decreto semplificazioni’ n. 76 del 16 luglio 2020, è stata generalizzata l’applicazione dell’istituto del permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso ammissibili secondo la normativa urbanistica locale, senza che sia più necessario alcun collegamento esclusivo ai casi di cui al comma 1-bis dell’art. 14 D.P.R. n. 380/2001 (id est interventi di ristrutturazione edilizia), attesa l’espunzione della relativa locuzione (“nei casi di cui al comma 1-bis”) dal testo del vigente comma 3 dello stesso art. 14. Pertanto, previo assorbimento del secondo motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere amministrativo ”:
- con successiva sentenza n. 671 del 15.5.2024, questo Tar ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2079 del 29.12.2022, e ha quindi condannato il Comune di Taranto a “ rieditare il potere amministrativo di sua competenza, tenuto conto delle indicazioni contenute nella richiamata sentenza ”;
- con nota dirigenziale prot. n. 0228107/2024 del 19.10.2024, avente ad oggetto “ Fondazione Rehab c/Comune di Taranto. Giudizio di ottemperanza. Sentenza del Tar Puglia – Sez. Lecce n. 671 del 15.05.2024 ”, l’Amministrazione comunale ha rieditato le valutazioni di sua competenza, tornando a respingere la richiesta di p.d.c. in deroga al piano regolatore, nel presupposto che la relativa domanda: “ a) non è corredata da alcuna documentazione/attestazione tesa a dimostrare la disponibilità/titolarità dell’area di che trattasi; b) non rispetta il disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 per quanto previsto al comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001; c) non rispettava, ed a maggior ragione non rispetta per via degli ulteriori vincoli intervenuti, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, pertanto, non vi può essere alcun riconoscimento dell’interesse pubblico preordinato all’attivazione della procedura prevista dall’art. 14 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. ”;
Rilevato che con l’odierno ricorso, la Fondazione ha agito dinanzi a questo TAR per la corretta esecuzione della sentenza n. 2079 del 29.12.2022, con la conseguente declaratoria di nullità della nota dirigenziale prot. n. 0228107/2024 del 19.10.2024, e comunque, in subordine, per l’annullamento dello stesso provvedimento;
Rilevato altresì che i motivi di impugnazione proposti in via principale sono volti a contestare la violazione del giudicato sotto i seguenti profili:
- il comando “posto dalla sentenza è rivolto … all’organo d’indirizzo politico”, sicché “il dirigente della direzione pianificazione urbanistica poteva e doveva svolgere precipua istruttoria e chiedere la formulazione di osservazioni all’istante, ma solo il Consiglio comunale doveva pronunciarsi definitivamente sull’istanza di permesso di costruire in deroga”;
- l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 “preclude il riesercizio del potere quando questo sia fondato su fatti già acquisiti al procedimento”;
- “il TAR nella sentenza n. 2079/2022 … ha affermato … che: 3.1“ La proposta progettuale, presentata su terreni la cui disponibilità era concessa alla Fondazione dalla proprietaria, al fine di realizzare lo specifico intervento in esame … Di tali aree solo le ultime due sono interessate dalla realizzazione dei fabbricati di progetto e dal parcheggio e sulle quali non grava alcun vincolo del P.P.T.R. o relativo alle aree percorse dal fuoco, di cui all’art. 10 della L. n. 353 del 2000 ”;
- “il limite inderogabile di cui all’art. 7, n. 4) del D.M. cit. per la zona di tipo “E” afferisce agli immobili ad uso residenziale: “ 4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq ”, mentre nel caso in esame si discorre di un centro per servizi alla persona”;
Considerato che:
- la sentenza n. 2079/2022 ha disposto la riedizione del potere, senza escludere che il Dirigente della direzione pianificazione urbanistica, quale organo dell’Amministrazione comunale, potesse ravvisare questioni pregiudiziali ostative alla fattibilità del progetto, tali da rendere inutile il pronunciamento dell’organo consiliare circa la sussistenza del pubblico interesse alla sua realizzazione;
- non è configurabile la violazione del principio del c.d. one shot puro di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990, dal momento che il procedimento originario è stato avviato con istanza in data 11.11.2019, prima dell’entrata in vigore della predetta norma, come modificata dal d.l. n. 76/2020: “ …l’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e), d.l. n. 76 del 2020, conv. l. n. 120 del 2020, … ha “una valenza sostanziale di incidenza non solo sul riesercizio del potere a seguito di annullamento, ma ancor prima sull’esercizio del potere in sede di adozione del provvedimento iniziale, imponendo all’Amministrazione una valutazione concreta di tutti gli aspetti di legittimità già emersi in sede procedimentale, che non potranno più essere posti alla base di un eventuale nuovo diniego. Per tale ragione la norma, che impone un limite sostanziale al potere amministrativo, è applicabile solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, inteso come il procedimento inziale e non quello di riesercizio del potere a seguito di annullamento, in quanto è al momento dell’esercizio inziale che l’Amministrazione deve essere gravata dell’obbligo di prendere in esame e porre come motivo di eventuale rigetto tutti gli elementi emersi in sede procedimentale” (Cons. Stato, II, 4 agosto 2022, n. 6829; analogamente, cfr. Id., 22 maggio 2023, n. 5072; VII, 11 agosto 2023, n. 7751, che fa riferimento appunto, ai fini dell’applicabilità ratione temporis della normativa, “ai procedimenti successivi all’entrata in vigore della novella, avuto riguardo al loro ‘incardinamento’ originario e non alla data in cui viene riesercitato, ora per allora, il relativo potere”) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.2.2025, n. 1127);
- nella sentenza n. 2079/2022 non è contenuta alcuna statuizione, suscettibile di passare in giudicato, in merito all’accertamento della disponibilità delle aree e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dal momento che i riferimenti menzionati dalla Fondazione sono riportati nella parte in fatto della sentenza con finalità essenzialmente descrittive;
- peraltro, le predette circostanze non avevano costituito oggetto delle motivazioni della deliberazione consiliare oggetto di annullamento con la sentenza n. 2079/2022, né tantomeno dei motivi del ricorso proposto avverso la detta deliberazione;
- la questione relativa alla violazione dei limiti di densità edilizia è completamente nuova e non può essere in alcun modo riferita al giudicato;
- in definitiva, il nuovo provvedimento comunale non si limita a riaffermare la (né comunque si appiattisce sulla) motivazione oggetto di censura con la sentenza n. 2079/2022, ma reca altresì ulteriori allegazioni istruttorie e comunque nuovi assunti motivazionali (correlati alla mancanza della prova della disponibilità dell’area, al contrasto dell’intervento in deroga con i limiti di densità edilizia e alla violazione della normativa in materia di tutela del paesaggio), i quali, a prescindere dalla rispettiva pertinenza e fondatezza, e da ogni considerazione in merito alla congruità del relativo tessuto argomentativo, valgono comunque a traslare la valutazione su aspetti ulteriori e diversi, che non si pongono in immediato e diretto contrasto con il giudicato;
Ritenuto che:
- l’effetto conformativo che discende dal decisum di annullamento resta circoscritto al divieto, ove si adotti uno nuovo provvedimento sfavorevole, di riprodurre gli stessi vizi degli atti a suo tempo censurati, al fine di rispettare la sostanziale intangibilità del giudicato;
- nel concreto caso di specie la facoltà dell’Amministrazione di rieditare le valutazioni del caso è espressamente sancita nella sentenza di questo TAR n. 2079/2022;
- è pertanto da escludersi la nullità del provvedimento impugnato con l’odierno ricorso, dal momento che le nuove determinazioni dell’Ente si soffermano su questioni non affrontate dal dictum giudiziale;
- le restanti censure, tutte finalizzate all’annullamento dei provvedimenti impugnati in ragione di molteplici profili di illegittimità e per questo riconducibili al rito ordinario (pag. 14 -19 del ricorso), andranno esaminate nella sede loro propria, previa conversione dell’azione ex art. 32, comma 2, c.p.a.;
- in conclusione, la domanda di ottemperanza del giudicato va respinta, mentre il ricorso va rimesso sul ruolo ordinario;
- la regolazione delle spese di lite della presente fase va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta la domanda di declaratoria di nullità, proposta nell’esercizio dell’ actio iudicati ;
- dispone, ai fini della pronuncia sulla domanda di annullamento degli atti impugnati, la conversione del rito processuale, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione con il rito ordinario;
- fissa la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO